Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 28 luglio 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2008
Parti: Confagricoltura UD, Federazione provinciale coldiretti UD, Cia UD e Fai-Cisl UD, Flai-Cgil, Uila-Uil UD
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Udine
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

 Oggetto del contratto - (art.1 CCNL)
Decorrenza e durata - (art. 3 CCNL)
Efficacia del contratto - (art. 4 CCNL)
Ente Bilaterale Regionale - (art. 6 CCNL)
Assunzione - (art.10 CCNL)
Contratti a tempo determinato art. 18 lettere B) e C) CCNL
Periodo di prova - (art. 12 CCNL)
Riassunzione - (art. 17 CCNL)
Categorie di operai agricoli e florovivaisti - (artt. 18 e 19 CCNL)
Convenzioni - (art. 24 CCNL)
Classificazione personale - (art. 27 CCNL)
Alpeggio
Riposo settimanale
Vitto e alloggio
Retribuzione
Orario di lavoro e riposo settimanale - (artt. 30 e 31 CCNL)
Distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero per il settore zootecnico
Distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero per il settore agrituristico
Ferie - (art. 32 CCNL)
Permessi straordinari e congedi parentali - (art. 34 CCNL)
Lavoro straordinario, festivo, notturno - (art.38 CCNL)
Accordi sui recuperi per lavoro straordinario
Interruzione e recuperi operai agricoli - (art. 40 CCNL)
 Retribuzione - salario integrativo provinciale (art. 45 CCNL)
Indennità diverse
Indennità di guida
Casa, orto e allevamento familiare
Quattordicesima mensilità - (art. 48 CCNL)
Obblighi particolari tra le parti - (art. 50 CCNL)
Rimborso spese - (art 51 CCNL)
Disagiata sede - nota a verbale
Cottimo - (art. 53 CCNL)
Trattamento di fine rapporto - (art. 54 CCNL)
Malattia ed infortunio operai agricoli - (art 57 CCNL)
Integrazione trattamento malattia ed infortuni sul lavoro - (art. 59 CCNL)
Lavori pesanti o nocivi - (art. 63 CCNL)
Tutela della salute dei lavoratori - (art. 64 CCNL)
Norme disciplinari operai agricoli e florovivaisti - (artt. 72 e 73 CCNL)
Multe e sospensioni
Delegato d'azienda operai agricoli e florovivaisti - (artt. 75 e 76 CCNL)
Esclusività di stampa - (art. 89 CCNL)
Tabella n 1 Operai agricoli a tempo indeterminato dal 01.07.2008
Tabella n 2 Operaio a tempo determinato dal 01.07.2008
Allegati
Allegato 1 Contratto a tempo determinato art. 18 lett. B) CCNL
Allegato 2 Contratto a tempo determinato art. 18 lett. C) CCNL

Verbale di accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Udine

Il giorno 28 luglio 2008, presso la sede di Confagricoltura Udine, in Udine Via Daniele Moro n. 18, fra le Organizzazioni Professionali Agricole della Provincia di Udine Confagricoltura Udine […], Federazione provinciale coldiretti di Udine […], Confederazione italiana agricoltori di Udine […] e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori della Provincia di Udine Fai Cisl di Udine […], Flai Cgil […], Uila Uil di Udine […]; richiamato il verbale di accordo regionale del 9 luglio 2008 per il rinnovo dei Contratti Provinciali di Lavoro per gli operai agricoli del Friuli Venezia Giulia, scaduti il 31.12.2007, stipulano con decorrenza 01.01.2008 e scadenza al 31.12.2011, fatte salve le singole decorrenze espressamente previste, il seguente accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della provincia di Udine, costituito da n. 26 pagine, come di seguito allegato al presente verbale.

