Tipologia: CIA
Data firma: 29 gennaio 2002
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Cassa di risparmio di Volterra e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sindircasse
Settori: Credito e Assicurazioni, Cassa di risparmio di Volterra
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 Classificazione del personale
Art. 2 Classificazione delle dipendenze
Art. 3 Inquadramenti
Art. 4 Ordini di servizio, circolari, istruzioni organizzative ed operative
Art. 5 Neo assunti
Art. 6 Indennità di rischio
Art. 7 Rotazioni (3^ area professionale)
Art. 8 Note caratteristiche - Procedure per il ricorso
Art. 9 Trasferimenti
Art. 10 Trattamento di missione
Art. 11 Uso dell'automezzo di proprietà per ragioni di servizio
Art. 12 Permessi retribuiti per motivi personali e familiari
Art. 13 Permessi ai lavoratori studenti
Art. 14 Permessi e congedi per motivi vari
Art. 15 Volontariato
Art. 16 Misure di sicurezza
Art. 17 Condizioni igienico ambientali
Art. 18 Pari opportunità
Art. 19 Reperibilità
Art. 20 Automatismi economici per i dipendenti assunti antecedentemente al 19.12.1994 nella 1° - 2° e 3° area professionale
Art. 21 Automatismi economici (3° area professionale) Regime per i dipendenti assunti successivamente al 19/12/1994
Art. 22 Vestiario dipendenti della 1° e 2° area professionale
Art. 23 Provvidenze per i lavoratori studenti
Art. 24 Indennità di presenza / ticket pasto
Art. 25 Premio di anzianità
Art. 26 Lavoro domenicale (1^ - 2^ e 3^ area professionale)
Art. 27 Indennità di preposizione titolari di filiale
Art. 28 Indennità di reggenza vice titolari di filiale
Art. 29 Premio aziendale
Art. 30 Trattamento di fine rapporto - Contribuzione al fondo pensioni aziendale
Art. 31 Decorrenza e durata
Allegati

Contratto integrativo aziendale per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali della Cassa di Risparmio di Volterra spa, stipulato il 29 gennaio 2002

Il giorno 29 gennaio 2002 presso la Direzione Generale della Cassa di Risparmio di Volterra spa, fra la Cassa di Risparmio di Volterra spa […] e le Organizzazioni Sindacali Aziendali Fiba-Cisl […], Fisac-Cgil […], Sindircasse […], si è convenuto di stipulare
1) il presente contratto integrativo aziendale unico per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1^ alla 3^) della Cassa di Risparmio di Volterra spa
2) gli accordi, riportati in appendice al contratto integrativo, relativi:
- alla contribuzione della Cassa al Fondo di Solidarietà fra il personale della Cassa (app. n. 1),
- al contributo per i familiari a carico (app. n. 1),
- all'"ex premio di rendimento" (app. 2),
- alle prestazioni supplementari dei quadri direttivi di 1° e 2° livello (app. 3),
- al premio aziendale per l'anno 2001 (app. n. 4),
- ai criteri di determinazione dell'onere aziendale per ticket pasto/indennità di presenza (app. 5),
- all'assegno ex accordo 5/12/84 (app. 6).
in sostituzione della normativa contenuta nei contratti integrativi 14.4.1992 per la categoria dei quadri, impiegati, subalterni e ausiliari e 9.7.1992 per la categoria dei funzionari e loro successive modificazioni, nonché di ogni altra intesa aziendale attinente le materie regolamentate dal contratto medesimo ed accordi collegati, dandosi atto reciprocamente che le normative approvate con il presente accordo costituiscono una disciplina unitaria ed inscindibile migliorativa della precedente regolamentazione aziendale ed assumendo l'impegno, ciascuna parte nel rispetto del proprio ruolo, all'applicazione della disciplina stessa.

Art. 4 Ordini di servizio, circolari, istruzioni organizzative ed operative
Al fine di garantire il corretto e funzionale svolgimento degli incarichi assegnati al personale, la Cassa provvederà a dare la massima diffusione agli ordini di servizio e circolari, nonché ad ogni altra comunicazione e/o documentazione riguardante l'organizzazione e l'operatività aziendali.
Ove occorra in ragione dell'importanza e/o complessità e/o novità della tematica trattata, la Cassa stessa ne disporrà, con le modalità più opportune, l'illustrazione ai dipendenti interessati assumendo appropriate iniziative per il loro addestramento specifico.
La documentazione di cui al primo comma, tempo per tempo vigente, sarà conservata in un locale accessibile presso gli uffici e le filiali, a disposizione del personale, per necessità di consultazione.
Per quanto riguarda in particolare le istruzioni sulle procedure operative, il lavoratore dovrà essere messo in grado di acquisirne una completa conoscenza con riferimento alle mansioni o profilo operativo che, di volta in volta, è chiamato ad espletare.
Tali procedure formeranno oggetto di formazione del personale di nuova assunzione durante i corsi di addestramento di cui all'art. 5.

