Tipologia: CCNL
Data firma: 14 novembre 2011
Validità: 01.10.2011 - 30.09.2014
Parti: Asils e Ugl Scuola
Settori: Servizi, Scuola privata (Asils-Ugl)
Fonte: CNEL

Sommario:

Parte prima
I - Il sistema delle relazioni sindacali
A) Relazioni sindacali

Art. 1 Il sistema di relazioni sindacali
Art. 2 Procedure per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
B) Diritti sindacali
Art. 3 Rappresentanza sindacale
Art. 4 Assemblea
Art. 5 Permessi
Art. 6 Affissioni
II - Livelli di contrattazione
Art. 7 I livelli di contrattazione
Art. 8 Secondo livello di contrattazione
III - I rapporti di lavoro
Art. 9 Durata del rapporto di lavoro
Art. 10 Apprendistato professionalizzante
Art. 11 Contratto di inserimento
Art. 12 Lavoro intermittente
Art. 13 Contratto di lavoro ripartito
Art. 14 Somministrazione a tempo determinato
Art. 15 Lavoro a progetto
Parte seconda
Titolo I - Sfera di applicazione

Art. 1 Sfera di applicazione del Contratto
Art. 2 Decorrenza e durata
Art. 3 Inscindibilità delle norme contrattuali
Titolo II - Classificazione
Art. 4 Classificazione
Art. 5 Mutamenti di qualifica
Art. 6 Mansioni promiscue
Art. 7 Assunzione
Art. 8 Tirocinio e stage
Art. 9 Periodo di prova
Art. 10 Part-time a) Norme di carattere generale
Art. 11 Trasferimento di istituzioni scolastiche e di ramo d’azienda
Titolo IV-Trattamento economico e previdenziale
Art. 12 Retribuzione mensile
Art. 13 Prospetto paga
Art. 14 Tredicesima mensilità
Art. 15 Paga base
Art. 16 Indennità di contingenza
Art. 17 Compensi aggiuntivi
Art. 18 Trasferte
Art. 19 Sostituzione di lavoratori assenti
Art. 20 Supplenze personale docente
Titolo V - Durata del lavoro

Art. 21 Orario di lavoro
Art. 22 Riposo giornaliero
Art. 23 Pause
Art. 24 Lavoro notturno
Art. 25 Lavoro straordinario
Art. 26 Ferie
Art. 27 Festività soppresse
Art. 28 Riposo settimanale
Titolo VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 29 Assenze per malattia
Art. 30 Infortunio sul lavoro
Art. 31 Congedo matrimoniale
Art. 32 Tutela della maternità e della paternità
Art. 33 Permessi per lavoratori invalidi
Art. 34 Aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive e sindacali
Art. 35 Congedi per eventi e cause particolari
Art. 36 Congedi per la formazione
Art. 37 Congedi per la formazione continua
Art. 38 Permessi per lavoratori affetti da handicap
Art. 39 Permessi elettorali
Titolo VII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 40 Risoluzione rapporto di lavoro
Art. 41 Licenziamento
Art. 42 Preavviso di licenziamento e dimissioni
Titolo VIII - Regolamento di istituto e norme disciplinari
A) Regolamento Interno
B) Doveri del lavoratore
C) Per il personale docente vale inoltre:
D) Provvedimenti disciplinari
E) Tentativo obbligatorio di conciliazione
F) Rinvio alle leggi

CCNL Contratto Collettivo Asils - Ugl  1° ottobre 2011 - 30 settembre 2014

L’Asils - Associazione Scuole di Italiano come Lingua seconda […], e Ugl Scuola Segreteria Nazionale […], hanno firmato il seguente CCNL 2011 - 2014 che disciplina il trattamento normativo e economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali.

