Cassazione Penale, Sez. 3, 30 giugno 2015, n. 27120 - Operaio violentemente colpito dal martinetto: mancata istruzione e responsabilità di un datore di lavoro e di un RSPP


 

 

Presidente: TERESI ALFREDO Relatore: DI NICOLA VITO Data Udienza: 05/03/2015


Fatto


1. P.O. e G.G. ricorrono, personalmente e con separati atti, per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la corte di appello di Torino, in sede di giudizio di rinvio ed in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di Alessandria - sezione distaccata di Novi Ligure, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di entrambi i ricorrenti per essere il reato loro ascritto estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili della sentenza appellata.
Ai ricorrenti è contestato il delitto previsto dagli articoli 113 e 590, commi 1, 2, 3, codice penale perché, nel corso dei lavori di manutenzione all'interno dello stabilimento "Uva" di Novi ligure, agendo il P.O. quale amministratore unico della società "M." ed il G.G. quale responsabile del servizio prevenzione e protezione della società predetta (nominato con nomina generica, senza esplicita indicazione dei poteri e della necessaria autonomia tecnica e finanziaria), per colpa, consistite in negligenza, imprudenza ed imperizia nonché nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni, segnatamente dell'articolo 4, comma 5, lettera e), decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 perché omettevano di prendere misure appropriate di guisa che solo i lavoratori che avessero ricevuto una adeguata istruzione (e non, quindi, la parte offesa, assunta da meno di un mese presso la società "M." e priva di adeguata esperienza e di adeguate informazioni in merito all'attività da svolgere) potessero accedere alle zone che li esponevano ad un rischio grave e specifico, cagionava alla lesioni personali gravi (frattura composta del 3° medio della gamba destra, lesione del corno posteriore del menisco mediale di destra, comportanti una malattia ed una inabilità al lavoro dalla data dell'infortunio fino all'agosto del 2001) dell'operaio C.C. (nella fattispecie l'operaio, mentre lavorava presso il reparto zincatura dello stabilimento "Uva" di Novi Ligure, veniva richiesto da un collega di recarsi a prendere un martinetto che si trovava in altro locale; l'operaio privo di idonea esperienza ed adeguata istruzione circa le modalità e procedure per la rimozione del martinetto, azionava l'apparecchiatura - estrattore - alla quale era collegato, veniva violentemente colpito dal martinetto e si procurava le lesioni predette). In Novi Ligure il 9 gennaio 2001.
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza i ricorrenti hanno articolato due identici motivi di gravame, enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con essi hanno dedotto la manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), codice di procedura penale in relazione agli articoli 40,113, 590 codice penale (primo motivo).
Sostengono che con il nuovo pronunciamento la Corte di rinvio ha ancora una volta omesso di valutare un dato decisivo per il giudizio circa la posizione processuale dei ricorrenti in relazione ai compiti istituzionali che essi svolgevano all'epoca dei fatti (amministratore unico della "M." il P.O. e mansioni di capo cantiere della "M."il G.G.). La Corte avrebbe infatti dovuto indagare in maniera approfondita circa l'esistenza di un piano di antinfortunistico e soprattutto sulla natura dell'infortunio stesso posto che i ricorrenti, per la funzione rispettivamente ricoperta, avevano adempiuto ai propri oneri antinfortunistici.
Con il secondo motivo di gravame lamentano come ancora una volta la Corte territoriale non abbia analizzato l'incidenza del comportamento ampiamente negligente tenuto nella circostanza dal lavoratore.

