Tipologia: CPL
Data firma: 31 luglio 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana di Vibo Valentia, Confederazione Italiana Agricoltori di Vibo Valentia, Coldiretti e Flai-Cgil, Flai-Calabria, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Vibo Valentia
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

 Premessa
Art. 1 - Oggetto del contratto
Art. 2 - Decorrenza e durata del contratto
Art. 3 - Mercato del lavoro: azioni bilaterali
Art. 4 - Osservatorio Provinciale
Art. 5 - Assunzione e fase lavorativa
Art. 6 - Riassunzione
Art. 7 - Lavoratori migranti
Art. 8 - Classificazione del personale
Trattamento economico
Art. 9 - Retribuzione operai agricoli
Operai florovivaisti
Art.10 - Lavoratori dipendenti enti ed istituti di ricerca
Operai a tempo determinato
Art. 11 - Valori sostitutivi ed annessi
Art. 12 - Indennità chilometrica
Art. 13 - Obblighi particolari tra le parti
 Art. 13 - Obblighi particolari tra le parti
Art. 14 - Rimborso spese
Art. 15 - Classificazione e retribuzione per età
Art. 16 - Orario di lavoro
Art. 17 - Riposo settimanale
Art. 18 - Interruzioni e recuperi
Art. 19 - Lavori pesanti e nocivi
Art. 20 - Tutela della salute del lavoratore
Art. 21 - Norme disciplinari
Art. 22 - Quote sindacali per delega
Art. 23 - Cassa extra-legem
Art. 24 - Contributo assistenza contrattuale provinciale
Art. 25 - Delegato d'azienda operai agricoli e florovivaisti
Disposizioni finali
Art. 26 - Condizioni di miglior favore
Art. 27 - Decorrenza e durata

Contratto Collettivo di lavoro agricolo operai agricoli e florovivaisti - Vibo Valentia
L'anno 2008 il giorno 31 del mese di Luglio presso la sede della Confagricoltura di Vibo Valentia Tra la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana di Vibo Valentia […], la Confederazione Italiana Agricoltori di Vibo Valentia […], la Coldiretti […] e la Flai-Cgil […], la Flai-Calabria […], la Fai-Cisl […], la Uila-Uil […] viene stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro per gli operai agricoli e Florovivaisti, da valere per tutto il territorio della Provincia di Vibo Valentia.

Premessa
[…] Restano naturalmente immutate le attenzioni e le promozioni, delle Organizzazioni Sindacali e professionali agricole, verso la qualità dei prodotti, la sicurezza alimentare, la tutela del territorio, la salvaguardia delle professionalità e soprattutto la sicurezza dei lavoratori all’interno dell’azienda.

Art. 1 - Oggetto del contratto
Il presente CPL, assieme al vigente CCNL, regolerà i rapporti di lavoro tra le aziende agricole e florovivaiste singole o associate della Provincia di Vibo Valentia ed i lavoratori. Il CPL si applica altresì alle Imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione di verde pubblico e privato, attività agrituristiche, faunistica-venatorie, funghicoltura, acquacoltura, serricoltura, agromeccanica e attività connesse, ai sensi dell’art. 2135 c.c. e delle altre disposizioni di legge vigenti.

Art. 3 - Mercato del lavoro: azioni bilaterali
Le parti,
• visto il d.lgs. n. 469/97, che trasferisce alle Regioni e agli enti locali le funzioni in materia di collocamento, e che prevede anche la possibilità di gestione da parte di soggetti privati;
• ritenendo opportuno svolgere un ruolo attivo nella riorganizzazione del collocamento, anche al fine di valorizzare adeguatamente la peculiarità del settore agricolo;
convengono:

• di demandare alle parti territorialmente competenti la costituzione di organismi bilaterali con il compito di svolgere iniziative inerenti la formazione professionale dei lavoratori, promuovere lo sviluppo delle convenzioni previste dall’art.25 del CCNL, dalla L. 608/96 e dal d. lgs. N. 146/97, favorire la soluzione dei problemi derivanti dalla mobilità territoriale della manodopera. A tal fine i suddetti organismi realizzeranno gli opportuni raccordi con il servizio pubblico per l’impiego e con gli enti locali competenti

