Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 17 luglio 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2008
Parti: Confagricoltura FE, Coldiretti FE, Cia FE e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Ferrara
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

 Art. 24 - Orario di Lavoro
•1) Orario di Lavoro
•2) Maggiorazione di orario
•3) Maggiorazione di orario in altro periodo dell'anno
•4) Recupero
•3) Settimana corta
•4) Attività zootecniche/agrituristiche
•5) Lavoro straordinario
Art…Chiamata al lavoro
Art…Pagamento del TFR
Art. 41 Extra legem
Art…Aumenti retributivi
Art… Salario per obiettivi
Testo definitivo 8 luglio 2008
Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto del Contratto
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Efficacia del Contratto
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 4 - Relazioni sindacali in agricoltura
Art. 5 - Osservatorio Provinciale
Art. 6 Composizione dell'Osservatorio
Art. 7 - Regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio Provinciale
 •1) Presidenza
•2) Segreteria
•3) Riunioni dell’Osservatorio
•4) Rappresentanti
•5) Sede dell’Osservatorio
•6) Operatività dell’Osservatorio
•7) Commissioni dell’Osservatorio
Titolo III Mercato del lavoro e procedure inerenti al rapporto di lavoro
Premessa
Art. 8 - Mercato del lavoro
Art. 9 - Programmazione preventiva dei fabbisogni
Art. 10 - Lavoratori stranieri (neocomunitari ed extracomunitari)
Art. 11 - Assunzione per fase lavorativa
Art. 12 - Riassunzione
Allegato "A" Richiesta di riassunzione
Art. 13 - Convenzioni
Art. 14 - OTD Convenzionato
•Definizione
•Garanzia occupazionale
Art. 15 - Ricambio generazionale e formazione professionale
•ForAgri
Art. 16 - Pari Opportunità
Art. 17 - Formazione permanente

Verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Prov.le di Lavoro per gli Operai Agricoli della Provincia di Ferrara.

Addì 17 luglio 2008, tra: Confagricoltura Ferrara Coldiretti Ferrara Confederazione Italiana Agricoltori Ferrara e Flai-Cgil Fai-Cisl Uila-Uil
Si conviene il rinnovo del CPL 29 luglio 2004, secondo l'Ipotesi di accordo che appresso si riproduce

