Tipologia: Accordo quadro
Data firma: 15 febbraio 2005
Validità: 15.02.2009
Parti: Comune Fiesole e Fp-Cgil, Fps-Cisl, Fpl-Uil, Nidil-Cgil, Alai-Cisl, RSU
Settori: P.A., Enti locali, Comune Fiesole, Cococo
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1. Oggetto e applicabilità del presente accordo.
2. Forma di contratto
3. Compenso
4. Durata del rapporto di collaborazione
5. Natura della prestazione
6. Modalità di esecuzione della Prestazione
7. Riconoscimento di professionalità e preferenze
8. Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione
9. Estinzione del Rapporto di collaborazione
10. Diritti Sindacali
11. Sicurezza sul lavoro e Formazione
12. Obblighi assicurativi dell'Amministrazione
13. Validità dell'intesa
14. Applicazioni appalti esterni
15. Disposizioni finali

Accordo quadro per la stipulazione di contratti individuali di collaborazione coordinata e continuativa, alle prestazioni d'opera e alle consulenze.

Premessa
- che le forme di lavoro atipico hanno registrato nel recente passato una notevole diffusione, sia nel settore privato che in quello pubblico, con una rilevanza particolare per i rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa con o senza possesso di partita IVA, occasionali, definiti ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile e art. 409 c.p.c.;
- che il Comune di Fiesole e le organizzazioni sindacali, di fronte alla complessità sociale ed ai cambiamenti in corso nel modello economico sociale, considerano necessario iniziare a definire un quadro normativo di tutela del lavoro atipico più ampio ed articolato.
L'obiettivo del Comune e delle organizzazioni sindacali è quello di affermare il riconoscimento di tutte le forme di lavoro, nell'ambito di un nuovo diritto di cittadinanza che contempli il miglioramento delle condizioni generali di lavoro e la costruzione di una nuova rete di protezione sociale per tutti i lavoratori atipici, a cominciare dai collaboratori coordinati e continuativi.
Congiuntamente, al fine di attuare un'adeguata regolamentazione del lavoro "atipico", non rientrante e non assimilabile alle categorie del lavoro dipendente disciplinante dalla vigente contrattazione collettiva dei dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali il Comune di Fiesole e le organizzazioni sindacali Cgil Cisl Uil RSU dell'Ente, sottoscrivono il presente Accordo Quadro.
L'accordo quadro avrà valenza di 4 (quattro) anni, fermo restando che eventuali futuri interventi di carattere legislativo sulle materie saranno recepiti con accordi integrativi.
Le parti concordano di incontrarsi ogni anno, entro il mese di gennaio, o su richiesta specifica, per valutare, definire, ampliare e specificare l'accordo, anche a seguito dell'inserimento di nuove figure professionali, o di nuovi collaboratori e si impegnano altresì a sostenere, ogni azione futura utile affinché venga ripreso a livello nazionale il confronto per pervenire ad un quadro normativo che riconosca, tuteli e valorizzi in modo adeguato le forme di lavoro atipiche, in particolare nell'ottica del miglioramento delle condizioni generali di lavoro e di costruzione di una rete di protezione sociale e di supporto adeguata.
Le parti concordano di attivare una continua e preventiva attività informativa sulle situazioni di lavoro che coinvolgono i Collaboratori
L'Amministrazione Comunale si impegna ad informare tempestivamente le OO.SS. firmatarie del presente accordo e la RSU degli ulteriori rapporti di cui all'Art. 1.
La comunicazione di cui all'art. 9-bis del D.L. 510/96 così come modificato dal D.L. 297/2002 per l'attivazione dei contratti di cui all'art. 1, sarà inviata contestualmente alle OO.SS. firmatarie del presente accordo e alle RSU.