Parte prima
I - Il sistema delle relazioni sindacali
A) Relazioni sindacali
Art. 1 Il sistema di relazioni sindacali

Le parti intendono promuovere e valorizzare io strumento concertativo e la consolidata prassi del dialogo sociale anche attraverso un sistema strutturato e trasparente di informazioni e momenti di incontro così da rendere possibile la sistematicità di consultazioni su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, l'utilizzo delle risorse umane e l'occupazione, e per garantire l’efficienza ed efficacia dei servizi erogati alla collettività.
Le parti intendono favorire a tutti i livelli e con diversi strumenti il metodo partecipativo e la prevenzione dei conflitti nonché il rispetto e l’osservanza delle norme e delle regole frutto dell’accordo tra le parti. L’attuazione delle disposizioni contrattuali è tesa a consentire, a favore dei lavoratori, l'attribuzione di benefici economici e per le imprese una gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente le opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate.

B) Diritti sindacali
Art. 3 Rappresentanza sindacale

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni Istituto nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’istituto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 legge 300/1970.

Art. 4 Assemblea
1. I dipendenti degli istituti hanno diritto di riunirsi, nell’istituto dove prestano il loro lavoro, fuori dall’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
[…]
Le riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA/RSU e/o dalle OO.SS per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
4. Le riunioni potranno avere luogo durante l'orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continui.
5. Qualora nell’istituto il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata.
[…]

Art. 6 Affissioni
Le RSA/RSU o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, hanno diritto di affiggere, in appositi spazi resi obbligatoriamente disponibili in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’istituto, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

II - Livelli di contrattazione
Art. 7 I livelli di contrattazione

Le parti prevedono e disciplinano:
la contrattazione di 1° livello: contratto nazionale di categoria;
la contrattazione di 2° livello: contratti aziendali o territoriali.
La contrattazione aziendale e/o territoriale, prevista dal presente accordo nazionale, si attua sulla base della valutazione delle comuni convenienze e opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.

Art. 8 Secondo livello di contrattazione
[…]
La contrattazione aziendale potrà concernere materie delegate dal CCNL, ovvero riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal CCNL e da altri livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto.
La contrattazione decentrata è finalizzata a perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.

III - I rapporti di lavoro
Art. 9 Durata del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle scuole aderenti all’Asils è a tempo indeterminato. È consentita l’apposizione di un termine al contratto ai sensi di quanto contemplato nel d.lgs. 368/2001.
9.1 Apposizione del termine
È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi del d.lgs. 368/2001.
9.2 Divieti della stipula di contratti a termine
Non è ammessa l’assunzione di personale a tempo determinato:
[…]
da parte delle scuole che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.
9.3 Contingentamento
Le parti, preso atto della stagionalità e imprevedibilità che caratterizza l’attività delle scuole di lingue, sono esentate dall’obbligo di contingentamento ai sensi dell’art. 10 comma 7 lett. b) e lett. c).
9.4 Disciplina della proroga […]
9.5 Scadenza del termine
9.6 Successione dei contratti
[…]
9.7 Criteri di computo

Ai fini di cui all’art. 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300 i lavoratori con contratto a tempo determinato della durata superiore ai 9 mesi sono computabili (art. 8 d.lgs. 368/2001).
9.8 Esclusioni
Sono esclusi dal campo di applicazione dei presente accordo sui contratti a termine, in quanto già disciplinati da specifiche normative ed intese tra le parti:
i contratti di lavoro somministrato;
i contratti di apprendistato;
i contratti di lavoro a progetto;
le attività di stages e tirocinio.
9.9 Principio di non discriminazione
Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
Si considerano aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell’anno, uno o più periodi di chiusura ai pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato per ragioni di stagionalità l’attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata, attività già prevista nell’elenco allegato al decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378.
9.10 Attività compresa ma non esaustiva di altre possibili attività.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, le Parti convengono che va comunque considerata “azienda a carattere stagionale” ciascuna unità produttiva che rientri nella fattispecie sopra indicata; in particolare andranno considerate “azienda a carattere stagionale” anche le singole unità produttive che siano entità autonome dal punto di vista organizzativo-produttivo.
9.10.1 trattamento economico dei lavoratori stagionali […]
9.10.2. Apposizione del termine dei lavoratori stagionali
[…]
9.10.3. Cause di forza maggiore
[…]
9.11. Intensificazione dell’attività lavorativa in alcuni periodi dell’anno

Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, quali periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni; periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali; periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale.

