Cassazione Civile, Sez. Lav., 03 luglio 2015, n. 13689 - Patologia contratta durante l'attività lavorativa svolta in sala operatoria: danno biologico e danno morale


 

 

Presidente: LAMORGESE ANTONIO Relatore: VENUTI PIETRO Data pubblicazione: 03/07/2015





Fatto

 

La Corte d'appello di Lecce, per quanto ancora rileva in questa sede, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da S.V. nei confronti dell'Azienda ASL di Lecce/1 con ricorso del 13 aprile 2003, volta ad ottenere il risarcimento del danno biologico e morale subito in conseguenza del servizio reso, quale infermiere professionale, alle dipendenze di detta Azienda.
Il predetto lavoratore aveva lamentato di aver contratto una grave patologia (broncopolmonite acuta con conseguente disventilopatia ostruttiva e ipertensione polmonare) per effetto dell'attività lavorativa svolta in sala operatoria, a seguito della quale era stato dispensato dal servizio, ed aveva chiesto il ristoro dei danni suddetti, a nulla rilevando, ad avviso del medesimo, che gli fosse stata liquidata una rendita da parte dell'INAIL nella misura del 60%.
La Corte di merito ha respinto la richiesta di danni rilevando che essa comportava, quanto meno per il danno biologico, una inammissibile sommatoria con le prestazioni erogategli dall'INAIL; che, in ogni caso, sotto il profilo del danno differenziale, la richiesta non poteva trovare accoglimento, atteso che nulla il lavoratore aveva dedotto circa il superiore importo che gli sarebbe spettato a titolo di danni liquidati secondo le regole civilistiche, rispetto alla rendita INAIL, della quale non aveva nemmeno indicato l'ammontare. Peraltro, ha aggiunto la Corte, non era stata data la prova da parte del lavoratore del nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia contratta.
Contro questa sentenza S.V. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria. L'Azienda ASL è rimasta intimata.

Diritto


1. Il ricorso è articolato in due motivi, cui fanno seguito i quesiti di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.
2. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 e 2087 cod. civ., in relazione all'art. 10 D.P.R. n. 1124/65; dell'art. 32 Cost. nonché erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione, deduce che il danno biologico e quello morale esulano dalla copertura assicurativa obbligatoria, sicché egli ha diritto al loro risarcimento integrale, stante la responsabilità del datore di lavoro in ordine alla patologia lamentata.
Aggiunge che il risarcimento di tali voci di danno può essere fatto valere dal lavoratore infortunato non già a titolo di danno differenziale, ma a prescindere dalla entità dell'indennizzo erogatogli dall'istituto assicuratore. Rileva che gli spetta una tutela risarcitoria piena, rapportata ad una invalidità permanente pari al 60% e che l'INAIL, a fronte di danni ammontanti a complessivi € 224.701,74, gli ha versato "poche migliaia di euro".
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di plurime disposizioni di legge nonché vizio di motivazione.
Rileva che è a carico del datore di lavoro l'onere della prova di avere apprestato ogni misura idonea atta a tutelare l'integrità fisica del lavoratore ai sensi dell'art. 2087 cod. civ.
Nella specie tale prova non è stata fornita e, peraltro, quantomeno sotto il profilo concausale, era indubbia la responsabilità dell'Azienda datrice, essendo stato egli esposto ai gas anestetici e alle sostanze nocive presenti nelle sale operatorie. La prova testimoniale, poi, aveva confermato l'enorme stress psicofisico cui era stato sottoposto.
Superficiale e non condivisibile era la consulenza tecnica medico legale redatta in primo grado - secondo cui non vi era ragionevole certezza del rapporto di causalità tra l'esposizione alle sostanze anestetiche e la patologia accertata né che tale esposizione avesse contribuito ad aggravarne gli effetti -, consulenza che era stata posta alla base della decisione di primo grado, senza dare rilievo alla letteratura scientifica e alle deposizioni dei testi, i quali avevano riferito che l'Azienda aveva omesso di predisporre ogni precauzione atta ad evitare la inalazione di dette sostanze.
4. Il primo motivo non è fondato.
L'art. 13 D. Lgs. n. 38 del 2000 prevede l'estensione della copertura assicurativa obbligatoria dell'INAIL anche al danno biologico. L'erogazione delle prestazioni da parte dell'Istituto è strutturata in termini di mero indennizzo, che è cosa diversa dal risarcimento del danno. Quest'ultimo trova titolo nell'art. 32 Cost., mentre il primo è collegato all'art. 38 Cost. e risponde alla funzione sociale di garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore. Inoltre l'indennizzo, a differenza del risarcimento del danno, è svincolato dalla sussistenza di un illecito, contrattuale o aquiliano, e di conseguenza può essere disposto anche a prescindere dalla responsabilità di chi ha realizzato la condotta dannosa.
La differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione INAIL ex art. 13 D. Lgs. cit. e il risarcimento del danno biologico comporta che le somme erogate dall'Istituto non esauriscono il diritto al risarcimento del danno biologico in capo all'assicurato ma devono semplicemente detrarsi dal totale del risarcimento spettante al lavoratore.
Quanto al danno morale, la copertura assicurativa INAIL prevista dall'attuale sistema di assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non è pacificamente riferibile a tale tipo di danno.
Nella fattispecie in esame, la Corte di merito, nell'affermare correttamente che la pretesa dell'assicurato, con riguardo al danno biologico, era ammissibile solo sotto il profilo del danno differenziale, ha aggiunto che essa non poteva trovare accoglimento, atteso che nulla il lavoratore aveva dedotto circa il superiore importo che gli sarebbe spettato a titolo di danni liquidati secondo le regole civilistiche, rispetto alla rendita INAIL, della quale non aveva nemmeno indicato l'ammontare. Peraltro, ha aggiunto la Corte, non era stata data la prova da parte del lavoratore del nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia contratta.
A fronte di tali affermazioni, il ricorrente, con il motivo in esame, senza fornire adeguate argomentazioni e/o censure alla decisione impugnata, insiste nell'affermare che gli spetta il risarcimento per il danno biologico a prescindere dalle prestazioni erogategli dall'Istituto, assunto questo per quanto detto in precedenza infondato.
In ordine poi al danno morale, che si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale, non suscettibile di divisioni in ulteriori sottocategorie e la cui liquidazione va effettuata insieme con il danno biologico, alcuna indicazione il ricorrente fornisce circa lo specifico pregiudizio subito, limitandosi anche qui ad affermare che gli spetta il risarcimento integrale di tale danno a prescindere dalle prestazioni ottenute dall'INAIL.
Il motivo in esame deve pertanto essere rigettato.
A tale statuizione consegue il rigetto del ricorso, senza che occorra procedere all'esame del secondo motivo, che resta assorbito.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, essendo l'Azienda ASL rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese
Così deciso in Roma in data 12 marzo 2015.