INAIL Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Detpres 30 luglio 2015, n. 294
Protocollo di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR).

IL PRESIDENTE

visto il D.lgs. n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;
visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;
visto l’art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
visto il D.P.R del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell’Istituto;
viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione” di cui alla propria determinazione n. 10 del 16 gennaio 2013;
visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
visti la relazione del Direttore Generale in data 10 luglio 2015 e lo schema di Protocollo di intesa ivi allegato;
tenuto conto che la Strategia europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014- 2020 raccomanda di proseguire nell’implementazione di politiche atte a favorire il benessere nei luoghi di lavoro, nell’attuazione del dialogo sociale, nella sensibilizzazione e formazione in tale ambito, nel consolidamento di una cultura della prevenzione, nonché nella creazione di sinergie e partenariati tra tutti i soggetti che a vario livello operano nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, al fine anche di contenere costi di rilievo per l’economia e la società;
considerato che nello schema di Protocollo di intesa, allegato alla citata relazione del Direttore Generale, sono previste attività di sensibilizzazione e formazione in materia di benessere organizzativo e adattabilità socio-lavorativa delle categorie svantaggiate; attività di informazione sui ruoli rispettivamente svolti dal Dipartimento Pari Opportunità/UNAR e dall’Inail, al fine di favorire la diffusione di una più ampia cultura su tali tematiche; l’individuazione, la valutazione e la valorizzazione delle esperienze applicative più rilevanti nonché l’elaborazione di una programmazione sinergica sui temi in oggetto;
considerato, altresì, che il CUG Inail promuove ed agevola la diffusione di iniziative, progetti ed eventi in materia di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione, realizzati, a livello centrale e territoriale, al fine di garantirne la massima efficacia e conoscenza sia all’interno che all’esterno dell’Istituto;
ritenuto che il citato schema di Protocollo di intesa, non a titolo oneroso, tra l’INAIL e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) costituisca una modalità funzionale per un’efficace azione prevenzionale in grado di fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro,

DETERMINA


di approvare lo schema di Protocollo di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione.

f.to Prof. Massimo DE FELICE


PROTOCOLLO D’INTESA
tra
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
UFFICIO NAZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONI RAZZIALI
e
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