Art. 5 Neo assunti
Addestramento (2^ e 3^ area professionale)
Per il personale impiegatizio assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nella 2° area professionale 3° livello, nonché nella 3° area professionale sono previste fasi di addestramento teorico/pratico, da svolgersi durante l'orario di lavoro, della durata complessiva di 20 giorni lavorativi.
Detto addestramento si terrà normalmente prima dell'inizio dell'attività lavorativa, con possibilità di completamento entro il primo anno di servizio.
Alle OO.SS. aziendali viene riservata una giornata per illustrare tematiche di interesse sindacale e del lavoro, da utilizzarsi prima che il dipendente venga assegnato alla propria sede di lavoro.
Dopo l'assegnazione a destinazione, nei primi 5 giorni lavorativi, i neo assunti saranno inseriti nelle mansioni a cui sono destinati con la gradualità necessaria a facilitarne l'inserimento nell'operatività dell'ufficio o della filiale.
Qualora le condizioni organizzative lo consentano, i nuovi assunti svolgeranno il previsto periodo di addestramento e comunque il primo periodo lavorativo presso filiali con organico adeguato.
Servizi di cassa
A. Addestramento neo assunti (3^ area professionale)
I dipendenti destinati anche in via non continuativa al servizio di cassa svolgeranno preventivamente un corso di addestramento sulle normative che regolano il servizio, con particolare riguardo alle leggi in materia di antiriciclaggio o che prevedano responsabilità dirette degli operatori di sportello. Allo scopo potrà essere utilizzato anche il corso di inserimento per i neo assunti previsto come addestramento teorico al paragrafo precedente, laddove il relativo programma comprenda dette materie. Gli aggiornamenti dovranno essere forniti ogni qualvolta le normative citate dovessero variare.
Successivamente, per il periodo di 10 giorni lavorativi il dipendente sarà affiancato ad un operatore esperto, operando sotto la sua diretta responsabilità.
B. Dipendenti provenienti da altre mansioni (3^ area professionale)
Prima di adibire a mansioni di cassa il personale impiegatizio proveniente da altre mansioni, dovrà osservarsi quanto segue:
·i dipendenti che avessero già svolto mansioni di cassa per almeno sei mesi nei due anni precedenti dovranno essere adeguatamente aggiornati da personale esperto sulle variazioni nel frattempo intervenute in ordine alle disposizioni che regolano il servizio;
· nei confronti dei dipendenti che non avessero mai svolto mansioni di cassa o che, avendole svolte, non si trovino nella condizione di cui al punto precedente si darà luogo al periodo di affrancamento di cui al secondo comma del paragrafo che precede; al dipendente verrà fornita tutta la documentazione inerente la materia.
A richiesta, la Cassa fornirà alle OO.SS. Aziendali l'elenco del personale incaricato di svolgere in via continuativa mansioni di cassa.

Art. 7 Rotazioni (3^ area professionale)
L'art. 82 del CCNL è integrato come segue:
- al fine di favorire l'acquisizione di conoscenze teorico/pratiche, i titolari delle dipendenze ed i capi servizio della Direzione Generale programmeranno in via di massima piani di rotazione fra il personale, dandovi graduale attuazione compatibilmente con le esigenze di servizio;
- all'interno dei servizi esecutivi e con particolare riguardo al servizio di sportello, l'azienda curerà di effettuare un avvicendamento dei dipendenti e di favorire una adeguata conoscenza delle implicazioni contabili, giuridiche e di responsabilità relative al servizio nel quale sono inseriti;
- laddove gli organici delle dipendenze lo consentano, gli addetti allo sportello, su loro richiesta scritta, potranno essere utilizzati in altre mansioni della categoria di appartenenza.

Art. 14 Permessi e congedi per motivi vari
La concessione di permessi retribuiti per motivi vari (maternità - paternità - diritto alla cura ecc.) resta disciplinato dalla Legge 53/2000 e relativo Decreto di attuazione 278/2000 ed eventuali loro modificazioni od integrazioni.