Art. 24 - Orario di Lavoro
1) Orario di Lavoro
Con decorrenza dal 1 luglio 1988, l'orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, pari ad ore 6,30 giornaliere ed è cosi distribuito: 7 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato, fatto salvo il periodo di cui al successivo punto 5), ai sensi del 6° comma dell'art. 30 del CCNL del 6 luglio 2006.
2) Maggiorazione di orario
Sulla base di quanto stabilito dal 3° comma dell'art, 30 del CCNL, del 6 luglio 2006, dal 15 luglio al 30 settembre e per un massimo di 60 giornate, l'orario di lavoro ordinario sarà, a richiesta dell'azienda e per oggettive esigenze produttive, di 44 ore settimanali cosi distribuite: 8 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato, con possibilità di recupero di tale maggior orario in altro periodo.
Le aziende comunicheranno alle RSA/RSU l'effettuazione dell'orario di cui al presente punto.
3) Maggiorazione di orario in altro periodo dell'anno
Le Parti, mediante appositi accordi, potranno ampliare l'utilizzo della maggiorazione di orario di cui al comma 2) del presente articolo, nei limiti di cui al 3° comma dell'art. 30 del vigente CCNL. In tale sede saranno disciplinate le modalità di recupero del maggior orario.
Le Parti potranno stabilire un utilizzo temporale diverso, rispetto a quanto previsto al precedente punto 2) e nei limiti dallo stesso previsti, a fronte di necessità produttive specifiche.
In tale ipotesi, preventivamente, le aziende comunicheranno alle RSA/RSU e/o all'Osservatorio di cui all'art 5 del presente CPL l'effettuazione dell'orario di cui al presente punto.
L'azienda inoltre dovrà preventivamente ed indicativamente comunicare al lavoratore le modalità di effettuazione della maggiorazione di orario di cui al presente punto 3).
4) Recupero
Nel caso di applicazione della maggiorazione di orario prevista al precedente punto 2), dal15 novembre al 31 gennaio e per un massimo di 60 giornate, l'orario ordinario potrà essere stabilito in 34 ore settimanali, cosi distribuite: 6 ore dal lunedì al venerdì e ore 4 il sabato.
Per gli operai a tempo indeterminato in alternativa al recupero di orario, come stabilito dal comma precedente, la maggiorazione di orario sarà recuperata con 7 giorni di permessi retribuiti, in altri periodi dell'anno, sulla base di quanto stabilito dall'azienda, tenuto conto delle proprie esigenze e degli interessi e dei desideri dei lavoratori, nell'ambito del calendario annuo; tale calendario, qualora sia predisposto, sarà redatto entro il 31 marzo di ogni anno; i lavoratori interessati dovranno comunicare i rispettivi calendari entro il 28 febbraio di ogni anno.
Resta inteso che in tal caso gli operai a tempo indeterminato che svolgono 44 ore settimanali di lavoro ordinario, continueranno ad essere retribuiti per 39 ore.
Per gli operai a tempo determinato, di cui all'art. 14 del CPL del 16/06/2000, la maggiorazione di orario potrà essere recuperata con permessi orari retribuiti stabiliti dall'azienda sulla base delle proprie esigenze, tenuto conto degli interessi e dei desideri del lavoratori sempre in costanza di rapporto, nell'ambito di un calendario annuo; tale calendario, qualora sia predisposto, sarà redatto secondo quanto sopra stabilito.
Anche in tal caso gli operai a tempo determinato che svolgono 44 ore settimanali di lavoro ordinario continueranno ad essere retribuiti per 39 ore.
Per quanto riguarda i lavoratori di cui al precedente punto 3), le modalità di recupero verranno convenute tra le parti sulla base dei principi di cui sopra.
4) Attività zootecniche/agrituristiche
Ai sensi del 4° comma dell'art. 30 del vigente CCNL, per le attività zootecniche e attività agrituristiche, quali attività di cucina/sala/piano/maneggio/attività culturali sportive, l'orario ordinario come sopra determinato di 39 ore, potrà essere distribuito su giorni di 6,30 ore giornaliere.
Ciò vale sia per gli operai a tempo indeterminato che per gli operai a tempo determinato. Se, per esigenza aziendale, fosse richiesta prestazione di lavoro nella giornata domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana stabilito preventivamente.
5) Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro giornaliero e settimanale, come previsto ai punti precedenti, fermi restando i limiti di due ore giornaliere e 12 settimanali. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 200 ore. Tale limite potrà essere innalzato sino al limite di cui all'art. 38 del vigente CCNL, sulla base di appositi accordi tra le Parti, a fronte di necessità produttive specifiche. Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, festivo, notturno, straordinario festivo e notturno, sono fissate all'art. 26 del presente CPL.

Testo definitivo 8 luglio 2008
Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto del Contratto

Il presente CPL, unitamente al CCNL 6/07/2006, regola i rapporti tra i datori di lavoro dell'agricoltura, singoli ed associati in qualsivoglia forma, consortili, societarie, ecc. ivi comprese I conduttori di imprese florovivaistiche, le imprese che svolgono favori di manutenzione e sistemazione di verde pubblico e privato, le imprese che svolgono attività agrituristiche e faunistico-venatorie, le imprese che svolgono attività di allevamento in genere di animali, nonché le imprese che svolgono attività di acquacoltura in acque dolci, salmastre e marine e le attività svolte ai sensi dell'art. 2135 cc. e gli operai agricoli.

Titolo II Relazioni sindacali
Art 4 - Relazioni sindacali in agricoltura

Le parti convengono di fornire nuovo impulso al fine di sviluppare le rapporti sistematici su temi di comune interesse.
In particolare, le relazioni tra le parti dovranno svolgersi, relativamente a temi o questioni di specifico interesse inerenti la stabilizzazione e qualificazione del mercato del lavoro, anche per quanto attiene alle dinamiche evolutive, il contestò sociale ed economico, l'ambiente di lavoro, la formazione e/o qualificazione professionale e ciò al fine di favorire il consolidamento e l'aumento degli standard qualitativi e quantitativi delle produzioni agricole ferraresi nonché, in raccordo con il Comitato Paritetico per la Salute e la Sicurezza, favorire politiche per l'aumento degli standard relativi alla sicurezza sul lavoro.
Le Parti, viste le deleghe di cui al D.Lgs. 81/2008 ed al fine dì adeguare il presente CPL alle intese eventualmente definite da un accordo nazionale in ordine al T.U sulla sicurezza del lavoro, si impegnano ad incontrarsi su richiesta di una di esse, entro 30 giorni dalla stipula di eventuali tali accordi in sede nazionale.