PREMESSO

- che la tematica dell’inclusione ed adattabilità socio-lavorativa ed il contrasto ad ogni forma di discriminazione per motivi legati alla razza ed origine etnica, età, disabilità, religione, genere, orientamento sessuale, si sono ormai affermati come importanti principi trasversali delle politiche pubbliche al fine di realizzare, attraverso interventi non più isolati e occasionali, l'obiettivo di eguaglianza sostanziale tra le persone ed esprimere opportunità di sviluppo che interessano l'intera società;
- che il Dipartimento per le Pari Opportunità, ai sensi del D.P.C.M. 1 ottobre 2012 recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, aggiornato ai sensi del D.P.C.M. 21 ottobre 2013, è la struttura di supporto che opera nell’area funzionale inerente alla promozione e al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità, della parità di trattamento e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione. Provvede, in tal senso, agli adempimenti riguardanti l’acquisizione e l’organizzazione delle informazioni e la promozione e il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, controllo, formazione e informazione nelle materie dei diritti della persona, della parità e delle pari opportunità. Cura altresì i rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti in Italia e all’Estero nelle materie stesse e adotta ogni iniziativa necessaria in materia per assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali e internazionali;
- che ai sensi del D.M. 4 dicembre 2012, il Dipartimento per le Pari Opportunità assicura l’attuazione delle politiche in materia di diritti, pari opportunità e parità di trattamento, con riferimento ai temi della ricerca, della formazione, informazione e comunicazione, della scuola, dell’ambiente, della famiglia, della salute, del lavoro, delle cariche elettive e della rappresentanza di genere, nonché in base alle competenze di cui al D.P.C.M. 13 aprile 2007, presiede il Comitato dei Ministri presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani, al quale prendono parte i Ministri o le autorità da essi delegate, nonché gli organismi di parità.
Il Dipartimento per le Pari Opportunità in particolare provvede: a sostenere i diritti umani delle donne e i diritti della persona in senso più ampio; a prevenire e rimuovere le discriminazioni per tutti i fattori previsti dai Trattati dell’Unione europea ed in particolare per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale; ad indirizzare, coordinare e monitorare l’utilizzo di fondi nazionali ed europei; a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di sfruttamento e tratta delle persone, di violenza contro le donne, nonché di violazione dei diritti fondamentali alla dignità ed integrità della persona; a definire nuove politiche di intervento, di studio e di promozione di progetti ed iniziative nelle materie della parità e delle pari opportunità; ad indirizzare e coordinare le amministrazioni centrali, regionali locali competenti e gli altri enti pubblici al fine di assicurare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi nelle materie sopraindicate;
- che nell’attuazione di tale politica il Dipartimento per le Pari Opportunità, si avvale dell’apporto dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, cosiddetto UNAR, Organismo istituito in base al. 215/2003, attuativo della Direttiva 2000/43/CE e preposto alla promozione della parità di trattamento e alla prevenzione, contrasto e rimozione delle discriminazioni;
- che il D.Lgs. 215/2003 prevede, all’art. 7 comma 2, lett. c), l’adozione da parte di soggetti pubblici e privati, di azioni positive dirette ad evitare o compensare le situazioni di svantaggio connesse alla razza o origine etnica; nonché alla lett. d) la diffusione della conoscenza degli strumenti di tutela vigenti, anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parità di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;
- che il D.Lgs. 216/2003 attuativo della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, all’art.1 reca disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall’età e dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione, in un’ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini; nonché all’art.3 statuisce che suddetto principio di parità di trattamento si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale;
- che il D.Lgs. 165/2001, all’art. 57, prevede che le Amministrazioni pubbliche debbano adottare criteri e atti regolamentari nell’ottica di garantire pari opportunità, nonché realizzare attività di formazione e aggiornamento e debbano altresì sostenere programmi di azioni positive e l’attività dei Comitati Pari Opportunità (oggi CUG) nell’ambito delle
proprie disponibilità di bilancio;
- che la Legge n. 183/10, modificativa del D.Lgs. 165/2001, ha previsto, all’art. 21 che le pubbliche amministrazioni costituiscano al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della citata disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni“ che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i Comitati per le pari opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni;
- che il D.Lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- che il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 9, 10 e 11 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni) colloca l’Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione;
- che il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall’art. 9 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, ha soppresso l’Ispesl e l’Ipsema, attribuendone le funzioni all’Inail, quale unico Ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- che l’Inail ha come missione quella di garantire la tutela integrale del lavoratore attraverso l'attivazione di interventi finalizzati alla prevenzione, indennizzo, riabilitazione e reinserimento lavorativo e sociale, perseguendo le suddette finalità privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema di prevenzione nazionale;

