Tipologia: CPL
Data firma: 14 luglio 2008
Validità: 01.01.2009 - 31.12.2011
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Confederazione Italiana Agricoltori e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Siena
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

 Art. 1 - Oggetto del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro
Art. 2 - Sistema delle informazioni e delle relazioni sindacali
Art. 3 - Assunzioni
Art. 4 - Riassunzione
Art. 5 - Rapporto di lavoro a tempo parziale, apprendistato professionalizzante e somministrazione di lavoro
Art. 6 - Classificazione degli operai agricoli e florovivaisti
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Interruzioni, recuperi, sospensioni
Art. 9 - Lavoro straordinario, festivo, notturno e indennità varie
Art. 10 - Riposo settimanale
Art. 11 - Giorni festivi
Art. 12 - Congedo matrimoniale
Art. 13 - Permessi straordinari non retribuiti
Art. 14 - Permessi retribuiti
Art. 15 - Retribuzione
Art. 16 - Scatti di anzianità
Art. 17 - Previdenza complementare
Art. 18 - Modalità di pagamento della retribuzione
Art. 19 - Integrazione salariale
Art. 20 - Cottimo
Art. 21 - Ferie
Art. 22 - Abitazione
Art. 23 - Attrezzi, utensili, vestiario
Art. 24 - Trasporti
Art. 25 - Mensa
Art. 26 - Lavori pesanti e disagiati
Art. 27 - Tutela della salute dei lavoratori
Art. 28 - Malattia ed infortunio
Art. 29 - Fimiav - Fondo Integrazione Malattia, Infortunio e Assistenza Varia
 Art. 30 - Integrazione malattia, infortunio e assistenza varia
Art. 31 - Anticipazione trattamento di malattia, infortunio e maternità
Art. 32 - Norme disciplinari
Art. 33 - Risoluzione del rapporto individuale di lavoro
Art. 34 - Trattamento di fine rapporto
Art. 35 - Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto
Art. 36 - Delegato d’azienda
Art. 37 - Permessi sindacali
Art. 38 - Aspettativa per incarichi sindacali
Art. 39 - Assemblee retribuite
Art. 40 - Diritto di affissione
Art. 41 - Istituti di patronato
Art. 42 - Quote sindacali per delega
Art. 43 - Controversie individuali e collettive
Art. 44 - Efficacia del contratto
Art. 45 - Aumenti salariali
Art. 46 - Condizioni di miglior favore
Art. 47 - Decorrenza e durata
Art. 48 - Esclusività di stampa – archivi contratti
Allegati
Allegato 1 – Tabelle Salariali Operai Agricoli e Operai Florovivaisti.
Allegato 2 – Premio di Partecipazione annuale 2008 – 2011 ( indici, importi, modalità di erogazione ).
Allegato 3 – Verbale di Accordo sull’intervento di assistenza da parte del Fimiav a lavoratori a rischio di licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Allegato 4 – Verbale di Accordo sull’intervento di assistenza da parte del Fimiav a lavoratori con necessità di accedere a servizi medici e prestazioni sanitarie.
Allegato 5 – Verbale di Intesa sulla programmazione operativa e finanziaria della attività di assistenza varia del Fimiav
Allegato 6 - Protocollo di Intesa sugli Appalti

Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Siena

Il giorno 14 luglio 2008 si è stipulato il presente Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Siena.
Tra l’Unione Provinciale Agricoltori […], la Confederazione Italiana Agricoltori […] e la Flai / Cgil […], la Fai / Cisl […], la Uila / Uil […].

Art. 1 (oggetto del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro)
Il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro si applica a tutte le prestazioni lavorative svolte nella Provincia di Siena e disciplina il rapporto di lavoro degli operai di imprese, singole ed associate, agricole, florovivaistiche, agri-turistiche, faunistico-venatorie, delle imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato, unitamente a quelle citate nell’art. 1 del CCNL, della Provincia di Siena.
Non trova invece applicazione per le prestazioni diversamente disciplinate dalle vigenti norme di legge.

