Tipologia: Accordo RLS
Data firma: 12 febbraio 1999
Settori: Commercio, Ikea
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1)
2) Numero di rappresentanti
3) Permessi retribuiti
4) Altre disposizioni

Accordo aziendale Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Milano, 12.2.99

Premesso:
che si ritiene utile definire, nell'ambito Aziendale, le modalità di applicazione e definizione del DLgs. 19 settembre 1994 n° 626, con particolare riguardo a quanto previsto dagli artt. 18 e 19 sul Rappresentate dei Lavoratori per la sicurezza;
quanto stabilito dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n° 626 e considerate le disposizioni dell'Accordo Interconfedera1e applicativo del Decreto Legislativo 626/94 del 18/11/1996; quanto indicato del verbale di riunione sottoscritto il 23 febbraio 1998 dalla Commissione Tecnica Bilaterale istituita a livello nazionale;
che le parti concordano sulla fondamentale importanza rivestita dai temi relativi alla sicurezza e dalla corretta applicazione delle relative previsioni di legge al fine di realizzare ambienti e organizzazioni di lavoro in cui abbiano sempre più a realizzarsi criteri e principi di vivibilità e sicurezza da un lato ed efficienza dall'altro.
Tutto ciò premesso le parti, in data odierna, convengono di stipulare il seguente accordo, di cui le premesse sono parte integrante:

1) Azienda e Organizzazioni Sindacali si danno atto che viene ufficialmente recepita e realizzata all'interno dell'Azienda la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (da qui in avanti, per comodità di esposizione RLS), secondo le disposizioni e le definizioni degli artt. 2, 18 e 19 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n° 626 e dell'Accordo Interconfederale applicativo del Decreto Legislativo 626/94 del 18 novembre 1996.

2) Numero di rappresentanti
In ogni Unità Produttiva (Negozi, per Carugate Negozio e Service Office) potrà venire eletto un numero massimo di 3 rappresentanti ovvero, secondo le previsioni dell'art. 1, prima parte, dell'Accordo Interconfederale 18.11.1996, che verranno individuati - salvo casi eccezionali - tra i componenti di RSU o RSA. Le parti si incontreranno per gestire localmente i casi eccezionali al fine comunque di garantire l'applicazione del decreto legislativo 626/94.

3) Permessi retribuiti
Ogni RLS, individuato secondo i criteri sopra esposti, avrà a disposizione, per l'espletamento del mandato (che durerà dalla data di elezione sino alla cessazione dell'incarico di RSU o RSA), un monte ore annuo pari a 40 ore; tali permessi potranno essere concessi secondo le prassi definite per l'utilizzo dei permessi sindacali. Restano confermate tutte le previsioni dell'art. 4 bis dell'Accordo Interconfederale 18.11.1996.
Verrà inoltre riconosciuto ai RLS il rimborso a piè di lista delle eventuali spese di viaggio secondo le modalità previste dalla specifica procedura aziendale in essere. La scelta dei mezzi di trasporto dovrà sempre avvenire secondo criteri di economicità.

4) Altre disposizioni
Resta inteso che per ogni altra necessità di regolamentazione della materia si farà espresso riferimento a quanto previsto negli specifici punti dell'Accordo Interconfederale 18.11.1996.
Per quanto riguarda la formazione, si conferma quanto previsto dal DL 07/01/1997.
Il presente accordo ha decorrenza dalla data odierna e scadrà trascorsi tre mesi dalla data di disdetta comunicata da una parte all'altra, come pure nel caso nuove norme di Legge o di Contratto CNL.