Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 8 luglio 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2008
Parti: Confagricoltura RO, Associazione Polesana Coltivatori Diretti RO, Cia RO e Fai-Cisl RO, Flai-Cgil RO, Uila-Uil RO
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Rovigo
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

 Art. 1 - Osservatorio provinciale
Art. 2 - Organismo bilaterale
Art. 3 - Riassunzione
Art. 4 - Ferie e permessi
Art. 5 - Classificazione del personale
 Art. 6 - Sicurezza
Art. 7 - Maggiorazione orario - TFR - Malattia e Infortunio sul lavoro
Art. 8 - Aumento salariale e parificazione salari valli da pesca
Art. 9 - Decorrenza e durata

Accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Rovigo

L'8 luglio 2008, presso la sede di Confagricoltura Rovigo in Piazza Duomo, 2 a Rovigo tra Confagricoltura Rovigo […], Associazione Polesana Coltivatori Diretti di Rovigo […], Confederazione Italiana Agricoltori di Rovigo […]; e la Fai-Cisl di Rovigo […], la Flai-Cgil di Rovigo […], la Uila-Uil di Rovigo […]; è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti nei seguenti termini:

Art. 1 - Osservatorio provinciale
Essendo stato costituito l'Osservatorio provinciale nel CPL vigente si conviene di renderlo effettivamente operativo in quanto strumento fondamentale per svolgere un importante e delicato servizio e confronto fra le parti.
La sede dell'Osservatorio è posta presso la sede della Cassa Extra Legem provinciale (Cimacla); la periodicità delle riunioni, il rimborso delle stesse e/o la corresponsione dei compensi per i componenti dell'Osservatorio, saranno definiti da apposito accordo tra le parti entro 90 giorni dalla firma del presente CPL.

Art. 2 - Organismo bilaterale
Le parti si impegnano a costituire entro il 31 dicembre 2008 l’Organismo bilaterale con lo scopo di promuovere un sistema di formazione professionale continuo anche in materia di sicurezza e mercato del lavoro, per organizzare iniziative per l’incontro della domanda e offerta di lavoro e favorire la soluzione di problemi derivanti dalle mobilità territoriali della manodopera.

Art. 6 - Sicurezza
Nelle aziende ove è prevista la figura del capo squadra referente per la sicurezza o la prevenzione incendi viene corrisposta a tale figura un compenso per le ore effettivamente dedicate a questa attività pari all'8% del salario contrattuale.

Art. 7 - Maggiorazione orario - TFR - Malattia e Infortunio sul lavoro
La maggiorazione di orario di cui all'art. 30 del CCNL (44 ore) sarà fruibile solamente previo accordo tra le parti.
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