Tipologia: CCNL
Data firma: 10 febbraio 1992
Validità: 01.01.1992 - 31.12.1993
Parti: Associazione Nazionale Allenatori Guidatori Trotto e Filis-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Artieri trotto
Fonte: CNEL

Sommario:

  Art. 1 Sistema d'informazione
Art. 2 Diritti sindacali
Art. 3 Contrattazione regionale
Art. 4 Versamento del contributi sindacali
Quota di servizio contrattuale
Art. 5 Vigilanza sui licenziamenti
Art. 6 Assunzioni
Art. 7 Assunzioni del minori
Art. 8 Documenti dl lavoro
Art. 9 Visita medica
Art. 10 Periodo di prova
Art. 11 Classificazione del lavoratori
Art. 12 Contratti di formazione e lavoro
Art. 13 Apprendistato
Art. 14 Orario di lavoro
Art. 15 Part-time
Art. 16 Riposo settimanale e riposi aggiuntivi
Art. 17 Festività
Art. 18 Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 19 Cumulo di mansioni
Art. 20 Mutamento temporaneo di mansioni
Art. 21 Elementi della retribuzione
Art. 22 Retribuzione oraria e giornaliera
Art. 23 Indennità di contingenza
Art. 24 Corresponsione della retribuzione
Art. 25 Ferie
Art. 26 Mensilità aggiuntive
Art. 27 Trasferta
Art. 28 Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
Art. 29 Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
Art. 30 Congedo matrimoniale
  Art. 31 Servizio militare
Art. 32 Assenze
Art. 33 Permessi
Art. 34 Mensa
Art. 35 Utensili e materiale
Art. 36 Divieti
Art. 37 Norme aziendali
Art. 38 Norme di disciplina interna
Art. 39 Provvedimenti disciplinari
Art. 40 Preavviso di licenziamenti e dimissioni
Art. 41 Trattamento di fine rapporto
Art. 42 Minimi contrattuali
Art. 43 Cessione, trasformazione, cessazione e fallimento dell'azienda
Art. 44 Fondo integrazione pensioni
Art. 45 Interpretazione delle norme contrattuali
Art. 46 Decorrenza e durata del contratto
Allegati
Allegato A Apprendistato - Occupazione giovanile - Formazione - Lavoro
Art. 1
Art. 2
Art. 3 (Età)
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7 (Obblighi del datore)
Art. 8 (Doveri dell’apprendista)
Art. 9 (Trattamento normativo)
Art. 10
Art. 11
Art. 12 (Rinvio)
Allegato B Progetto standard di formazione e lavoro (Fac-simile)

Addì 10 febbraio 1992 tra l'Associazione Nazionale Allenatori Guidatori Trotto […] e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori: Filis-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uilsic-Uil […], è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti dalle scuderie di cavalli da corsa al trotto.

Art. 1 Sistema d'informazione
Ferma restando l'autonomia decisionale di scelta e di indipendenza delle parti, le Organizzazioni dei datori di lavoro si impegnano ad informare preventivamente, in modo globale ed a livello nazionale e territoriale le OO.SS. su prospettive, su tendenze generali di investimenti e di occupazione nonché sui processi di ristrutturazione e di riorganizzazione in atto nel settore.
A tale fine, si conviene di istituire una Commissione Paritetica Nazionale della quale faranno parte anche i rappresentanti dell'Ente tecnico e dell'Unire.
La Commissione così costituita e che Sarà articolata territorialmente, costituisce l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse. A tale fine:
a) esamina, ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari, tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali;
b) riceve ed elabora, a fini statistici ed allo scopo di suggerire alle parti opportune iniziative in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare importanza, dati sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in sede locale specialmente in materia di contratti di formazione e lavoro, part-time e modalità di distribuzione dell'orario di lavoro.
In fase di prima applicazione del presente contratto, la Commissione curerà con particolare attenzione la corretta applicazione delle norme relative all'inquadramento dei lavoratori già inquadrati come artieri di cat. A ed alla garanzia di conservazione del compenso cosiddetto "del 4° cavallo", secondo le modalità contrattualmente definite per quei lavoratori che ne usufruivano all'atto dell'entrata in vigore del contratto stesso.

