Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 30 luglio 2015, n. 16124 - Beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto


 

 

 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 30/07/2015

 

FattoDiritto


1 - Considerato che è stata depositata relazione del seguente contenuto:
<13, co. 8, della legge n. 257/1992 e successive modifiche, in relazione all'attività lavorativa svolta alle dipendenze della O. S.p.A. presso lo stabilimento di Modugno, rigettava l'azionata domanda. La Corte territoriale riteneva che, detratto dal periodo complessivo indicato in ricorso (10/11/1971-31/5/1982), quello di sospensione dal lavoro per servizio militare (1/5/1973-31/7/1974), non sussistesse il requisito della ultradecennalità.
Avverso tale sentenza F.A. propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi.
L'I.N.P.S. resiste con controricorso.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 416, co. 3, 437, co. 2, cod. proc. civ., 115 cod. proc. civ.. Si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia considerato pacifici i fatti dedotti nel ricorso introduttivo, e così l'esposizione all'amianto nei periodi specificamente indicati, in relazione ai quali l'I.N.P.S. nessuna contestazione aveva mosso, ed abbia dato ingresso alla eccezione del tutto nuova relativa a fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto fatto valere (e così della sospensione dal lavoro per servizio militare) formulata dall'Istituto solo in grado di appello e tenuto conto dell'estratto contributivo tardivamente prodotto, Lamenta che non sia stato considerato che, pur sottraendo il periodo di servizio militare, andasse comunque preso in esame il periodo svolto dal 12/1/1970 al 30/10/1971 presso lo stabilimento della O. S.p.A. di Milano.
Il motivo è manifestamente infondato.
Questa Corte ha più volte affermato che l'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. incombe sul lavoratore che abbia avanzato domanda del beneficio in esame, il quale dopo avere provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause "fisiologiche" proprie di tutti i lavoratori, quali riposi, ferie e festività) detta lavorazione, debba anche dimostrare che tale ambiente abbia presentato una concreta esposizione al rischio alle polveri di amianto con una concentrazione con valori limite superiori a quelli dì legge - così Cass. 3 aprile 2001, n. 4913; Cass. 12 luglio 2002, n. 10185; Cass. 1° agosto 2005, n. 16118 e numerose successive conformi -. E' stato altresì precisato che a tale accertamento il giudice può pervenire anche avvalendosi dei poteri d'ufficio previsti nel rito del lavoro ma pur sempre nel rispetto dell'indicato criterio di ripartizione dell'onere della prova - in tal senso Cass. 23 gennaio 2003, n. 997; Cass. 8 novembre 2004, n. 21257 -.
Non vi è dubbio allora che la prova dell'effettiva esposizione all'amianto nel periodo e presso lo stabilimento indicati in ricorso gravasse sul lavoratore, dovendo conseguentemente ritenersi che tutte le argomentazioni opposte dall'I.N.P.S. in ordine alla fondatezza dell'assunto fossero correttamente da considerarsi come mere difese attinenti ad una questione di diritto connessa ad un fatto "principale" allegato dalla controparte a sostegno della pretesa, in quanto tale rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, e non soggetta al ed. principio di "non contestazione" - così Cass. 28 agosto 2003, n. 12640; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4545; Cass. 16 novembre 2012, n. 20157 -.
Peraltro, l'onere di specifica contestazione, nelle controversie di lavoro, dei fatti allegati dall'attore, previsto dall'art 416, co. 3, cod. proc. civ., al cui mancato adempimento consegue l'effetto dell'inopponibilità della contestazione nelle successive fasi del processo e, sul piano probatorio, quello dell'acquisizione del fatto non contestato ove il giudice non sia in grado di escluderne l'esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, si riferisce ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, ovvero ai fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e non si estende, perciò, alle circostanze che implicano un'attività di giudizio (in tal senso Cass. 15 maggio 2007, n. 11108). Così non opera con riguardo alla effettiva esposizione all'amianto in un periodo pur chiaramente indicato in ricorso, restando riservato al pieno accertamento giudiziale anche l'eventuale venire meno, in tutto o in parte, del rischio tutelato.
Nella specie nessun rilievo può essere mosso alla Corte barese che, circoscrivendo il proprio esame ai fatti dedotti in sede di ricorso introduttivo (e solo a questi, con esclusione, dunque, di ogni rilevanza del periodo di lavoro svolto dall'Anselmi dal 12/1/1971 al 30/10/1971 presso lo stabilimento O. S.p.A. di Milano, prima dell'inizio dell'attività presso quello di Modugno), ha esaminato le difese dell'I.N.P.S. in grado di appello e, sulla base di queste, verificato, con gli strumenti processuali a disposizione e così contemperando il principio dispositivo con quello della ricerca della verità, la fondatezza dell'assunto attoreo ("aver lavorato ininterrottamente, per un periodo ultradecennale").
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli arti. 421 e 437 cod. proc. civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia fatto corretto uso dei poteri d'ufficio laddove, specie in considerazione della natura della controversia, della dinamica processuale e dell'avvenuto accoglimento dell'eccezione tardiva proposta dall'I.N.P.S. avrebbe dovuto esercitare il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollevati dalle complessive risultanze di causa idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione.
Il motivo è inammissibile.
Non si evince quando ed in che termini i suddetti poteri d'ufficio siano stati sollecitati alla Corte di merito. Si osserva, infatti, che nel rito del lavoro, il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi ex un. 421 cod. proc. civ., preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull'onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una specifica richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori - cfr. Cass. 12 marzo 2009, n. 6023; Cass. 10 gennaio 2014, n. 383; Cass. 4 febbraio 2014, n. 2467; Cass. 13 febbraio 2015, n. 2908 -.
Peraltro il motivo non tiene conto del fatto che la questione in relazione alla quale la Corte territoriale avrebbe dovuto esercitare i poteri d'ufficio era stata ritenuta estranea al petitum come definito nel ricorso introduttivo e, dunque, non si sarebbe in ogni caso trattato di colmare eventuali lacune delle risultanze di causa, bensì di ampliare inamrnissibilrnente lo stesso oggetto del contendere.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della legge 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, co. 8, del d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, art. 24, co. 4. Si duole della operata esclusione dal periodo di esposizione all'amianto del periodo di assenza per espletamento del servizio militare. Rileva che la norma prevedente il beneficio in questione non richiama affatto il requisito della continuità. In ogni caso evidenzia che per l'apprezzamento della continuità in discorso deve farsi riferimento a ciascun periodo annuale e sottolinea che debba essere la media ponderale annua a superare il limite di legge per l'esposizione qualificata.
Il motivo è manifestamente infondato.

