Tipologia: CPL
Data firma: 21 settembre 2000
Validità: 31.12.2003
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Siena
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 (Oggetto del contratto collettivo provinciale di lavoro)
Art. 2 (Sistema delle informazioni e delle relazioni sindacali)
Art. 3 (Assunzioni)
Art. 4 (Riassunzione)
Art. 5 (Contratti di formazione-lavoro)
Art. 6 (Formazione professionale)
Art. 7 (Classificazione operai agricoli)
Art. 8 (Orario di lavoro)
Art. 9 (Interruzioni - Recuperi - Sospensioni)
Art. 10 (Lavoro straordinario - Festivo - Notturno)
Art. 11 (Riposo settimanale)
Art. 12 (Giorni festivi)
Art 13 (Permesso matrimoniale)
Art. 14 (Permessi straordinari non retribuiti)
Art. 15 (Retribuzione)
Art. 16 (Scatti di anzianità)
Art. 17 (Modalità di pagamento della retribuzione)
Art. 18 (Integrazione salariale)
Art. 19 (Lavoro a cottimo)
Art. 20 (Ferie)
Art. 21 (Abitazione)
Art. 22 (Attrezzi ed utensili)
Art. 23 (Trasporti)
Art. 24 (Mensa)
Art. 25 (Lavori pesanti e disagiati)
Art. 26 (Tutela della salute dei lavoratori)
Art. 27 (Malattia e infortunio)
Art. 28 (Fimiav - Fondo integrazione malattia, infortunio e assistenza varia)
Art. 29 (Integrazione malattia - Infortunio - Assistenza varia)
Art. 30 (Anticipazione trattamento di malattia e/o infortunio)
Art. 31 (Norme disciplinari)
Art. 32 (Risoluzione del rapporto individuale di lavoro)
Art. 33 (Trattamento di fine rapporto)
Art. 34 (Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto)
Art. 35 (Delegato di azienda)
Art. 36 (Permessi sindacali)
Art. 37 (Aspettativa per incarichi sindacali)
Art. 38 (Assemblee retribuite)
Art. 39 (Diritto di affissione)
Art. 40 (Istituti di patronato)
Art. 41 (Quote sindacali per delega)
Art. 42 (Controversie individuali e collettive)
Art. 43 (Efficacia del contratto)
Art. 44 (Aumenti salariali)

Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Siena

Il giorno 21 settembre 2000 si è stipulato il presente Contratto Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Siena, tra l'Unione Provinciale Agricoltori […], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti […], la Confederazione Italiana Agricoltori […] e la Flai-Cgil […], la Fisba-Cisl […], la Uila-Uil […]

Art. 1 (Oggetto del contratto collettivo provinciale di lavoro)
Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro disciplina il rapporto di lavoro degli operai di imprese, singole ed associate, agricole, florovivaistiche, agri-turistiche, faunistico-venatorie, nonché delle imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato, della provincia di Siena.

Art. 2 (Sistema delle informazioni e delle relazioni sindacali)
Le parti costituiscono a livello provinciale l'Osservatorio previsto dall'art. 6 del vigente CCNL degli operai agricoli e florovivaisti con le seguenti funzioni:
· fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
· fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione e sull'ambiente di lavoro;
· individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche attraverso la promozione di Patti Territoriali e contratti di area;
· esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell'occupazione agricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione e di riconversione produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro per "conto terzi", ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo alle competenti istituzioni pubbliche opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
· esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte all'Osservatorio Regionale e di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Provincie, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l'agricoltura;
· concordare per l'occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l'effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
· accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali di formazione - lavoro alla disciplina dell'accordo quadro nazionale e trasmettere agli Uffici Regionali del Lavoro ed alle Sezioni Circoscrizionali competenti, l'elenco dei progetti ritenuti conformi;
· esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del contratto provinciale di lavoro, nonché le eventuali vertenze individuali e collettive di lavoro demandate dalle Organizzazioni delle parti provinciali; secondo le procedure previste dall'art. 41 del CPL;
· esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l'esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
In connessione con i processi di trasformazione culturale, gli imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l'eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché l'Osservatorio prospetti agli organi pubblici competenti l'attuazione dei corsi necessari.
L'Osservatorio Provinciale é costituito da un Consiglio composto da sei membri, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori.
Per il funzionamento dell'Osservatorio Provinciale si rinvia al Regolamento allegato al Presente CPL.

