PROTOCOLLO D'INTESA
tra
PREFETTURA di BARI
REGIONE PUGLIA
INAIL DIREZIONE REGIONALE PUGLIA

Premesso che:

- il D.P.R. n. 177/2011 ha introdotto misure di maggiore tutela della salute e sicurezza dei lavoratori operanti in "ambienti confinati", prevedendo, tra gli altri, lo strumento della formazione e dell'addestramento pratico come efficace misura della prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- In Puglia si è registrato, nel corso degli ultimi anni, un numero significativo di infortuni gravi/mortali a lavoratori operanti in ambienti confinati a causa della mancata adozione delle misure di sicurezza necessarie, nonché di opportuni dispositivi di protezione;
- per far fronte a questa emergenza la Direzione regionale Inail e Regione Puglia ritengono indifferibile promuovere e sostenere idonei interventi in materia, in particolare mediante l'avvio di un progetto sperimentale per l'attivazione di buone pratiche formative/informative da parte dei Datori di Lavoro e delle Associazioni datoriali interessate sull'intero territorio regionale;
- le Linee d'indirizzo 2015 della D.C. Prevenzione dell'INAIL pongono tra le proprie priorità la valorizzazione ed il consolidamento delle azioni di sistema da realizzare attraverso interazioni con istituzioni e sinergie con le parti sociali;
- la Legge regionale della Regione Puglia 10 marzo 2014 n. 8 all'art. 4 prevede che la regione sostenga e promuova iniziative di qualificazione delle azioni di prevenzione dei rischi e di miglioramento continuo delle condizioni di lavoro;
- tra gli obiettivi contemplati nell'art. 3 della Convenzione tra la Direzione regionale Inail e Regione Puglia - Assessorato del Welfare - rinnovata in data 25 giugno 2014 - vi è il miglioramento della conoscenza delle cause dei fenomeni avversi per la salute nei luoghi dì lavoro in Puglia, nonché la promozione di collaborazioni tra le istituzioni competenti per materia;
- gli U.T.G. Prefetture, per il ruolo istituzionale assegnato in ordine al monitoraggio del fenomeno infortunistico nei luoghi di lavoro e delle connesse attività di controllo e vigilanza nelle province di competenza, intendono ugualmente farsi promotrici di concrete iniziative, favorendo azioni sinergiche, mirate e coordinate per prevenire e contrastare gli infortuni sul lavoro;
- l'INAIL svolge attività di informazione, consulenza, assistenza, formazione e promozione, in materia dì sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Regione Puglia, attraverso l'Assessorato al Welfare- Servizio P.A.T.P, si occupa di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso la programmazione, l'indirizzo ed il coordinamento di interventi di prevenzione, vigilanza e controllo nei luoghi di lavoro attuati dagli Enti del SSR, nonché attraverso la promozione di iniziative d'informazione, formazione e assistenza nei confronti delle imprese e dei lavoratori ai sensi degli artt. 20 e 21 della Legge n. 833/1978 e l'art. 10 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81;
- sussiste, pertanto, convergenza di intenti tra Prefetture, Direzione regionale Inail e Regione Puglia per porre in essere iniziative formative di natura tecnico - pratica a favore dei lavoratori che operano in "ambienti confinati"

Tanto premesso

L' U.T.G Prefettura di Bari, rappresentato dal Vice Prefetto Vicario di Bari, dott. Biagio de Girolamo;
l'istituto Nazionale Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro Direzione regionale, in seguito denominato "INAIL", con sede legale in Corso Trieste n. 29, Bari, Partita IVA ***, codice fiscale ***, rappresentato dal Direttore Regionale Dott. Giovanni ASARO, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione Regionale Inail Puglia
La Regione Puglia - Assessorato al Welfare, in seguito denominata Regione Puglia, rappresentata dall'Assessore al Welfare Donato Pentassuglia

convengono quanto segue:

Art. 1: Finalità
Obiettivo del presente Protocollo è promuovere e sostenere la diffusione di buone pratiche in settori produttivi che prevedono lo svolgimento di attività in "ambienti confinati" per lo sviluppo di una adeguata conoscenza dei rischi specifici degli ambienti confinati, anche mediante percorsi addestrativi itineranti.