Oggetto del contratto - (art.1 CCNL)
Il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro regola i rapporti di lavoro, fra i datori di lavoro dell'agricoltura, compresi i conduttori di aziende florovivaistiche e gli operai agricoli della provincia di Udine; esso è integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli del 6 luglio 2006.
La disciplina del presente contratto si applica quindi a tutti i datori di lavoro agricolo e in tutte le imprese agricole a qualsiasi titolo condotte ed qualsiasi forme esercitate, aventi ad oggetto l'esercizio di attività agricole, come previsto dall'art. 1 del CCNL, oltre che forestali, ortoflorovivaistiche, di allevamento di qualsiasi specie, di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti; nonché di attività affini e connesse con l'agricoltura, dirette alla trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Si applica altresì a tutti i datori di lavoro, ivi comprese le pubbliche amministrazioni, che esercitano le attività di cui alla legge 31 marzo 1979, n.92.

Ente Bilaterale Regionale - (art. 6 CCNL)
Le parti si impegnano ad attivare, entro il 31.12.2008, l'Organismo Bilaterale con lo scopo di promuovere un sistema di formazione professionale continuo, anche in materia di sicurezza, mercato del lavoro, in convenzione con Foragri ed a rendere operativo l'Osservatorio regionale in grado di svolgere le funzioni previste dall'articolo 6 all'art. 9 del CCNL.

Classificazione personale - (art. 27 CCNL)
Settore agrituristico Specializzati Super:

Distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero:
fermo restando quanto previsto dalle norme contrattuali in vigore, constatata la particolare natura dell'attività agrituristica, l'orario di lavoro cui è tenuto il lavoratore viene concordato tra il datore di lavoro e lavoratore, con apposita specificazione, nella lettera di assunzione. Di comune accordo tra le parti, l'orario di lavoro potrà essere successivamente distribuito in maniera diversa.
Nota a verbale:
Constatata l'evoluzione del settore, si concorda che la presente qualificazione del settore agrituristico potrà essere verificata a richiesta delle parti.

Alpeggio
Le parti nel prendere atto della diffusione in provincia dell'attività dell'Alpeggio, considerando le particolari caratteristiche della stessa quali: stagionalità, discontinuità dell'attività piena nel corso della giornata, convengono su una apposita normativa.
Il presente accordo regola i rapporti di lavoro che intercorrono tra le imprese agricole comunque definite che gestiscono in forma singola o associata le malghe ed i lavoratori delle stesse. Esso si intende integrativo dei contratti nazionale e provinciale, pertanto normalizzante i rapporti altrimenti non compresi in detti contratti.
Riposo settimanale
Al lavoratore sarà garantito il riposo, come previsto dalle norme di legge.

Orario di lavoro e riposo settimanale - (artt. 30 e 31 CCNL)
L'orario di lavoro è stabilito nella misura di 39 ore settimanali, pari a ore 6,30 giornaliere. L'orario potrà essere così differenziato per i periodi sotto individuati:

gennaioore 35 settimanali
febbraioore 35 settimanali
marzoore 40 settimanali
aprileore 40 settimanali
maggio ore 40 settimanali
giugno ore 40 settimanali
luglio ore 40 settimanali
agostoore 40 settimanali
settembreore 40 settimanali
ottobre ore 40 settimanali
novembreore 40 settimanali
dicembre ore 35 settimanali

per un totale di ore lavorative annue pari a 2.028.
In ogni caso l'orario giornaliero su base settimanale dovrà essere comunicato per iscritto al lavoratore all'atto dell'assunzione. Qualora per esigenze tecnico-aziendali tale distribuzione dovesse essere modificata la nuova distribuzione sarà oggetto di confronto tra le parti.
L'orario di lavoro ha inizio all'atto della presentazione sul posto di lavoro precedentemente indicato e termina sullo stesso.
L'inizio e la fine del lavoro, nonché il periodo intermedio di lavoro, saranno stabiliti secondo le consuetudini locali e secondo le esigenze tecniche dell'azienda e sentito il delegato aziendale.

Distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero per il settore zootecnico
I bovai sono addetti alla custodia, alla cura, allevamento e governo del bestiame. Ad essi, sia addetti a stalle modernamente attrezzate che tradizionali, sarà applicato l'orario di lavoro giornaliero tenendo conto del carattere di discontinuità del lavoro stesso.
Ove le mansioni di stalla non assorbano completamente l'orario di lavoro, i bovai o cavallanti, presteranno la differenza delle ore in altri lavori aziendali.
Gli operai agricoli addetti alla stalla dovranno in ogni caso usufruire di un riposo giornaliero continuativo come previsto dalle norme di legge.

Distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero per il settore agrituristico.
Fermo restando quanto previsto dalle norme contrattuali in vigore, constatata la particolare natura dell'attività agrituristica, l'orario di lavoro cui è tenuto il lavoratore viene concordato tra il datore di lavoro ed il lavoratore, con apposita specificazione nella lettera di assunzione.
Di comune accordo tra le Parti l'orario di lavoro potrà essere successivamente distribuito in maniera diversa.

Lavoro straordinario, festivo, notturno - (art.38 CCNL)
Accordi sui recuperi per lavoro straordinario
Qualora tra datore di lavoro e lavoratore si concordi, con verbale di accordo, il recupero delle ore straordinarie, al lavoratore stesso spetta il pagamento della maggiorazione come previsto dalle norme contrattuali nel mese di competenza. Eventualmente nello stesso verbale di accordo anche la maggiorazione dovuta potrà essere trasformata in riposo.

Interruzione e recuperi operai agricoli - (art. 40 CCNL)
Per l'operaio a tempo indeterminato ove non fosse possibile effettuare, causa intemperie, l'intero orario di lavoro giornaliero, è ammesso il recupero del tempo mancante nel limite massimo e complessivo di tre ore, un'ora al giorno entro i sei giorni successivi all'avvenuta sospensione od interruzione senza corresponsione di maggiorazione straordinaria

Lavori pesanti o nocivi - (art. 63 CCNL)
Sono da considerarsi lavori pesanti per disagio, e come tali compensati con le maggiorazioni indicate a margine:
a) tagli in acqua delle erbe palustri: la retribuzione dovuta sarà pari alla retribuzione di qualifica dell'operaio maggiorata del 30%;
b) irrigazione: i lavoratori addetti all'irrigazione per la posa di ali mobili o espurgo ugelli durante l'irrigazione soprachioma, percepiranno una maggiorazione del 25%;
c) espurgo manuale canali ed altri lavori in presenza di acqua o melma: retribuzione di qualifica dell'operaio maggiorata del 25%;
d) svuotatura a mano dei pozzi: retribuzione del lavoratore comune maggiorata del 25%;
e) abbattimento piante d'alto fusto eseguiti tra un'altitudine tra i 1.000 ed i 1.500 metri, è prevista maggiorazione del 8%; per altezze superiori la maggiorazione prevista è del 10%;
f) i lavori svolti all'interno della cella frigorifera: retribuzione maggiorata del 25%;
g) per il lavoro che richiede la permanenza abituale in acqua delle mani o dei piedi nelle aziende ittiche sarà concessa una maggiorazione del 30% per la durata dello stesso;
Le ore di presenza in acqua dovranno essere regolarmente registrate giornalmente su apposita tabella. Il lavoratore o il datore di lavoro, entro il giorno successivo a quello di effettuazione deve contestare le eventuali inesattezze dei dati riportati in tabella.
Le parti convengono che a partire dal 1A luglio 1996 agli addetti al banco alla eviscerazione a mano, alla lavorazione dei filetti e trasformazione dei prodotti ittici, tenuto conto delle condizioni di lavoro nelle quali gli stessi operano venga riconosciuta una maggiorazione del 3% sul salario in vigore.
Per i lavori di cui al punto a), b), c), e), f) del precedente paragrafo, la maggiorazione sarà in ogni caso corrisposta sul salario di qualifica percepito per le ore effettivamente prestate.
Sono da considerarsi lavori nocivi la preparazione, irrigazione e trattamenti comportanti l'impiego dei principi attivi di cui al Dlgs 194/95 che disciplina la classificazione tossicologica dei prodotti fitosanitari in attuazione delle disposizioni comunitarie. Le quattro classi tossicologiche previste dal D.P.R. 3/8/1968 n. 1255 e dal D.P.R. 223/88 vengono abolite e sostituite con la classificazione comunitaria, la quale distingue prodotti molto tossici, tossici, nocivi e altri prodotti fitosanitari non classificabili come tali.
Tali lavori comportano una riduzione dell'orario giornaliero di due ore e venti minuti opportunamente ripartito nella giornata: ciascuna sosta non può essere inferiore alla mezz'ora; la riduzione d'orario di cui sopra per questi lavori non comporta diminuzione di retribuzione giornaliera.
[…]
Nota a verbale
Le parti si rincontreranno entro il 31.12.2008 al fine di stabilire l'eventuale inserimento tra i lavori pesanti e nocivi del lavoro svolto con decespugliatore.