CONSIDERATO

- che il CUG dell’Inail promuove ed agevola la diffusione di iniziative, progetti ed eventi in materia di pari opportunità, di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di benessere organizzativo, realizzati dall’Inail a livello centrale e territoriale al fine di garantirne la massima efficacia e conoscenza sia all’interno che all’esterno dell’Istituto;
- che il CUG in particolare si impegna fortemente nella proposizione di progetti e azioni positive che costituiscono esempi di buone pratiche per quanto riguarda la realizzazione del benessere organizzativo, con particolare attenzione alle categorie a rischio di discriminazione;
- che taluni interventi rivestono un ruolo strategico sia nel miglioramento dell’efficienza lavorativa sia nel concorrere alla eliminazione di fattori di discriminazione che incidono negativamente sulla salute e sicurezza di lavoratrici e lavoratori;
- che il D.Lgs. 81/2008, integrato dal D.L. 106/2009, ha introdotto la considerazione di “nuovi rischi” ed in particolare quelli legati al genere, all’età, alla razza, alla provenienza da altri Paesi e alla modalità lavorativa;
- che i datori di lavoro devono tenere conto di tali rischi nel documento di valutazione;
- che di particolare importanza è l’attenzione alle discriminazioni legate alla razza ed origine etnica, età, disabilità, religione, genere e orientamento sessuale, in quanto possibili cause di esposizione a rischio per la salute e sicurezza sul lavoro, anche in ordine alle diversità ambientali che i lavoratori stranieri devono affrontare;
- che centrale è anche il tema del reinserimento del lavoratore infortunato e l’emersione di fenomeni di discriminazione legati alla disabilità, all’età, alla razza o etnia, al genere e all’orientamento sessuale, alla religione;
- che per completare il quadro delle iniziative dedicate a veicolare la cultura delle pari opportunità e del contrasto di ogni forma e causa di discriminazione nell’ambito delle realtà lavorative di riferimento, appare indispensabile attivare le sinergie già positivamente sperimentate;
- che la nuova Strategia europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista per il periodo 2014-2020, raccomanda di proseguire nell’implementazione di politiche atte a favorire il benessere nei luoghi di lavoro, nell’attuazione del dialogo sociale, nella sensibilizzazione e formazione in tale ambito, nel consolidamento di una cultura della prevenzione, nonché nella creazione di sinergie e partenariati tra tutti i soggetti che a vario livello operano nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, al fine anche di contenere costi di rilievo per l’economia e la società;

RITENUTO

che in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati e nello sviluppo delle attività congiunte, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente Protocollo d’intesa, le sinergie tra Inail e Dipartimento Pari Opportunità costituiscono una modalità funzionale per un’efficace azione prevenzionale in grado di fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro;

CONVENGONO

Art. 1

Di avviare una collaborazione al fine di rafforzare azioni di indirizzo che prevedano la realizzazione a livello territoriale di:
- attività di sensibilizzazione e formazione, riguardo alla tematica del benessere organizzativo ed adattabilità socio-lavorativa delle categorie svantaggiate, con particolare riferimento alla sicurezza, salubrità e prevenzione del rischio;
- attività di informazione, con specifico riferimento al ruolo rispettivo del Dipartimento Pari Opportunità/UNAR e dell’Inail, al fine di favorire la diffusione di una più ampia cultura su tali tematiche;
- l’individuazione, valutazione e valorizzazione delle esperienze applicative più rilevanti in tale ambito;
- l’elaborazione di una programmazione di interventi sinergica sui temi in oggetto, anche con il coinvolgimento di Regioni e CUG regionali, Consigliere di Parità, Enti locali, Organizzazioni sindacali, Associazioni di categoria, Enti pubblici, Imprese sociali, Centri regionali della Rete Nazionale Antidiscriminazione dell’UNAR, al fine di rendere più efficaci ed omogenee le azioni poste in essere in tale ambito.

Art. 2

Per l'attuazione del presente Protocollo d’Intesa, nonché per il monitoraggio, il sostegno e la promozione delle attività previste, le Parti prevedono la costituzione di un apposito Tavolo tecnico di coordinamento composto da due referenti per ciascuna Parte. Al Tavolo di coordinamento vengono affidati compiti di definizione degli ambiti e dei piani di sviluppo della collaborazione, in termini di compartecipazione paritaria degli apporti di risorse professionali e organizzative. Il Tavolo svolge, inoltre, attività di indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio delle fasi di sviluppo dei piani e delle iniziative progettuali.

Art. 3

Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi derivanti dal presente Protocollo d’intesa, in logica di paritaria partecipazione.
Per la realizzazione delle attività di coordinamento, di cui all’art. 1, non sono previsti oneri né a carico del Dipartimento Pari Opportunità, né a carico dell’Inail.

Art. 4

Il presente Protocollo d’intesa avrà la durata di un anno, a partire dalla data della sottoscrizione.

Roma,

INAIL

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Pari Opportunità

(Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)


Fonte: inail.it