Cassazione Civile, Sez. 3, 27 luglio 2015, n. 15748 - Risarcimento danni per caduta di un medico dallo sgabello su cui effettuava la visita oculistica


 

Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA Data pubblicazione: 27/07/2015

Fatto


l. Con citazione del 5 giugno 2002 il dr.N.F. convenne dinanzi al TRIBUNALE di FOGGIA la ASL FG2 di CERIGNOLA, presso cui operava come medico specialista, e la assicuratrice RAS, e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni per lesioni gravi subite il 30 ottobre 2000, con invalidità del 20%. Il medico era caduto per la rottura dello sgabello su cui era seduto per effettuare la visita oculistica, sbattendo il capo sul pavimento. L'attore deduceva la responsabilità per inadempimento della RAS con la quale la azienda sanitaria aveva acceso una polizza infortuni, assumendo di avere denunciato lo infortunio alla azienda ed all'assicuratore. Si costituivano le convenute e contestavano il fondamento delle pretese.
2.IL TRIBUNALE DI FOGGIA con sentenza del 5 aprile 2004 rigettava la domanda ritenendo generica la citazione in ordine ala descrizione del fatto dannoso e in relazione alla causa petendi.
3.CONTRO la decisione appellava il N.F. chiedendo ammettersi le prove già chieste in primo grado e l'accoglimento delle domande risarcitorie per oltre 36 mila euro, oltre interessi e rivalutazione. Resistevano le controparti e la AUSL proponeva appello incidentale in punto di spese.
4. La CORTE DI APPELLO di BARI, con sentenza del 5 aprile 2011, premesso che la sentenza era passata in giudicato nei confronti della ASL, ne rigettava l'appello incidentale in punto di spese, esaminava quindi l'appello del medico nei confronti della RAS e lo rigettava non avendo il medico dato la prova del fatto storico su cui fondava la pretesa risarcitoria, e compensava tra le parti le spese di lite.
5.Contro la decisione ricorre il medico deducendo tre motivi di ricorso, resistono le controparti con autonomi controricorsi.
MEMORIE PER LO ASSICURATORE.


Diritto

 

