Cassazione Civile, Sez. 3, 27 luglio 2015, n. 15755 - Infortunio mortale per la caduta di una balla di tondini di ferro. Ribaltamento di una sentenza di appello che affermava l'esclusiva responsabilità della vittima


 

 

Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: D'AMICO PAOLO Data pubblicazione: 27/07/2015


Fatto


I.V., P.C. e M.C. convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise, la Edil Trasporti F.lli C. snc e la Lloyd Italico Assicurazioni s.p.a. esponendo: che in data 9 ottobre 1999, all'interno del deposito di materiali per l'edilizia, gestito dalla stessa Edil Trasporti, era deceduto Mi.C., dante causa degli attori; che l'evento si era verificato in quanto il Mi.C., nello sfilare dei tondini di ferro dalla balla nella quale erano contenuti, era stato investito da quest'ultima.
Sostenevano gli attori che la responsabilità dell'evento era riconducibile in via esclusiva alla Edil Trasporti e che il decesso era stato causato dalla caduta della balla.
Gli attori chiesero la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento in loro favore, a titolo di risarcimento danni, della somma di £ 500.000.000, oltre accessori.
I convenuti chiesero il rigetto della domanda attrice e dedussero in particolare la loro carenza di responsabilità essendo il danno imputabile ad un evento imprevedibile ed inevitabile.
Il Tribunale accolse la domanda attrice e condannò i convenuti in solido a pagare a ciascuno degli attori la somma di € 25.882,84 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali ed € 37.764,27 per quelli non patrimoniali, oltre spese.
Propose appello la Edil Trasporti.
La compagnia Lloyd Italico propose appello incidentale.
La Corte d'appello di Napoli, in totale riforma dell'appellata sentenza ha rigettato tutte le domande proposte in primo grado dagli attori P.C., M.C. e I.V. sia contro la Edil Trasporti F.lli C. snc, sia contro la Lloyd Italico di Assicurazioni spa; ha rigettato l'appello incidentale proposto dai Mi.C. e I.V..
Propongono ricorso per cassazione P.C., M.C. e I.V., con quattro motivi.
Resistono con separati controricorsi la s.n.c. Edil Trasporti F.lli C. e la Alleanza Toro s.p.a. (conferitaria dell'azienda assicurativa di Toro Assicurazioni s.p.a., già incorporante la Lloyd Italico Assicurazioni s.p.a.). Entrambe presentano memorie.

