Categoria: Cassazione penale
Visite: 10666


Cassazione Penale, Sez. 4, 16 gennaio 2015, n. 2177 - Caduta dalla scala a libretto e responsabilità datoriale. Prescrizione


 

Fatto

1. Con sentenza del 9/5/2013 la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza con la quale il Tribunale della stessa città aveva dichiarato S.P. colpevole del reato di lesioni colpose gravi, aggravato dalla violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in relazione all'infortunio occorso il giorno 11/11/2005 al dipendente B.E., il quale, mentre operava all'interno dell'atrio del palazzo di via (OMISSIS), all'altezza di 2,50 m da terra, utilizzando una scala a libretto, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra, procurandosi lesioni guarite in un periodo superiore a 40 giorni. Si rimproverava all'imputato, quale datore di lavoro, di avere consentito al predetto l'utilizzo di detta scala senza che la stessa fosse assicurata e trattenuta al piede da altro operaio, e ciò per colpa generica e specifica, quest'ultima in particolare consistita nella violazione del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 19, in relazione alla L. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4, comma 5, lett. f). Concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, l'imputato era stato condannato alla pena di Euro 300,00 di multa.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del proprio difensore, articolando due motivi.

2.1. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale, in relazione alle norme cautelari specifiche ritenute violate dai giudici di merito.

Rileva al riguardo che il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 113, ha riprodotto solo in parte la disciplina dettata dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 113, di guisa che risulta sostanzialmente abrogata la disposizione, richiamata in imputazione, di cui all'art. 19 di tale ultimo testo normativo e, in particolare, non risulta più specificamente prescritta al datore di lavoro la condotta - ossia l'assegnazione ad altro operaio dell'incarico di trattenere la scala durante la lavorazione - la cui omissione costituisce ragione di addebito nel caso di specie.

2.2. Con il secondo motivo deduce mancanza ovvero comunque contraddittorietà e/o manifesta illogicità vizio di motivazione.

Sotto il primo profilo rileva che la Corte territoriale ha omesso di prendere in esame l'espressa doglianza proposta con riferimento al surriferito mutamento normativo.

Sotto il secondo lamenta che contraddittoriamente il giudice d'appello ha, da un lato, ritenuto la violazione del citato D.P.R. n. n. 547 del 1955, art. 19, dall'altro tuttavia richiamato le concordi deposizioni testimoniali dalle quali risultava che, nell'occorso, la scala non era nè scivolata nè sbandata, ma che piuttosto il B. era caduto per essersi sporto eccessivamente di lato, pur operando ad un'altezza (terzo gradino della scala, circa 90 cm da terra) che di per sè non avrebbe potuto costituire pericolo, evidenziandosi così un processo causale diverso, riferibile al comportamento dello stesso lavoratore, e tale da non poter essere impedito dall'eventuale adozione della cautela omessa.

3. In data 4/11/2014 la difesa dell'imputato ha depositato memoria contenente motivi nuovi, con i quali si deduce l'intervenuta prescrizione del reato.


Diritto


4. Deve preliminarmente dichiararsi l'estinzione del feto per prescrizione, maturata successivamente alla sentenza impugnata.

Avuto riguardo alla pena edittale prevista, il termine prescrizionale, anche secondo la nuova formulazione dell'art. 157 c.p., (nella specie risultando comunque applicabile, ratione temporis, quella precedente, in concreto più favorevole), considerate anche le interruzioni, deve ritenersi pari a sette anni e sei mesi e risulta ad oggi interamente decorso, non registrandosi sospensioni dello stesso.

5. Ciò posto, mette conto rammentare che, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontra nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una constatazione, che a un atto di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

E invero, il concetto di evidenza, richiesto dall'art. 129 c.p.p., comma 2, presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Sez. 6^, n. 31463 del 08/06/2004, Dolce, Rv. 229275).

Deve, in altre parole, emergere dagli atti processuali, con assoluta evidenza, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, ossia l'assenza manifesta della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richieda il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Sez. 2^, n. 26008 del 18/05/2007, Roscini, Rv. 237263).

Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2.

6. Per contro non può nemmeno ritenersi che sia intervenuto il giudicato in punto di responsabilità, non potendosi comunque ascrivere ai motivi di ricorso una valutazione di manifesta infondatezza.

Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per prescrizione.

P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2015