Tipologia: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
Data firma: 21 dicembre 2007
Validità: dal 01.01.2008
Parti: OPSA e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Servizi, Servizi socio-assistenziali, OPSA Padova
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 - Validità e durata
Art. 2 - Delegazione trattante
Art. 3 - Diritti sindacali
Art. 4 - Locale RSU
Art. 5 - Informazione
Art. 6 - Consultazione
Art. 7 - Contrattazione
Art. 8 - Tutela della sicurezza e salute dei lavoratori
Art. 9 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Art. 10 - Informazione e formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza
Art. 11 - Ferie
Art. 12 - Orario di lavoro
Art. 13 - Chiamata in Servizio
Art. 14 - Indennità per il ricorso al c.d. orario “Spezzato"
Art. 15 - Lavoro supplementare e straordinario
Art. 16 - Part Time
Art. 17. - Banca Ore
Art. 18 - Erogazione e calcolo delle retribuzioni
Art. 19 - Assegnazione e trasferimento del lavoratore
Art. 20 - Rapporti di lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro
Art. 21 - Premio di Incentivazione e Premio di Risultato
Art. 22 - Attività di formazione interna
Art. 23 - Classificazione del Personale
Art. 24 - Cessione di parte del Trattamento di Fine Rapporto
Art. 25 - Permessi
Art. 26 - Diritto allo studio
Art. 27 - Aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale
Art. 28 - ECM (Educazione Continua in Medicina)
Art. 29 - Mobbing
Art. 30 - Telecamere

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Opera Provvidenza S. Antonio

Il giorno 21/12/2007, presso la sede dell'Opera della Provvidenza S. Antonio (OPSA), vista la piattaforma aziendale presentata in data 10/01/2006 dalle OO.SS. dei lavoratori e i successivi incontri durante i quali sono stati esaminati ed ampiamente discussi i vari punti, si sono incontrati i Rappresentanti della suddetta Opera ed i Rappresentanti sindacali di categoria Cgil, Cisl e Uil, assieme alla RSU per la sottoscrizione del presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo.
Le parti nell'ambito di un sistema di relazioni sindacali improntato alla correttezza e trasparenza, perché coerente e rispettoso dell'attività e degli Ospiti dell'OPSA, Opera che le parti riconoscono compiere, senza fini di lucro, attività non imprenditoriale, di ispirazione religiosa, volta all'assistenza socio sanitaria agli Ospiti, hanno pertanto concordato quanto segue:

Art. 2 - Delegazione trattante
Per la contrattazione in sede aziendale la delegazione sindacale è composta:
a) dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU);
b) dalle Organizzazioni territoriali firmatarie del CCNL (OO.SS.).

Art. 3 - Diritti sindacali
I lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue, di cui dieci ore indette dalla RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del CCNL, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; le assemblee dovranno svolgersi di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio.
Le convocazioni alle trattative vengono fatte dall'OPSA, con invio alla RSU e alle OO.SS.; per la partecipazione alle trattative, qualora non in orario di lavoro, da parte dei componenti della RSU, sarà comunque corrisposta la normale retribuzione (senza maggiorazioni e/o indennità, ecc.), previa acquisizione di idonea documentazione relativa alla presenza.
[…]
Per quanto riguarda il diritto di affissione l'OPSA mene a disposizione della RSU e delle OO.SS. firmatarie del CCNL, per quanto attiene a pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro, l'apposito spazio sorvegliato all'interno delle portinerie.

Art. 4 - Locale RSU
L'OPSA conferma la disponibilità in favore della RSU o nel caso in cui una Organizzazione Sindacale firmataria del CCNL non sia rappresentata anche per il lavoratore delegato dalla stessa, del locale situato nella zona antistante l'atrio della Casa S. G. Cottolengo.
I componenti della RSU e le OO.SS. prendono allo che il suddetto locale è idoneo, in quanto spazioso, luminoso, areato e conforme alle nonne igieniche e di sicurezza, nonché dotato dell'arredo necessario per l'esercizio delle loro funzioni.
I rappresentanti della RSU si impegnano a usufruire del locale:
- soltanto per l'esercizio delle loro funzioni sindacali;
- in orario compatibile con le necessità del servizio e quindi senza recare pregiudizi alle esigenze proprie degli assistiti;
- in modo da non arrecare disturbo alle attività che si svolgono nei locali attigui;
- mantenendo in buono stato di manutenzione ed usando diligentemente l'arredo.
I rappresentanti dell'OPSA potranno sempre accedere a detto locale in caso di forza maggiore ed anche, periodicamente, accompagnati da uno o più componenti della RSU.
Detto locale potrà essere utilizzato anche dai rappresentanti per la sicurezza. Modalità differenti dovranno essere di volta in volta concordate con l'Amministrazione.