Art. 2 (sistema delle informazioni e delle relazioni sindacali)
Le Parti costituiscono a livello provinciale l’Osservatorio previsto dall’art. 6 del vigente CCNL degli operai agricoli e florovivaisti con le seguenti funzioni:
• fornire alle OO.SS.LL. da parte delle Organizzazioni Datoriali le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
• fornire alle OO.SS.LL. da parte delle Organizzazioni Datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sull’organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro;

• esaminare la quantità e la qualità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte all’Osservatorio Regionale e di impegnare la Regione e, per quanto di competenza, la Provincia, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l’agricoltura;
• concordare per l’occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l’effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
• esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del CPL, nonché le eventuali vertenze individuali e collettive di lavoro demandate dalle Parti provinciali, secondo le procedure previste dall’art. 42 del CPL;
• esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l’esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali;

• attivare le procedure per l’ottenimento dei finanziamenti previsti dalle amministrazioni locali e nazionali e dagli organismi comunitari, per la realizzazione delle attività formative necessarie a sopperire alle esigenze emerse dai dati e informazioni pervenutegli;
L’Osservatorio Provinciale è costituito da un Consiglio di sei membri designati pariteticamente dalle Parti contraenti datoriali e del lavoratori.
Per il funzionamento dell’Osservatorio Provinciale si rinvia al Regolamento allegato al CCNL.

Art. 3 (assunzioni)
[…]
A titolo esplicativo, tra le attività agrarie della Provincia di Siena, si elencano le seguenti:
Cerealicoltura
• Aratura
• Semina
• Mietitura e trebbiatura
Viticoltura
• Potatura secca e ricaccio sarmenti
• Lavori colturali del terreno (una lavorazione alla volta)
• Legatura
• Potatura verde
• Trattamenti fito sanitari (un trattamento alla volta)
• Raccolta
Ortofrutticoltura
• Lavorazione e preparazione del terreno
• Messa a dimora di piante e talee
• Potatura secca
• Trattamenti fitosanitari (un trattamento alla volta)
• Irrigazione
• Raccolta, selezione ed sistemazione in cassette
Olivicoltura
• Potatura secca
• Raccolta
• Trattamenti fitosanitari
• Lavorazione del terreno
• Concimazione
Tabacco
• Lavorazione e preparazione del terreno
• Trapianto
• Cure colturali ed accrescimento
• Cernita e raccolta
• Prima lavorazione e conservazione del tabacco verde e secco
Agriturismo
• Preparazione alloggi prima dell’inizio della stagione
• Lavorazione alta stagione (secondo la tabella predisposta dalla CCIAA)
• Sistemazione a fine stagione
Allevamento ovini
• Mungitura
• Pascolo greggi
• Tosatura
• Lavorazione formaggio
Bieticoltura
• Aratura
• Semina
• Diradamento
• Trattamenti fitosanitari (un trattamento alla volta)
• Raccolta (estirpatura)
Lavori boschivi
• Taglio del bosco e smacchio
• Accatastamento
• Spedizione
Aree verdi
• Taglio erba, raccolta e smaltimento
• Concimazioni, trattamenti fitosanitari, semina e irrigazione
• Piantagione piante
• Potatura
Nota a Verbale. “Aree Verdi” e “Bioenergie”: non appena saranno raggiunti gli accordi a livello nazionale si procederà al loro immediato recepimento, sostituendo integralmente le classificazioni in precedenza riportate o inserendole ex novo.
[…]

