Tipologia: Protocollo d'intesa
Data firma: 15 marzo 2005
Validità: 15.03.2009
Parti: Comune Scandicci e Alai-Cisl, Nidil-Cgil, Cpo-Uil, RSU
Settori: P.A., Enti locali, Comune Scandicci, Cococo
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 Presupposti e condizioni per il conferimento degli incarichi
Art. 2 Ambito di applicazione e professionalità coinvolte
Art. 3 Durata
Art. 4 Natura dell'incarico
Art. 5 Modalità di espletamento della prestazione
Art. 6 Durata del contratto di collaborazione
Art. 7 Riconoscimento di professionalità e preferenze
Art. 8 Forma e contenuto del contratti individuali
Art. 9 Compenso e rimborsi spese
Art. 10 Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione
Art. 11 Obblighi assicurativi dell'Amministrazione
Art. 12 Formazione
Art. 13 Conclusione del contratto
Art. 14 Diritti sindacali
Art. 15 Società partecipate appalti e convenzioni
Art. 16 Durata e applicazione del protocollo d'intesa
Appendice

Protocollo d'intesa per la Regolamentazione dei rapporti di collaborazione da costituirsi presso il Comune di Scandicci

Oggi, 14 marzo 2005 presso il Palazzo Comunale, sede del Comune di Scandicci, tra il Comune di Scandicci […], e le Organizzazioni Sindacali Alai Cisl […], Nidil Cgil […], Cpo Uil […], le RSU […], viene sottoscritto il presente protocollo d'intesa relativo alla regolamentazione dei rapporti di collaborazione da costituirsi presso il Comune di Scandicci

Premesso che:
§ in attesa di un più complessivo ed organico intervento normativa nella materia relativa alla costituzione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, si rende opportuna l'adozione di una disciplina di base per la costituzione e gestione dei rapporti di collaborazione presso il Comune di Scandicci, anche allo scopo di rendere omogenei le azioni e i comportamenti di dirigenti e responsabili delle diverse strutture organizzative del Comune;
§ le parti, nel ribadire l'impegno affinché le Pubbliche Amministrazioni realizzino i propri fini con l'impiego di risorse umane in rapporto di lavoro subordinato, concordano nel ritenere che il ricorso a rapporti di collaborazione, è complementare alle attività svolte dal personale con rapporto di lavoro di tipo subordinato e che è una delle componenti del complessivo sistema di apporti professionali resi nell'ambito dell'applicazione del programma di governo e del raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale;
§ I recenti interventi legislativi in materia di mercato del lavoro (L. 30/2003, D.L.vo 276/2003 e relative circolari esplicative), non essendo, per espresso volere del legislatore, applicabili alla pubblica amministrazione, pongono il collaboratore dell'amministrazione pubblica in una posizione più debole rispetto al collaboratore del privato datore di lavoro, imponendo a quest'ultimo condizioni di stipulazione più rigorose e prevedendo istituti, quale quello della conversione automatica, non applicabili alla pubblica amministrazione. Pertanto le caratteristiche principali della collaborazione con pubblica amministrazione continuano ad essere: l'elevato livello di autonomia; la continuità della prestazione che si protrae nel tempo; la coordinazione vincolo funzionale tra collaboratore e committente; il carattere prevalentemente personale della prestazione;
§ Il Comune di Scandicci intende avvalersi dell'apporto professionale delle forme flessibili di lavoro, utilizzando e valorizzando le competenze professionali e le potenzialità presenti sul proprio territorio;
§ Il Comune di Scandicci e le Organizzazioni Sindacali, firmatarie del presente protocollo, ritengono sia opportuno definire un quadro normativo di tutela per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa che preveda il miglioramento delle condizioni generali di lavoro e la costruzione di un quadro di tutele e garanzie per i lavoratori atipici;

Art. 2 Ambito di applicazione e professionalità coinvolte
Il presente protocollo d'intesa definisce le regole generali applicabili nella stipulazione di contratti di collaborazioni coordinate e continuative ovvero Lavoro a progetto di cui al Titolo III Del Lavoro Autonomo del c.c. (art. 2222 e seg. e art. 2229 e seg.) e art. 409 punto 3) del c.p.c. rese con o senza partita IVA;
Sono comunque escluse dall'ambito di applicazione del presente accordo le prestazioni professionali effettuate da soggetti nell'esercizio di impresa commerciale e/o esercizio di arti e professioni.

Art. 5 Modalità di espletamento della prestazione
Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del committente, mediante il reciproco coordinamento fra attività del collaboratore ed esigenze dell'ente e, secondo le indicazioni programmatiche del committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi, nel rispetto del contenuto del contratto individuale sottoscritto.
Il Comune di Scandicci si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento del compito assegnato.
Il Comune di Scandicci si impegna ad applicare le misure di prevenzione su salute e sicurezza del lavoro, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/94, anche a chi opera con contratto di collaborazione.

Art. 8 Forma e contenuto del contratti individuali
Il contratto di collaborazione deve avere forma scritta e contenere almeno i seguenti elementi:
[…]
g. modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, maternità e congedi parentali;
[…]
i. i diritti sindacali;
j. le forme assicurative previste
[…]
l. Le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
Allo scopo di garantire l'uniforme applicazione della presente disciplina, nella instaurazione dei nuovi rapporti collaborazione i dirigenti dovranno utilizzare lo schema di contratto tipo in appendice al presente protocollo d'intesa.
All'atto della loro sottoscrizione i contratti di collaborazione dovranno essere trasmessi in copia al servizio Gestione del Personale per gli immediati adempimenti tra cui quelli relativi agli obblighi assicurativi.
Presso il Servizio "Gestione del Personale" viene individuato repertorio e archivio generale delle collaborazioni coordinate e continuative cui vanno fornite tutte le informazioni e copia dei contratti.

Art. 10 Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione
[…]
Il Comune di Scandicci si impegna a concordare con il collaboratore modalità di espletamento delle prestazioni che garantiscano i tempi per l'allattamento nel primo anno di età del figlio e la cura in caso di malattie del figlio nei 3 anni di età.
[…]

Art. 14 Diritti sindacali
I collaboratori potranno individuare, al loro interno, propri rappresentanti sindacali, scelti con le procedure stabilite dl protocollo unitario tra Alai, Nidil e Cpo del 23.9.2002 nel limite di n. 1 rappresentante ogni n. 15 collaboratori e frazioni anche inferiori a 15.
I rappresentanti dei collaboratori sono invitati agli incontri tra Amministrazione Comunale e le RSU ove si affrontano problematiche che li riguardano specificatamente. Inoltre hanno diritto all'uso della bacheca sindacale
I collaboratori hanno diritto di partecipare a 12 ore annue di assemblea, previa specifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie del presente accordo anche congiuntamente ai lavoratori dipendenti.
[…]

Art. 15 Società partecipate appalti e convenzioni
Fermo restando che il Comune di Scandicci, nell'attribuzione di appalti esterni, verificherà che non vi sia un uso improprio dei rapporti di collaborazione o dei contratti a progetto anche con riferimento alla natura dei servizi appaltati, le parti promuoveranno tutte le iniziative utili ad estendere il contenuto del presente accordo alle società partecipate dal Comune di Scandicci ed alle imprese appaltatrici o convenzionate.