Art. 5 - Informazione
Le parti si impegnano per l'acquisizione di elementi di conoscenza comune in un ambito di corrette e trasparenti relazioni sindacali, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
Con riferimento alle materie oggetto di contrattazione decentrata previste dal CCNL, l'OPSA si impegna al rispetto dell'informazione preventiva nei confronti della RSU e delle OO.SS.. L'OPSA si impegna inoltre ad informare preventivamente le OO.SS. in ordine ai processi di riconversione, nonché di attivazione di nuovi servizi o reparti.
Su richiesta della RSU e delle OO.SS., l'OPSA si impegna a fornire informazioni in materia di:
- personale, con particolare riferimento alla dotazione organica della struttura;
- organizzazione del lavoro;
- funzionamento dei servizi;
- utilizzo dei rapporti di lavoro atipici;
- eventuali processi di riconversione o ristrutturazione dello strutture e conseguenti problematiche occupazionali con particolare riguardo alla necessità di realizzare programmi formativi e di riconversione professionale dei lavoratori.

Art. 6 - Consultazione
Sulle materie oggetto di contrattazione la RSU e le OO.SS. potranno chiedere apposito incontro al fine di addivenire ad una concertazione sulle azioni da intraprendere.

Art. 7 - Contrattazione
Le parti, nell'ambito di uno stabile sistema di relazioni sindacali, si impegnano ad attivare la contrattazione decentrata integrativa prioritariamente sui seguenti ambiti:
- La riconversione di personale dipendente;
- L'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;
- L'articolazione dell'orario di lavoro e la regolamentazione della banca delle ore;
- La regolamentazione dell'istituto dell'assegnazione e del trasferimento;
- La programmazione dell'epoca e della durata dei turni di ferie;
- L'utilizzo di strumenti di flessibilità organizzativa;
- La formazione professionale, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento ed ECM;
- Le modalità di fruizione del diritto allo studio;
- La verifica dello stato di attuazione delle norme relative alla tutela della salute e alla sicurezza negli ambienti di lavoro;
- I criteri generali per l'utilizzo del lavoro straordinario e supplementare;
- Il lavoro temporaneo;
- Il rapporto di lavoro a tempo parziale;
- L'erogazione di quote economiche aggiuntive correlate ai risultati conseguiti;
- Le modalità applicative per la progressione orizzontale nelle categorie;
- L'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti con disabilità.
Su richiesta della RSU e delle OO.SS. sarà attivata una sessione negoziale all'inizio di ciascun anno solare (entro il mese di marzo), al fine di definire i criteri di gestione e di applicazione dei suddetti istituti.

Art. 8 - Tutela della sicurezza e salute dei lavoratori
In materia di sicurezza e salute dei lavoratori le parti ribadiscono la necessità di impegnarsi per arrivare alla piena applicazione della normativa disciplinante la materia, con particolare riferimento all’informazione e formazione dei lavoratori. L'OPSA si impegna altresì al rispetto del diritto all'informazione secondo quanto previsto dal presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo.
In particolare, oltre a quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 626/94 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi - le parti (RLS, RSU, OO.SS. e Azienda) si impegnano a programmare almeno un incontro all'anno per fare il punto sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
In tale incontro si affronteranno in particolare i seguenti temi:
- formazione e informazione degli operatori per valutare la necessità di attivare le necessarie iniziative formative­informative in merito;
- valutazione rispetto alle misure e/o iniziative precedentemente assunte sulla messa a norma delle strutture aziendali o per la rimozione dei rischi;
- intreccio sicurezza e carichi di lavoro.