Art. 7 (orario di lavoro)
L’orario ordinario di lavoro è stabilito nella misura di 39 ore settimanali distribuite, di norma, in cinque giorni, considerando la giornata del sabato non lavorativa: otto ore dal lunedì al giovedì e sette ore il venerdì, salvo diversi accordi fra le parti.
L’orario medio mensile è di 169 ore. Per l’orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti si fa riferimento alle norme di legge in vigore.
Se l’azienda distribuisce l’orario di lavoro su sei giorni lavorativi, l’orario giornaliero è di sei ore e mezza.
É considerata lavoro straordinario, come disposto dal successivo art. 9, la prestazione eccedente i limiti di orario di lavoro sopra indicati, ad eccezione delle maggiori ore lavorate giornalmente e/o settimanalmente per l’applicazione delle flessibilità previste dal presente CPL.
Per gli operai addetti agli allevamenti zootecnici ( bovini, suini, avicunicoli, ecc. ) l’orario settimanale di lavoro è distribuito in sei giornate pari a sei ore e mezza giornaliere. A tali operai deve essere assicurato un riposo continuativo di undici ore, delle quali otto in coincidenza con le ore notturne
[…]
In applicazione dell’art. 30 del CCNL, le aziende possono stabilire un orario settimanale di 44 ore da effettuarsi nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio ( due settimane ), settembre ed ottobre, nel limite di dodici settimane annue.
Le aziende che intendono usufruire di tale flessibilità devono comunicarlo per iscritto ai delegati sindacali aziendali o, in mancanza di questi, ai lavoratori con almeno sette giorni di anticipo.
Il recupero delle ore lavorate in eccedenza deve essere effettuato entro il 31 marzo dell’anno successivo. La programmazione del recupero tiene conto delle esigenze del lavoratore. Qualora il recupero non venga effettuato interamente entro il 31 marzo, le ore residue sono retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Per gli operai a tempo determinato il termine di recupero per il maggior numero di ore lavorate in regime di flessibilità è la scadenza del contratto di lavoro. Le ore non recuperate sono retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Da giugno a settembre, al verificarsi di condizioni climatiche tali da pregiudicare il normale svolgimento delle attività, la direzione aziendale, anche su richiesta dei delegati sindacali aziendali e/o dei lavoratori, può concordare con gli stessi orari di prestazione lavorativa diversi da quelli in uso e tali da migliorare le condizioni delle prestazioni stesse.
Ai lavoratori che prestano la loro attività in fasce orarie di almeno sei ore lavorative consecutive è concessa una pausa retribuita di un quarto d’ora.
Per la particolare natura dell’attività agrituristica, fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, la disciplina dell’orario settimanale di lavoro può essere regolata come segue:
l’azienda può distribuire l’orario giornaliero di lavoro entro una fascia orario di tredici ore per il personale di sala, ricevimento e portineria e di dodici ore per il restante personale, con un massimo di due interruzioni giornaliere.
Nel corso della settimana, per comprovate esigenze aziendali, è possibile maggiorare per un massimo di sei ore l’orario ordinario di lavoro, recuperando tali maggiori ore nei sette giorni successivi. Tale flessibilità non è cumulabile con quella prevista al comma 7 del presente Art. ed è concordata con i delegati sindacali aziendali o, in assenza di questi, con i lavoratori interessati.
Qualora le ore di cui sopra non siano recuperate nei termini stabiliti vengono retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Impegno a verbale. Le Parti prendono atto della volontà di distribuire in cinque giornate lavorative l’orario settimanale, risolvendo i connessi problemi contributivi e previdenziali.

Art. 8 (interruzioni, recuperi, sospensioni)
[…]
Operai con contratto di lavoro a tempo indeterminato:
Nel caso in cui la sospensione del lavoro, dovuta alle avverse condizioni meteorologiche o comunque non imputabili al lavoratore, sia superiore a trenta minuti nella giornata, fermo restando il pagamento di tutte le ore, il recupero viene effettuato entro le due settimane successive, nel limite di due ore giornaliere e dieci settimanali.
Operai con contratto di lavoro a tempo determinato:
[…]
L’eventuale recupero delle ore non lavorate, esclusi i trenta minuti di cui al primo comma, avviene con le stesse modalità previste per gli operai con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 9 (lavoro straordinario, festivo, notturno e indennità varie)
[…]
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali.
Il lavoro straordinario individuale nell’anno non può superare le 150 ore.
Le prestazioni di cui sopra sono eseguite a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidente necessità e non devono avere carattere sistematico, salvo i casi di cui agli ultimi commi del presente Art..
[…]

