Interpello n. 02 del 24 giugno 2015

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento - note

Oggetto

Criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Soggetto interpellante

Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Quesito

Se sia possibile, per l'ingegnere che si occupa professionalmente dei temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, svolgere, in base al proprio titolo di studio e professionale, il ruolo di formatore in tutte le aree tematiche previste dal d.i. 6 marzo 2013 (area normativa/giuridica/organizzativa; area rischi tecnici/igienico-sanitari; area relazioni/comunicazioni), eventualmente integrando, nei casi in cui non risultino altrimenti verificati i prerequisiti in tal senso, la propria preparazione in termini di competenze sulla didattica con un corso formativo della durata minima di 24 ore e sviluppato secondo le modalità di cui all'allegato.

Risposta

L'Ingegnere che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro potrà assumere l'incarico di docente a condizione che documenti - in qualunque modo idoneo allo scopo - il possesso dei criteri di cui al Decreto 6 Marzo 2013, per ciascuna delle citate "aree tematiche" per la quale voglia svolgere le attività di docenza.

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008: art. 6, comma 8, lett. m-bis; d.m. 06.03.2013.

Note

Il d.i. 06 marzo 2013, di attuazione dell'art. 6, comma 8, lett. m-bis del d.lgs. n. 81/08, in vigore dal 18 marzo 2014, individua i requisiti dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per Datore di Lavoro/RSPP, per lavoratori, dirigenti e preposti.
Tale decreto identifica un prerequisito - individuato nel possesso del diploma di scuola media superiore (non richiesto al datore di lavoro che svolga il ruolo di formatore) - e sei requisiti, la cui dimostrazione è a carico del docente. Inoltre, il decreto 6 Marzo 2013 specifica che la qualificazione opera in relazione a tre distinte aree tematiche di formazione, quali:
1. area normativa/giuridica/organizzativa;
2. area rischi tecnici/igienico-sanitari;
3. area relazioni/comunicazioni.
Dì conseguenza, puntualizza sempre il Decreto 6 Marzo 2013, "la qualificazione si acquisisce con riferimento alla specifica area tematica".