1. Oggetto e applicabilità del presente accordo.
a) Il presente accordo definisce e individua gli elementi di base di norma applicabili nella stipulazione di contratti individuali per le collaborazioni coordinate e continuative e alle prestazioni d'opera e consulenze, rese con o senza P. IVA, di cui gli artt. 2222 c.c. e segg. e 409 c.p.c., che non configurano rapporti di lavoro subordinato e contraddistinte da prestazioni di "elevata professionalità" e da una elevata autonomia nel loro svolgimento.
b) Sono esclusi dal presente accordo coloro che già esercitano abitualmente ed in modo prevalente una propria attività professionale al di fuori del rapporto con il committente e/o che per questa via esterna e prevalente, hanno un'attività professionale riconosciuta ed un proprio albo professionale. Per attività prevalente si intende una attività che produca almeno il 60% del proprio reddito complessivo.
c) Sono parimenti esclusi dal presente accordo i titolari di trattamento pensionistico ed i titolari di rapporto di lavoro subordinato anche se part-time.
d) Gli incarichi dei collaboratori dovranno avere come fine la realizzazione di uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dall'A.C. e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione dell'Amministrazione e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.
e) Fermo restando che l'A.C. è tenuta a realizzare i propri fini con l'impiego di risorse in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, il Comune può conferire incarichi di Co.Co.Co. esclusivamente per esigenze cui non può far fronte con proprio personale interno e per progetti determinati, in conformità alle disposizioni vigenti.
f) Il presente accordo si applica ai rapporti di durata superiore a trenta giorni, escludendo da tale applicazione i rapporti meramente occasionali intendendosi per tali i contratti di durata non superiore ai 30 giorni prestati con lo stesso committente nell'arco di un anno solare e comunque non superiori ai € 5.000, e le clausole in esso indicate sono riferite a rapporti di durata di 12 mesi, riproporzionabili per contratti di durata inferiore o superiore.

2. Forma di contratto
Il contratto individuale di collaborazione deve essere stipulato dalle parti per iscritto e deve indicare:
[…]
- i diritti sindacali;
[…]
- le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;

5. Natura della prestazione
[…]
5. Il Committente assicurerà a favore dei collaboratori l'applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni, nell'eventualità che la sede della prestazione dovesse corrispondere con quella messa a disposizione dallo stesso committente, quest'ultimo garantirà che lo svolgimento delle attività avvenga nel rispetto della predetta normativa ed individuerà procedure adeguate per l'inserimento dei collaboratori nel sistema di relazioni sindacali per la prevenzione della sicurezza.

10. Diritti Sindacali
1. Il collaboratore che aderisce alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo potrà partecipare e promuovere le attività associative delle stesse relative alle materie che riguardano i destinatari del presente accordo.
I collaboratori hanno diritto di partecipare a 12 ore annue di assemblea, previa specifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie del presente accordo anche congiuntamente ai lavoratori dipendenti.
2. Il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega a favore dell'Organizzazione sindacale da lui prescelta per la riscossione di una quota mensile del compenso relativo alla prestazione per il pagamento dei contributi nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
La delega, è rilasciata per iscritto e trasmessa all'Amministrazione a cura del collaboratore o dall'Organizzazione sindacale interessata.

11. Sicurezza sul lavoro e Formazione
1. L'Ente si impegna ad applicare le misure di prevenzione su salute e sicurezza del lavoro, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/94, anche a chi opera con contratto di collaborazione.
2. Si definisce, anche per le collaborazioni coordinate e continuative, la possibilità di accedere alla formazione e all'aggiornamento professionale previste per i dipendenti, se funzionali alle mansioni svolte, anche attraverso specifiche attività.

14. Applicazioni appalti esterni
Al fine di valorizzare ed estendere l'opera di allargamento della sfera dei diritti e delle tutele dei lavoratori che ne sono oggi esclusi, si ritiene necessario rafforzare l'attenzione, in sede di definizione dei capitolati, con particolare riferimento alla previsione delle tipologie di rapporto di lavoro da instaurare da parte delle ditte appaltatrici o concessionarie.
Le parti convengono sulla necessità di effettuare costantemente tutte le attività di controllo, circa il rispetto delle condizioni contenute nei capitolati e relativi contratti di appalto, al fine di combattere eventuali fenomeni di lavoro nero o eventuali soprusi nei confronti dei lavoratori interessati.
A tal fine l'Amministrazione si impegna a prevedere in tutti i capitolati particolari azioni e penali nei confronti delle società vincitrici degli appalti che non rispettino le condizioni economiche, di sicurezza e di diritti sindacali che derivano dai contratti di lavoro indicati nei capitolati medesimi. Tali azioni, sulla base della gravità potranno anche consistere nella rescissione del contratto di appalto.

15. Disposizioni finali
Eventuali interventi di carattere legislativo che dovessero intervenire sulle materie trattate saranno integrati per quanto di ragione, nel presente accordo.
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo varranno le disposizioni di legge in di lavoro, ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 2222 e segg. c.c.
Copia del presente accordo dovrà essere fornita al collaboratore prima della stipula del contratto individuale.