Art. 2 Diritti sindacali
Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, con particolare riguardo alla legge 20.05.1970 n.300, le OO.SS. stipulanti potranno nominare un delegato nelle scuderie con meno di 15 dipendenti.
[…]

Art. 3 Contrattazione regionale
Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e datori di lavoro aderenti a livello regionale alle Organizzazioni Nazionali che stipulano il presente contratto, possono stipulare accordi integrativi del presente contratto unicamente riferitesi alle materie qui di seguito tassativamente indicate:
[…]
- modalità di distribuzione dell'orario giornaliero e settimanale di lavoro.

Art. 7 Assunzioni del minori
L'ammissione al lavoro dei minori è regolata dalle disposizioni di legge
Nota a verbale
Riconosciuto che non può essere disattesa l'opportunità di creare nuovi posti di lavoro al fine di dare un contributo alla soluzione dei problemi che riguardano l'occupazione anche giovanile, le parti convengono di ricercare le migliori possibilità di inserimento mediante l'istituzione di corsi di formazione professionale ed a tal fine si impegnano a promuovere incontri con l'Unire ed in altre sedi competenti.

Art. 9 Visita medica
Prima dell'assunzione in servizio il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica che ne attesti la idoneità specifica al lavoro a cura degli Enti preposti.

Art. 12 Contratti di formazione e lavoro
Le parti, ciascuna per le proprie competenze, convengono di attivare strumenti contrattuali e legislativi finalizzati all'utilizzo dell'istituto dei contratti di formazione e lavoro in quanto mezzo idoneo a favorire l'incremento dell'occupazione ,in particolare giovanile.
Le parti, quindi, nel rispetto delle proprie autonomie e competenze, esprimono la volontà di recepire le disposizioni dell'art. 3 legge n.863/1984, al fine di incentivare le assunzioni di giovani e di assicurare agli stessi una adeguata formazione, finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi alle esigenze delle aziende.
Il progetto di formazione deve indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati l'inquadramento iniziale, l' eventuale inquadramento intermedio e quello finale e la durata del contratto di formazione e lavoro.
[…]
Fatti salvi specifici accordi in deroga, ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché la normativa, anche economica, del presente contratto e della contrattazione collettiva e integrativa, laddove esistente.
[…]
L'iter formativo dovrà svilupparsi secondo lo schema di cui all'allegato B.
[…]

Art. 13 Apprendistato
Il trattamento degli apprendisti verrà regolato dalle norme di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente contratto e ne segue le sorti.

Art. 14 Orario di lavoro
Premesso che la durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato rispetto a tali disposizioni, la durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore normalmente distribuite su sei giorni lavorativi di cui cinque di sette ore ciascuno e uno di cinque ore.
Eventuali esigenze di scuderia che non dovessero consentire tale distribuzione, verranno esaminate tra le parti.
[…]
La pausa giornaliera per il pasto sarà normalmente di una ora e mezza.
Viene tuttavia demandata agli accordi locali, nell'ambito delle intese per la distribuzione dell'orario di lavoro, la determinazione dell'orario di inizio e termine del lavoro giornaliero, come pure della durata della pausa, in relazione alle necessità e stagionalità delle prestazioni.
[…]

Art. 16 Riposo settimanale e riposi aggiuntivi
Ai lavoratori spetta una giornata di riposo settimanale da usufruire la domenica allorché non siano previste corse.
Nell'eventualità di coincidenza della domenica con la giornata di corse il riposo settimanale dovrà essere goduto in altro giorno della settimana stessa.
Fermo restando quanto previsto sia dal presente articolo che dal precedente art. 15, ciascun lavoratore ha diritto a riposi aggiuntivi nella misura di due ore per ciascuna settimana intera di effettivo servizio.
Detti riposi aggiuntivi potranno essere accorpati; ed usufruiti nell'arco dell'anno solare, secondo le esigenze individuali ed in relazione alle necessita aziendali. Eventuali ulteriori modalità potranno essere concordate a livello locale.
[…]