Nella giurisprudenza di questa Corte è da ritenersi consolidato l'orientamento ermeneutico secondo cui, in relazione al requisito temporale, deve considerarsi la posizione lavorativa di ogni singolo lavoratore, ivi computando le pause "fisiologiche", intendendosi per tali quelle proprie di tutti i lavoratori (riposi, ferie, festività) e che rientrano nella normale evoluzione del rapporto, in quanto conseguenti alla rilevanza del tempo delle prestazioni spiegate (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4913/2001 e n. 997/2003). Se, dunque, nell'interpretazione della legge n. 257 del 1992, art. 13, co. 7, la "prestazione lavorativa" rilevante ai fini delle prestazioni pensionistiche è quella "effettivamente resa" - come, del resto, confermato dal D.M. 27 ottobre 2004 (in Gazz. Uff, 17 dicembre 2004, n. 295), "Attuazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto", che, all'art. 2 (Determinazione del beneficio pensionistico e criteri di accertamento), co. 3, ha chiarito che 'per periodo di esposizione si intende il periodo di attività effettivamente svolta" -, deve considerarsi tale anche la quella coincidente con le dette pause fisiologiche (cfr. Cass. 1 agosto 2005, n. 16118)-.
La questione all'esame riguarda invece la computabilità, ai fini de quìbus, di quelle sospensioni dell'esposizione riconducibili a cause "non fisiologiche", ossia non ricollegabili alla normale evoluzione del rapporto e non proprie di tutti i lavoratori (in quanto non integranti un evento necessario e costante del rapporto di lavoro quanto a cadenza e durata), nel novero delle quali rientrano i periodi di sospensione dall'attività lavorativa per collocamento del lavoratore in cassa integrazione guadagni ovvero di svolgimento del servizio militare. La questione, dalla giurisprudenza di questa Corte, è stata risolta nel senso che non sono computabili per la determinazione del periodo complessivo dell'esposizione di cui alla legge n. 257 del 1992, art. 13, co. 8, i periodi di sospensione dell'esposizione determinata da eventi riferibili soltanto ad un singolo lavoratore, in dipendenza di condizioni soggettive o delle particolari vicende del rapporto, ove abbiano avuto significativa durata ed abbiano comportato in concreto, a cagione del loro protrarsi e dell'eventuale prossimità ad altre sospensioni della prestazione lavorativa, l'effettivo venir meno del rischio tutelato. Così è stato precisato con riferimento alle sospensioni per collocamento in cassa integrazione guadagni da Cass. 4 agosto 2010, n. 18134. Eguale ragionamento è stato svolto con riguardo al servizio militare - così Cass. 20 gennaio 2009, n. 1236; Cass. 20 agosto 2010, n. 18831; Cass. 16 gennaio 2012, n. 503 -; si veda anche, con riguardo alle assenze per malattia e in dipendenza da un infortunio sul lavoro, egualmente non costituente un accadimento tipico del rapporto di lavoro, Cass. 30 aprile 2014, n. 9457.
Del tutto improprio è, infine, il riferimento alla "media ponderale annua" che, secondo l'assunto del ricorrente consentirebbe, pur in ipotesi di esposizione non continuativa, di ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione del periodo contributivo. Questa Corte ha invero affermato, anche ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ., n. 1 (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10671 del 26 giugno 2012; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6360 del 23 aprile 2012) che, in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo di cui alla legge n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, applicabile "ratione temporis", occorre verificare se vi sia stato superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all'amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento e non, invece, in relazione a tutto il