Art. 5 - Osservatorio Provinciale
Sulla base di quanto previsto all'art. 4 del presente CPL, visto quanto stabilito dagli artt. 5, 6 del vigente CCNL, in raccordo con le iniziative assunte sulla base dell'art. 7 del CCNL, nonché in relazione all'attività dell'ente bilaterale regionale, le Parti, al fine di raccogliere elementi dì conoscenza utili ad un confronto sistematico sui temi di seguito specificati, convengono di riqualificare l'operatività dell'Osservatorio Provinciale in agricoltura, con competenze di ricerca, monitoraggio, conoscenza, analisi e confronto sui temi agricoli. L'Osservatorio è costituito da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CPL in forma paritetica.
Compiti dell'Osservatorio in particolare saranno quelli di attivare, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con Enti pubblici (Amministrazione Provinciale, Direzione Provinciale del Lavoro, Camera di Commercio, Inps, ASL, Prefettura, Inail, Questura, ecc.) iniziative di ricerca e di monitoraggio con particolare riguardo a:

• la formazione professionale;
• la tutela della salute e dell'ambiente, anche in relazione alle nuove normative di legge;
• il monitoraggio del fabbisogno occupazionale e formativo provinciale;
• il monitoraggio e studio delle diverse tipologie dei rapporti di lavoro;
• lo studio delle varie forme di flessibilizzazione del mercato del lavoro e dei rapporti di lavoro;
• lo studio del fenomeno del "mobbing" alla luce della legislazione vigente, al fine di pervenire alla elaborazione dì proposte condivise rispetto ad eventuali modifiche della legislazione medesima e conseguenti adeguamenti delle norme contrattuali in materia;

• le dinamiche della politica agricola ed i riflessi sull'economia provinciale, alla luce delle politiche di riforma della PAC di medio periodo.
• L'Osservatorio sarà la sede per la valutazione delle necessità formative in ordine all'attivazione di assunzione di apprendisti, anche implementando, in raccordo con gli Enti Regionali e/o Provinciali le opportune iniziative per il raccordo "lavoro-formazione".
• I progetti formativi trasmessi al For.Agri, verranno altresì inviati in copia all'Osservatorio per l'opportuno monitoraggio e per le valutazioni conseguenti.
[…]
In particolare, nell'ambito delle attività sopra indicate, l'Osservatorio dovrà:

• fornire alle Organizzazioni sindacali da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sull'organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione e sull'ambiente di lavoro;
• individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche attraverso la promozione di Patti Territoriali e Accordi di programma;
• […] per quanto riguarda il lavoro in appalto si rimanda a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e alla legislazione connessa.
• esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di formulare proposte o istanze all'Osservatorio Regionale e di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Provincie, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l'agricoltura;

• verificare l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
In relazione alle opportunità riguardanti I finanziamenti pubblici in materia di formazione ed in raccordo con l'Assessorato Provinciale alla formazione e politiche attive del lavoro, saranno proposte soluzioni, programmi e progetti anche sperimentali, inerenti:
• la formazione per implementare il ricambio generazionale in collegamento con il sistema scolastico;
• il consolidamento della qualificazione e riqualificazione del lavoro attraverso la formazione permanente;
• valorizzazione delle pari opportunità;
• integrazione dei lavoratori stranieri nell'agroalimentare ferrarese.

Art 6 Composizione dell'Osservatorio
L'Osservatorio Provinciale è costituito da un Consiglio composto da componenti designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori e cosi meglio specificato:
n. 2 Unione Prov.le Agricoltori
n. 1 Cia
n. 1 Fed. Prov.le Coltivatori Diretti
n. 2 Flai-Cgil
n. 1 Fai-Cisl
n. 1 Uila-Uil
L'Osservatorio potrà costituire, su temi specifici, gruppi tematici di studio, analisi ed approfondimento, che potranno avvalersi eventualmente di esperti designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali e datoriali, portando i risultati dei lavori svolti in sede di Osservatorio.
L'Osservatorio potrà essere integrato all'occorrenza, con presenza meramente consultiva, attraverso la partecipazione di rappresentanti di enti economici provinciali, enti locali, uffici i pubblici competenti in materia di lavoro e problematiche previdenziali economiche e sociali (Amministrazione Provinciale, Camera di Commercio, Direzione Provinciale del Lavoro, Inps, ecc.)

Art. 7 - Regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio Provinciale
6) Operatività dell’Osservatorio
L’osservatorio dovrà dotarsi di strumenti idonei a favorire l’operatività, nonché di adeguate risorse finanziarie per sostenere i programmi di studio, di ricerca sulle problematiche del mercato del lavoro, della formazione professionale e la sicurezza sui luoghi di lavoro, stabiliti dagli organismi.