Art. 3 (Assunzioni)
Gli operai sono di norma assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'assunzione della manodopera agricola è, comunque, regolata dalle vigenti disposizioni di legge.
L'assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata per fase lavorativa o per attività di carattere stagionale, in base alle disposizioni delle vigenti norme del collocamento agricolo, privilegiando l'istituto delle convenzioni in base alle disposizioni della legge n. 56/87 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 24 del vigente CCNL.
Per "fase lavorativa" si intende il periodo di tempo limitato alla esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo delle principali colture o attività agrarie della provincia.
A titolo esplicativo, tra le attività agrarie della provincia di Siena, si elencano le seguenti:
Per la cerealicoltura:
- aratura;
- semina;
- mietitrebbiatura
- raccolta.
Per la viticoltura:
- lavorazione e preparazione terreni;
- potatura verde;
- potatura secca e ricaccio sarmenti;
- lavori colturali del terreno (una lavorazione alla volta);
- trattamenti fitosanitari (un trattamento alla volta);
- raccolta.
Per la ortofrutticoltura:
- lavorazione e preparazione del terreno;
- concimazione di base;
- messa a dimora di piante e talee;
- potatura secca e ricaccio legno;
- trattamenti fitosanitari (un trattamento alla volta);
- irrigazione;
- raccolta, selezione ed incassettamento.
Per la olivicoltura:
- potatura secca e ricaccio legno;
- potatura verde;
- raccolta.
Per il tabacco:
- lavorazione del tabacco verde e secco.
Per la bieticoltura:
- aratura;
- semina;
- diradamento;
- trattamenti fitosanitari (un trattamento alla volta);
- raccolta (estirpatura).
Per i lavori boschivi:
- taglio del bosco.
[…]
Può inoltre costituirsi rapporto di lavoro a tempo determinato per lavorazioni di breve durata, saltuarie e in sostituzione di operai assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto. In quest'ultimo caso il rapporto rimane a tempo determinato per tutta la durata dell'assenza dell'operaio che si sostituisce.

Art. 5 (Contratti di formazione-lavoro)
Per la disciplina del Contratto di formazione lavoro si applica quanto previsto dall'art. 14 del CCNL e dall'accordo quadro allegato 6 al medesimo CCNL.
[…]

Art. 8 (Orario di lavoro)
L'orario ordinario di lavoro è stabilito nella misura di 39 ore settimanali, distribuite, di norma, in 5 giorni considerando la giornata del sabato non lavorativa.
Tale orario verrà effettuato privilegiando la riduzione di un'ora nella giornata di venerdì, salvo diversi accordi. L'orario medio mensile è di ore 169: Per l'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti si fa riferimento alleo norme di legge in vigore.
Se l'azienda distribuisce l'orario di lavoro su sei giorni lavorativi, l'orario giornaliero è di 6.30 ore.
Per gli operai addetti agli allevamenti zootecnici (bovini-suini-avicunicoli - ecc.) l'orario settimanale di lavoro è distribuito in sei giornate pari ad ore 6.30 giornaliere. A tali operai deve essere assicurato un riposo continuativo di otto ore in coincidenza con le ore notturne.
L'orario di lavoro giornaliero inizia e termina nel centro aziendale o nel luogo di lavoro precedentemente assegnato dal datore di lavoro.
Nel centro aziendale dovrà essere esposto l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro, nonché dell'intervallo di riposo.
In applicazione dell'art. 29 del CCNL, le aziende potranno stabilire un orario settimanale di 44 ore da effettuarsi nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio (2 settimane), settembre ed ottobre nel limite di 12 settimane annue.
Le aziende che intendono usufruire di tale flessibilità dovranno comunicarlo per iscritto ai delegati sindacali aziendali, o in mancanza di questi ai lavoratori, con almeno 7 giorni di anticipo.
Il recupero delle ore lavorate in eccedenza dovrà essere effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo. La programmazione del recupero terrà conto delle esigenze del lavoratore. Qualora il recupero non venga effettuato interamente entro il 31 marzo, le ore residue ore saranno retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Da giugno a settembre, al verificarsi di condizioni climatiche tali da pregiudicare il normale svolgimento delle attività, la direzione aziendale, anche su richiesta dei delegati aziendali e/o dei lavoratori, concorderà con gli stessi orari di prestazione lavorativa diversi da quelli in uso e tali da migliorare le condizioni delle prestazioni di lavoro.
Ai lavoratori che prestano attività in fasce orarie di almeno sette ore lavorative consecutive, è concessa una pausa retribuita di un quarto di ora.
Per la particolare natura dell'attività agrituristica, fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, la disciplina dell'orario settimanale di lavoro potrà essere regolata come segue:
- l'azienda potrà distribuire l'orario giornaliero di lavoro entro una fascia oraria di 14 ore per il personale di sala, ricevimento e portineria e di 12 ore per il restante personale, con un massimo di due interruzioni giornaliere.
- nel corso della settimana, per comprovate esigenze aziendali, sarà possibile maggiorare per un massimo di sei ore l'orario ordinario di lavoro, recuperando tali maggiori ore nei 7 giorni successivi. Tale flessibilità non è cumulabile con la flessibilità prevista al comma 7 del presente articolo e dovrà essere concordata con i delegati aziendali o, in assenza di questi, con i lavoratori interessati.
Impegno a verbale
Le parti prendono atto della volontà di distribuire in cinque giornate lavorative l'orario settimanale, risolvendo i connessi problemi contributivi e previdenziali.