Art. 10 (riposo settimanale)
Ai lavoratori con orario settimanale di lavoro distribuito su cinque giorni lavorativi devono essere garantite 48 ore di riposo settimanale possibilmente consecutive e comprendenti la domenica.
Ove l’orario settimanale di lavoro per gli addetti al bestiame fosse distribuito su sei giorni lavorativi, devono essere garantiti riposi settimanali di 24 ore, possibilmente coincidenti con la domenica. I lavoratori che non godono del riposo festivo e compensativo settimanale sono retribuiti con le maggiorazioni previste dall’art. 9 per le ore di effettivo lavoro prestato.

Art. 20 (cottimo)
Il lavoro a cottimo è ammesso soltanto per i lavori boschivi e la raccolta delle olive. Il lavoro a cottimo tuttavia è preceduto da un accordo scritto aziendale, con l’assistenza delle Organizzazioni Provinciali di Rappresentanza dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro.

Art. 23 (attrezzi, utensili, vestiario)
Gli attrezzi e gli utensili da lavoro sono forniti dall’azienda. Il lavoratore risponde delle perdite e dei danni a lui imputabili, il cui ammontare viene trattenuto sulla retribuzione.
L’azienda fornisce annualmente due divise estive e due invernali idonee alle specifiche lavorazioni alle quali sono adibiti i lavoratori che hanno l’obbligo di indossarle. All’atto della consegna delle divise nuove devono essere restituite quelle ricevute l’anno precedente.

Art. 26 (lavori pesanti e disagiati)
A) I seguenti lavori, aventi una durata di almeno un’ora di prestazione continuativa, sono considerati pesanti o disagiati e compensati con una maggiorazione del 15% del salario contrattuale e degli scatti di anzianità, che viene erogata per le ore effettivamente prestate:
• prestazioni in terreni acquitrinosi, per le quali l’operaio sia costretto a lavorare con i piedi immersi nell’acqua;
• raccolta manuale dei sassi;
• utilizzo della motosega;
• utilizzo del decespugliatore professionale (almeno 30 cc);
• potatura delle piante con aste.
B) I seguenti lavori, aventi la durata di almeno un’ora di prestazione continuativa, sono considerati pesanti o disagiati e possono essere eseguiti per un massimo di quattro ore giornaliere. Il rimanente periodo per completare l’orario ordinario giornaliero di lavoro è impiegato in altri lavori non compresi nel presente Art..
In presenza di ostacoli tecnico-organizzativi al rispetto del limite delle quattro ore, può essere alternativo a tale limite il pagamento della maggiorazione del 15% a partire dalla prima ora di lavoro:
• operazioni di potatura ed eventuale legatura sui nuovi impianti viticoli fino al secondo anno;
• raccolta delle uova a terra;
• carico e scarico di pesi superiori a kg 25 per gli uomini e kg 17 per le donne
• escavazione manuale dei fossi in sezione obbligata a profondità non inferiore a cm 100;
• tutte le operazioni manuali sugli impianti ad alta e media intensità con altezza inferiore a cm 50, ad esclusione della vendemmia;
• sostituzione delle viti morte;
• zappatura;
• taleaggio su bancale a terra;
• invasatura su bancale a terra;
• installazione manuale con martello di tutori di sostegno.