Art. 10 Apprendistato professionalizzante
Le parti firmatarie del presente contratto, alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. 276/03 alla disciplina dell’apprendistato, sono favorevoli all’utilizzo dei contratti di apprendistato, con particolare riferimento all’apprendistato professionalizzante ex art. 49 d.lgs. 276/03, riconoscendo in tale contratto uno strumento utile per l’acquisizione di competenze e di professionalità che favoriscano l’inserimento, soprattutto dei giovani, nel mercato del lavoro.
Le parti concordano la presente disciplina sperimentale del solo istituto dell’apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 276/03.
Per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Nel rispetto delle competenze delle Regioni, secondo quanto previsto dall’art. 49 comma 5 d.lgs. 276/03, e fermo restando il raccordo con le relative regolamentazioni, predisposte d’intesa con le parti sociali, si condividono i seguenti criteri concernenti la formazione degli apprendisti:
a) l’azienda si obbliga ad erogare una formazione congrua e idonea al conseguimento della qualificazione professionale prevista, nel rispetto di un monte ore di formazione formale, interna o esterna all’azienda, di 120 ore per anno. La formazione risulta funzionale ad acquisire le competenze di base e tecnico-professionali;
b) la formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all’interno dell’istituto, presso altro istituto o presso altra struttura di riferimento;
c) per la formazione degli apprendisti l’istituto, fermo restando il raccordo con le normative regionali, definirà contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante;
d) obiettivi formativi definiti ai sensi del d.m. 8 aprile 1998 e d.m. 20 maggio 1999;
e) l’istituto si impegna a registrare e attestare la formazione effettuata dall’apprendista, anche ai fini del libretto formativo, secondo le discipline nazionali e regionali intervenute sul punto.
10.1 Assunzione
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Per l'assunzione degli apprendisti è necessario il contratto scritto con specificazione: della prestazione oggetto del contratto; del periodo di prova;
del livello di inquadramento iniziale intermedio e finale;
la qualifica che potrà essere acquisita;
la durata del periodo di apprendistato;
il piano formativo individuale.
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso.
Fatte salve specifiche disposizioni di legge o di contratto collettivo, gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti.
10.2 Qualifiche e mansioni
È ammessa l’assunzione con contratto di apprendistato per le seguenti qualifiche e mansioni:
Livello II, tutte le qualifiche;
Livello Ili, tutte le qualifiche;
Livello IV, tutte le qualifiche;
Livello V, docenti.
10.3 II Tutor
Il tutor aziendale, ferma la normativa in materia, affianca l’apprendista durante il periodo di apprendistato, per la durata del piano formativo individuale, al fine di agevolarne l’inserimento all’interno dell’azienda.
Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore dipendente dell’istituto purché sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
10.4 Durata del rapporto di apprendistato
Il contratto di apprendistato professionalizzante può avere una durata comprensiva tra 2 e 6 anni.
In relazione alla qualificazione da acquisire la durata del contratto di apprendistato è così determinata:
a) fino ad un massimo di 3 anni per qualificazioni corrispondenti a mansioni di livello IV;
b) fino ad un massimo di 4 anni per qualificazioni corrispondenti a mansioni di livello III e II;
c) di due anni per qualificazioni corrispondenti a mansioni di livello V (docenti).
10.5 Obblighi del datore di lavoro
Allo scadere del termine indicato nel contratto di apprendistato il datore di lavoro valuterà la possibilità di trasformare ii rapporto in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il datore di lavoro è tenuto ad adempiere, anche attraverso sui collaboratori, agli obblighi formativi desumibili dal contratto e da quanto previsto nel progetto formativo.
10.6 Periodo di prova [...]
10.7 La formazione dell’apprendista