Art. 9 (Interruzioni - Recuperi - Sospensioni)
[…]
Per sospensioni superiori ai 30 minuti il recupero dovrà effettuarsi entro due settimane nel limite massimo di 2 ore giornaliere e 10 ore settimanali.

Art. 10 (Lavoro straordinario - Festivo - Notturno)
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario ordinarie di lavoro previsto dall'art 8;
b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e nelle altre festività di cui agli art. 35 e 36 del CCNL;
c) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 21.00 alle ore 6.00.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali.
Il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 150 ore.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidente necessità e non dovranno avere carattere sistematico, salvo i casi di cui agli ultimi commi del presente articolo.
[…]

Art. 11 (Riposo settimanale)
Ai lavoratori con orario settimanale di lavoro distribuito su cinque giorni lavorativi devono essere garantite 48 ore di riposo settimanale possibilmente consecutive e coincidenti con la domenica.
Ove l'orario settimanale di lavoro per gli addetti al bestiame fosse distribuito su sei giorni lavorativi, devono essere garantiti riposi settimanali di 24 ore, possibilmente coincidenti con la domenica. I lavoratori che non godono del riposo festivo e compensativo settimanale, dovranno essere retribuiti con le maggiorazioni previste all'art. 10 per le ore di effettivo lavoro prestato.

Art. 19 (Lavoro a cottimo)
Il lavoro a cottimo è ammesso soltanto per i lavori boschivi e la raccolta delle olive.
Il lavoro a cottimo tuttavia dovrà essere preceduto da un accordo scritto aziendale, con l'assistenza delle Organizzazioni sindacali provinciali rappresentative dei lavoratori e dell'azienda.

Art. 21 (Abitazione)
[…]
L'abitazione dovrà rispondere ai requisiti igienico-sanitari di abitabilità per il nucleo familiare del dipendente.
[…] I datori di lavoro non hanno l'obbligo di fornire l'abitazione o l'indennità sostitutiva agli operai agricoli assunti a tempo indeterminato successivamente alla data del 29 giugno 1993.

Art. 22 (Attrezzi ed utensili)
Gli attrezzi ed utensili saranno forniti dall'azienda. Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni a lui imputabili, il cui ammontare gli verrà trattenuto sulla retribuzione.

Art. 24 (Mensa)
Le parti convengono che a livello aziendale possa essere concordata l'istituzione della mensa.

Art. 25 (Lavori pesanti e disagiati)
I seguenti lavori, aventi la durata di almeno un'ora di prestazione continuativa, sono considerati pesanti o disagiati, e compensati con una maggiorazione del 15% del salario contrattuale e degli scatti di anzianità:
- prestazioni in terreni acquitrinosi, per le quali l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi immersi nell'acqua;
- raccolta manuale dei sassi;
- utilizzo della motosega;
- utilizzo del decespugliatore professionale (almeno 30 cc).
La maggiorazione di cui sopra verrà erogata per le ore di lavoro pesante o disagiato effettivamente svolto.
I seguenti lavori, aventi la durata di almeno un'ora di prestazione continuativa, sono considerati pesanti o disagiati e potranno essere eseguiti per un massimo di quattro ore giornaliere. Il rimanente periodo per completare l'orario ordinario giornaliero di lavoro verrà impiegato in altri lavori:
- operazioni di potatura ed eventuale legatura al primo anno sui nuovi impianti viticoli;
- raccolta uova a terra;
- carico e scarico di pesi superiori a 25 kg;
- escavazione manuale dei fossi in sezione obbligata a profondità non inferiore a cm 100.
In presenza di ostacoli tecnico-organizzativi, il pagamento della maggiorazione del 15% può essere alternativo al limite delle quattro ore prima richiamato.