Diritto


1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Nella sentenza rescindente si afferma che nessun dubbio sussiste in ordine alla ricostruzione della vicenda: un collega di lavoro aveva chiesto al C.C. di prendere un martinetto; l'operaio lo aveva fatto, ma, nel rimuoverlo, una parte dell'attrezzo gli aveva colpito la gamba. Il perito incaricato di ricostruire la dinamica dell'accaduto aveva concluso che l'attività richiesta al C.C. era "semplice, facile ed esplicabile in assenza di rischio".
Ciò nondimeno, i giudici di merito avevano ritenuto responsabili entrambi gli imputati, addebitando loro di avere omesso di fornire adeguate informazioni sull'uso dell'attrezzo "anche soltanto fornendo la documentazione di corredo rilasciata dal costruttore".
Tuttavia, la Corte di appello, nel condividere la valutazione del perito in ordine alla semplicità e non rischiosità dell'attività richiesta al C.C., aveva mostrato di ritenere insussistente il profilo di colpa specifica contestato agli imputati.
Il citato articolo 4, comma 5, lett. e), del d.lgs. n. 626 del 1994 - la cui violazione era stata addebitata agli imputati - implicava, invero, che il lavoratore (che non avesse ricevuto adeguate istruzioni) accedesse a "zone" che lo esponevano "ad un rischio grave e specifico".
Se anche poi la Corte distrettuale avesse escluso che gli imputati avessero violato detta regola, non avrebbe potuto comunque esimersi dall'effettuare in concreto il giudizio di prevedibilità dell'evento, dovendo comunque escludersi una prevedibilità in re ipsa del medesimo sicché, ritenuta insussistente la contestata violazione della regola cautelare scritta, la Corte territoriale avrebbe dovuto comunque approfondire il tema della colpa, segnatamente il tema della regola cautelare non scritta asseritamente violata dagli imputati, nelle rispettive posizioni.
L'esclusione della colpa specifica non li rendeva, infatti, immuni da possibili rimproveri a titolo di colpa.
Occorreva perciò verificare, con un'indagine adeguata, se residuassero spazi per la configurabilità di una colpa generica. Ma questa indagine era del tutto mancante nel caso di specie.
3. Sulla base dei principi commessi con la sentenza di annullamento, la Corte territoriale, in sede di giudizio di rinvio, ha affermato come nel caso in esame fosse prevedibile che, se anche il lavoratore avesse espletato una mansione non specificamente rischiosa, egli, non essendo stato reso edotto in maniera sufficiente sia sotto il profilo concettuale e sia con una esemplificazione pratica (istruzioni ritenute necessarie dal CTU: pagina 7 udienza 21 marzo 2006), avrebbe potuto infortunarsi anche compiendo condotte maldestre. Invero il macchinario, che doveva essere azionato attraverso il martinetto, aveva una configurazione particolare (la macchina era definita non innocua dall'ispettore B.) e, conseguentemente, il lavoratore doveva posizionarsi dietro la macchina e non lateralmente ad essa, cosicché era possibile riconoscere il pericolo che ad una data condotta potesse conseguire la realizzazione di un fatto dannoso. Invece il lavoratore, nelle operazioni di estrazione del martinetto, introdusse la gamba nella fessura laterale della macchina in quanto non sapeva, perché nessuno glielo aveva detto, che per operare in sicurezza avrebbe dovuto posizionarsi dietro alla stessa. La manovra effettuata dal lavoratore, pur se connotata da una qualche imprudenza, non poteva allora essere ricondotta ad un comportamento abnorme tale da interrompere il nesso di causalità. Invero il comportamento alternativo corretto quale l'istruzione esaustiva o un affiancamento da parte di una persona esperta sarebbero stati idonei ad evitare l'evento dannoso.
Da ciò la logica conclusione che il profilo di colpa era ascrivibile ad entrambi gli imputati perché la regola cautelare era gestibile sia dal G.G., responsabile della sicurezza nel cantiere, sia dall'P.O., datore di lavoro, che non aveva predisposto alcuna delega in materia di prevenzione antinfortunistica e che, dunque, rivestiva una posizione di controllo su tutta l'azienda.
4. Il giudice di rinvio ha pertanto pienamente osservato i principi commessi con la sentenza rescindente e non ha ripetuto gli errori che erano stati addebitati alla sentenza cassata sicché i motivi di ricorso, da un lato, non si fanno carico di destrutturare la ratio decidendi della sentenza impugnata e, dall'altro, sollevano, rispetto alla ricostruzione operata, censure fattuali, come tali insuscettibili di fondare il controllo di legittimità, o manifestamente infondate, laddove la Corte di appello ha formulato, con adeguata motivazione priva di vizi logici, sia il giudizio sulla configurazione della colpa, sia quello sulla rappresentabilità del fatto (ossia sulla prevedibilità dell'evento, da intendersi nella colpa come la possibilità, espressamente enunciata nella sentenza impugnata, di riconoscere il pericolo che ad una data condotta possa conseguire la realizzazione di un fatto non iure) e sia quello sulla addebitabilità di esso ai ricorrenti in considerazione della specifica posizione dagli stessi rivestita.
5. Quanto al secondo motivo, il giudice di rinvio non doveva pronunciarsi sul concorso di colpa del lavoratore, come si dolgono erroneamente i ricorrenti.
Mentre infatti nel giudizio di primo grado la questione del concorso di colpa della vittima deve essere esaminata di ufficio, rilevando ai fini del trattamento sanzionatorio, in grado di appello il punto rientra nella cognizione del giudice solo se è oggetto del gravame, dovendo la questione essere specificamente devoluta al giudice dell'impugnazione direttamente ovvero attraverso la deduzione di un motivo riguardante la determinazione della pena e, se anche il motivo venga devoluto al giudice di appello e non accolto, la questione deve formare oggetto di gravame nel giudizio di legittimità, in quanto la mancata devoluzione impedisce alla Corte di cassazione di occuparsene cosicché, nel conseguente giudizio di rinvio, si forma una preclusione al suo esame.
Nel caso di specie, la questione circa il concorso di colpa del lavoratore esulava del tutto dal perimetro cognitivo del Giudice di rinvio non essendo stato il punto devoluto alla Corte di cassazione con l'impugnazione della prima sentenza emessa in grado di appello.
6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 05/03/2015