Al fine di garantire una formazione effettiva dell’apprendista le parti dispongono quanto segue:
a) contenuti e modalità della formazione:
le parti stipulanti definiranno i contenuti e le modalità della formazione in applicazione del Decreto del Ministero del Lavoro così come previsto dall’art. 1 del dm 8 aprile 1998 e dalla circolare del 16/07/1998 n. 93;
le attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura e articolazione, sono regolamentate dal d.m. del 6 aprile 1998 e dal d.m. 20 maggio 1999 di applicazione delle norme di cui all’art. 16 della legge 196/1997;
nel caso di formazione interna, e sempreché sussistano i presupposti di legge, si impiegheranno istruttori individuati nei ruoli de! personale specializzato nelle aree di intervento formativo;
nel caso di formazione esterna si prevede la frequenza di corsi predisposti da Enti e strutture formative accreditate;
b) l’istituto dispone della capacità formativa richiesta dalla legge al fine di erogare la formazione interna, ferma la normativa in materia, se dispone di:
risorse umane idonee a trasferire competenze;
tutor con formazione e competenze adeguate;
locali idonei in relazioni agli obiettivi formativi;
c) durante il rapporto di apprendistato la durata della formazione interna, qualora l’azienda disponga di capacità formativa, e/o esterna all’azienda, viene determinata secondo quanto previsto dal d.lgs. 276/03 per un minimo di 120 ore così distribuite: 42 ore relative ai contenuti di carattere trasversale; 78 ore relative ai contenuti a carattere professionalizzante;
d) le attività formative, esterne ed interne, sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base (omogenei per tutti gli apprendisti) e contenuti a carattere professionalizzante (differenziati in relazione alla qualificazione professionale da acquisire);
per competenze di base trasversali, conformemente al dm 20 maggio 1999, si intendono competenze relazionali, in materia di organizzazione ed economica, riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro e in materia di sicurezza sui lavoro;
per competenze professionalizzanti si intendono le competenze tecniche, generali e specifiche, differenziate in ragione della qualificazione da conseguire;
e) il percorso formativo complessivo sarà declinato nel piano formativo individuale ai sensi dell’art. 49 c. 4 d.lgs. 276/03;
f) la formazione effettuata e le competenze acquisite durante l’apprendistato saranno registrate nel libretto formativo del cittadino, introdotto dall’art. 1 d.lgs. 276/03, secondo le modalità definite dalla normativa in materia.
10.8 Trattamento economico
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio. Le ore di formazione sono comprese nell’orario di lavoro.
La categoria di inquadramento è inferiore, di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del presente contratto, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.
Per quanto concerne la tutela previdenziale e le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia si rinvia alla disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati.
10.9. Profilo dell’addetto alle attività di segreteria
Le parti convengono che il profilo dell’addetto alle attività di segreteria riguardi le seguenti capacità (competenze) e contenuti formativi (conoscenze):
Capacità (competenze):
[…]
- contratto di lavoro e principali normative regolanti il rapporto di lavoro
- igiene del lavoro, prevenzione, pronto soccorso

Art. 11 Contratto di inserimento
Il contratto di inserimento, ai sensi dell’art. 54 d.lgs. 276/03, è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, reinserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
11.1 Forma e contenuto del contratto
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento secondo quanto dispone l’art. 55 d.lgs. 276/03.
In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
[…]
11.2 Progetto individuale di inserimento
Il progetto individuale di inserimento, definito con il consenso del lavoratore, dev’essere funzionale a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo nel quale viene inserito.
11.3 Durata
Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non può essere superiore ai diciotto mesi, con l’eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potrà avere una durata massima di 36 mesi.
Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata summenzionato.
In attuazione di quanto previsto dall’Accordo interconfederale 11/02/2004, la durata sarà pari a 12 mesi qualora il lavoratore abbia svolto per più di 12 mesi la stessa mansione cui è preordinato il progetto di inserimento presso altro istituto o mansioni analoghe presso strutture dello stesso comparto.
11.4 Disciplina del rapporto
Ai contratti di inserimento si applica la disciplina sul contratto a termine (d.lgs. 368/2001) per quanto compatibile.
11.5 Trattamento economico […]
11.6 Computo

I lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.
Il contratto di lavoro a chiamata, introdotto e regolamentato dal d.lgs. 276/03, può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, per particolari punte di attività, con riferimento anche ai lavoro nel week-end o in periodi predeterminati (ferie estive, vacanze pasquali o natalizie).
Ai fini dell’applicabilità del contratto intermittente si intende:
a) week-end: il periodo che va dal venerdì pomeriggio, dopo le ore 13:00, fino alle ore 6:00 dei lunedì mattina;
b) vacanze natalizie: il periodo che va dai 1° dicembre al 10 gennaio;
c) vacanze pasquali: il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il Lunedì dell’Angelo;
d) periodo estivo: i giorni compresi dai 10 giugno al 30 settembre.

Art. 12 Lavoro intermittente
Il contratto di lavoro a chiamata può essere stipulato anche per ulteriori periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese, dell’anno. A titolo esemplificativo ma non esaustivo è previsto il ricorso al contratto di lavoro a chiamata:
per i corsi individuali last minute;
per l’apertura di nuove classi e/o corsi culturali e/o corsi professionali; per l’apertura di corsi di preparazione esami; per sostituzioni.
I predetti periodi potranno essere modificati da eventuali successivi interventi dell’autonomia collettiva per adeguarli alle effettive necessità dell’istituto.
12.1 Divieti
È esclusa la stipula di contratti di lavoro intermittente:
[…]
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
12.2 Forma e comunicazioni
Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
[…]
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza trimestrale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento dei ricorso al contratto di lavoro intermittente.
12.3 Lavoro intermittente per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno […]
12.4 Trattamento economico

[…]
Ai lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[…]
12.5 Computo
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell’impresa, ai fini dell’applicazione di normative di legge, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.

Art. 13 Contratto di lavoro ripartito
È possibile stipulare contratti di lavoro ripartito ai sensi dell’art. 41 d.lgs. 276/03.
[…]
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza trimestrale la RSU e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.
[…]

Art. 14 Somministrazione a tempo determinato
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione l° dell'Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e può essere concluso quindi ogni qualvolta l'istituto debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività:
In particolare, ferma restando la libera utilizzabilità dell'istituto nei termini di cui al comma precedente, il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attività, e comunque nei seguenti casi:
punte di intensa attività alle quali non si può fare fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, definiti o predeterminati, che non possono essere realizzati o eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità necessitano di professionalità e specializzazione differenti e più articolate di quelle in forza;
per l'esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalità a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale.
Il contratto deve essere redatto in forma scritta.
In caso contrario il contratto è nullo e il lavoratore è considerato a tutti gli effetti dipendente dell’utilizzatore.
14.1 Divieti
Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
[…]
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
14.2 Disciplina
Il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. 368/2001 per quanto compatibile e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all’art. 5 commi 3 e 4.
[…]
In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.
14.3 Diritti dei lavoratori somministrati
Ai lavoratori somministrati presso l’Istituto sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura dei rapporto di lavoro.
I lavoratori somministrati hanno diritto ad esercitare presso l’istituto, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente.
[…]
I lavoratori somministrati non sono computati nell’organico dell’istituto ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Art. 15 Lavoro a progetto
Le parti concordano sulla possibilità, in ragione delle esigenze mutevoli del settore di riferimento, di assumere con contratti di lavoro a progetto ex art. 61 d.lgs. 276/03. In particolare trattasi di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa riconducibili a uno o più progetti specifici, programmi di lavoro o fasi di esso determinati dall’istituto e gestiti autonomamente dal collaboratore.
15.1 Forma
Il contratto a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova:
a) la durata, determinata o determinabile della prestazione di lavoro;
b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.
15.2 Corrispettivo […]
15.3 Obbligo di riservatezza e Invenzioni del collaboratore a progetto
[…]
15.4 Gravidanza, malattia, infortunio

