Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 23 giugno 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2008
Parti: Confagricoltura PD, Federazione Provinciale Coldiretti PD, Cia PD e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Padova
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

 Classificazione - nuove figure
Contratto di lavoro o lettera di assunzione
Organismo bilaterale
Indennità di trasferta (sostituisce art. 51 CCPL 12 settembre 1996)
Orario di lavoro (sostituisce art. 30 CCPL 12 settembre 1996)
Orario notturno
Controversie individuali(sostituisce l'art. 83 del contratto integrativo del 1996)
Tutela della salute (sostituisce l'art. 65 del contratto integrativo del 1996)
 Integrazione trattamento di malattia sul lavoro operai agricoli
Dimissioni volontarie
Aumenti retributivi
Tabella paghe settore Avicunicolo
Addetti alla raccolta
Tabelle paga settore
Agricoltura tempo indeterminato

Accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Padova

Il giorno 23 giugno 2008, presso la sede di Confagricoltura Padova, in via Martiri della Libertà 9 -Padova, tra: Confagricoltura Padova […], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Padova […], la Confederazione Italiana Agricoltori di Padova e la Fai Cisl di Padova […], la Flai-Cgil di Padova […], la Uila-Uil diPadova […]; con delegazione dei lavoratori è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti di Padova, nei seguenti termini:

Organismo bilaterale
Le parti si impegnano a costituire, entro luglio 2008, l'organismo bilaterale con lo scopo di promuovere un sistema di formazione professionale continuo, anche in materia di sicurezza, in convenzione con Foragri e a realizzare l'osservatorio provinciale in grado di svolgere le funzioni previste dall’art. 6 del CCNL. Il sostegno finanziario dell'Ente Bilaterale sarà garantito da una specifica contribuzione da parte dei datori di lavoro nella misura dello 0,06% della retribuzione lorda.

Orario di lavoro (sostituisce art. 30 CCPL 12 settembre 1996)
L'orario di lavoro per i lavoratori inquadrati in agricoltura è stabilito in 39 ore settimanali pari a 6,5 ore al giorno dal Lunedì al Sabato.
Per le aziende la cui organizzazione prevede l'orario in 5 giorni lavorativi, l'orario sarà il seguente: dal Lunedì al Giovedì ore 8, Venerdì ore 7.
Per le aziende con allevamento di animali l'orario sarà di:7 ore al giorno dal Lunedì al Venerdì e di 4 ore al Sabato.
Le stesse aziende, per il personale addetto agli allevamenti, potranno utilizzare la turnazione con copertura della Domenica di 4 ore lavorative e 7 ore dal Lunedì al Venerdì, garantendo il turno di riposo possibilmente alla Domenica e/o Sabato.
Le variazioni di orario saranno comunicate mediante affissione del calendario settimanale almeno 3 giorni precedenti la variazione.
In relazione a quanto previsto dal 2° comma art. 30 CCNL in tema di flessibilità dell'orario di lavoro, si conviene che la variabilità dell'orario ordinario settimanale dei cui al comma precedente è consentita nel limite di 75 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore.
L'azienda dovrà comunicare ai lavoratori o ai delegati d'azienda, ove presenti, l'adozione della flessibilità con un preavviso di una settimana per il positivo e 15 giorni per il negativo. Resta altresì chiarito che la flessibilità, sia essa positiva o negativa, anche parziale, potrà essere attuata con priorità purché la compensazione oraria relativa venga concordata nell'arco dei 12 mesi o, preferibilmente nell'anno solare. Resta altresì chiarito che la flessibilità, sia essa positiva o negativa, anche parziale, potrà essere attuata con priorità purché la compensazione oraria relativa intervenga nell'arco di dodici mesi o, preferibilmente, nell'arco dell'anno solare.
Agli operai addetti alle stalle deve essere assicurato un riposo continuativo di 11 ore in coincidenza con le ore notturne.

Tutela della salute (sostituisce l'art. 65 del contratto integrativo del 1996)
Per quanto concerne la tutela e la sicurezza del lavoro, il presente contratto recepisce integralmente le relative norme in materia, tra le quali anche la legge 3 agosto 2007 n. 123, Per gli addetti all'irrorazione con presidi sanitari appartenente alle classi "molto tossici", "tossici" e "nocivi", ai lavori di disidratazione dell'erba medica (se esplicati in presenza di polvere o di calore artificiale), ai lavori da effettuarsi nei locali chiusi ove avvenga la disposizione in ripiani di cassoni di letame per la coltivazione dei funghi, l'orario di lavoro viene ridotto -a parità di retribuzione e di qualifica di 2 ore e 20 minuti giornaliere, da proporzionare all’effettivo tempo in cui il lavoratore risulta impegnato nei suddetti lavori e, comunque il lavoro di irrorazione, non potrà superare il limite di 5 ore giornaliere.
Ai lavoratori dovrà essere consegnata la scheda della sicurezza dei prodotti molto tossici, tossici e nocivi che utilizzano.