Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 31 luglio 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2008
Parti: Cia BG, Coldiretti BG, Unione Provinciale degli Agricoltori BG e Fai-Cisl BG, Flai-Cgil BG, Uila-Uil BG
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Bergamo
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

 Art. 3 - Ente bilaterale
Art. 4 e 5 - Osservatorio, comitato paritetico provinciale
Art. 5 - Appalti, decentramento produttivo e terziarizzazioni
Art. 9 - Inquadramento e mansioni degli operai agricoli allevamenti in genere, florovivaisti, funghi e tradizionali
Art. 15 - Permessi straordinari
 Art. 19 - Aumenti retributivi
Art. 21 - Scatti di anzianità
Art. 23 - Diarie, trasferte e rimborsi spese
Art. 24 - Premi al personale di stalla
Art. 25 - Trattamento di fine rapporto
Art. 41 - Decorrenza e durata del contratto

Verbale di intesa per il rinnovo del contratto collettivo provinciale degli operai agricoli

Il giorno 31 Luglio 2008 presso la sede dell’Unione Provinciale Agricoltori di Bergamo tra la Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Bergamo […], la Coldiretti di Bergamo […], l’Unione Provinciale degli Agricoltori di Bergamo […] e la Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale Fai-Cisl di Bergamo […], la Federazione Lavoratori dell’Agricoltura e dell’Industria Alimentare Flai-Cgil di Bergamo […], l’Unione Italiana Lavoratori Agroalimentare Uila-Uil di Bergamo […]; è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro della provincia di Bergamo per gli operai agricoli a tempo indeterminato ed a tempo determinato dell’agricoltura tradizionale, degli allevamenti in genere (avicoli compresi), del florovivaismo e della funghicoltura.

Art. 3 - Ente bilaterale
Le parti firmatarie il presente accordo, ferma restando la loro reciproca autonomia di rappresentanza e contrattazione, ritengono utile il consolidamento delle relazioni e degli strumenti bilaterali, per lo sviluppo e la promozione del comparto agricolo, nonché per realizzare più avanzate relazioni sindacali nel settore a livello provinciale.
Ciò premesso, con riferimento a quanto previsto dall’Art.88 del CCNL vigente, le parti concordano sull’opportunità di valutare l’istituzione dell’ente bilaterale del settore agricolo bergamasco, quale strumento per l’attuazione di accordi, compiti e materie ad esso attribuite da specifica contrattazione tra i soggetti firmatari del presente accordo.
Le parti sin da ora concordano sulla necessità:
• di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro
• di implementare l’attività di formazione e informazione rivolta agli RLS e all’insieme dei lavoratori
• di svolgere un’attività di monitoraggio sugli infortuni del settore nonché sull’applicazione di quanto previsto dall’Art. 52 del “Testo Unico sulla Sicurezza” in materia di Rappresentanti per la Sicurezza Territoriali
• in relazione a quanto contenuto negli articoli 7 e 9 del CCNL vigente, di implementare l’attività di formazione professionale e di formazione continua in raccordo con le scelte e l’operatività del Fondo interprofessionale nazionale Foragri.
Le parti, al fine di garantire una effettiva ed organica applicazione alla presente intesa, convengono di istituire all’atto della stipula del CPL, una Commissione Paritetica Bilaterale composta da sei componenti, che avrà il compito di definire entro il 31 dicembre 2008 criteri e modalità operative, in funzione dello svolgimento delle suddette azioni, di elaborare progetti e programmi di attività, nonché di formulare proposte in merito alla costituzione dell’ente bilaterale da sottoporre alle parti stipulanti il presente contratto entro il 31 dicembre 2009.

Art. 4 e 5 - Osservatorio, comitato paritetico provinciale
Questi due articoli vengono unificati come Art. 4

Art. 5 - Appalti, decentramento produttivo e terziarizzazioni
Allo scopo di perseguire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all’effettiva assunzione del rischio di impresa e all’osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge assicurative, previdenziali, di igiene e sicurezza del lavoro, nonché al rispetto della normativa dei CCNL confederali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse.
Nel caso in cui l’appalto sia affidato a società cooperative e la prestazione di lavoro venga resa dagli stessi soci cooperatori, le suddette clausole dovranno in particolare vincolare la cooperativa stessa ad assicurare ai soci medesimi un trattamento economico-normativo globalmente equivalente a quello previsto dal CCNL di riferimento.