Art. 26 (Tutela della salute dei lavoratori)
I contenuti dell'accordo per la costituzione ed il funzionamento del comitato paritetico provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro definito il 16 aprile 1998 fanno parte integrante del presente articolo.
Per quanto riguarda i lavori che presentano fattori di nocività, valgono le seguenti norme:
1. Il datore di lavoro dovrà fornire adeguati mezzi protettivi;
2. Non presentano fattori di nocività i lavori effettuati con mezzi (cabine idonee e/o caschi protettivi che abbiano le caratteristiche di cui all'allegato 11 del CCNL) atti a garantire la protezione dall'assorbimento dei prodotti utilizzati;
3. Per i lavori che presentano, fattori di nocività, qualora l'orario giornaliero sia di 8 ore, il periodo lavorativo sarà ridotto a 6 ore, fermo restando la corresponsione della retribuzione per tutte le 8 ore previste dall'orario giornaliero.
Qualora l'orario giornaliero sia di 6 ore e 30 minuti, il periodo lavorativo sarà ridotto ad ore 5, ferma restando la corresponsione della retribuzione per tutte le 6 ore e 30 minuti previsti dall'orario giornaliero.
Qualora l'orario giornaliero sia di 7 ore, il periodo lavorativo sarà ridotto a 5 ore e 15 minuti, fermo restando la corresponsione della retribuzione per tutte le 7 ore previste dall'orario giornaliero.
In ogni caso dovranno essere effettuate almeno due soste retribuite di mezz'ora ciascuna. La riduzione complessiva di orario di lavoro sarà rispettivamente: di ore 3 giornaliere nelle giornate di 8 ore lavorative; di 2 ore e 30 minuti giornaliere nelle giornate di 6 ore e 30 minuti lavorative e di 2 ore e 45 minuti giornaliere nelle giornate di 7 ore;
4. Agli effetti del presente articolo presentano fattori di nocività i seguenti lavori:
- trattamenti con insetticidi tossici;
- spargimento di concimi polverulenti;
- trattamenti anticrittogamici ed antiparassitari con prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici, nocivi e anche quelli irritanti per le lavorazioni in serra;
5. Il rientro nelle colture trattate non potrà avvenire prima di 48 ore per tutti i prodotti che non contengono indicazioni superiori;
6. E' vietato fare trattamenti con prodotti fitosanitari quando nell'appezzamento trattato siano presenti altri lavoratori.
Le aziende con oltre 5 operai dovranno prevedere peri lavoratori la disponibilità di servizi igienico-sanitari efficienti e adeguati locali adibiti a refettorio.
Ai fini della salute fisica dei lavoratori le aziende dovranno assicurarsi della perfetta funzionalità e sicurezza dei mezzi forniti ai lavoratori e provvedere alla difesa dei lavoratori stessi dalle sostanze chimiche usate.
Pertanto per i lavori nocivi le aziende metteranno a disposizione degli operai gli opportuni equipaggiamenti di protezione previsti dal presente contratto e dal CCNL.
Il datore di lavoro, o chi per esso, dovrà essere immediatamente informato circa eventuali disturbi avvertiti dagli operai, qualora fossero causati dall'azione nociva delle sostanze chimiche usate. Il datore di lavoro dovrà immediatamente adottare gli opportuni provvedimenti. Gli addetti a lavori nocivi e disagiati, nonché i minori, dovranno essere sottoposti a visita medica come previsto dalle norme vigenti, e comunque non meno di due volte l'anno. Le ore non lavorate a tale titolo dovranno essere retribuite.
La formazione per i RLS comunque dovrà provvedere un programma base di 30 ore retribuite.
In applicazione dell'art. 65 del CCNL, le parti concordano di attuare il libretto sindacale e sanitario ivi allegato, stampato a cura del Fimiav.
Secondo quanto previsto nell'allegato 5 al CCNL, ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 626/94, permessi retribuiti annui pari a:
- 6 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 gg.;
- 12 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 gg.;
- 20 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua oltre 2.700 gg.
Si conviene infine che per i lavori di breve durata (per i quali la formazione-informazione potrà essere svolta attraverso la diffusione di adeguato materiale informativo) si intendano quelli non superiori a 15 giorni.