Art. 9 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS):
a) accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) sono consultati sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all' evacuazione dei lavoratori;
d) sono consultati in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori;
e) ricevono le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) ricevono una formazione adeguata;
h) promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formulano osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
j) partecipano alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
k) fanno proposte in merito all'attività di prevenzione;
l) avvertono il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della loro attività;
m) possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Alla rappresentanza per la sicurezza spettano, per l'espletamento dei compiti sopra citati, permessi retribuiti pari a 120 ore annue complessive, tenuto conto dei dipendenti presenti nella struttura.
I rappresentanti per la sicurezza hanno diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; le suddette informazioni e la documentazione relativa saranno forniti in occasione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi e nell'ulteriore incontro annuale, previsto dal presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, per fare il punto sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, ovvero quando l'OPSA ne ravvisi una particolare necessità o su richiesta degli stessi RLS.
I rappresentanti per la sicurezza hanno inoltre diritto di ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza. I rappresentanti per la sicurezza possono, infine, consultare il rapporto di valutazione dei rischi custodito presso la struttura.
I rappresentanti per la sicurezza, ricevute le notizie e la documentazione, sono tenuti a farne un uso strettamente connesso alla loro funzione nel rispetto del c.d. segreto industriale.
I rappresentanti per la sicurezza hanno diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente oltre alla normativa in materia di salute e sicurezza, anche i rischi esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurare loro adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Tale formazione dovrà essere di almeno 32 ore complessive.
A tale riguardo l'OPSA si impegna a promuovere corsi di formazione per i rappresentanti per la sicurezza, oppure ad inviare gli stessi presso strutture adibite allo svolgimento di tali corsi a spese dell'Amministrazione e le ore dedicate a tale attività saranno considerate orario di lavoro.

Art. 10 - Informazione e formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza
L'OPSA provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione e si impegna ad organizzare, di concerto con il rappresentante, una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al posto di lavoro e alle mansioni di ciascun lavoratore. L'attività di formazione sarà periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza dei nuovi rischi.
Le ore dedicate a tale attività saranno considerate orario di lavoro ed eventuali ulteriori oneri saranno a carico dell'Amministrazione.

Art. 12 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 36 ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 e in 38 ore per il D4 e per gli altri dipendenti.
All'inizio di ogni anno, di regola entro il primo trimestre, l'Amministrazione e la RSU si confrontano sui criteri per la formulazione dei turni di servizio e sull'andamento della programmazione oraria.
L'orario di lavoro, di norma, si articola in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni).
L'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 36/38 ore, a seconda della categoria di appartenenza, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario. Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 36/38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario. L'orario di lavoro, là dove la tipologia e l'organizzazione del servizio lo consentono, viene programmato mensilmente.
La durata media dell'orario di lavoro non può superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario; tale media viene calcolata su di un periodo di dodici mesi, in ragione delle particolari esigenze dell'OPSA, in quanto struttura socio-sanitaria.
Il lavoratore ha diritto ad 11 ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; le pani riconoscono che a tale norma si può derogare, per esigenze di tipo organizzativo e/o produttivo, nell'ipotesi del lavoro a turni. L'OPSA si impegna a garantire, ai lavoratori interessati, equivalenti riposi compensativi o eccezionalmente, qualora non sia possibile per motivi oggettivi, una protezione appropriata.
Nelle ipotesi in cui l'orario di lavoro giornaliero ecceda le sei ore l'OPSA garantisce, al personale interessato, una pausa di quindici minuti, da collocarsi preferibilmente a metà del turno di servizio e da effettuarsi sul posto di lavoro, secondo le modalità organizzative individuate da ciascun/a responsabile di servizio, nel rispetto della continuità dello stesso. Per ragioni di tipo organizzativo e di opportunità, nonché di qualità del servizio erogato, dette pause non andranno ad alterare i normali turni di lavoro e saranno retribuite. La RSU e le OO.SS. firmatarie del CCNL riconoscono altresì, che l'OPSA ha sempre garantito ai propri lavoratori, delle pause dal lavoro al fine del recupero delle energie psico-fisiche.
Il lavoratore ha diritto, ogni sette giorni, ad un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero, fatte salve le eccezioni previste dalle legge.
Le parti prendono inoltre atto che, per quanto riguarda l'orario di lavoro dei lavoratori notturni, il limite delle otto ore in media nelle ventiquattro ore, previsto dalla legge, va calcolato su base semestrale.
All'occorrenza, su richiesta della RSU o dell'Amministrazione, sarà attivata una commissione bilaterale che studierà i criteri di attuazione delle varie tipologie d'orario per permettere la migliore ottimizzazione delle risorse.

