Cassazione Penale, Sez. 7, 27 gennaio 2015, n. 3705 - Plurime violazioni del D.Lgs. 81/08


 

Presidente: FIALE ALDO Relatore: RAMACCI LUCA Data Udienza: 28/11/2014


Ritenuto:
- che il Tribunale monocratico di Teramo con sentenza del 13/11/2013 ha affermato la penale responsabilità di DF.M. in ordine a plurime violazioni del d.lgs. 81\2008, condannandolo alla pena dell'ammenda;
- che il giudice di merito ha valorizzato, ai fini dell'affermazione di responsabilità, il complessivo materiale probatorio acquisito agli atti processuali;
- che avverso detta sentenza ha proposto "appello" (qualificato come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, ultimo comma, c.p.p.) l'imputato, ponendo in dubbio la legittimità costituzionale delle disposizioni applicate, denunziando l'eccessività della pena;
- che la Corte Costituzionale ha già valutato la legittimità delle disposizioni richiamate, osservando che la ratio del decreto legislativo n. 758 del 1994, si propone il duplice obiettivo di favorire l'effettiva osservanza delle misure di prevenzione e di protezione in tema di sicurezza e di igiene del lavoro - materia in cui l'interesse alla regolarizzazione delle violazioni e alla conseguente tutela dei lavoratori è prevalente rispetto all'applicazione della sanzione penale - e di attuare una consistente deflazione processuale (sent. n. sentenza n. 19 del 1998);
- che correttamente il giudice del merito ha ricordato che, secondo questa Corte, la speciale causa di estinzione delle contravvenzioni in materia di prevenzione antinfortunistica non opera se il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa avviene oltre i trenta giorni fissati dall'art. 21 comma secondo del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, trattandosi di termine avente natura perentoria e non ordinatoria (Sez. III n. 7773, 19 febbraio 2014 ed altre prec. conf.);
- che il giudice, nel quantificare la pena, opera una valutazione complessiva sulla base dei criteri direttivi fissati dall'articolo 133 C.P. e la determinazione della misura tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito che risulta legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella richiamata disposizione (Sez. IV n.41702, 26 ottobre 2004).;
- che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende. Così deliberato nella camera di consiglio del 28/11/2014