Tutela della salute dei lavoratori - (art. 64 CCNL)
Per i lavori pesanti e nocivi a seconda della natura dei lavori stessi le aziende metteranno a disposizione dei lavoratori i dispositivi individuali di sicurezza, come previsto dall'allegato 10 del CCNL in vigore e/o dalle normative di legge in essere.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare il lavoratore sulla qualità e classe di appartenenza del presidio sanitario da usare. In assenza di tale informazione il lavoratore potrà rifiutarsi di somministrare il prodotto.
L'azienda predispone le rotazioni degli addetti alle attività nocive e le altre misure atte a salvaguardare la salute del lavoratore.
Il lavoratore con incompatibilità allergica ai presidi sanitari non potrà essere incluso nelle predette rotazioni.
Si concorda l'effettuazione delle visite mediche per la salvaguardia della salute degli operai agricoli secondo le norme legislative nazionali e/o regionali.
Si precisa in tale circostanza che agli operai sottoposti a visita medica documentata venga corrisposta la retribuzione nei limiti di due mezze giornate annue.
A richiesta del delegato di azienda o su segnalazione del sindacato, in situazione di reale precarietà od anche per prevenire tale situazione in ordine alla salute dei lavoratori è consentita la possibilità di interventi dei Centri di Medicina Preventiva e degli Enti tecnici e sanitari pubblici esistenti che potranno disporre circa l'effettuazione di visite mediche per gli operai occupati in condizioni di lavoro nocivo.
Agli operai sottoposti a visita medica verrà corrisposta la retribuzione.
Nelle aziende ove i lavoratori sono soliti consumare i pasti, i datori di lavoro metteranno a disposizione dei lavoratori stessi un adeguato locale uso mensa, o provvederanno ad una sistemazione equivalente.
Con riferimento al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, le aziende metteranno a disposizione dei dipendenti adeguati locali per uso spogliatoio, provvisti di servizi igienici.
Dichiarazione a verbale 1
Le Organizzazioni stipulanti demandano alle proprie Organizzazioni regionali il compito di costituire una Commissione a tale livello per la promozione nelle singole province di indagini conoscitive sui fattori di nocività per meglio salvaguardare la salute delle maestranze agricole, con la collaborazione di Enti pubblici e privati operanti nel settore sanitario.
Dichiarazione a verbale 2
Le parti al fine di adeguare il vigente Contratto provinciale alle parti innovative eventualmente definite da un accordo nazionale il cui Testo Unico sulla Sicurezza demanda, si impegnano ad incontrarsi, anche su richiesta di una di esse, entro 30 giorni dall'emanazione dell'accordo stesso.
Mappa del rischio
Le parti si impegnano a dare attuazione alla 'mappa del rischio' non appena in possesso dei risultati della Commissione Nazionale.

Norme disciplinari operai agricoli e florovivaisti - (artt. 72 e 73 CCNL)
Qualsiasi infrazione alla disciplina di lavoro da parte dell'operaio dà luogo a seconda della gravità della mancanza, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) rimprovero verbale;
b) multa fino all'importo di due ore di retribuzione;
c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fin ad un massimo di giorni sei.
Il datore di lavoro nell'applicare i provvedimenti disciplinari di cui sopra deve attenersi alle disposizioni stabilite dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Multe e sospensioni
Multe: il datore di lavoro ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:
a) quando senza un giustificato motivo l'operaio si assenti od abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) quando, per negligenza arrechi lievi danni all'azienda, al bestiame, agli attrezzi, alle macchine;
c) quando non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
d) quando si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.
Sospensione: la sospensione viene applicata nei casi di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra.
[…]