Art. 13 - Chiamata in Servizio
Al personale chiamato fuori dal suo orario di lavoro e su base volontaria, a fronte di particolari ed urgenti necessità, sarà corrisposta un'indennità omnicomprensiva lorda pari ad € 24,00; in tal caso le ore effettivamente prestate saranno computate come lavoro straordinario. Qualora invece il dipendente chieda la fruizione di un equivalente riposo compensativo, da concordare con l'Amministrazione compatibilmente con le esigenze del servizio, allo stesso sarà riconosciuta solamente la suddetta indennità onnicomprensiva lorda di € 24.00. In ogni caso perché sia riconosciuta la citata indennità il lavoratore dovrà prestare la propria attività per almeno tre ore.

Art. 15 - Lavoro supplementare e straordinario
Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 180 ore annue per dipendente.
E' considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 e in 38 ore per il D4 e per il restante personale.
E' considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali.
Il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro.
Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato per iscritto dall' Amministrazione. L' Amministrazione s'impegna a fornire, su richiesta, il monitoraggio delle ore straordinarie prestate all'interno della struttura per figura professionale.
[…]
Il lavoro supplementare e straordinario può, su richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze del servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno.
[…]

Art. 16 - Part Time
[…]
L'OPSA si impegna ad applicare, ove possibile, l'orario di lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell'organizzazione e delle esigenze di ciascun servizio, nonché della quantità e tipologia dei part time già in essere.
In particolare l'OPSA si impegna ad applicare l'orario di lavoro a tempo parziale fino alla percentuale massima del 10% del numero dei dipendenti a tempo pieno in organico (con arrotondamento per difetto o per eccesso).
Fermo restando il tetto del 10%, le parti stabiliscono le seguenti percentuali massime per le figure sotto elencate:
- Educatori:
20% del n° dei dipendenti a tempo pieno in organico (con arrotondamento per difetto o per eccesso)
- Infermieri:
3% del n° dei dipendenti a tempo pieno in organico (con arrotondamento per difetto o per eccesso)
- OO.SS:
3% del n° dei dipendenti a tempo pieno in organico (con arrotondamento per difetto o per eccesso)
Ferme restando le condizioni dei part time in essere, la durata delle trasformazioni dei contratti, da tempo pieno a tempo parziale, non potrà superare i due anni.
Sulla base della documentazione prodotta dai dipendenti, una Commissione costituita dal Responsabile dell'Ufficio Gestione e Sviluppo Risorse Umane, dal Direttore Sanitario e da tre componenti dell'RSU individuati dalla stessa, predisporrà e terrà aggiornata una graduatoria che verrà utilizzata nel momento in cui si rendessero disponibili nuove trasformazioni.
Nella valutazione delle domande, che potranno essere presentate in qualunque periodo dell'anno, sarà data precedenza:
- ai dipendenti con disabilità o che versano in particolari condizioni psicofisiche;
- ai dipendenti che rientrano dal periodo di congedo per maternità o paternità, ovvero dal congedo parentale se agganciato ai periodi di astensione precedenti;
- ai dipendenti con figli minori conviventi in relazione alla presenza di uno o di entrambi i genitori e, subordinatamente, al numero dei figli e all'età degli stessi;
- ai dipendenti che convivono con familiari portatori di invalidità del 100%;
in caso di parità sarà data la precedenza al dipendente con maggiore anzianità di servizio.
Eventuali richieste relative a casi particolari ed urgenti debitamente documentati, o relative a lavoratori inseriti in servizi particolarmente compatibili con il part time, potranno essere accolte, a discrezione dell'Amministrazione, in qualsiasi momento, in deroga ai contingenti e ai criteri stabiliti.
Resta comunque inteso che:
- la concessione dell'orario di lavoro a tempo parziale è subordinata alla verifica della compatibilità tra l'articolazione dell'orario di lavoro richiesto e le necessità tecnico-organizzative della struttura con particolare riferimento a ciascun servizio;
- a seguito dell'accoglimento della richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il lavoratore interessato potrà essere diversamente assegnato.
L'amministrazione infine s'impegna a fornire, su richiesta, il monitoraggio del personale inquadrato con contratto di lavoro a tempo parziale.