Art. 31 (Norme disciplinari)
Gli operai, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per lui e devono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti fra gli operai dell'azienda e fra questi ed il datore di lavoro o chi per lui devono essere ispirati al reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina del lavoro da parte degli operai dà luogo, a secondo della gravità della mancanza, all'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
1) trattenuta fino al massimo di due ore di salario;
a) nel caso in cui senza giustificato motivo il lavoratore sia assente o abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda, o ne anticipi la cessazione;
b) nel caso in cui per negligenza l'operaio rechi lievi danni all'azienda, al bestiame, agli attrezzi, alle macchine;
c) nel caso in cui l'operaio si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
2) trattenuta di quattro ore di salario nei casi di recidiva e maggiore gravità per le mancanze di cui al punto 1.
[…]

Art. 32 (Risoluzione del rapporto individuale di lavoro)
La risoluzione del rapporto a tempo indeterminato può avvenire solo per giusta causa o giustificato motivo e per disdetta del lavoratore.
Sono motivi di giusta causa i seguenti:
1) insubordinazione grave non provocata verso il datore di lavoro od un suo legale rappresentante;
[…]
3) danni rilevanti al patrimonio aziendale;
[…]
5) recidiva all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal precedente articolo, al punto 2).
[…]

Art. 35 (Delegato di azienda)
Nelle aziende che occupino più di 5 lavoratori dipendenti sarà eletto un delegato di azienda da parte di ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupino più di 30 dipendenti saranno eletti due delegati da parte di ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupano oltre 40 dipendenti potrà essere eletto oltre ai delegati di azienda un delegato di reparto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda. Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all'art. 77 del vigente CCNL.
Alla elezione dei delegati si addiverrà mediante riunione unica dei lavoratori in azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali.
I nominativi dei delegati eletti saranno comunicati con lettera dalle Organizzazioni provinciali sindacali dei lavoratori interessate alle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro firmatarie del presente contratto, ai delegati stessi e per conoscenza alle Direzioni aziendali. I delegati entrano in funzione dalla data in cui perviene la comunicazione.
Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.
Il delegato d'azienda ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la Direzione aziendale per la esatta applicazione dei Contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e a adottare opportune condizioni igieniche sanitarie e sociali di competenza del conduttore;
c) vigilare e intervenire per il pieno rispetto della qualifica del lavoratore, in rapporto alla mansione svolta e alla retribuzione percepita, nonché la verifica sull'inquadramento degli operai, in presenza di variazioni dell'Organizzazione aziendale che abbiano riflessi sull'inquadramento medesimo;
d) esaminare con la direzione aziendale i casi di necessità di risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'art. 32 del presente contratto.
Inoltre, su richiesta del/i delegato/i, a livello aziendale si potranno effettuare incontri sulle seguenti materie:
1) distribuzione dell'orario di lavoro;
2) programmazione delle ferie.

Art. 38 (Assemblee retribuite)
In riferimento all'art. 79 del CCNL che sancisce il diritto dei lavoratori a riunirsi nell'ambito dell'azienda per un massimo di 13 ore all'anno, si concorda che tali riunioni potranno tenersi anche fuori dell'azienda per un massimo di 10 ore annue. In tal caso i lavoratori dovranno preventivamente comunicare al datore di lavoro luogo, data e orario dell'assemblea e, successivamente, anche il numero ed il nome dei presenti.

Art. 39 (Diritto di affissione)
Nelle adiacenze del centro aziendale le rappresentanze sindacali elette possono, in spazi concordati con il datore di lavoro, predisporre un albo per l'affissione di comunicati e notizie sindacali.

Art. 42 (Controversie individuali e collettive)
In caso di controversie individuali e/o collettive in dipendenza del rapporto di lavoro ed all'applicazione della contrattazione collettiva, qualora le parti stesse non raggiungano un accordo direttamente, la controversia dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali le quali esperiranno il tentativo di amichevole componimento.
Qualora il tentativo di conciliazione non riesca, la controversia sarà demandata all'Osservatorio Provinciale.
Le parti, in ambedue i casi, possono farsi assistere da esperti nominati dalle Organizzazioni Sindacali cui aderiscono ed ai quali abbiano conferito mandato il datore di lavoro ed il lavoratore.
Sia il tentativo di conciliazione sindacale, sia quello presso l'Osservatorio Provinciale, dovranno aver luogo, ciascuno, nel termine di 15 giorni dalla richiesta di una delle parti.

Art. 43 (Efficacia del contratto)
Le disposizioni di cui al presente contratto provinciale di lavoro dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Le Organizzazioni sindacali contraenti, se necessario, interverranno per la loro piena osservanza.