[…]
4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, sul processo dei lavoro e di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.
15.5 Estinzione del contratto e preavviso […]
16. Prestazioni rese da terzi
[…]
17. impianti audiovisivi
[…]

Parte seconda
Titolo I - Sfera di applicazione
Art. 1 Sfera di applicazione del Contratto

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale assunto con contratti di lavoro a termine nei seguenti ambiti:
Scuole e corsi di lingue (compreso l’italiano a stranieri o come seconda lingua);
Corsi di cultura varia;
Scuole e centri di formazione e tirocinio insegnanti;
Scuole e corsi parauniversitari a indirizzo linguistico e pedagogico;
Scuole interpreti e traduttori;
Accademie d’Arte;
Società di formazione aziendale;
Scuole di musica;
Università private;
Enti certificatori;
Scuole straniere in Italia;
Corsi di formazione;
Corsi professionali.

Titolo II - Classificazione
Art. 7 Assunzione

[…]
Il lavoratore dovrà presentare, all’atto dell’assunzione:
[…]
certificato di sana e robusta costituzione e idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate;
[…]

Art. 8 Tirocinio e stage
L’attività di tirocinio autorizzata dalla competente autorità scolastica non comporta per il tirocinante alcun riconoscimento normativo e/o economico ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito.
Per quanto concerne la regolamentazione dello stage si rinvia a quanto previsto dalla legge 236/93 e dalla legge 196/97 e successive modificazioni.

Titolo IV - Trattamento economico e previdenziale
Art. 19 Sostituzione di lavoratori assenti

La supplenza, nei casi consentiti dalla legge e dal presente contratto, si traduce in un’assunzione a tempo determinato con conseguente applicazione della normativa di legge in materia.

Titolo V - Durata del lavoro
Art. 21 Orario di lavoro

L’orario di lavoro è quello previsto all’atto dell’assunzione con un massimo di:
a) per personale docente l’orario settimanale è di 25 ore estendibili a 35 ore (monte ore annuo 1300 ore);
b) per personale non docente, compreso il personale direttivo e i “quadri intermedi” l’orario settimanale è di 40 ore estendibili a 48 se comprensive del lavoro straordinario;
c) la settimana lavorativa va dal lunedì al sabato.
Per lavoro effettivo si intende un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo, ai fini del superamento dei limiti di durata della prestazione (vedi art. 8 c. 3 d.lgs. 66/2003), le soste durante il lavoro superiore a 10 minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero, il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'istituto.
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddivisa in più di tre turni. Qualora il terzo turno ecceda le ore 22:00, ogni ora eccedente sarà considerata, in deroga all’art. 26, lavoro straordinario e notturno. Del pari se esso cade in una giornata festiva, sarà considerato lavoro straordinario, notturno e festivo.
Durante l’orario di lavoro, il lavoratore dipendente o il socio lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall’istituto senza esserne autorizzato; il trattenersi nell’ambiente di lavoro da parte del lavoratore dipendente per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, non è computabile nel calcolo del lavoro effettivo.
La direzione dell’istituto può modificare l’orario di lavoro laddove vi siano giustificate ragioni organizzative. Le variazioni dell’orario di lavoro individuali divengono vincolanti se comunicate la settimana precedente e comunque almeno un giorno prima della variazione. Nei limiti dell’organizzazione dell’istituto, l’orario settimanale delle lezioni consentirà ai docenti un giorno di riposo infrasettimanale.
[…]
Attraverso accordi territoriali e/o accordi aziendali di IT livello, le parti potranno definire sistemi di flessibilità d’orario, secondo la tipicità delle attività e sistemi organizzativi interni, da distribuirsi nell’arco dell’anno solare."
21.1 Potenziamento orario
È facoltà dell’istituto richiedere un potenziamento dell'orario, non superiore al 30% dell’orario settimanale, al personale docente.
[…]

Art. 22 Riposo giornaliero
Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata (art. 7 d.lgs. 66/2003).