Art. 27 (tutela della salute dei lavoratori)
I contenuti dell’Accordo del 16 aprile 1998, per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Paritetico Provinciale per la Sicurezza e la Salute nei luoghi di lavoro, fanno parte integrante del presente Art..
Per quanto riguarda i lavori che presentano fattori di nocività valgono le seguenti norme:
1) il datore di lavoro deve fornire adeguati mezzi protettivi ai lavoratori impiegati;
2) non presentano fattori di nocività il lavori effettuati con mezzi idonei a garantire la protezione dal’assorbimento dei prodotti utilizzati come, ad esempio, cabine o telai di protezione sui macchinari agricoli, maschere e caschi, scarpe adeguate alla tipologia di lavorazione, ecc. dotati delle caratteristiche stabilite nell’Allegato 10 del CCNL.
3) per i lavori che presentano fattori di nocività, qualora l’orario di lavoro giornaliero sia di otto ore, il tempo di lavoro è ridotto a sei ore, ferma restando la corresponsione della retribuzione completa delle otto ore.
Qualora l’orario di lavoro giornaliero sia di sei ore e mezza, il tempo di lavoro è ridotto a cinque ore, ferma restando la corresponsione della retribuzione completa delle sei ore e mezza.
Qualora l’orario di lavoro giornaliero sia di sette ore, il tempo di lavoro è ridotto a cinque ore e quindici minuti, ferma restando la corresponsione della retribuzione completa delle sette ore.
In ogni caso devono essere effettuate almeno due pause retribuite di mezza ora ciascuna.
La riduzione complessiva giornaliera dell’ orario di lavoro è rispettivamente:
• di tre ore nelle giornate lavorative di otto ore;
• di due ore e mezza nelle giornate lavorative di sei ore e mezza;
• di due ore e tre quarti nelle giornate lavorative di sette ore.
4) Agli effetti del presente Art. presentano fattori di nocività i seguenti lavori:
• trattamenti con insetticidi tossici;
• spargimento di concimi pulverulenti;
• rientro in culture trattate;
• trattamenti anticrittogamici ed antiparassitari con prodotti fitosanitari classificati come “molto tossici”, “tossici”, “nocivi” ed anche quelli irritanti per le lavorazioni in serra.
5) Il rientro nelle colture trattate non può avvenire prima di 48 ore per tutti i prodotti che non contengono indicazioni superiori.
6) É vietato effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari quando nell’appezzamento da trattare siano presenti altri lavoratori.
Le aziende mettono a disposizione dei lavoratori servizi igienico-sanitari comprensivi di docce e adeguati locali adibiti a refettorio.
Ai fini della salute fisica dei lavoratori le aziende devono assicurarsi della perfetta funzionalità e sicurezza dei mezzi forniti ai lavoratori e provvedere alla difesa degli stessi dalle sostanze chimiche usate.
Pertanto, per i lavori nocivi, le aziende devono dotare i lavoratori degli opportuni equipaggiamenti di protezione previsti dal presente CPL, dal CCNL e dalle disposizioni di legge in materia.
Il datore di lavoro, o chi per lui, deve essere immediatamente informato circa eventuali disturbi avvertiti dagli operai, qualora fossero causati dall’azione nociva delle sostanze chimiche usate, e adottare immediatamente gli opportuni provvedimenti.
Gli operai adibiti a lavori nocivi e disagiati, nonché i minori, devono essere sottoposti a visita medica come previsto dalle norme vigenti e non meno di due volte l’anno.
Le ore non lavorate a tale titolo sono retribuite normalmente.
A seguito dell’entrata in vigore del Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro – Decreto Legislativo 9 aprile 2008 nr. 81 che sostituisce il Decreto Legislativo 626/1994 – il presente CPL ne recepisce i contenuti prescrittivi integralmente.
In funzione di ciò, al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza vengono attribuite nr. 32 ore per la formazione di base, delle quali nr. 12 sui rischi specifici dell’azienda presso la quale presta la sua opera.
Tale formazione di base viene integrata da successivi interventi periodici ritenuti necessari in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi ( art. 37 T.U. ).
Per quanto concerne il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza presso le aziende, fermo rimanendo il numero minimo previsto dal T.U., detto numero, le modalità di designazione o di elezione, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva ( art. 47 T.U. ).
In assenza, al momento, di nuovi accordi specifici a livello nazionale, viene mantenuta la previsione dell’ Allegato 3 al CCNL per quanto concerne i permessi retribuiti annui dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per lo svolgimenti delle loro funzioni:
sei ore e mezza per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 giornate;
dodici ore e mezza per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 giornate;
venti ore e mezza per le aziende con occupazione annua oltre 2.700 giornate.
Recependo integralmente le prescrizioni del T.U., vengono di seguito riportati, a titolo esemplificativo, gli argomenti di maggiore rilievo con il numero dell’Art. normante:
• Obblighi generali del datore di lavoro (art. 15)
• Delega funzioni (artt. 16 e 17)
• Obblighi specifici del datore di lavoro e del dirigente (art. 18)
• Obblighi del preposto (art. 19)
• Obblighi del lavoratore (art. 20)
• Impresa familiare, piccoli imprenditori e lavoratori autonomi (art. 21)
• Obblighi del medico competente (art. 25)
• Somministrazione di lavoro e appalto (art. 26)
• Servizio di prevenzione (art. 31)
• Servizio di prevenzione da parte del datore di lavoro (art. 34)
• Informazione e formazione dei lavoratori (artt. 36 e 37)
• Visite mediche (artt. 38 e 39)
• Rappresentanti aziendali dei lavoratori per la sicurezza (art. 47)
• Rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza (art. 48)
• Competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 50).
Si conviene, infine, che per i lavori di breve durata ( per i quali la informazione-formazione potrà essere effettuata attraverso la diffusione di adeguato materiale informativo ) si intendono quelli non superiori a quindici giorni.
In applicazione dell’art. 65 del CCNL, la Parti concordano di istituire il libretto sindacale e sanitario ivi allegato stampato a cura del Fimiav.

