Categoria: 1996
Visite: 11994

Tipologia: Accordo
Data firma: 3 dicembre 1996
Validità: 31.12.1999
Parti: Sacofgas/Associazione Industriali e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, RSU
Settori: Metalmeccanici, Sacofgas Perugia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1) Relazioni sindacali
2) Flessibilità dell'orario
2a) Modalità digestione
2b) Quantificazione e termini di pagamento
3) Contratti di lavoro a tempo determinato
4) Permessi per visite specialistiche
5) Premio di risultato anno 1996
6) Premio di risultato anni 1997 1998 1999
6a) Efficienza produttiva (E) (1° componente)
6b) Presenza collettiva (P) (2° componente)
6c) Presenza (correttivo individuale)
7) Verifica
8) Corresponsione del premio
9) Non incidenza su altri istituti
10) Beneficiari
11) Salvaguardia
12) Regime contributivo
13) Validità e durata istituti ed accordi preesistenti

Verbale di accordo

Addì 3 dicembre 1996 in Perugia, preso la sede della Associazione Industriali, tra l'impresa Sacofgas spa […], assistito dal[…]la Associazione Industriali e la Fiom/Cgil […], la Fim/Cisl […], la RSU […]

Premesso che le parti si danno reciprocamente atto che con il presente contratto collettivo aziendale intendono realizzare uno strumento coerente con le finalità indicate nel "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali" del 23 luglio 1993, orientato a favorire, nell'ambito e nel rispetto dell'autonomia delle scelte imprenditoriali, un maggiore coinvolgimento dei lavoratori alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento del "sistema impresa".
In particolare, si vuole sviluppare un sistema che consenta all'impresa nell'imprescindibile presupposto di un positivo andamento della sua gestione economica, di migliorare la propria competitività perseguendo, in un'ottica di consolidamento e di sviluppo delle proprie posizioni di mercato, il miglioramento dell'efficienza produttiva anche attraverso l'utilizzo di strumenti di flessibilità, e nel contempo consenta ai lavoratori di ottenere benefici economici, variabili in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi concordati.
Tutto ciò premesso si è convenuto quanto segue:

1) Relazioni sindacali
In coerenza con quanto affermato in premessa ed a conferma del costruttivo dialogo sindacale già presente in azienda, le parti si impegnano a consolidare e sviluppare un sistema di relazioni sindacali leale, corretto e improntato a comportamenti di massima collaborazione, anche al fine di supportare adeguatamente i programmi di miglioramento della competitività e dell'efficienza produttiva dell'azienda.
In tale ottica, Direzione Aziendale e RSU. confermano il loro impegno ad incontrarsi periodicamente, al fine di favorire adeguate informative e procedere ad analisi e verifiche congiunte sulle seguenti tematiche: investimenti e programmi produttivi, previsioni di modifiche organizzative ed eventuali ricadute sull'inquadramento contrattuale, andamento occupazionale e grado di utilizzo degli strumenti di flessibilità, problematiche ambientali e di sicurezza sul lavoro.

2) Flessibilità dell'orario
Le parti, nel riconoscere l'importanza della flessibilità intesa come capacità dell'azienda di dare risposte immediate alle necessità imposte dal mercato, e tenuto conto delle specifiche esigenze produttive della azienda condizionate da una sensibile stagionalità del mercato di riferimento, convengono circa la possibilità per l'azienda di realizzare regimi di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro.
Con riferimento a quanto sopra, l'azienda potrà disporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento dell'orario settimanale di lavoro di norma non oltre il limite delle 45 ore settimanali nei periodi di maggiore intensità produttiva (prioritariamente nei mesi da settembre a dicembre di ciascun anno), ai quali corrisponderanno, nell'arco temporale di dodici mesi (decorrenti dal mese di settembre di ciascun anno e con termine finale il mese di agosto dell'anno successivo), equivalenti prestazioni lavorative settimanali nei periodi di minore intensità produttiva.

2a) Modalità digestione
Le modalità applicative di gestione della flessibilità, sia nei periodi di superamento che nei corrispondenti periodi di riduzione, saranno definite tra Direzione e RSU, in appositi incontri periodici. Peraltro le parti si impegnano fin d'ora a verificare la possibilità di un recupero collettivo delle ore di flessibilità prestate in aumento, anche al fine di prevederne, laddove possibile e compatibilmente con le esigenze produttive dell'azienda, un eventuale utilizzo per l'effettuazione dell'orario c.d. "unico", che di norma viene stabilito nei mesi estivi più caldi.
Il programma di lavoro in regime di flessibilità sarà comunicato ai lavoratori, di tutta l'unità produttiva o del singolo reparto interessato, tramite avviso in bacheca, che dovrà essere esposto, di norma, con un preavviso minimo di due giorni, salvo comprovate indifferibili esigenze aziendali.
L'effettuazione della flessibilità è tassativamente impegnativa per tutti i lavoratori interessati.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali, salvo accordi fra le parti in presenza di eccezionali necessità produttive.

2b) Quantificazione e termini di pagamento
Il numero massimo annuo (1° settembre 31 agosto dell'anno successivo) di ore da utilizzare in regime di flessibilità sarà pari a n. 60 ore per ciascun lavoratore.
In via transitoria ed in considerazione della data di sottoscrizione del presente accordo, relativamente al periodo dicembre 1996-1997, il numero massimo di ore da utilizzare in regime di flessibilità sarà pari a n. 40 ore per ciascun lavoratore.
[…]

3) Contratti di lavoro a tempo determinato
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1 bis punto B disciplina generale sezione III del vigente CCNL 5 luglio 1994 ed in relazione alla accentuata "stagionalità" che caratterizza il mercato di riferimento dell'azienda, si conviene che, al fine di far fronte alle punte di più intensa attività, legate alle specifiche esigenze aziendali, l'azienda possa legittimamente stipulare contratti di lavoro a tempo determinato in numero superiore al 10 per cento dei lavoratori occupati a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente.
Quanto sopra nel rispetto della disciplina delle ipotesi individuate dal sopra citato art. 1 bis, in attuazione dell'art. 23 legge n. 56/87.

4) Permessi per visite specialistiche
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, i permessi individuali retribuiti a fronte dell'effettuazione di visite mediche specialistiche autorizzati (in aggiunta ai vigenti istituti contrattuali quali ferie, ROL, ecc.) secondo una prassi da tempo presente in azienda, saranno concessi, solo ed esclusivamente, in presenza delle seguenti tre condizioni:
preventiva richiesta del lavoratore con un preavviso di almeno una settimana;
effettuazione di visite mediche specialistiche fiori dal territorio del Comune di Città di Castello;
presentazione di idonea certificazione comprovante l'avvenuta visita.