periodo globale di rivalutazione, dovendosi ritenere il parametro annuale (esplicitamente considerato dalle disposizioni successive che hanno ridisciplinato la materia) quale ragionevole riferimento tecnico per determinare il valore medio e tenuto conto, in ogni caso, che il beneficio è riconosciuto per "periodi di lavoro" correlati all'anno. Si tratta, però, come è di tutta evidenza, di un criterio elaborato solo al diverso fine di accertare il superamento della soglia di esposizione con riferimento ai periodi "lavorati" e non anche a quelli estranei al rischio tutelato.
Per quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., n. 5>>.
2 - Nessuna delle parti ha depositato memoria.
3 - Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell'art 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del processo.
4 - Conseguentemente il ricorso va rigettato.
5 - Trattandosi di procedimento instaurato successivamente alla modifica dell'art. 152 disp. att cod. proc. civ., disposta dall'art 42 del d.l. 30/9/2003, n. 269, convertito con modificazioni, nella legge 24/11/2003, n. 326, ed alla sua entrata in vigore, le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza, ed in assenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dalla norma citata. L'onere di rendere tale dichiarazione deve essere assolto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ed il suo adempimento - sebbene esplichi efficacia anche nelle fasi successive (valendo, fino all'esito definitivo del processo), comportando l'impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti - implica la necessità di ribadire comunque nel ricorso o nel controricorso la richiesta di esonero dall'imputazione delle spese secondo la regola generale. Inoltre, come già affermato da questa Corte, 'la dichiarazione reddituale, inserita nelle conclusioni dell'atto introduttivo (e dello stesso ricorso per cassazione) ai fini dell'esonero dal pagamento delle spese di lite, deve essere corredata della sottoscrizione della parte, dalla quale non può prescindersi ai fini previsti dalla legge, poiché alla dichiarazione in parola sono connessi effetti di assunzione diretta di responsabilità, non delegabile al difensore: significativo, in tal senso, è il testo dell'art. 42, comma 11, ultimo periodo, del d.l. 269/2003, a termini del quale è l'interessato che deve rendere la dichiarazione e assumere l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito ..." - cfr. Cass. 4 aprile 2012, n. 5363 e numerose successive conformi -. In mancanza di allegazione nei termini suddetti, la quale solo consente alla Corte di Cassazione l'esercizio, altrimenti inibito, del potere del diretto esame degli atti del giudizio di merito, deve ritenersi non compiuta l'autocertificazione, con la conseguenza che la parte non può giovarsi dell'esonero dal pagamento di spese, competenze e onorari (Cass. 9 aprile 2013, n. 8569; Cass. 5 maggio 2014, n. 9574; Cass. 19 marzo 2015, n. 5504; Cass. 4 giugno 2015, n. 11538). Nella specie del tutto inidoneo a tal fine è il mero riferimento contenuto nel ricorso per cassazione (peraltro sottoscritto dal solo difensore e non dalla parte) alle invariate condizioni reddituali "come documentate in secondo grado".
6-11 ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (art. 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 del 2012), che ha integrato l'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: "Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art 1 bis, il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".
La suddetta condizione sussiste nel caso di specie.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'I.N.P.S., delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a tìtolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, il 9 giugno 2015