Art. 16 Misure di sicurezza
Le iniziative per garantire la sicurezza del lavoro vengono attuate dall'azienda in osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 19/9/1994, n. 626, avendo particolare riguardo alle misure da adottarsi per la protezione dei lavoratori da atti criminosi (rapine - furti con destrezza, ecc.).
La ricerca delle soluzioni più idonee a raggiungere lo scopo si baserà sul presupposto che in nessun caso i provvedimenti potranno prevedere mezzi implicanti comportamenti non passivi del personale e terrà conto delle diverse situazioni ambientali che caratterizzano i luoghi di lavoro.
Riguardo al problema specifico dei furti con destrezza, saranno messe in atto, con la necessaria gradualità, idonee misure di prevenzione, quali ad esempio box di cassa, vetrate e ripiani di appoggio.
A tali effetti l'azienda prenderà in considerazione le proposte che saranno avanzate dalle OO.SS. circa le misure da adottarsi e, comunque, sottoporrà alle stesse gli interventi programmati, per un preventivo esame di merito.
Nei confronti dei dipendenti coinvolti in eventi criminosi, la Cassa, compatibilmente con le esigenze operative, prenderà in esame le eventuali richieste di avvicendamenti, aspettativa o trasferimento.
Il dipendente che, in quanto coinvolto in atti criminosi, si sottoponga ad accertamenti medici specialistici verrà rimborsato della relativa spesa documentata.
Lo sportello che ha subito eventi criminosi rimarrà chiuso al pubblico per l'intera giornata.

Art. 17 Condizioni igienico ambientali
Le OO.SS. Aziendali potranno verificare, durante l'orario di lavoro, l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e segnalare all'azienda gli interventi necessari.
In relazione alle osservazioni avanzate dalle OO.SS., l'Azienda adotterà i provvedimenti utili al superamento delle situazioni segnalate.
I dipendenti, su prescrizione del medico curante ed a spese dell'Azienda, possono sottoporsi a visita medica specialistica per accertare se eventuali elementi nocivi, rilevati nell'ambiente di lavoro, abbiano causato danni o infermità o quantomeno possano incidere sul loro stato di salute.

Art. 18 Pari opportunità
Ai sensi dell'art. 12 del CCNL è costituita una Commissione Paritetica Permanente per l'analisi e valutazione congiunta della materia delle "pari opportunità", anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi delle Legge 125/1991, con l'obiettivo di valorizzare il lavoro femminile.
La Commissione è composta:
· da due dirigenti per ciascuna delle sigle sindacali firmatarie del presente contratto;
· da rappresentanti dell'azienda.
La Commissione ha la funzione di rilevare situazioni aziendali che risultino lesive del principio di "parità" fra i dipendenti di sesso maschile e femminile; a tale scopo l'azienda è tenuta a fornire alla Commissione i dati relativi alle assunzioni, alle mansioni, alla mobilità, allo sviluppo professionale ecc.

Art. 19 Reperibilità
Ai sensi dell'art. 32 del CCNL, l'azienda ha facoltà di richiedere la reperibilità:
a) al personale necessario per l'estrazione dei valori;
b) agli addetti a sistemi di sicurezza;
c) agli addetti a presidi di impianti tecnologici;
d) agli addetti ai servizi automatizzati all'utenza;
e) agli addetti alla guida di auto-moto-veicoli.
In tal caso gli interessati potranno assentarsi solo previa segnalazione alla Direzione, con obbligo di fornire indicazioni per la loro reperibilità e di effettuare gli eventuali interventi richiesti.
Ai dipendenti posti in reperibilità si applica il trattamento previsto dall'art. 32 del CCNL.
Interventi straordinari
Gli interventi eccezionalmente operati da dipendenti non preventivamente posti in reperibilità saranno compensati come indicato dall'articolo 32 del CCNL per gli interventi ivi previsti.

Art. 26 Lavoro domenicale (1^ - 2^ e 3^ area professionale)
Nel caso in cui ricorrano esigenze di carattere straordinario e/o eccezionale la Cassa può richiedere prestazioni lavorative nella giornata di domenica ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 92 del CCNL 11.07.1999.
[…]

Art. 31 Decorrenza e durata
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto integrativo, fermi restando gli specifici richiami alle disposizioni del CCNL contenute nei singoli articoli, si rendono applicabili le norme dello stesso CCNL.