Tipologia: Accordo
Data firma: 24 settembre 1999
Validità: 01.01.1999 - 31.12.2002
Parti: Lavanderia Schultze/Associazione Industriali e Filtea, Filta, RSU
Settori: Tessili, Lavanderia Schultze Perugia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1)
2) Strumenti di flessibilità
a) Contratti a tempo determinato
b) Orario di lavoro Turni
c) Lavoro festivo
3) Inquadramento
4) Ambiente di lavoro
5) Premio di risultato 1999 2000 2001 e 2002
5a) Produttività Oraria (PO) (1° componente)
5b) Puntualità delle Consegne (PC) (2° componente)
5c) Presenza (P) (correttivo individuale)
6) Verifica
7) Corresponsione del premio
8) Non incidenza su altri istituti
9) Beneficiari
10) Salvaguardia
11) Regime contributivo
12) Validità e durata

Verbale di accordo

In data 24 settembre 1999 presso la sede dell'Associazione degli Industriali, tra l'impresa Lavanderia Schultze spa […], assistito dal[…]l'Associazione Industriali e la Filtea […], la Filta […], la RSU

Premesso
che le parti hanno avviato un confronto finalizzato a rinnovare il contratto collettivo aziendale di secondo livello stipulato il 21 ottobre 1997 nel rispetto delle finalità e degli obiettivi indicati nel protocollo del 23 luglio 1993 e nell'art. 7 capitolo I del vigente CCNL;
che le parti ad esito del confronto, valutate positivamente le risultanze della precedente negoziazione e tenuto a1tresì conto di quanto previsto dal "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" del 22 dicembre 1998, intendono integralmente riconfermare gli obiettivi e le finalità che hanno caratterizzato il precedente accordo;
che, in particolare, le parti riconfermano disviluppare un sistema che consenta all'impresa, nell'imprescindibile presupposto e condizione di un positivo andamento della sua gestione economica, di migliorare la propria competitività perseguendo, in una ottica di consolidamento e sviluppo delle proprie posizioni di mercato, il miglioramento della efficienza produttiva e dalla flessibilità organizzativa e che nel contempo consenta ai lavoratori di ottenere benefici economici, variabili in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi concordati.
Tutto ciò premesso e ritenuto: si conviene

1) La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

2) Strumenti di flessibilità
Le parti nella reciproca consapevolezza della importanza della flessibilità, intesa come capacità dell'azienda di dare risposte immediate ed efficaci, alle mutevoli e variabili esigenze imposte dal mercato, e tenuto anche conto della sensibile stagionalità che caratterizza il mercato di riferimento in cui l'azienda opera, hanno convenuto quanto segue:

a) Contratti a tempo determinato
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 23 Cap. IV svolgimento del rapporto di lavoro del vigente CCNL si conviene che, al fine di far fronte alle punte di più intensa attività, legate alle specifiche esigenze aziendali, l'azienda possa legittimamente stipulare contratti di lavoro a tempo determinato in misura non superiore al 45% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente.
Quanto sopra nel rispetto della disciplina delle ipotesi individuate dal sopra citato art. 23, ed in attuazione dell'articolo 23, legge n. 56/87;

b) Orario di lavoro Turni
Ferma restando la possibilità di applicazione dell'art. 31 del vigente CCNL in materia di flessibilità dell'orario normale di lavoro, le parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente per concordare, prioritariamente nei periodi di più elevata attività (aprile di ogni anno), eventuali diverse articolazioni del normale orario di lavoro finalizzate a consentire:
un maggiore utilizzo degli impianti;
una risposta adeguata alle punte di più intensa attività;
il miglioramento della qualità del servizio offerto alle clientela in termini di puntualità delle consegne.
In tale ottica potranno essere analizzate e definite soluzioni di lavoro a turni quali ad esempio: 6 per 6 turni di 7 ore giornaliere per cinque giorni con completamento dell'orario il sabato su 6 e/o 7 giorni settimanali con riposo a scorrimento.
La prestazione lavorativa nell'orario di lavoro articolato in turni deve intendersi impegnativa e obbligatoria per tutti i lavoratori interessati, fatta salva l'esistenza di comprovati oggettivi motivi di impedimento quali ad esempio, la documentata esistenza di gravi motivi familiari c/o di salute.

4) Ambiente di lavoro
Nella reciproca convinzione della sempre maggiore importanza, sia sociale che normativa, che viene assegnata a tutte quelle misure atte a favorire un miglioramento della prevenzione, della sicurezza e dell'ambiente di lavoro in genere, le parti, anche in coerenza con quanto previsto dal 626/94 (al quale l'azienda per quanto ovvio si impegna a dare completa attuazione) si impegnano a sviluppare rapporti di massima collaborazione e coinvolgimento tenderti alla individuazione, all'analisi e alla possibile soluzione delle problematiche che potrebbero insorgere.