Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 6 ottobre 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2008
Parti: Confagricoltura del Trentino, Coldiretti TN, Confagricoltori del Trentino e Fai-Cisl, Flai-Cgil, lUila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Trento
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

 Art. 8 - Manodopera addetta alle operazioni di raccolta
Art. 9 - Contratto individuale
Art.13 - Attrezzi e indumenti da lavoro
Art.15 - Classificazione degli operai agricoli e dei lavori.
Art.17 - Orario di lavoro
 Art.21 - Ferie
Art.22 - Interruzioni - Recuperi
Art.23 - Permessi Straordinari e congedi parentali
Art.26 - Retribuzione
Art.56 - Organismo Bilaterale

Verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Trento.

Il giorno lunedì, 6 ottobre 2008, in Trento tra la Confagricoltura del Trentino […], la Coldiretti della provincia di Trento […], la Confagricoltori del Trentino […] e la Fai-Cisl […], la Flai-Cgil […], la Uila-Uil […]; premesso che:
in ottemperanza a quanto stabilito dall’art.2 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti, viene siglato il presente accordo di rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della provincia di Trento, a copertura del biennio decorrente dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, per la parte economica, e del quadriennio decorrente dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, per quella normativa.

Art.13 - Attrezzi e indumenti da lavoro.
Viene elevato a 150 euro annue il controvalore degli indumenti di lavoro (tuta e scarponi) qualora gli stessi non vengano forniti dall’azienda.

Art. 56 - Organismo Bilaterale
Con riferimento all’art. 88 del vigente CCNL, le parti si impegnano a costituire con atto pubblico l’organismo bilaterale provinciale, con lo scopo di promuovere un sistema di formazione professionale continua, anche in materia di sicurezza, in convenzione con Foragri e a realizzare l’osservatorio provinciale previsto dal CCNL medesimo.

Per quanto non previsto dal presente accordo, le parti dichiarano di recepire integralmente quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 6 luglio 2006, con particolare riferimento agli articoli per i quali non è demandata una regolamentazione alla contrattazione provinciale.