Cassazione Penale, Sez. 4, 23 gennaio 2015, n. 3264 - Infortunio mortale e responsabilità di un RSPP


 

 


Fatto


La Corte d'Appello di Ancona confermava nei confronti di F. D. la sentenza del giudice di primo grado che aveva giudicato costui responsabile del reato di cui all'art. 113 c.p. e art. 589 c.p., commi 1 e 2 perchè, quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della ditta "Omissis s.r.l.", produttrice di materiale da costruzione, e soggetto destinatario di delega di funzioni da parte del datore di lavoro in materia di controllo degli apparati di sicurezza dei macchinari presenti in cantiere e di quant'altro necessario alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, per colpa generica e violazione delle norme antinfortunistiche cagionava la morte di S.D., lavoratore dipendente con qualifica di operaio della ditta "Omissis s.r.l.". Costui, mentre era intento a operare nella parte interna del riparo fisso che circonda l'impianto, avente la funzione di prelevare manufatti, selezionarli e accatastarli in pacchi, con una mano sollecitava la fotocellula ubicata al termine di un nastro trasportatore, così determinando il movimento delle ganasce del robot che si abbassavano e lo colpivano alla testa, provocandogli lesioni (trauma cranico facciale e del rachide cervicale e lesione del midollo spinale) che ne comportavano il decesso.

Specificamente, all'imputato era attribuita la violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 70, comma 1 e art. 71, comma 1 per aver omesso di mettere a disposizione del lavoratore un'attrezzatura - robot Scara k 500 e Spitblick 6030 50 T - conforme alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie, in quanto gli elementi mobili della macchina, in violazione del D.P.R. n. 459 del 1996 all. 1, punto 1.3.7, non erano muniti di dispositivi di protezione in modo da prevenire qualsiasi rischio di contatto idoneo a provocare infortuni, nonchè dell'all. 1 punto 1.4.1., in quanto le protezioni fisse installate erano facilmente eludibili o suscettibili di essere rese inefficaci, non essendo il riparo fisso installato in modo tale da rendere inaccessibile al lavoratore l'ingresso in zona pericolosa. Allo stesso era attribuita, altresì, la violazione dell'art. 71, comma. 4 punto 1. D.Lgs. cit., avendo omesso di prendere le misure necessarie affinchè le attrezzature di lavoro fossero installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso, e ciò con riguardo ai nastri d'ingresso e di uscita installati sull'impianto, non presenti nel manuale d'uso, e alla disattivazione dei microinterruttori ubicati sui cancelli d'accesso del riparo fisso che circonda l'impianto. La responsabilità dell'imputato era affermata sulla base delle risultanze istruttorie, da cui emergeva che il montaggio della protezione era stato errato, che la recinzione presentava varchi, che erano anche stati disattivati i microinterruttori ubicati sui cancelli di accesso al recinto e che l'imputato non aveva usato la necessaria diligenza per prevenire infortuni. La macchina, infatti, presentava organi in movimento nel robot (ganasce) e organi di taglio nella sezionatrice, per cui era necessaria una protezione che la rinchiudesse completamente e che non permettesse l'accesso al personale se non a macchina spenta, come peraltro era indicato nel manuale di uso e manutenzione.

Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione l'imputato. Deduce con il primo motivo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rileva che la Corte aveva omesso di considerare la circostanza di fatto relativa a chi avesse eseguito il montaggio della recinzione, ritenendo la medesima implicitamente irrilevante in ragione del generico obbligo di porre in essere tutte le misure idonee a prevenire infortuni. Osserva che, mentre il Tribunale ravvisava la responsabilità dell'odierno ricorrente in una condotta commissiva, attinente all'erroneo montaggio della recinzione fornita, la Corte d'Appello ravvisa la responsabilità nella condotta omissiva connessa al generico obbligo del datore di lavoro di prevenzione infortuni.

Seguendo l'iter motivazionale del Tribunale la Corte avrebbe dovuto dare conto di quanto censurato, cioè se fosse stato il F. a montare in modo errato la recinzione o tale modalità fosse prevista dal manuale d'istruzioni.

Con ulteriore motivo deduce mancanza di motivazione sul punto del rigetto della richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6.

Diritto


Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Già nell'imputazione, infatti, la responsabilità è prospettata come di tipo omissivo (si attribuisce all'imputato di aver omesso di mettere a disposizione del lavoratore attrezzatura conforme alle disposizioni legislative e regolamentari, di aver omesso di prendere le misure necessarie affinchè le attrezzature di lavoro fossero installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso, di avere omesso di procedere all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi).

A fronte dei molteplici addebiti di colpa omissiva non assume rilevanza la questione dedotta, attinente all'accertamento riguardo all'individuazione di chi avesse eseguito il montaggio della recinzione.

Il secondo motivo è, altresì, inammissibile per manifesta infondatezza. Ed invero i giudici del merito, con motivazione non suscettibile di censura, hanno dato conto, mediante riferimento alla connotazione temporale dell'avvenuto risarcimento ("nel corso del giudizio" e non "prima del giudizio" come richiesto dalla norma), delle ragioni preclusive al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6.

In base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile. Ne consegue la condanna degli istanti al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p..

P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2015