Art. 28 (malattia ed infortunio)
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, per evento occorso durante la prestazione lavorativa, l’azienda fornisce gratuitamente un mezzo di trasporto del quale dispone.
[…]

Art. 32 (norme disciplinari)
Per quanto concerne il rapporto di lavoro gli operai dipendono dal conduttore dell’azienda presso la quale sono occupati o di chi per lui e devono eseguire con diligenza il lavoro loro assegnato. I rapporti fra i dipendenti e fra questi e il datore di lavoro o chi per lui devono essere ispirati al reciproco rispetto a tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
L’applicazione dei provvedimenti disciplinari deve conformarsi alle disposizioni dell’art.7 della legge 20 maggio 1970 nr. 300.
Le infrazioni disciplinari alle norme del presente CPL sono sanzionabili, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti:
a) richiamo o rimprovero verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
e) licenziamento.
Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo o rimprovero verbale deve essere consegnata al lavoratore una contestazione scritta che specifichi i fatti costituenti l’infrazione della quale è considerato responsabile.
Il provvedimento disciplinare non può essere comminato prima di cinque giorni dalla data della contestazione, nel corso dei quali il lavoratore può presentare le sue giustificazioni, sia per iscritto che verbalmente. Trascorsi ulteriori cinque giorni senza che alcun provvedimento disciplinare sia stato comminato le giustificazioni presentate dal lavoratore sono da intendersi accolte. Il provvedimento disciplinare adottato deve essere comunicato al lavoratore per iscritto e specificandone le motivazioni.
A chiarimento ulteriore di quanto detto, il provvedimento disciplinare, pena la nullità, deve essere comminato entro e non oltre i dieci giorni dalla data della contestazione, nel caso che il lavoratore abbia presentato per iscritto o verbalmente le sue giustificazioni e non prima del decimo giorno nel caso che non le abbia presentate.
I provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento possono essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale secondo le norme in materia previste dalla contrattazione collettiva.
Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
Nel caso che l’infrazione contestata sia di tale gravità da poter comportare il licenziamento, il lavoratore può essere cautelativamente sospeso dal lavoro fino al momento della comminazione del provvedimento disciplinare, mantenendo per il periodo considerato il diritto alla retribuzione.
Incorre nei provvedimenti dell’ammonizione scritta, della multa o della sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro come previsto senza preventiva comunicazione o abbandoni il posto di lavoro senza autorizzazione;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il suo superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’azienda, non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti ai macchinari o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto, dei regolamenti interni o commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene.
La multa, di norma, è limitata a tre ore di retribuzione ma è elevata a quattro ore nei casi di recidiva e/o maggiore gravità.
[…]