Art. 29 Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera e tale da consentire la continuazione dell'attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale provvederà affinché siano espletate tutte le formalità previste dalla legge.
[…]

Art. 36 Divieti
É proibita l'introduzione nelle scuderie di bevande alcoliche e farmaci che possano alterare le condizioni psicofisiche dei cavalli, se non per espresso ordine del datore di lavoro.
É assolutamente proibito a tutto il personale di fumare nelle scuderie.
[…]

Art. 37 Norme aziendali
Il lavoratore deve altresì attenersi alle norme speciali che fossero stabilite dalle aziende, sempreché non siano in contrasto e non modifichino quelle previste dal presente contratto e dalle leggi vigenti.

Art. 39 Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni del lavoratore alle norme del presente contratto ed a quelle aziendali compatibili, potranno dar luogo, a secondo della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione (minimo contrattuale, eventuale superminimo, indennità di contingenza);
d) sospensione dal lavoro o dal trattamento economico e dal lavoro per un periodo non superiore a tre giorni;
e) licenziamento senza preavviso né indennità sostitutiva.
La sospensione di cui al lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggior sanzione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c), ovvero in casi di recidiva.
Il licenziamento di cui alla lettera e) potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche se non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali non siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, salve restando le procedure in atto.
A titolo esemplificativo, incorrerà nei provvedimenti della multa o della sospensione il lavoratore che:
- abbandoni temporaneamente il lavoro senza giustificato motivo;
- ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
- esegua negligentemente il lavoro affidatogli;
- per disattenzione, cagioni danni al materiale ed agli animali e non avverta subito il superiore diretto di eventuali danneggiamenti riscontrati nel materiale o di evidenti irregolarità nello stato degli animali,
- venga trovato addormentato durante l' orario di lavoro;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- fumi nelle scuderie durante il lavoro o introduca bevande alcoliche;
- dia arbitrariamente disposizioni contrarie a quelle disposte dal suo superiore diretto e dalla Direzione;
- arrechi offesa ai compagni di lavoro o in genere al personale addetto alle scuderie;
- trasgredisca in qualunque modo alle disposizioni del presente contratto o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale all'igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro.
Sempre a titolo esemplificativo, incorrerà nel provvedimento del licenziamento senza preavviso né indennità sostitutiva nei casi di:
- insubordinazione verso i superiori e gravi offese verso compagni di lavoro;
[…]
- gravi omissioni o negligenze colpose o dolose, siano o meno seguite da danneggiamenti economici, abuso di fiducia, maltrattamento agli animali;
[…]
- danneggiamenti volontari del materiale;
[…]
- recidiva in qualunque mancanza che abbia dato luogo a più sospensioni nell'anno precedente;
[…]
- violazione ai divieti di cui all’art. 39.
Indipendentemente dal provvedimento disciplinare, in caso di danneggiamento volontario o per colpa grave e furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni.
[…]

Art. 45 Interpretazione delle norme contrattuali
Eventuali controversie relative alla integrazione nonché alle normalità di applicazione del presente contratto sono riservate, in via esclusiva, agli Organismi a livello nazionale nelle Organizzazioni congiuntamente stipulanti alle quali sole spetta di fornire l'interpretazione autentica.

Allegato A Apprendistato - Occupazione giovanile - Formazione - Lavoro
Art. 3 (Età)

Possono essere assunti come apprendisti giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvo i divieti e le limitazioni previste dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

Art. 7 (Obblighi del datore)
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi d'insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l'anno;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto ad un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all' apprendista.

Art. 8 (Doveri dell’apprendista)
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con il massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. 9 (Trattamento normativo)
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lettera d) del precedente articolo 7 sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Art. 12 (Rinvio)
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.