Art. 17. - Banca Ore
La banca delle ore viene introdotta in via sperimentale dall' 01/01/2008 fino al 30/06/2009, tenuto conto dell'attuale modello organizzativo all'interno dell'OPSA, volto primariamente a garantire un costante ed elevato livello nella qualità dei servizi agli Ospiti.
Le parti riconoscono altresì che l'applicazione dell'istituto della banca delle ore non deve comunque interferire con la programmazione delle ferie e pregiudicare lo smaltimento di quelle residue.
La banca delle ore viene costituita con l'accantonamento delle ore di lavoro supplementare e straordinario che, su richiesta del lavoratore, saranno accumulate e resteranno a sua disposizione per l'anno di maturazione e per il semestre successivo.
La richiesta di accantonamento delle ore deve pervenire all' Amministrazione, su apposito modulo predisposto dalla Direzione, entro la fine del trimestre (gennaio - marzo, aprile - giugno, luglio - settembre, ottobre - dicembre) in cui si sono effettuate le ore di lavoro supplementare o straordinario precedentemente autorizzate e rimane tale, fino a revoca, anche per i trimestri successivi. L'accantonamento in banca ore e limitato all'80% delle ore di lavoro supplementare e straordinario di ciascun trimestre; in caso di part time, oltre all'applicazione del suddetto limite, l'accantonamento deve essere fatto in proporzione all'orario di lavoro concordato. L'accesso alla banca delle ore viene invece escluso a quanti sono assunti a tempo detenni nato.
Le ore accantonate potranno essere utilizzate a partire dal trimestre successivo, con esclusione dei seguenti periodi: giugno - settembre, dalla Domenica delle Palme al Lunedì di Pasqua, dal 24 Dicembre al 6 Gennaio, eventuali ponti durante l'anno.
Delle ore accantonate viene immediatamente corrisposta la maggiorazione (busta paga del trimestre di competenza).
Le ore accantonate danno luogo a permessi retribuiti di almeno 2 ore fino a copertura di una o più giornate lavorative. I permessi retribuiti saranno fruiti fino a concorrenza di quanto maturato, entro il semestre successivo all'anno di maturazione.
Per quanto riguarda il seguente personale in turno: Portieri centralinisti, Infermieri ed Operatori Socio Sanitari, le richieste saranno prese in considerazione, per ciascuna figura, secondo l'ordine di presentazione, fino ad un massimo del 10% del personale in servizio nel turno all'interno del quale viene richiesto il permesso (con arrotondamento all'unità superiore); le ore richieste dovranno, inoltre, coincidere con l'inizio o con la fine di ciascun turno.
La richiesta di fruizione del permesso di cui alla banca ore dovrà essere presentata con almeno una settimana di anticipo. L'Amministrazione valuterà ogni richiesta in base a quanto sopra specificato e comunque nel rispetto dell'organizzazione e delle esigenze di ciascun servizio (nel caso di richiesta di permesso da parte del personale in turno, l'autorizzazione sarà in ogni caso subordinata alla possibilità di copertura del servizio con altro personale. Le ore richieste e non godute per motivate esigenze organizzative saranno retribuite, su specifica richiesta del dipendente, al termine di ciascun trimestre; in caso contrario rimarranno accantonate in banca ore.
L'OPSA provvederà mensilmente, mediante prospetto paga, ad aggiornare il dipendente sulla propria situazione.
Al termine del citato periodo di sperimentazione la banca delle ore decade automaticamente; sarà pertanto compito delle parti dopo attenta verifica, valutare l'opportunità di proseguire nell'applicazione del citato istituto contrattuale. Le parti si riservano comunque la facoltà di convocarsi nel caso in cui, durante il citato periodo di sperimentazione, emergessero particolari criticità.

Art. 20 - Rapporti di lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro
Le parti, nel recepire quanto espressamente previsto dal CCNL, ritengono opportuno non utilizzare tali strumenti per sopperire a stabili carenze dell'organico minimo necessario a garantire un adeguato livello qualitativo delle prestazioni. Va quindi condiviso l'impegno di utilizzare il più possibile personale strutturato.

Art. 29 - Mobbing
In ordine al fenomeno del mobbing le parti si riservano di costituire un apposito Comitato Paritetico, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nel caso se ne riscontrasse la necessità e/o l'opportunità.