Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 08/06/2015
Prot. 37 / 0009483 / MA007.A001

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione generale per l'Attività Ispettiva
Divisione III - Coordinamento della vigilanza ordinaria e tecnica


Alla


Direzione Territoriale di Novara - Verbania Cusio Ossola

SEDE

 

e, p.c. alle

Direzioni Territoriali del Lavoro

SEDE

alle

Direzioni Interregionali del Lavoro

LORO SEDI


Risposta a nota prot. del 22/05/2015

Oggetto: Quesiti su Organismi paritetici.

In riscontro alla nota su richiamata, con cui codesto Ufficio ha chiesto alla scrivente di comunicare quali provvedimenti si debbano adottare nei confronti del datore di lavoro che dimostri di aver fatto ricorso, nell'adempimento degli obblighi formativi di cui al d.lgs. n. 81/2008, ad organismi paritetici non in possesso dei requisiti normativi, si rappresenta quanto segue.

L'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di assicurare “che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza [...]”.

Al successivo comma 12, il legislatore ha previsto che la suddetta formazione debba avvenire durante l'orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori, “in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro”.

Di conseguenza, il datore di lavoro è tenuto a chiedere la collaborazione degli organismi, costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall'azienda, in possesso dei requisiti di legge appena richiamati, qualora sussistano contestualmente entrambe le condizioni individuate ex art. 37, co. 12. d.lgs. n. 81/2008: che l'organismo paritetico sia presente nel settore di riferimento (ad es.: edilizia) e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro (cfr. circ. n. 20/2011 e Accordo Stato Regioni del 25/07 2012).

Il citato Accordo del 25/07/2012 ha specificato che tale “collaborazione” non impone necessariamente al datore di lavoro di effettuare la formazione con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa.

La suddetta richiesta di collaborazione va trasmessa agli organismi paritetici, così come definiti dall'art. 2. co. 1, lett. ee), del d.lgs. n. 81/2008 ovvero “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. [...]”, richiedendo, tale formulazione letterale, che entrambe le parti siano comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Pertanto, laddove in sede ispettiva si riscontri la carenza dei requisiti previsti dalla citata norma in termini di rappresentatività sul piano nazionale per una o entrambe le associazioni stipulanti, si deve disconoscere la sua qualità di “Organismo paritetico”.

Nel settore dell’edilizia, la circolare n. 13/2012 individua le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Di conseguenza “solo gli organismi bilaterali costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro firmatarie di tali contratti possano definirsi “organismi paritetici” ai sensi del citato art. 2 e quindi legittimati a svolgere l'attività di formazione, in collaborazione con i datori di lavoro, così come previsto dall’art. 37 del T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Pertanto, eventuali altri enti bilaterali costituiti da organizzazioni sindacali e datoriali non in possesso degli indicati requisiti normativi non possono definirsi organismi paritetici ai sensi della previsione normativa del T.U. e. conseguentemente, non possono svolgere l’attività di formazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze ai sensi della disposizione di cui al citato art. 37 del Testo Unico (cfr. circ. n. 13/2012).

è pertanto fatto obbligo al datore di lavoro verificare il possesso dei requisiti, previsti dal d.lgs. n. 81/2008, da parte dell'Organismo paritetico.

Fermo restando quanto sopra ai fini della legittimazione all’attività formativa, è tuttavia opportuno precisare che il legislatore non ha previsto alcuna sanzione per la mancata osservanza del comma 12 dell'art. 37 cit.

Alcuni Uffici, tuttavia, applicano all'ipotesi di formazione impartita dal datore di lavoro senza la collaborazione di un organismo paritetico la sanzione per la violazione dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 ritenendo la formazione “non sufficiente ed adeguata”.

Tuttavia, si ritiene che i termini di adeguatezza e sufficienza della formazione non debbano tanto accertarsi in base all'attuazione e/o alle modalità del rapporto collaborativo con gli organismi paritetici, ove presenti, quanto piuttosto in relazione al rispetto di quanto previsto nell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Di conseguenza, laddove un datore di lavoro eroghi una formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico non può essere sanzionato, anche per i principi di legalità, tassatività e ragionevolezza, in base al combinato disposto dei commi 1 e 12 del citato art. 37 d.lgs. n. 81/2008, ritenendo che la formazione sia “non sufficiente ed adeguata”.

IL DIRIGENTE
(Dott. Antonio ALLEGRINI)