Tipologia: Protocollo d'intesa
Data firma: 19 ottobre 2004
Parti: Outlet/Associazione Commercianti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Outlet Foiano della Chiana (Ar)
Fonte: contrattazione.cgil.it


Protocollo d'intesa tra Organizzazioni Sindacali e società Outlet srl assistita dall'Associazione dei Commercianti della provincia di Arezzo-Confcommercio

Il giorno 19 ottobre 2004 in Arezzo presso la sede dell'Associazione Commercianti della Provincia di Arezzo-Confcommercio Via XXV Aprile 6/12, tra: Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […], Associazione Commercianti della provincia di Arezzo […], l'azienda Outlet srl di seguito denominata semplicemente "la società” […]
Premesso: che l'insediamento dell'Outlet Village di Foiano della Chiana è occasione di sviluppo economico e occupazionale dell'intera zona e può rappresentare un'opportunità per il rilancio degli aspetti turistico-enogastronomici-culturali offerti dal territorio e avrà caratteristiche di polo di attrazione interregionale.
Visto: il protocollo d'intesa tra la regione Toscana, Anci, Urpt e parti sociali regionali per la disciplina dei rapporti di lavoro all'interno delle strutture con caratteristiche di poli di attrazione di interesse interregionale del 29/01/2002.
Le parti concordano, al fine di una crescita imprenditoriale di qualità che parte da un corretto sviluppo delle relazioni sindacali e aziendali che sia capace di garantire il rispetto dei diritti e dei doveri dei lavoratori;
Considerate: le difficoltà oggettive a ricondurre ad un unico soggetto la sottoscrizione di impegni contrattuali che restano di pertinenza delle singole società occupanti gli spazi commerciali e la necessità di ricercare regole il più possibile omogenee per la gestione dei rapporti di lavoro del personale che sarà assunto.
Si concorda quanto segue:
· La società si impegna a promuovere presso le aziende locatarie il principio dell'assunzione del personale coinvolto in processi di mobilità;
· All'interno dell'Outlet Village di Foiano della Chiana sarà prevista la figura di un Direttore con compiti di rappresentanza e garanzia dell'attuazione di quanto previsto dal presente accordo;
· Saranno effettuati incontri di verifica e di informazione al fine di monitorare l'occupazione e la qualità della stessa, con cadenza almeno semestrale, su richiesta di una delle OO.SS. o datoriali. In tale occasione il Direttore fornirà l'elenco delle attività con le rispettive ragioni sociali insediate nell'Outlet. Gli incontri avranno anche lo scopo di ricercare soluzioni qualora sorgessero problemi sia relativi all'occupazione sia per particolari situazioni dell'utenza;
· La società si impegna a garantire la disponibilità di un locale idoneo per lo svolgimento dell'assemblea dei lavoratori sia internamente che esternamente alla struttura;
· La società inoltre si impegna a mettere a disposizione delle OO.SS. un locale ad uso ufficio per l'espletamento dei servizi di interesse dei lavoratori dipendenti;
· La società si impegna a promuovere presso gli esercizi commerciali che insisteranno nell'Outlet la figura di tre RLS, che dovranno avere a disposizione 3 ore all'anno per ogni lavoratore dipendente per espletare le funzioni previste dal D.Lgs. 626/94;
· L'Outlet Village di Foiano della Chiana avrà facoltà di restare aperto nelle giornate di domenica.
[…]
· Ai lavoratori dell'Outlet sarà concessa almeno una domenica al mese di riposo;
[…]
· Per tutti i contratti di appalto per i servizi funzionali all'Outlet (pulizia; giardinaggio, vigilanza ecc...) sarà utilizzata la procedura dell'offerta economicamente più vantaggiosa e dovrà essere previsto il rispetto dei CCNL di riferimento e di eventuali integrativi esistenti sottoscritti dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative;
· A tutti i dipendenti, entro 120 giorni dall'assunzione, gli Enti Bilaterali in via straordinaria predisporranno un corso di formazione di 16 ore di cui n. 8 ore sugli aspetti organizzativi e logistici dell'outlet e un modulo di 8 ore dedicato ai diritti doveri dei lavoratori ed alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Quanto disposto dal presente accordo dovrà essere recepito dai contratti di locazione tra la società e le aziende affittuarie.