T.A.R. Lombardia-Brescia, Sez. 2, 28 maggio 2015, n. 948 - Formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nell’ambito delle attività in alternanza scuola-lavoro. Intesa del 5.2.2015


 

 

N. 00948/2015 REG.RIC.
N. 00946/2015 REG.PROV.CAU.


REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA


sul ricorso numero di registro generale 948 del 2015, proposto da:
Cgil - Camera del Lavoro di Brescia, rappresentata e difesa dagli avv. Omissis con domicilio eletto presso Omissis in Brescia, Via Omissis;
contro Asl 302 - A.S.L. della Provincia di Brescia, rappresentato e difeso dall'avv. Omissis, con domicilio eletto presso Omissis;
Asl 315 - A.S.L. di Vallecamonica-Sebino, rappresentato e difeso dall'avv. Omissis, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, Omissis; Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Brescia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, Omissis;
Provincia di Brescia, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Omissis; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Brescia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, Omissis;
Apindustria - Associazione Per L'Impresa;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
DELL’INTESA FINALIZZATA A RECEPIRE IL PROTOCOLLO TECNICO PER LA FORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, SOTTOSCRITTA IL 5/2/2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl 302 - A.S.L. della Provincia di Brescia e di Asl 315 - A.S.L. di Vallecamonica-Sebino e di Ministero dell'Istruzione
dell'Universita' e della Ricerca - Brescia e di Provincia di Brescia e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Brescia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2015 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad un sommario esame:
- che, pur sussistendo dubbi sulla giurisdizione di questo Tribunale – in quanto l’intesa e il protocollo impugnati non sembrano prima facie qualificabili come provvedimenti amministrativi e in ragione della posizione sostanziale avanzata, avente apparente natura di diritto soggettivo – il Collegio ritiene di privilegiare (nella sede cautelare) l’esigenza di una pronta e tempestiva risposta di giustizia;
- che le eccezioni in rito (difetto di legittimazione attiva, carenza di interesse), possono essere in questa sede disattese, stante l’infondatezza nel merito delle censure;
- che le Associazioni sindacali hanno preso cognizione della bozza di protocollo d’intesa scuola-lavoro, elaborata su istanza di tre attori sociali (Istituti scolastici di II grado, Aziende e A.S.L.);
- che la finalità del protocollo è quella di favorire la cultura della sicurezza, anticipando la formazione in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro già all’interno degli istituti scolastici;
- che l’adesione al protocollo è libera, rispetto a tutte le scuole potenzialmente coinvolte;
- che il verbale del 21/10/2014 dà conto del coinvolgimento (mediante convocazione) di tutti i soggetti sindacali interessati agli argomenti all’ordine del giorno;
- che, in verità, anche alla riunione del 17/7/2014 erano invitate le rappresentanze sindacali, alcune delle quali risultano presenti (doc. 4 Provincia di Brescia); Atteso:
- che l’art. 11 comma 4 del D. Lgs. 81/2008 rimette alla facoltà degli istituti scolastici di inserire nelle proprie attività curricolari “percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lett. c [già volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza] e rivolti alle medesime finalità”;
- che non sembra preclusa la formazione in ambito scolastico, essendo addirittura contemplata la modalità di apprendimento e-learning (cfr. accordo Stato Regioni 21/12/2011 – art. 3);
- che la cd. formazione specifica è ammessa solo previa frequenza di corsi presso “Strutture della formazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati” (pagina 9 del protocollo);
- che il datore è comunque tenuto a contestualizzare la formazione ricevuta dallo studente in ambito scolastico, sulla base della propria valutazione dei rischi (pagina 9 del protocollo);
- che l’art. 4 (nella rubrica “condizioni particolari”) dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 riconosce il credito di formazione specifica derivante dalla frequenza di scuole o Enti di formazione professionale accreditati, aventi contenuti e durata conformi all’accordo, “salvo l’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi”;
- che la formazione specifica deve dunque essere garantita anche sul luogo di impiego, e dunque non sembra allentato l’onere formativo in capo al datore di lavoro;
- che pertanto il ricorso appare sfornito di fumus boni juris;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) respinge la domanda cautelare. Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)