Art. 23 Pause
Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare, secondo quanto dispone l’art. 8 d.lgs. 66/2003, di un intervallo per pausa, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di dieci minuti. La pausa si considera lavoro effettivo ai fini del trattamento retributivo.
La collocazione della pausa deve tener conto delle esigenze aziendali.

Art. 24 Lavoro notturno
Per lavoro notturno si intende il lavoro prestato nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Per la regolamentazione delle prestazioni di lavoro notturno si rinvia a quanto previsto dal d.lgs. 66/2003 e successive modificazioni.
È in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro dalie ore 24 alle ore 6 dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
a) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.

Art. 25 Lavoro straordinario
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro così come definito dall’art. 3 d.lgs. 66/2003.
Non sono considerate di lavoro straordinario le ore di potenziamento dell’orario fino al raggiungimento del monte ore annuo.
Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali.
[…] In alternativa alla maggiorazione possono essere previsti dei riposi compensativi.

Art. 28 Riposo settimanale
Il personale ha diritto al riposo settimanale pari a 24 ore, di norma coincidente con la domenica ma nulla esclude che esigenze di servizio possano giustificare la fruizione del riposo in altro giorno.

Titolo VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 30 infortunio sul lavoro

I datori di lavoro sono obbligati ad assicurare contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali tutti i lavoratori dipendenti che si vengono a trovare nelle condizioni previste dall’art. 1 d.p.r. 1124/65. L’obbligo è esteso anche ai lavoratori a progetto.
Il personale soggetto all’assicurazione obbligatoria Inail, secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. 38/2000 e successive modificazioni, sono tutelati contro l’infortunio e le malattie professionali attraverso gli strumenti e i provvedimenti introdotti dalla normativa vigente.
Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli sia accaduto, anche se di lieve entità, all’istituto affinché lo stesso possa procedere con le procedure del caso.
[…]

Art. 32 Tutela della maternità e della paternità
Per tutto ciò che non è previsto nel presente contratto collettivo in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità si fa riferimento alla normativa di legge in vigore.
a) Congedo di maternità
Il congedo di maternità ha una durata complessiva di 5 mesi, fruibili, a scelta della lavoratrice, due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi oppure un mese prima dei parto fino a 4 mesi successivi e sempreché il medico competente accerti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (art. 20 d.lgs. 151/2001).
[…]
b) Congedo parentale […]
c) Riposi giornalieri della madre
La lavoratrice madre ha diritto, durante il primo anno di vita del bambino, a due periodi di riposo ciascuno della durata di 1 ora, anche cumulabili durante la giornata. Nel caso l’orario giornaliero sia inferiore alle 6 ore il riposo è solo uno. I riposi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione (art. 39 d.lgs. 151/2001).
[…]
Nel caso di parti plurimi i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto, quelle previste per riposi giornalieri possono essere utilizzate anche dal padre.
Nel caso di figli affetti da handicap si rinvia a quanto previsto dall’art. 42 d.lgs. 165/2001
d) Congedi per la malattia del figlio […]

Art. 33 Permessi per lavoratori invalidi
Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, sempreché le cure siano connesse all’infermità invalidante riconosciuta, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico competente (d.lgs. 509/88 art. 10 che ha modificato l’art. 26 legge 30 marzo 1911, n. 118).

Art. 38 Permessi per lavoratori affetti da handicap
I lavoratori maggiorenni affetti da handicap grave possono usufruire di permessi giornalieri retribuiti di due ore o, in alternativa, di quelli, egualmente retribuiti, per tutta la giornata fino ad un massimo di tre giorni fruibili continuativamente oppure con richiesta di mezze giornate di permesso (art. 33 1. 104/92 poi modificato dalla legge 53/2000).