Diritto


Con il primo motivo si denuncia «violazione dell'art. 1197 cod. civ. in relazione all'art. 105 cod. proc. civ.»
Sostengono i ricorrenti che la Corte territoriale ha errato nel dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Lloyd Italico Assicurazioni, accogliendo un'eccezione assolutamente tardiva perché non sollevata nel giudizio di primo grado, ma sollevata per la prima volta solo come motivo preliminare dell'appello incidentale. A loro avviso l'assicurazione poteva richiedere la propria estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione, ma la circostanza che abbia deciso di parteciparvi attivamente, senza alcuna limitazione in ordine alle proprie azioni, comporta che il giudice avrebbe dovuto inquadrare la sua partecipazione alla stregua di un intervento volontario ex art. 105 c.p.c.
Il motivo è infondato.
Il difetto di legittimazione passiva è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo che sul punto non si sia formato il giudicato (fra le tante, Cass., 11 novembre 2011, n. 23568).
Correttamente l'impugnata sentenza, si è conformata ad una consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato, è autonoma e distinta dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il danneggiato, e ciò anche nell'eventualità in cui l'indennità venga pagata - materialmente - direttamente al terzo ai sensi dell'art. 1917, comma secondo cc. Da ciò consegue che, non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l'assicuratore ed il terzo, quest'ultimo, in mancanza di una normativa specifica come quella della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore (Cass., 18 luglio 2002, n. 10418).
Nel caso in esame la Corte d'appello ha ritenuto che il Tribunale ha errato nel non rilevare d'ufficio il difetto di legittimazione passiva della Lloyd Italico in ordine alle domande direttamente proposte dagli attori P. e M.C./I.V., posto che costoro non potevano convenire direttamente l'assicurazione, essendo le relative domande esperibili in garanzia dalla sola Edil Trasporti nella specie non si verte in materia di danni da incidenti stradali.
Né si può ritenere che sul difetto di legittimazione passiva della Lloyd si sia formato il giudicato, atteso che tale eccezione è stata formulata in limine litis, con il primo motivo di appello incidentale. Con la conseguenza che non era in alcun modo preclusa alla Corte territoriale la possibilità di accogliere l'eccezione formulata con l'appello incidentale.
Con il secondo motivo si denuncia «violazione dell'art. 2043 cod. civ. in relazione all'art. 2 del d.lvo n. 493/96 e art. 360, n. 3 cpc.»
Sostengono i ricorrenti che la condotta, probabilmente imprudente, del Mi.C. fu favorita dal C. il quale consentì l'accesso ad un luogo che doveva essere vietato ai non addetti ai lavori; inoltre il C. autorizzò il Mi.C. a prendere personalmente i tondini posti nella balla situata per terra e poi da quella posta in alto; infine, omise di impedire quei comportamenti imprudenti dello stesso Mi.C. che causarono la caduta della balla, allontanandosi senza aver preventivamente invitato lo stesso ad allontanarsi da quel luogo.
Tale condotta, inosservante degli obblighi dettati dal d.lgs. n. 493/1996 e da ogni regola di buon senso e prudenza, non può ritenersi rilevante in quanto pare evidente che se il C. avesse osservato gli oneri imposti dalla norma, il tragico evento non si sarebbe verificato.
Con il terzo motivo si denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. in relazione all'art. 2043 cc. e all'art. 360, n. 3 c.p.c.»
Sostengono i ricorrenti che la condotta omissiva della società convenuta è stata causa efficiente dell'evento dannoso, in quanto se in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla legge ed alle regole di buon senso e prudenza si fosse impedito l'accesso del Mi.C. all'area dove erano depositate le balle di tondini o, per lo meno, non si fosse consentito allo stesso di prelevare il materiale che gli necessitava, autorizzandolo di fatto a manomettere la balla o, ancora, di vietarne i comportamenti che hanno causato una situazione di pericolo, sicuramente l'evento non si sarebbe verificato.
Pertanto, ad avviso dei ricorrenti, sussiste un chiaro rapporto di causalità tra la condotta omissiva del C. e l'evento dannoso.
I due motivi, che per la stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.
L'impugnata sentenza ha ritenuto che l'evento dannoso si verificò per esclusiva responsabilità di Mi.C. il quale contravvenne alla specifica autorizzazione del C. di prelevare i tondini piccoli a terra, nonostante questi gli avesse indicato di non sciogliere la balla contenente i tondini più grandi. Il Mi.C. invece, appena si allontanò il C., iniziò a manomettere la balla dei tondini grandi per ben 10-15 minuti.
La suddetta sentenza ha ritenuto inoltre che nessuna incidenza causale poteva essere attribuita al tipo di pavimentazione, alla carenza della nuova segnaletica prevista sui luoghi di lavoro e ai presunti e non provati difetti di immagazzinaggio, posto che la caduta della balla è stata esclusivamente provocata dal comportamento di Mi.C..
Tale assunto è errato.
In tema di responsabilità aquiliana, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della condicio sine qua non), nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base della quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili; a tal fine il comportamento colposo del danneggiato, quando non sia da solo sufficiente ad interrompere il nesso causale, può tuttavia integrare, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cc, un concorso di colpa che diminuisce la responsabilità del danneggiante (Cass., 30 aprile 2010, n. 10607).
In altri termini, la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza le quali impongano il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui.
Tale principio trova applicazione sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227 comma I, cc.
L'impugnata sentenza ha esaminato esclusivamente la condotta imprudente del Mi.C., ma non ha esaminato la condotta del C. che consentì l'accesso ad un luogo che doveva essere vietato ai non addetti ai lavori e quindi di prelevare i tondini posti nella balla situata a terra ed infine omise di sorvegliarlo, allontanandosi dal luogo dove quest'ultima era collocata.
Vanno, in proposito, aggiunte due considerazioni: in primo luogo, "le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro devono essere osservate non solo a tutela dei dipendenti, ma anche delle persone estranee che occasionalmente si trovino sui luoghi di lavoro" (tra le varie, cfr. Cass. n. 9200 del 1995); in secondo luogo, non è logico ritenere che, nella specie, l'azione della vittima fosse imprevedibile da parte del C.. Quanto a quest'ultimo profilo, va posto in evidenza che il giudice ha accertato che il Mi.C. s'era recato in azienda proprio alla ricerca di tondini grandi e s'è trattenuto nel deposito per lungo tempo, sicché era prevedibile che egli, avendo visto esposta la merce da luì originariamente richiesta, si fosse prodigato per prenderla.
Per tali ragioni i motivi devono essere accolti e la Corte di rinvio, attenendosi ai principi di cui sopra, dovrà verificare se sussista un nesso eziologico fra la condotta del C. e la morte del Mi.C..
Con il quarto motivo si denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in ordine all'esistenza del rapporto di causalità. Insufficiente e/o mancanza di motivazione in relazione all'art. 360 n.5, cpc.»
L'accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso comporta l'assorbimento del quarto.
In conclusione, deve essere rigettato il primo motivo del ricorso, accolti il secondo e terzo, assorbito il quarto con cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.


P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo ed il terzo, assorbito il quarto; cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Roma, 29 aprile 2015