Art. 33 (risoluzione del rapporto individuale di lavoro)
La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato può avvenire solo per giusta causa o giustificato motivo o per dimissioni del lavoratore.
A) Sono considerati giusta causa di licenziamento con effetto immediato e senza obbligo del preavviso:
1) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o un suo diretto rappresentante;

3) danneggiamenti dolosi al patrimonio aziendale;

5) recidiva nelle mancanze che hanno comportato l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 2 del precedente Art.;
[…]

Art. 36 (delegato d’azienda)
Nelle aziende che occupano più di cinque dipendenti viene eletto un delegato d’azienda per ciascuna delle OO.SS.LL. firmatarie del presente CPL.
Nelle aziende che occupano più di trenta dipendenti vengono eletti due delegati per ciascuna delle suddette OO.SS.LL.
Nelle aziende che occupano più di quaranta dipendenti può essere eletto, oltre ai delegati d’azienda, anche un delegato di reparto.
I delegati sono eletti da e fra i lavoratori occupati nell’azienda e dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all’art. 77 del vigente CCNL:
La elezione dei delegati avviene mediante riunione unica in azienda dei lavoratori o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali.
I nominativi dei delegati eletti sono comunicati per iscritto dalle OO.SS.LL. Provinciali interessate alle Organizzazioni Provinciali dei Datori di Lavoro firmatarie del presente CPL, ai delegati stessi, e per conoscenza alle Direzioni aziendali.
I delegati entrano in funzione dalla data in cui perviene la comunicazione.
Le Organizzazioni Provinciali dei Datori di Lavoro comunicano, a loro volta, i nominativi dei delegati eletti alle aziende loro aderenti.
Il delegato d’azienda ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire per la Direzione aziendale per la esatta applicazione dei contratti collettivi e della legislazione sociale;
b) esaminare con la Direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e la malattie professionali e ad adottare opportune condizioni igieniche, sanitarie e sociali di competenza dell’imprenditore;
c) vigilare ed intervenire per il pieno rispetto della qualifica del lavoratore, in rapporto alle mansioni svolte ed alla retribuzione percepita e per la verifica dell’inquadramento degli operai in presenza di variazioni organizzative che abbiano riflessi sull’inquadramento stesso;
[…]
Inoltre, su richiesta del/dei delegato/delegati, si possono effettuare a livello aziendale incontri sulla distribuzione dell’orario di lavoro e la programmazione delle ferie.

Art. 40 (diritto di affissione)
Nelle adiacenze del centro aziendale le rappresentanze sindacali elette, in spazi concordati con il datore di lavoro, possono predisporre un albo per l’affissione di comunicati e notizie sindacali.

Allegati
Allegato 6 - Protocollo di Intesa sugli Appalti

In data 14 luglio 2008, in Siena, presso la sede dell’ Unione Provinciale degli Agricoltori in Via Massetana Romana nr. 50, presenti:
la Unione Provinciale degli Agricoltori, la Confederazione Italiana Agricoltori e la Flai / Cgil, la FaI / Cisl, la Uila / Uil, si è stabilito quanto segue in merito al lavoro in appalto.
Le Parti si danno reciproco atto che il ricorso agli appalti debba avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni di legge. Nello specifico, i datori di lavoro devono accertarsi che il soggetto appaltatore:
1) sia un’impresa regolarmente abilitata ad effettuare determinate specifiche lavorazioni e sia regolarmente iscritta al registro delle imprese presso la CCIA;
2) dia pieno rispetto al contratto di categoria nella sua applicazione ai lavoratori dipendenti ed alle norme di sicurezza del lavoro;
3) sia in regola con i versamenti previdenziali di legge e contrattuali: a tale proposito l’appaltatore dovrà consegnare all’appaltante regolare copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
4) doti ogni lavoratore impiegato di apposito tesserino di riconoscimento.
Ogni contratto d’appalto deve risultare stipulato con un atto scritto, contenente anche i punti sopra elencati.
Tale Protocollo di Intesa potrà essere soggetto a rivisitazione qualora la normativa di riferimento rendesse indispensabili degli aggiornamenti.