PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE E LA DIREZIONE REGIONALE INAIL PER LA LIGURIA

TRA

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO – Direzione Regionale Liguria- (di seguito denominato INAIL o Istituto o Parte), CF ***, Partita IVA ***, nella persona del Direttore Regionale per la Liguria pro tempore Dott.ssa Carmela Sidoti, nata a Roccella Valdemone (Me) ***, domiciliata per la carica presso la Direzione Regionale Liguria, in Via G. D’Annunzio, 76 - 16121 Genova

E

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (di seguito denominato USR o Parte) con sede legale in Genova, Via Assarotti 38, codice fiscale ***, rappresentato dal proprio Direttore Generale Dott.ssa Rosaria Pagano, nata a Napoli il ***;

PREMESSO CHE

- In base al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., INAIL si colloca nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza, promozione della cultura della prevenzione, della progettazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare nei confronti delle scuole di ogni ordine e grado;
- Inail persegue da anni quali obiettivi prioritari della propria attività nel campo della prevenzione la promozione e la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la crescita dei livelli di informazione e formazione nella specifica materia;
- Le Linee di Indirizzo 2015 INAIL annoverano tra gli obiettivi di intervento prioritari dell’attività di prevenzione il settore della scuola;
- INAIL, per lo sviluppo della propria funzione, promuove interazioni e sinergie con gli altri Enti istituzionali, quali interlocutori privilegiati, per valorizzare ruoli, esperienze al fine di trasferire e rendere fruibili conoscenze, soluzioni, strumenti, metodologie, in particolare in settori individuati critici per specificità e complessità;
- esiste già da tempo con USR una fattiva, intensa collaborazione, sulla base di un pregresso Protocollo d’intesa, che abbraccia e comprende iniziative e progetti di ampio respiro, sempre attinenti la prevenzione e la sicurezza;
- l’USR è interlocutore privilegiato del settore, in quanto, per disposizioni legislative D.P.R 347/2000 e art. 7 del DPR 260/2007, è delegato a svolgere funzioni di vigilanza, monitoraggio, formazione/informazione e garanzia di uniformità territoriale su tutte le scuole di ogni ordine e grado della Regione Liguria;

CONSIDERATI

- i comuni interessi di INAIL e Ufficio Scolastico Regionale ad avviare iniziative di prevenzione afferenti la sicurezza nel mondo della scuola, di cui il presente costituisce un aspetto peculiare;
- l’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 81/08 contiene indicazioni relative a ulteriori percorsi interdisciplinari da attivare negli istituti scolastici attraverso collaborazioni con le strutture territoriali istituzionalmente competenti in materia di prevenzione e sicurezza (INAIL), nell’ottica di un’integrazione sinergica;
- i dirigenti scolastici sono chiamati a favorire la creazione di appositi spazi nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF), nei quali sviluppare i temi della prevenzione e della tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- il Progetto nazionale denominato “Take it easy”, dedicato agli studenti degli istituti secondari di II°, che consiste in un pacchetto formativo dinamico, inerente le tematiche della salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro in relazione ai principali rischi affrontati nel D.Lgs. 81/2008;
- i molti prodotti –cartacei e multimediali- che INAIL ha dedicato alle scuole e agli studenti di ogni ordine e grado, per accrescere la cultura della sicurezza e della prevenzione degli infortuni sul lavoro;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse sopra riportate formano parte integrante del presente Protocollo.

Art. 2 – Oggetto

In attuazione dei relativi fini istituzionali e nelle forme consentite, le Parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione per valorizzare la rete delle interazioni in maniera sistematica, attraverso la programmazione, pianificazione e realizzazione di iniziative e progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di promozione della cultura della prevenzione nella scuola con azioni di sensibilizzazione e di divulgazione.

Art. 3 – Modalità di attuazione- Accordi attuativi

1. Le modalità, le iniziative, i singoli progetti ed i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente regolati mediante la stipula di specifici Accordi attuativi tra l’Istituto e l’USR, nel rispetto del presente Protocollo d’Intesa e della normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Art. 4 – Obblighi delle parti

1. Le parti si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e strutturali, la rete e il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e degli Accordi attuativi di cui all’art. 3 del presente Protocollo.
2. Le Parti, infine, garantiscono il coinvolgimento partecipativo delle rispettive strutture provinciali, per rendere maggiormente efficaci in termini di replicabilità e capillarità delle iniziative e a garanzia dell’uniformità territoriale.

Art. 5 – Tavolo tecnico di Coordinamento

1. Le Parti costituiscono un Tavolo tecnico di Coordinamento composto da due referenti di ciascun Ente, che saranno designati per INAIL dal Direttore Regionale e per l’USR dal Direttore Generale.
2. Al Tavolo tecnico di Coordinamento vengono affidati compiti di definizione degli ambiti della collaborazione e i termini di compartecipazione degli apporti di risorse professionali ed organizzative.
3. Il Tavolo svolge, inoltre, attività di indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio delle fasi di sviluppo delle singole iniziative progettuali di cui agli Accordi attuativi, ex art. 3.
4. Le Parti condividono la possibilità di valutare congiuntamente attraverso il Tavolo Tecnico di Coordinamento, un coinvolgimento partecipativo di altri Enti ed Organismi, le cui attività possano incidere positivamente sulle singole iniziative progettuali di cui al presente articolo.

Art. 6 – Oneri

Il presente Protocollo non comporta oneri economici diretti, né indiretti a carico delle parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli Accordi attuativi, di cui all’art. 3, che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 7 – Durata ed eventuale rinnovo

1. Il presente Protocollo d’Intesa ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile per uguale periodo a seguito di accordo scritto tra le parti, salvo disdetta comunicata via P.E.C., tre mesi prima della scadenza.
2. E’ fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente accordo.
3. Alla scadenza del presente Protocollo, le Parti redigono una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti. In caso di rinnovo, verrà congiuntamente redatto un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Art. 8 – Recesso o scioglimento

1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo, ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con P.E.C. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
2. Il recesso unilaterale o lo scioglimento ha effetto per l’avvenire e non incide sulla parte di accordo già eseguito.
3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli Accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
4. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente atto.

Art. 9 – Riservatezza

Le parti si impegnano ad assicurare la diffusione, conoscenza ed applicazione del presente accordo garantendo la riservatezza nei riguardi di terzi dei dati, notizie, informazioni eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo e agli Accordi attuativi, di cui all’art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i..

Art. 11 – Controversie

Le Parti si impegnano a risolvere di comune accordo tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro dall’attuazione del presente Protocollo d’Intesa. Le Parti, peraltro, convengono che il Foro competente in via esclusiva sia quello di Genova, nel caso in cui non riescano a comporre bonariamente i contrasti relativi all’esecuzione del presente.

Art. 12 – Registrazione

Il presente atto si compone di n. 6 fogli e viene redatto in n. 2 esemplari e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale il 14 luglio 2015

INAIL Direzione Regionale Liguria
Dott.ssa Carmela Sidoti

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
Dott.ssa Rosaria Pagano


Fonte: inail.it