Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 17 luglio 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Confagricoltura MI-LO, Federazione Interprovinciale Coltivatori Diretti MI-LO, Cia MI-LO e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil territoriali
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Milano, Lodi, Brianza
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

  Art. 1 Durata del Contratto e campo d’applicazione
Art. 2 Assunzione e tipologia dei rapporti di lavoro
Art. 6 Attrezzi ed indumenti di lavoro
Poteri degli organismi paritetici
Art. 9 Norme che regolano i contratti a tempo parziale (part-time)
Art. 12 Classificazione operai agricoli
Art. 15 Orario di lavoro
Art. 17 Lavoro straordinario - festivo - notturno
Art. 18 Giorni Festivi
Art. 21 Permessi straordinari
Art. 22 Permessi per corsi di addestramento professionale
  Art. 23 Permessi per corsi di recupero scolastico
Art. 25 Trattamento economico
Art. 29 Rimborso spese a piè di lista
Art. 30 Indennità di cassa
Art. 37 Lavori nocivi
Art. 41 Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro
Art.43 Malattia ed infortunio
Art. 45 Prestito infruttifero per malattia e infortunio
Art. 52 Fondo Nazionale di Previdenza Complementare
Art. 68 Permessi sindacali
Art. 71 Relazioni sindacali

Verbale di accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Milano

Il giorno 17 luglio 2008 presso la sede di Confagricoltura Milano e Lodi Via G. Ripamonti 35, Milano tra la Confagricoltura Milano e Lodi […], la Federazione Interprovinciale Coltivatori Diretti di Milano e Lodi […], la Confederazione Italiana Agricoltori di Milano e Lodi […] e la Fai-Cisl di Milano, Legnano-Magenta e Brianza […], la Flai-Cgil di Milano, Brianza, Ticino Olona […], la Uila-Uil di Milano[…]; si conviene di stipulare il seguente Accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli florovivaisti ed orticoli della provincia di Milano, ad integrazione del contratto collettivo vigente.

Art. 1 Durata del Contratto e campo d’applicazione
Il contratto valevole per i dipendenti da aziende agricole, florovivaistiche ed ortofrutticole ubicate nella provincia di Milano decorre dal 01-01-2008 ed ha validità fino al 31-12-2011.
[…]
Si estende la sfera di applicazione del contratto a tutte le aziende agricole di produzione di bioenergia.

Art. 6 Attrezzi ed indumenti di lavoro
Il datore di lavoro consegna all'operaio agricolo gli attrezzi necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate.
- L'operaio agricolo è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e, in genere, quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
-Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire a tutti i lavoratori i dispositivi di protezione individuali, così come previsto dalle normative antinfortunistiche, sulla scorta dei lavori svolti dal lavoratore stesso. A titolo puramente esemplificativo al lavoratore deve essere consegnato il seguente materiale a seconda dell’attività svolta:
- lavoratori agrozootecnici:
tute da lavoro, guanti di sicurezza, calzature di sicurezza, calzature impermeabili, indumenti contro il maltempo;
- per attività rumorose :
tappi o cuffie;
uso di sostanze chimiche:
tuta, occhiali contro gli schizzi, guanti polivinile, maschera con filtro;
- per lavori in officina:
occhiali o visiere, guanti di sicurezza, maschere occhiali per saldature, grembiule in cuoio rinforzato o similari;
- lavori negli allevamenti:
guanti in lattice usa e getta, calzature impermeabili antiscivolo, grembiule in cuoio rinforzato o similari.
Giova ricordare che l’elenco dei dispositivi di protezione individuali sopra riportato non è esaustivo. Devono essere correlati alla mansione svolta.
Pertanto è fatto obbligo al datore di lavoro di fornire gli indumenti antinfortunistici e al lavoratore di indossarli durante l'attività lavorativa. Resta inteso che gli indumenti antinfortunistici devono essere forniti anche agli operai a tempo determinato, indipendentemente dalla durata del rapporto.
Nel caso in cui l’azienda non fornisse gli indumenti oggetto del presente articolo, il lavoratore è tenuto ad informare il comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro di cui all’art. 41 del presente CPL. Il comitato paritetico non appena ricevuta comunicazione agisce nei termini previsti dall’art. 7 della legge 3 agosto 2007 n. 123.
Nota a verbale: Poteri degli organismi paritetici
1. Gli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.
2. Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza.
3. Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività dì vigilanza di disporre l'effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni.
In caso di mancata fornitura degli indumenti di lavoro elencati nel precedente contratto e qualora il datore di lavoro non provvedesse alla relativa fornitura dovrà corrispondere al lavoratore un importo annuo di € 180,00 e ciò contestualmente alla retribuzione del mese di ottobre.
Per quanto riguarda la coincidenza fra gli indumenti di lavoro più sopra elencati e quelli previsti nel precedente contratto, verrà effettuata una puntuale verifica.

Art. 9 Norme che regolano i contratti a tempo parziale (part-time)
Inserire nota a verbale che preveda clausole elastiche e flessibili per i lavoratori portatori di patologie oncologiche, dializzati, ecc.

Art. 15 Orario di lavoro
Limitatamente al settore florovivaistico inserire 4 ore di recupero orario di lavoro annue (ROL). Il periodo di godimento va concordato tra le parti.

Art. 37 Lavori nocivi
Inserire l'obbligo del datore di lavoro, di programmare visite mediche periodiche al fine di prevenire l'insorgere di malattie professionali con riferimento ai lavoratori che utilizzano prodotti che presentano rischi di nocività.

Art. 41 Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro
Riorganizzazione delle regole di funzionamento del Comitato ai fini di una maggiore presenza sui problemi del territorio.

Art. 71 Relazioni sindacali
Nell'ambito delle rinnovate relazioni sindacali inserire quanto previsto dal contratto nazionale agli artt. 6, 7, 8 e 9 :
Art. 6 - Osservatorio;
Art. 7 - Sistema di formazione professionale e continua;
Art. 8 - Non di competenza provinciale;
Art. 9 - Mercato del lavoro: azioni bilaterali.