Cassazione Penale, Sez. 3, 23 luglio 2015, n. 32358 - Lavorazioni in marmo: violazioni in materia di sicurezza delle attrezzature e degli impianti e mancanza di salubrità degli ambienti di lavoro. Smaltimento rifiuti


 

Presidente: SQUASSONI CLAUDIA Relatore: DI NICOLA VITO Data Udienza: 07/04/2015



Fatto


1. D.H. ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 23 gennaio 2015 dal tribunale della libertà di Roma che ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del tribunale presso la medesima città che aveva disposto il sequestro del laboratorio della LDT marmi Srl, del quale era legale rappresentante la ricorrente, esercente lavorazioni in marmo, avendo il personale della Asl riscontrato violazioni della normativa in materia di sicurezza del lavoro e riscontrando, in particolare, la mancanza di condizioni di sicurezza e di salubrità degli ambienti di lavoro, sia la mancanza di attrezzature e di impianti che garantissero condizioni di sicurezza ai lavoratori stessi.
2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza D.H. articola, tramite il difensore, due motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 606, comma 1, lett. b), codice di procedura penale sul rilievo che la decisione del tribunale della libertà sarebbe intervenuta oltre il termine perentorio di dieci giorni previsto dalla legge con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata.
2.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (articolo 606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale) in quanto il tribunale avrebbe giustificato l'esistenza esistenza del fumus criminis e delle esigenze cautelari con motivazione meramente apparente, essendosi il tribunale limitato ad affermare l'infondatezza dell'istanza di riesame e stimato irrilevante la produzione del contratto di locazione ed il possesso di autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti, ma non considerando assolutamente che la società aveva effettuato con regolarità i servizi di manutenzione, revisione dei macchinari, corsi RSPP, verifiche e prove del sistema dell'impianto di messa a terra, corsi di aggiornamento triennale di addetto al primo soccorso, assistenza sulla valutazione del rischio MMC e sul rischio biologico.

Diritto


1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perché presentato al di fuori dei casi consentiti.
2. Quanto al primo motivo, lo stesso ricorrente ammette che la trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria procedente alla cancelleria del tribunale del riesame è avvenuta in data 14 gennaio 2015.
Ne consegue che, essendo la decisione sulla richiesta di riesame intervenuta in data 23 gennaio 2015, il motivo di ricorso è destituito di qualsiasi fondamento, avendo questa Corte, nella sua più autorevole composizione, stabilito che, nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall'art. 324, comma terzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria, con la conseguenza che il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, dal momento in cui il tribunale ritenga completa l'acquisizione degli atti mancanti, nei limiti dell'effetto devolutivo dell'impugnazione (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255582).
3. Quanto al secondo motivo di gravame, sia il Gip che il tribunale distrettuale hanno affermato che, sulla base degli accertamenti compiuti dal commissariato "San Paolo" di Roma unitamente ai tecnici del Dipartimento di prevenzione della Usl/RM/D, è stato accertato che il ricorrente, nella qualità di responsabile delle lavorazioni di materiali marmorei, oltre a risultare privo di qualsiasi autorizzazione in merito allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle anzidette lavorazioni (recapitati senza alcuna depurazione direttamente in fognatura attraverso un tombino, condotta rilevante ai sensi dell'articolo 256 decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152) aveva omesso di approntare per i propri dipendenti qualsivoglia attrezzatura o impianto che garantisse ai medesimi un livello minimo di sicurezza, integrando ciò il fumus del reato provvisoriamente contestato.
I giudici cautelari hanno perciò ritenuto integrato anche il periculum in mora posto che la materiale disponibilità del bene da parte del ricorrente potesse agevolare, in mancanza di adozione delle cautele indicate dai tecnici redattori del verbale di accertamento, la commissione di ulteriori reati diretti a minare l'integrità fisica dei lavoratori.
Rispetto a tali emergenze, il ricorrente (sia innanzi al tribunale la libertà che con ricorso per cassazione) non ha preso assolutamente posizione, essendosi limitato ad elencare, in maniera del tutto apodittica, le misure che avrebbe predisposto senza minimamente parametrarle con quelle omesse ed oggetto dell'addebito cautelare, con la conseguenza che il motivo di ricorso deve ritenersi aspecifico e pertanto inammissibile.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 07/04/2015