Titolo III Mercato del lavoro e procedure inerenti al rapporto di lavoro
Premessa

Le Parti, nel prendere atto di quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 247, attuativa del protocollo 23 luglio 2007, nonché del verbale di accordo 21 settembre 2007, convengono sull'opportunità di attivare i necessari contatti nelle competenti sedi istituzionali, al fine di costituire nell'ambito della Commissione Tripartita Provinciale la Sottocommissione per l'Agricoltura.
Tale Sottocommissione avrà il compito dì monitorare, in raccordo con l'Osservatorio di cui all'art. 5, le problematiche applicative dei Protocollo sul Welfare.

Art. 10 - Lavoratori stranieri (neocomunitari ed extracomunitari)
L'esigenza da parte delle imprese agricole al ricorso di manodopera stagionale straniera ha assunto un peso importante nel mercato del lavoro agricolo ferrarese. Una risorsa senza la quale appare difficile affrontare le frequenti fasi di stagionalità che si susseguono durante l'Intero anno.
Le Parti, nella comune convinzione che occorra porre attenzione all'esigenza di strutturare maggiormente detti lavoratori nelle imprese agricole ferraresi, anche al fine di assicurare adeguati livelli di professionalità alle Imprese stesse, ritengono Utile adoperarsi nei confronti degli organi istituzionali preposti in materia di immigrazione, ancorché nei confronti degli Enti locali per favorire una maggiore integrazione e la messa a disposizione di adeguati servizi pubblici.
Le Parti ritengono necessaria l'iscrizione dei lavoratori di cui al presente articolo agli Uffici per l'impiego anche al fine di assicurare, nel caso di interruzione per qualunque causa de rapporto di lavoro, la possibilità di accedere tempestivamente ad altre occasioni di lavoro. In modo particolare si conviene sull'opportunità di demandare all'Osservatorio Provinciale la predisposizione di azioni mirate alla formazione-informazione, incaricando al riguardo strutture competenti ed abilitate in materia di sicurezza (Legge 626/94) e formazione professionale.
Ulteriori azioni di informazione potranno essere attivate e riguarderanno anche le materie contrattuali che regolano i rapporti di lavoro.
[…]
La stampa dei CPL, già prevista a carico del Favlaf, dovrà prevedere una quota di contratti, tradotta nelle lingue cui fanno maggiormente riferimento i lavoratori stranieri presenti sul territorio provinciale.

Art. 15 - Ricambio generazionale e formazione professionale
ForAgri
Il 14 dicembre 2006 è stato costituito tra le Organizzazioni Sindacali dei datori dì lavoro agricolo e dei lavoratori, un Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione continua in agricoltura denominato "For.Agri".
[…]Le parti si impegnano a raggiungere intese specifiche, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente CPL, attraverso la stipula di un Protocollo provinciale, atto ad individuare le necessità formative ed i programmi formativi utili agli obiettivi della formazione continua da eventualmente porre alla base diì progetti formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, per i quali chiedere il relativo finanziamento al For.Agri., anche per il tramite dell'Osservatorio provinciale.

Art 16 - Pari Opportunità
II CPL recepisce la legge 125/91.
Le Parti convengono di promuovere congiuntamente progetti di "azioni positive" in sede aziendale e per attivare interventi formativi mirati per l'accesso delle lavoratrici alle qualifiche medio-alte e ciò per rimuovere gli ostacoli che eventualmente non consentono l'effettiva parità di opportunità.
Al riguardo le competenze sono attribuite all'Osservatorio Provinciale, che potrà predisporre progetti sperimentali finanziati dall'Obiettivo 3.
In particolare i compiti assegnati all'Osservatorio sono i seguenti:
• esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;
• seguire la legislazione Comunitaria e Nazionale in materia;
• esaminare eventuali problematiche connesse all'inserimento di personale femminile;
• studiare iniziative atte a prevenire forme discriminatorie e di molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
[…]

Art. 17 - Formazione permanente
Le Parti, al fine di favorire la riqualificazione del personale impiegato nelle aziende agricole Interessate alle innovazioni dì processo e di prodotto, intendono promuovere azioni di valorizzazione delle professionalità attraverso programmi di formazione permanente in raccordo con l'Assessorato Provinciale competente ed alle opportunità previste dall'Obiettivo 3.
In sede di Osservatorio Provinciale saranno predisposti progetti concordati con le imprese agricole tali da realizzare percorsi di formazione permanente finanziabili anche con Agriform.
Per quanto attiene la formazione permanente o di aggiornamento, nell'ambito di percorsi formativi concordati in sede aziendale, si fa riferimento al contenuto dell'art. 35 del vigente CCNL., sempre comunque tenuto conto della stagionalità del lavoro agricolo.