Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 giugno 2015, n. 12629 - Il grado di riduzione permanente dell’attitudine al lavoro causato da infortunio va rapportato alla ridotta attitudine al lavoro derivante da preesistenti inabilità


 

 

Presidente Lamorgese – Relatore Tria

 

Fatto

 

1.- La sentenza attualmente impugnata: 1) accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da R.A. nei confronti dell'INAIL avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari in data 31 marzo 2006 e, in riforma di tale sentenza, dichiara il diritto dell'appellante alla rendita del 23% per inabilità da infortunio, con la decorrenza di legge; 2) condanna l'INAIL al pagamento delle differenze sui ratei maturati con gli interessi legali.
La Corte d'appello di Cagliari, per quel che qui interessa, precisa che:
a) la appellata chiede il riconoscimento del diritto alla maggior rendita per infortunio nella misura del 25%;
b) l'appello è parzialmente fondato;
c) il CTU nominato da questa Corte ha precisato che non vi è dubbio che, nella valutazione del danno, debba tenersi conto pure delle lesioni derivate dall'infortunio extralavorativo dell'aprile 2004, che ha trovato la sua causa efficiente, e non solo occasionale, negli esiti dell'infortunio lavorativo del 22 giugno 1995;
d) il quadro complessivo di riduzione delle attitudini lavorative dell'assicurata è valutabile nella misura del 23%, sin dall'epoca della fase amministrativa, come si desume dalla relazione del CTU, le cui puntuali e attente conclusioni vanno condivise;
e) ne consegue che si deve considerare priva di fondamento la domanda con la quale l'appellante - nelle note depositate il 13 luglio 2007 - ha chiesto il riconoscimento della maggiore misura di inabilità complessiva pari a 33%, in base al duplice erroneo presupposto della possibilità di contestare, per la prima volta, il danno originario (calcolato al 20%, applicando la formula G.) e di applicare nuovamente la formula G. al danno del 23%, senza considerare che tale percentuale è stata individuata dal CTU come complessiva per tutti gli infortuni lavorativi ed extralavorativi subiti dalla assicurata.
2.- Il ricorso di R.A. domanda la cassazione della sentenza per un unico motivo; resiste, con controricorso, l'INAIL.
3.- La causa, chiamata a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. per l'udienza in camera di consiglio della Sezione Sesta del 28 aprile 2009, veniva ivi rimessa alla pubblica udienza innanzi questa Sezione Lavoro.