6. Il ricorso NON MERITA ACCOGLIMENTO.
Per chiarezza espositiva si offre una sintesi dei motivi, ed a seguire la confutazione in diritto.
6.1. SINTESI DEI MOTIVI DEL RICORSO N.F..
Nel PRIMO MOTIVO si deducono cumulativamente errores in iudicando per la violazione degli artt. 101,102,109 cpc 324,164,332 cpc, 115 e 116 c.p.c. e 183,184 c.p.c. per poi articolare le censure in tre punti:
nel punto 1.1. si precisa che, avendo la corte di appello passata in giudicato ogni statuizione riguardante al AUSL, il giudicato investe anche la RAS CHE NON HA PROPOSTO APPELLO sul punto. Si assume che la AUSL era legittimata passiva quale contraente dell'assicurazione in favore del medico, e che aveva provveduto a denunciare alla RAS l'incidente. Conseguentemente il medico poteva esigere dalla RAS come terzo beneficiario, la prestazione di garanzia.
NEL PUNTO 1.2. si deduce la violazione degli art.115 e 116 c.p.c. sul rilievo che erroneamente la CORTE ACCERTA la mancanza di prova del fatto storico dannoso, posto che il difensore del medico non aveva articolato nei termini di cui agli artt.183 e 184 i mezzi istruttori, e si assume che se il giudice di primo grado avesse ritenuto carente la citazione e la domanda, avrebbe dovuto invitare la parte attrice ad integrare tale domanda.
NEL punto 1.3. si contesta la statuizione del giudice di appello in ordine alla inammissibilità dei mezzi istruttori che in primo grado non erano stati svolti per la inadempienza del difensore, e si sostiene che in appello la preclusione possa considerarsi superabile.
NEL SECONDO MOTIVO si deduce error in iudicando e vizio della motivazione in relazione agli artt.112,277,115,116 c.p.c. Qui si contesta l'accertamento, ribadito dalla CORTE DI APPELLO, della inesistenza in atti della prova del fatto storico causativo del danno.
Si deduce che il fatto storico non è contestato né dalla AUSL né dalla RAS, e che lo stesso si desume direttamente dalla denuncia dello infortunio all'INAIL da parte dell' Azienda, e che la RAS pur non accettando il contraddittorio sulla validità della polizza cumulativa infortuni,assumeva che il sinistro descritto non rivestiva le caratteristiche dello infortunio. Ma tale condotta è contraddittoria, perché postula la qualificazione dell'infortunio che è rimessa al giudice adito.
NEL TERZO MOTIVO si deduce ancora l'error in iudicando ed il vizio della motivazione, per non avere la CORTE DI APPELLO esaminato i motivi di censura in ordine alla genericità dello atto di citazione ed alla esistenza di altra polizza con le GENERALI E DI RICHIESTA DI DANNI ad entrambe le assicurazioni. A tali motivi resistono con controricorso la ASL DI FOGGIA che conclude per la inammissibilità ed il rigetto del ricorso e fa valere il giudicato interno, mentre la assicuratrice ALLIANZ -subentrata alla RAS, parimenti conclude nel senso del rigetto o della inammissibilità.
7.CONFUTAZIONE IN DIRITTO.
Il primo motivo di ricorso -come rilevano le parti controricorrenti- è inammissibile nei confronti della ASL FG per la ragione che la Corte di appello, preliminarmente a ff 3 ha rilevato il passaggio in giudicato della sentenza verso la ASL in quanto il N.F. con l'atto di appello non ha avanzato alcuna domanda nei confronti della stessa, né ha chiesto la riforma della decisione di primo grado rispetto alla sua datrice di lavoro, ed è inammissibile nei confronti della RAS -ORA ALLIANZ- sul rilievo che la censura non attiene alla inadempimento della RAS, che invece ha resistito a tale domanda per la parte che attiene alla infondatezza della domanda, ed anche su tale punto la CORTE di appello si è pronunciata al ff 5 della motivazione, confermando la statuizione del tribunale che ha rigettato la domanda attorea con una doppia motivazione, sulla genericità dello atto introduttivo e sulla mancanza di prova in ordine al fatto storico posto a sostegno dell'atto introduttivo. Le altre due censure, sviluppate nei punti 1 e 1.2, attengono invece alla preclusione che deriva dal mancato esercizio,da parte del difensore, della deduzione dei mezzi di prova un primo grado e dalla riproposizione di tale richiesta in secondo grado, ma anche tali profili risultano inammissibili, posto che la decadenza dell'attore da ogni attività istruttoria era stata eccepita dalle controparti e in primo grado e in appello, in quanto la richiesta per le integrazioni istruttorie era tardiva, essendo spirati i termini di cui al primo comma dell'art.184 c.p.c.
NE DERIVA CHE la deduzione della violazione delle norme di cui agli articoli 183 e 184 c.p.c. non sussiste, per la ragione che la preclusione della richiesta di integrazione, come mezzo di impugnazione, non può essere rimossa in questa sede di legittimità, come pure si chiede con il rilievo a punto 1.3. VEDI per un approfondimento la CASS.SEZ. l 19 MARZO 2004 N.5539 CON RIFERIMENTO al testo novellato dello art.184 che si applica nei procedimenti instaurati dopo il 30 aprile 1995. E neppure risulta indicato l'art.184 bis, che pure ammette la rimessione in termini alla condizione che la parte dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile.
Nel secondo motivo, che riguarda la ASL FG che stipula il contratto con la Ras, si deduce un error in iudicando che investe la valutazione fattuale della mancanza della prova oggettiva del fatto storico, che si assume non contestata dalle controparti. Ma tale deduzione è radicalmente smentita dalla motivazione ai ff 5 e 6 della sentenza di appello, dove si dà atto della opposizione delle parti convenute alla richiesta di concessione di termini deducendo la decadenza della attività istruttoria.
IL MOTIVO è INAMMISSIBILE sia perchè difetta si specificità, non essendo possibile dedurre da una domanda generica,la esistenza di una prova oggettiva del fatto dannoso, e per difetto della censura in iure, poiché essa tende ad introdurre un diverso tema probandi, richiedendo alla CORTE una valutazione di nuovi elementi di prova,con un rinvio a fonti esterne allo stesso ricorso e quindi ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Vedi per un approfondimento CASS. 17 LUGLIO 2007 N.15952 e 2007 n.13845.
INAMMISSIBILE INFINE è il terzo motivo, che ripropone come vizio della motivazione ed error in iudicando, sempre sul rilievo che la insufficienza dello atto di citazione ben poteva essere integrata e che l'esistenza del fatto storico poteva trarsi aliunde dal fatto che la ASI aveva denunciato lo infortunio ad una terza assicurazione peraltro non citata in lite.
IN CONCLUSIONE il ricorso risulta inammissibile.
LE SPESE DEL GRADO, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso e condanna N.F. a rifondere alla ASL di FOGGIA, in persona del direttore generale prò tempore, ed alla società ALLIANZ spa le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 3200 di cui 200 euro per esborsi a ciascuna delle parti resistenti, oltre accessori e spese generali come per legge. ROMA 27 APRILE 2015.