Art. 4 - Osservatorio Provinciale
Si stabilisce di costituire, entro 90 giorni dalla stipula del contratto, un Osservatorio Provinciale composto da n.3 rappresentanti dei datori di lavoro (Confagricoltura, Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori) e n.3 rappresentati dei lavoratori agricoli ( Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) con il compito di:
- valutare la situazione agricola della provincia alla scopo di avanzare proposte per l’aumento dei livelli occupazionali e per salvaguardare le condizioni di sicurezza dei lavoratori agricoli nei luoghi di lavoro;

- programmare iniziative di formazione professionale che puntano alla qualificazione e alla specializzazione dei lavoratori anche attraverso l’intervento di enti locali;
- promuovere iniziative per la salvaguardia dell’ambiente la tutela per la salute dei lavoratori comunitari ed extracomunitari;

- controllare l’esatta applicazione dei contratti di lavoro e delle leggi sociali nelle aziende;
- sede di possibile confronto su contenziosi o vertenze come procedura preventiva prima di approdare nelle sedi pubbliche preposte.
- Le parti si impegnano a riunirsi due volte all’anno in via ordinaria ed in tutte le occasioni determinate da esigenze straordinarie.

Art. 7 - Lavoratori migranti
Sono considerati migranti i gruppi di lavoratori provenienti da altra Provincia o Regione per lavori stagionali ai quali deve essere assicurato il rispetto del presente contratto. Le aziende agricole della Provincia di Vibo Valentia possono inoltre stipulare convenzioni ai sensi della L.608/96 (sovvenzioni trasporto lavoratori agricoli).

Trattamento economico
Art. 10 - Lavoratori dipendenti enti ed istituti di ricerca

Ai lavoratori dipendenti degli enti e istituti di ricerca che svolgono attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione agricola […] se dovessero svolgere attività al di sopra dei 1.000 metri s.l.m., per i giorni di effettiva presenza, è riconosciuta un’indennità di disagio par all’8% del salario contrattuale.

Art. 16 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere.
Agli operai addetti alle stalle deve essere assicurato un riposo continuativo di 8 ore in coincidenza delle ore notturne.
Fermo rimanendo il limite di orario di cui al primo comma del presente articolo tale CPL prevede facendo salve le attività zootecniche ed anche per periodi limitati dell' anno, la possibilità di distribuzione dell' orario settimanale medesimo su cinque giorni o una riduzione dell' orario giornalieri di lavoro nella giornata del sabato.

Art. 17 - Riposo settimanale
I lavoratori debbono usufruire del riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente coincidente con la domenica.
Nel caso di prestazione di lavoro di domenica deve essere concesso il riposo in un altro giorno della settimana.

Art. 18 - Interruzioni e recuperi
Per l'operaio a tempo indeterminato il datore di lavoro potrà recuperare le ore perdute a causa di intemperie o di forza maggiore.
Tale recupero dovrà effettuarsi entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, nel limite massimo di 2 ore giornaliere e 12 ore settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell'art. 8 delle Legge 8 agosto 1972, n. 457.

Art. 19 - Lavori pesanti e nocivi
Sono da considerare lavori pesanti:
• lavori manuali eseguiti comunque in acqua; escavazioni di pozzi, scavi profondi oltre m. 1,50;
• scavi di galleria per ricerca acqua;
• trasporto a spalle di pietrame;
• tagli ed abbattimento di alberi ad alto fusto;
• scarico e carico di automezzi senza l'ausilio di alcun mezzo meccanico.
La maggiorazione concordata è del 10% limitatamente alla durata della prestazione dei lavori.
Sono da considerare lavori nocivi:
• irrorazione con prodotti dei presidi sanitari della prima classe;
• svuotamento a mano o con pompe di pozzi neri, di vasche dì urine.
Per tali lavori nocivi, a parità di retribuzione e di qualifica, ci sarà una riduzione di orario di lavoro di 2 ore e 20 minuti giornalieri ed una maggiorazione salariale pari al 10%.

Art. 20 - Tutela della salute del lavoratore
Oltre a quanto già previsto dal D. L.vo 626/94 in materia di salute e sicurezza, le parti stabiliscono che i lavoratori avranno diritto ad essere sottoposti a visita medica, con corresponsione della retribuzione durante il periodo di assenza.

Art. 25 - Delegato d' azienda operai agricoli e florovivaisti
Come da art. 75 CCNL dell'01/01/1998