Art. 2: Oggetto della collaborazione
La collaborazione ha ad oggetto la realizzazione, in tutte le province della regione, di incontri formativi ed informativi itineranti, con l'ausilio anche di apposite unità mobili per l'addestramento tecnico-pratico dei lavoratori, volti ad innalzare i livelli di conoscenze e di competenze degli addetti che operino in aziende dei settori che di seguito si elencano a titolo esemplificativo:
- stoccaggio materiali vari (liquidi, gas, e sostanze pericolose);
- trasporto con serbatoi (liquidi, gas, e sostanze pericolose);
- manutenzioni civili ed industriali;
- trattamento e stoccaggio rifiuti;
- installazioni portuali, marittime, navali, ecc..;
- agricolo e della trasformazione;
- produttivo o di trasformazione di ogni ordine e grado;
- manutenzione e pulizia presso committenti, le cui unità produttive abbiano ambienti confinati o sospetti d'inquinamento.

Art. 3: Modalità di attuazione
Il progetto è articolato in più sessioni per ciascuna delle quali sono previsti due distinti moduli:
- il primo, di carattere teorico, sarà curato mediante formazione in aula da professionisti dell'Inail e della Regione Puglia;
- il secondo, di carattere pratico-operativo, sarà a cura di personale qualificato di società che operano nel settore considerato - selezionata con procedura ad evidenza pubblica ai sensi delle vigenti disposizioni- in grado di garantire informazione tecnico pratica ai partecipanti anche attraverso l'ausilio di mezzi mobili idoneamente attrezzati.
Gli U.T.G. - Prefetture si impegnano a svolgere funzione di promozione dell'iniziativa, dandone adeguata informazione alle competenti associazioni di categoria, agli organismi paritetici/enti bilaterali, nonché a svolgere funzioni di coordinamento e di monitoraggio delle fasi operative del progetto, supporto logistico-amministrativo in raccordo con Inail regionale e Regione Puglia. Si impegnano, inoltre, a promuovere nei confronti delle associazioni datoriali di categoria la prosecuzione delle attività formative/addestrative anche in periodi successivi, al fine di assicurare una capillare copertura su tutto il territorio regionale.

Art. 4: Organismo attuativo
L'attuazione del presente protocollo è demandata ad un Comitato attuatore costituito da quattro componenti, oltre al Presidente designato dalla Prefettura, di cui due nominati dalla Direzione regionale Inail e due dalla Regione Puglia.
Il comitato attuatore definisce le modalità di organizzazione dei corsi, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico di un gruppo di lavoro la cui composizione sarà definita in sede dì successivi accordi attuativi;
I componenti del comitato saranno individuati da ciascuna delle parti contraenti e reciprocamente comunicati entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente.
Le decisioni del comitato attuatore sono assunte a maggioranza semplice.

Art. 5: Aspetti economici
Gli aspetti finanziari inerenti alle attività formative da realizzare e la relativa ripartizione tra le parti sottoscrittrici del presente protocollo, saranno definiti in sede di Accordo attuativo, da stipularsi nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e dei vincoli di bilancio di ciascun Ente.

Il presente Protocollo d'intesa ha la validità di due anni con decorrenza dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato per eventuali successivi periodi di pari durata.

Art. 7: Controversie
Eventuali controversie derivanti dal presente Protocollo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla esclusiva competenza del Foro di Bari.

Art. 8: Registrazione
Il presente accordo, sottoscritto in difetto di contestualità spazio/temporale, sarà registrato e assunto al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82. L'accordo, inoltre, è da considerarsi soggetto a registrazione, in base agli artt. 5, 6, 39 e 40 del DPR 131 del 26/4/1986, solo in caso di uso ed a spese della parte che la richiederà.

Bari, 20/03/2015

IL VICE PRECETTO VICARIO DI BARI
Dott. Biagio DE GIROLAMO
IL DIRETTORE REGIONALE INAIL
Dott. Giovanni ASARO
L'ASSESSORE AL WELFARE
Dott. Donato PENTASSUGLIA

Fonte: prefettura.it