Titolo VII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 41 - Licenziamento

Il licenziamento del lavoratore non può avvenire che per giusta causa o giustificato motivo, fatte salve le condizioni contrattuali pattuite attraverso contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale, di cui al par. 40.5.
Sono considerati motivi di licenziamento, con o senza preavviso, anche a seguito di azioni disciplinari (di cui al capitolo “doveri dei lavoratori”), le seguenti circostanze:
[…]
d) abbandono del posto di lavoro da parte del dipendente
[…]
f) gravi atti contrari alla morale, alle leggi, ai regolamenti o al progetto educativo dell’istituto nonché atti in grave contrasto con la funzione svolta
[…]
i) azioni o comportamenti reiterati e contrari al Regolamento interno nonché violazione dei doveri del dipendente che causino reali disservizi o danni all'istituto, dopo tre richiami comunicati con raccomandata A.R.
[…]
m) in caso di eccessiva morbilità, costituita da una pluralità di eventi morbosi intermittenti e reiterati, tali da creare un reale disservizio ai regolare funzionamento dell’istituto o frazionamenti dell’attività didattica che la rendono di fatto discontinua o non proficua,
n) Inadempienza grave ai doveri connessi alla propria funzione
[…]
p) inosservanza degli orari stabiliti e concordati, ripetuti ritardi non giustificati e/o mancati impegni
[…]
r) azioni o comportamenti ripetuti che provochino un danno o un disservizio all’istituto e per i quali il dipendente ha già ricevuto tre richiami scritti,
[…]

Titolo VIII - Regolamento di istituto e norme disciplinari
A) Regolamento Interno

Il regolamento interno deve essere portato a conoscenza dei lavoratori e reso disponibile per la consultazione. Il regolamento non può contenere norme in contrasto con le disposizioni di legge e di contratto collettivo applicate.
L’inosservanza delle norme del regolamento interno da parte del personale può configurare ipotesi di giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.

B) Doveri del lavoratore
I dipendenti hanno l’obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato, in particolare è fatto obbligo a tutti i lavoratori, data la particolarità del servizio scolastico:
a) esplicare le mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita;
b) rispettare l’orario di lavoro ed osservare le eventuali modifiche di orario e di insegnamento;
[…]
d) rispettare e far rispettare agli alunni il Regolamento Interno dell'istituto;
[…]
g) usare e conservare con cura strumenti e materiale affidatigli;
h) non compiere atti o comportamenti in violazione dei doveri di correttezza, buona fede e riservatezza nonché di non concorrenza.

C) Per il personale docente vale inoltre:
[…]
Ai docenti è garantita la libertà metodologica dell'insegnamento per la formazione dei discenti, nel rispetto della loro coscienza morale, civile e religiosa e nei limiti imposti dal Progetto Educativo dell’istituto, nell'osservanza delle attribuzioni della funzione docente e delle responsabilità che ne derivano (artt. 5, 7 e 395 T.U.).
[…]

D) Provvedimenti disciplinari
Fermo restando quanto previsto in tema di licenziamento, le infrazioni commesse dal lavoratore nel corso de! rapporto possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
richiamo verbale;
richiamo scritto;
multa non superiore all’importo di 4 ore di retribuzione base;
sospensione dal lavoro e dalia retribuzione fino a un massimo di 10 giorni di effettivo lavoro.
[…]
I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti dei lavoratori dipendenti che:
[…]
2) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
3) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o ne anticipino la cessazione;
4) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro esistente presso l’azienda;
5) non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL, commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene ed alla morale dell'istituto;
[…]
Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto saranno adottati per le mancanze di minore rilievo, la multa e la sospensione saranno adottate per le mancanze di maggiore rilievo.