Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 luglio 2015, n. 13945 - Benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto


 

 

Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA Relatore: GHINOY PAOLA Data pubblicazione: 07/07/2015


Fatto

 

Con la sentenza n. 341 del 2009, la Corte d'appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda proposta da I.M. al fine di ottenere i benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto previsti dall'art. 13 comma 8 della L. n. 257 del 1992 e succ. mod. La Corte d'appello argomentava che il beneficio era stato richiesto solo in data 3.11.2006, ben oltre la scadenza del termine previsto dall'articolo 47 V comma della L. n. 326 del 2003, né poteva operare per la ricorrente la clausola di salvezza prevista dall'art. 3 comma 132 della L.n. 350 del 2003, con l'applicazione della disciplina precedente, considerato che ella non rientrava nelle categorie ivi previste, non avendo maturato il diritto a pensione anteriormente al 2.10.2003, né avendo azionato anteriormente a quella data un procedimento amministrativo o giudiziario.
Per la cassazione della sentenza I.M. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c, cui ha resistito con controricorso l'Inail. L'Inps si è costituito con delega in calce al ricorso notificato per la sola partecipazione all'udienza.

Diritto


1. Preliminarmente deve rilevarsi la tardività del controricorso dell'mail.
Il ricorso infatti risulta notificato a mezzo posta il 14 novembre 2009 e ricevuto dall'Inail in data 17 novembre 2009. Il termine per la notifica del controricorso previsto dall'art. 370 c.p.c. scadeva quindi il 27 dicembre 2009, mentre la consegna agli Ufficiali Giudiziari è stata all'uopo effettuata in data 15 gennaio 2010.
2. Come primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 132 della L.n. 350 del 2003. Sostiene di rientrare nelle categorie escluse dall'applicazione della decadenza richiamata dalla Corte d'appello, essendo titolare di pensione d' invalidità già dal maggio del 1987 (così a pg. 6 del ricorso, mentre a p. 1 della memoria ex art. 378 c.p.c. si indica la data del novembre 1971).
3. Come secondo motivo lamenta l'omessa decisione in ordine all'ammissione delle prove per testi ed alla nomina di consulente tecnico d'ufficio, necessaria per l'accertamento dell'esposizione al rischio.
4. Il ricorso è inammissibile sotto diversi aspetti.
4.1. E' in primo luogo inammissibile nei confronti dell'Inail, considerato che la Corte d'appello ha confermato la statuizione del Tribunale di difetto di legittimazione passiva dell'istituto nel giudizio, e che tale capo di sentenza non è fatto oggetto di ricorso per cassazione.
4.2. Inoltre, nel ricorso mancano il quesito di diritto (per il primo motivo) ed il momento di sintesi (per il secondo motivo), richiesti dall'art.366 bis c.p.c, applicabile alla specie per essere stata la sentenza impugnata depositata il 1.7.2009. L'art.366 bis c.p.c, introdotto dall'art. 6 del D.lgs. 2.2.2006 n.40, trova, infatti, applicazione ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.2006 (data di entrata in vigore dello stesso decreto) e fino al 4.7.2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione disposta dall'art. 47 comma i lett. d) Legge 18.6.2009 n. 69 (così da ultimo Cass. n. 24597 del 19/11/2014).
4.2. Infine, il certificato di pensione valorizzato nel «motivo, di cui non fa menzione la Corte d'appello nella sentenza, non è stato trascritto in ricorso, né allegato ad esso, né se ne indica la collocazione in atti (solo dicendosi a pg. 6 "certificato di pensione depositato in atti"), in violazione del principio di autosufficienza del ricorso che risulta ora tradotto nelle puntuali e definitive disposizioni contenute negli artt. 366, Co. 1, n.6 e 369, co. 2, n. 4 cod. proc. civ..
5. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato accertamento dell'esposizione ad amianto, cui avrebbe potuto darsi corso nel giudizio di merito solo se la domanda fosse stata ammissibile.
6. In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, nulla è dovuto all'Inali, in considerazione della tardività del controricorso e della mancata partecipazione dei difensori all'udienza.
6.1. Con riguardo all'Inps, deve rilevarsi che quando, come nel caso, il ricorso è stato proposto in epoca successiva all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 152, disp.att. c.p.c. (come modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 4, comma 11, convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326), ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è necessario che la parte abbia reso un'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla norma citata, da formulare nelle conclusioni dell'atto introduttivo nel giudizio. La ricorrente non ha tuttavia allegato, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di aver assolto a tale onere, con la conseguenza che è inibito a questa Corte l'esame diretto degli atti del giudizio di merito, con l'ulteriore effetto che l'onere autocertificativo circa la sussistenza dei redditi previsti per 1' esenzione deve ritenersi non adempiuto (in termini, sull'onere di autosufficienza anche in relazione alla dichiarazione di esonero dalle spese, v. ex plurimis Cass. n. 9386 del 2014, n. 9471 del 2014, n. 9470 del 2014, n. 9469 del 2014).
Pertanto, le spese vanno regolate secondo il generale principio della soccombenza, con riguardo alla partecipazione dell'Inps alla discussione orale.

P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dell'Inps, che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre ad e 100,00 per esborsi ed accessori di legge. Nulla sulle spese nei confronti dell'Inail.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 3 marzo e del 20 maggio 2015