Diritto



I - Sintesi dei motivi di ricorso
l.- Con l'unico motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione dell'art. 79 del t.u. 30 giugno 1965, n. 1124, omessa e insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in riferimento agli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ.
Si rileva che sia il CTU sia la Corte d'appello hanno riconosciuto un aggravamento del danno infortunistico dal 14% al 23% a causa dell'evento traumatico extralavorativo del 4 aprile 2004, etiologicamente collegato all'infortunio sul lavoro del 22 giugno 1995.
Una volta riscontrato il suddetto aggravamento avrebbe dovuto continuare ad applicarsi, anche nel procedimento di revisione, la formula G. (di cui all'indicato art. 79), in considerazione del preesistente danno extralavorativo del 30%, quindi l'accertato danno infortunistico del 23% avrebbe dovuto essere determinato nella misura di 23/70, pari a 32,857%, che si arrotonda a 33%.
Il CTU non ha proceduto a tale valutazione finale, perché non gli è stato chiesto di farlo, ma la sussistenza del danno preesistente e aggravante è pacifica, come risulta anche dal verbale INAIL allegato al ricorso introduttivo (e riprodotto nel presente ricorso).
II - Esame delle censure
2.- Il motivo di ricorso non è da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.
3.- Come risulta dalla sentenza impugnata, il CTU nominato dalla Corte d'appello - le cui conclusioni sono state condivise dalla Corte stessa, perché considerate puntuali e attente - è pervenuto alla conclusione della determinazione nella misura del 23% (sin dall'epoca della fase amministrativa) della inabilità della A. muovendo dalla premessa secondo cui, per definire il "quadro complessivo" di riduzione delle attitudini lavorative dell'assicurata, si dovesse tenere conto, nella valutazione del danno, delle lesioni derivate dall'infortunio extralavorativo dell'aprile 2004, che ha trovato la sua causa efficiente, e non solo occasionale, negli esiti dell'infortunio lavorativo del 22 giugno 1995.
In questa situazione, le presenti censure si risolvono nella contestazione della suddetta valutazione del CTU, prospettata:
a) non soltanto con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto essenziale della relazione del CTU contestata, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e dall'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. (Cass. 12 febbraio 2014, n. 3224; Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726);
b) ma, soprattutto muovendo dal presupposto - già reputato erroneo dalla Corte territoriale - della possibilità di applicare nuovamente la formula G. al danno definito nella misura del 23%, senza considerare che tale percentuale è stata individuata dal CTU come complessiva per tutti gli infortuni lavorativi ed extralavorativi subiti dalla assicurata e, quindi, facendo applicazione della suddetta formula.
4.- A tale ultimo riguardo va ricordato che, come evidenziato più volte da questa Corte, in caso di infortunio sul lavoro, se si accerta la sussistenza di fattori patologici preesistenti non aventi origine professionale, il giudice deve, anche di ufficio, fare applicazione dell'art. 79 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, secondo cui il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravata da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro, deve essere rapportata non alla normale attitudine al lavoro ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità, e deve essere calcolata secondo la cosiddetta formula G. - espressa da una frazione avente come denominatore la ridotta attitudine preesistente e come numeratore la differenza tra quest'ultima (minuendo) ed il grado di attitudine al lavoro residuato dopo l'infortunio (sottraendo) - senza che abbia rilievo la circostanza che l'inabilità preesistente e quella da infortunio incidano sullo stesso apparato anatomo-funzionale (vedi, per tutte: Cass. 15 gennaio 2014, n. 689; Cass. 30 luglio 2003, n. 11703; Cass. 11 maggio 2001, n.6573; Cass. 2 dicembre 1999, n. 13453; Cass. 21 gennaio 1999, n. 534; Cass. 24 febbraio 2010, n. 4512; Cass. 2 febbraio 2012, n. 1890 Cass. 21 agosto 1982, n. 4696).
L'applicazione della suddetta disposizione - effettuabile anche d'ufficio, ove il CTU non ne abbia tenuto conto - è finalizzata - previa verifica della reale sussistenza dei suddetti fattori patologici preesistenti - ad ottenere un calcolo del grado di riduzione dell'attitudine al lavoro che sia il più possibile corrispondente al danno effettivamente subito dal lavoratore.
È, peraltro, evidente che tale meccanismo non può essere applicato all'infinito - come ipotizzato dalla attuale ricorrente - nel senso che, sulla base di una interpretazione letterale e logico finalistica del citato art. 79, si desume che esso è destinato ad operare al solo fine di tenere conto di aggravamenti della inabilità preesistenti (rispetto all'infortunio) e derivanti da fatti estranei al lavoro che non siano già stati presi in considerazione in precedenza (come, invece, è avvenuto nella presente fattispecie).
Del resto, diversamente, verrebbe a determinarsi un quadro complessivo di riduzione delle attitudini lavorative divergente - per eccesso - dalla realtà.
5.- Ciò è anche confermato dal successivo art. 13, comma 6, del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che ha esteso l'ambito di applicazione del suddetto art. 79, senza mutarne la logica.
È noto che i due sistemi, previsti rispettivamente dal d.P.R. n. 1124 del 1965 e dal d.lgs. n. 38 del 2000 sono tra loro "assolutamente impermeabili, e coesistono fino ad esaurimento dei casi ricadenti nel precedente sistema, e cioè fino allo scadere dei termini revisionali delle rendite costituite per eventi verificatisi o denunciati prima del 25 luglio 2000, data dell'entrata in vigore del d.m. approvativo delle tabelle, ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38 cit." (vedi, per tutte: Cass. 12 ottobre 2007, n. 12452).
Tuttavia, nell'esercizio della funzione di nomofilachia assegnata a questa Corte - e in considerazione anche della costante affermazione della applicabilità della regola ermeneutica che impone al giudice di fare ricorso, ove rilevante per la fattispecie sub judice, alla c.d. interpretazione evolutiva e sistematica della legge (vedi, tra le tante: Cass. SU 14 aprile 2011, n. 8486; Cass. SU 16 marzo 2009, n. 6316; Cass. 18 aprile 2014, n. 9082) - appare opportuno sottolineare che l'interpretazione della norma in esame proposta dalla ricorrente risulta erronea anche con riguardo alla disciplina introdotta nel 2000. E, per quel che si è detto, non potrebbe essere diversamente, da un punto vista logico-giuridico.
III - Conclusioni
6.- In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 100,00 (cento/00) per esborsi, euro 3000,00 (tremila/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge.