Tipologia: CPL
Data firma: 13 dicembre 2002
Validità: 31.12.2005
Parti: Associazione Imprese Edili e Complementari della Provincia di Grosseto-Ance e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Grosseto
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Accordo
1) Elemento Economico Territoriale
2) Anzianità Professionale Edile
3) Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
4) Scuola Edile
5) Indennità di Trasferta
6) Indennità di Trasporto
7) Cassa Edile
8) Mensa
9) Azioni a contrasto del lavoro irregolare
Regolamento delle Prestazioni della Cassa Edile

Premessa
L'Associazione delle Imprese Edili e Complementari della Provincia di Grosseto - Ance e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori delle costruzioni Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, della provincia di Grosseto riscontrando un miglioramento congiunturale del comparto edile della provincia intendono valorizzare il sistema della concertazione al fine di ricercare valide azioni di politica economica, finanziaria e sindacale a favore dell'intero settore.
Le parti convengono di attivare azioni sinergiche verso gli Enti locali per il completamento degli strumenti urbanistici al fine di programmare e potenziare al meglio l'attività dell'industria delle costruzioni sia pubblica che privata, la quale permetta un livello di produzione costante nel tempo, in grado di mantenere e accrescere i livelli occupazionali.
Inoltre ritengono utile per il settore, un confronto con gli Enti locali della provincia, in merito alla programmazione della esigenza abitativa legata ai bisogni emergenti delle giovani coppie, degli anziani e degli immigrati.
Le parti concordano che il Contratto Integrativo Provinciale è il mezzo di sistematico confronto fra l'Associazione imprenditoriale e le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici, anche come strumento per ottenere sempre più una maggiore attenzione verso il settore delle costruzioni edili, in considerazione alla riconosciuta importanza che esso riveste nell'ambito dell'economia provinciale sia in termini di valore aggiunto che di incidenza occupazionale.
In tale contesto le parti firmatarie potranno attivare iniziative comuni anche attraverso incontri con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti allo scopo di addivenire ad azioni concertate tendenti a favorire la lotta al lavoro abusivo, irregolare e sommerso, quale tutela per le imprese che applicano integralmente il contratto collettivo e le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro operando secondo i disposti delle leggi nazionali per le contribuzioni assistenziali e previdenziali.
Nel rispetto delle singole autonomie e le proprie funzioni di rappresentanza le parti per ulteriormente valorizzare l'istituto del contratto collettivo di lavoro riaffermano l'importanza primaria dei ruoli della Cassa Edile, della Scuola Edile e del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, quali enti bilaterali del settore, convenendo anche su l'opportunità di intervenire presso le stazioni appaltanti della provincia affinché le informazioni sulle gare pubbliche così come fornite al Sitat (Sistema Informativo Telematico Appalti Toscana) siano comunicate anche alla Cassa Edile di Grosseto.
Le parti sottoscrittrici del presente contratto ritengono utile un confronto permanente in grado di trasformare il settore dall'interno, utilizzando a tale scopo il ruolo strategico che devono assolvere gli Enti Paritetici al fine di:
a) omogeneizzare il costo del lavoro su base provinciale;
b) infondere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) qualificare professionalmente le maestranze;
d) emersione del lavoro irregolare.
Per tali scopi dovranno essere superati gli attuali ritardi che rallentano una effettiva messa in rete degli elementi conoscitivi del settore, tendenti a contrastare il lavoro irregolare e la concorrenza sleale fra imprese.

L'anno 2002, il giorno 13 dicembre, in Grosseto, tra l'Associazione delle Imprese Edili e Complementari della Provincia di Grosseto – Ance e, in ordine alfabetico, il Sindacato Provinciale Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive - Fillea Cgil, il Sindacato Provinciale Lavoratori Costruzioni ed Affini - Filca Cisl, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili Affini e del Legno - Feneal Uil, visto gli articoli 39 e 47 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Edili ed affini, 29 gennaio 2000, si conviene e stipula il presente accordo da valere nella Provincia di Grosseto per tutti gli operai dipendenti dalle Imprese Edili ed affini che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL 29 gennaio 2000, indipendentemente dalla natura industriale od artigiana delle imprese stesse, ad integrazione del CCNL stipulato il 29.01.2000.

3) Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
Le parti al fine di mantenere la massima attenzione sulle problematiche inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro sottolineano la validità dell'esperienza di rapporti costruttivi nella materia anche secondo il disposto dei Decreti legislativi 626/94 e 494/96.
Confermano la volontà di affrontare le problematiche sull'ambiente di lavoro e sicurezza attraverso periodici incontri.
A tal fine le parti riconoscono il Comitato Paritetico Territoriale per l'espletamento dei compiti assegnati dal DL[gs] 626/94 sia in termini normativi che in tema di proposta di formazione e informazione.
Le parti concordano che il CPT potrà avvalersi anche della Scuola Edile Grossetana per la gestione dei corsi di formazione attinenti alla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.
A1 fine di rendere autonomia operativa al suddetto CPT è stato stabilito un contributo dello 0,35% a carico delle imprese da calcolarsi sull'imponibile Cassa Edile a far data dal 01.01.2003. Le parti concordano che con atto separato ma integrante del presente accordo, saranno individuati idonei interventi premiali a favore delle imprese che, in regola con le contribuzioni alla Cassa Edile, aderiranno volontariamente al progetto di assistenza e verifica preventiva nell'applicazione del D.Lgs 626/94 e 494/96 e successive modificazioni secondo le linee guida elaborate dal Comitato Paritetico Territoriale ed approvate dalle Organizzazioni sottoscrittrici il presente contratto.
Tenuto conto anche della realtà dimensionale delle Imprese, al fine di una corretta applicazione sul posto di lavoro delle leggi in materia di sicurezza, per tutte quelle aziende al di sotto dei 15 dipendenti le parti concordano su l'importanza che rivestono i delegati di bacino.
La funzione operativa dei delegati di bacino è demandata al Comitato Paritetico Territoriale per uno studio di fattibilità da sottoporre alla approvazione delle componenti sottoscrittrici il presente contratto.

8) Mensa
Ove possibile, in considerazione della ubicazione e della durata dei cantieri, le Imprese provvederanno a che il pasto caldo venga consumato nello stesso cantiere o nelle immediate vicinanze attraverso ricorso a servizi esterni all'Impresa, centri di cottura o mense sia pubbliche che private.
[…]
Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta una indennità sostitutiva di mensa […]

9) Azioni a contrasto del lavoro irregolare
Le parti, nel ribadire l'impegno assunto per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare, che si accompagna ad una significativa e pericolosa disapplicazione delle norme di materia di sicurezza e determina effetti distorsivi del mercato, confermano la comune volontà ad avversare ogni forma di prestazione lavorativa in contrasto con le vigenti norme legislative e contrattuali. In tale azione di contrasto, sottolineano il ruolo centrale che gli enti paritetici in generale possono svolgere per il conseguimento del primario obiettivo di ricreare nel settore un mercato del lavoro improntato alla trasparenza ed alla regolarità.
A tal fine si attiveranno, nell'ambito delle rispettive autonomie, affinché a livello nazionale trovino compiuta definizione le previsioni legislative dettate dal decreto Legge 25 settembre 2002, n. 210, concernenti la stipula di apposite convenzioni tra Inps, Inail e le Casse Edili per il rilascio, alle imprese edili affidatarie di appalti pubblici, di un unico documento attestante la regolarità contributiva delle stesse.
Le parti, consapevoli della assoluta centralità e priorità della materia della regolarità contributiva, convengono che se entro il 30 settembre 2003 non saranno state attuate, a livello nazionale, le disposizioni contenute nel provvedimento di legge più sopra richiamato, si impegnano a rendere operativa una convenzione tra le locali sedi Inps, Inail e Cassa Edile al fine del rilascio alle imprese edili affidatarie di appalti pubblici di un documento unico attestante la regolarità contributiva delle imprese stesse da parte della locale Cassa Edile.
La suddetta convenzione sarà estesa prevedendo il rilascio di un documento unico attestante la regolarità contributiva anche alle imprese che eseguono lavori privati qualora a livello nazionale si dia attuazione al punto VII dell'Accordo 29 gennaio 2002.

Regolamento delle Prestazioni della Cassa Edile
Norme di carattere generale
Le prestazioni previste dal presente Regolamento spettano ai lavoratori dipendenti delle Imprese edili ed affini iscritte alla Cassa Edile.
La loro erogazione è subordinata alla regolarità contributiva dell'Impresa nei confronti della Cassa medesima.
Agli effetti del presente Regolamento, si intende in regola l'Impresa che abbia integralmente assolto i propri obblighi contributivi verso la Cassa Edile fino al termine di scadenza del semestre antecedente a quello di insorgenza dell'evento ricorrente, e cioè:
- fino al 31 marzo per gli eventi insorti da aprile a settembre;
- fino al 30 settembre per gli eventi insorti da ottobre a marzo.
Sono fatte salve le deroghe previste dalle norme che regolano ogni singola prestazione.
Premesso che la determinazione delle prestazioni della Cassa Edile sono demandate dalla contrattazione nazionale alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, nel confermare che debbono intendersi abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto sopra, si riepilogano di seguito le prestazioni della Cassa Edile di Grosseto per gli eventi insorti a decorrere dal 01.01.2003.
[…]
l) – Fornitura indumenti e scarpe antinfortunistiche
A decorrere dal 01.01.2003 la Cassa Edile potrà effettuare due forniture annuali di indumenti e scarpe antinfortunistiche. La prima fornitura annuale - comprendente una tuta estiva spezzata e un paio di scarpe antinfortunistiche sarà di norma effettuata entro il 30 aprile di ciascun anno.
La seconda fornitura annuale - comprendente, ad anni alterni, un giaccone o una tuta invernale spezzata e un paio di scarpe antinfortunistiche - sarà di norma effettuata entro il 31 ottobre di ciascun anno.
Le forniture come sopra previste sono riservate ai lavoratori dipendenti da imprese iscritte, in regola con gli adempimenti contributivi e gli accantonamenti verso la Cassa Edile, come previsto dal contratti collettivi nazionali di lavoro ed integrativo provinciale vigenti per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini.
Detti lavoratori devono far valere almeno 800 ore valide ai fini dell'Anzianità Professionale Edile nell'anno APE scaduto al 30 settembre precedente l'anno delle forniture, nonché risultare iscritti alla Cassa Edile alla data di scadenza dell'anno A.P.E. suddetto e a quella di consegna degli indumenti e delle scarpe.
Gli aventi diritto alle forniture ivi previste saranno accertati dalla Cassa Edile sulla base delle denunce dei lavoratori occupati pervenute alla Cassa stessa fino al 31 dicembre.
Al termine di tali accertamenti, la Cassa Edile invierà alle aziende apposite liste con nome, cognome e data di nascita degli aventi diritto.
Tali liste dovranno essere completate e restituite alla Cassa Edile a cura delle aziende con l'indicazione della taglia per gli indumenti ed il numero per le scarpe.
La consegna agli aventi diritto del predetto materiale potrà essere effettuata a cura delle aziende o della Cassa Edile, a seconda dei casi.
Il materiale inviato alle Aziende e non consegnato, dovrà essere immediatamente restituito alla Cassa Edile, unitamente alla lista del materiale consegnato, controfirmata dai lavoratori.
La fornitura del predetto materiale non dovrà essere erogata ai lavoratori che hanno abbandonato il settore al momento della consegna.
Per la prestazione di cui sopra, la Cassa Edile è autorizzata a stanziare dai propri fondi l'importo massimo di € 130.000,00.
m) - Sussidio pro-infortunati sul lavoro
In caso di infortunio sul lavoro, la Cassa Edile riconosce, per ogni evento, un sussidio straordinario, il cui ammontare viene fissato in complessive € 67,15 a prescindere dalla durata dell'evento sussidiabile.
Il sussidio è riservato ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile ed è dovuto a condizione che la Ditta dalla quale il lavoratore dipende, sia in regola con i previsti versamenti nei confronti della Cassa Edile.
A tal fine, si intende in regola la Ditta che abbia adempiuto integralmente all'assolvimento dei propri obblighi contributivi verso la Cassa Edile per tutti i semestri ottobre - marzo e aprile - settembre precedenti a quello di insorgenza dell'evento in esame.
Il sussidio compete soltanto per gli infortuni riconosciuti dall'Inail ed è concesso per un massimo di 3 volte nel periodo ottobre – settembre, qualora nello stesso periodo il lavoratore incorra in più di 3 infortuni.
L'erogazione del sussidio è fatta dalla Cassa Edile su presentazione, da parte del datore di lavoro, della prevista denuncia mensile dei lavoratori infortunati, ovvero, su domanda da parte del lavoratore, corredata dalla fotocopia del 1° certificato di infortunio, entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla data del rilascio del certificato in parola.
[…]