Tipologia: CPL
Data firma: 7 giugno 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Unione Provinciale Agricoltori,Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Perugia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del contratto
Art. 3 Decorrenza, durata e procedure di rinnovo del contratto provinciale
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 Osservatorio provinciale
Titolo III Costituzione del rapporto di lavoro Collocamento e mercato del lavoro
Art. 14 Contratti di formazione e lavoro
Art. 15 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 18 Riassunzione
Titolo IV Classificazione del personale
Art. 26 Classificazione
Titolo V Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 29 Orario di lavoro
Art. 30 Riposo settimanale
Art. 33 Permessi per corsi di addestramento professionale
Art. 34 Permessi per corsi di recupero scolastico
Art. 37 Lavoro straordinario, festivo, notturno Operai agricoli
Art. 39 Interruzioni recuperi Operai agricoli
Titolo VI Norme di trattamento economico

Art. 44 Retribuzione
Raccolta delle olive
Art. 49 Obblighi particolari tra le parti
Art. 50 Rimborso spese
Art. 53 Trattamento di fine rapporto
Titolo VII Previdenza assistenza tutela della salute
Art. 58 Integrazione trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro Operai agricoli
Art. 63 Lavori pesanti o nocivi
Titolo VIII Sospensione risoluzione rapporto provvedimenti disciplinari
Art. 72 Norme disciplinare Operai agricoli
Titolo IX Diritti sindacali
Art. 81 Contributo contrattuale provinciale
Art. 82 Quote sindacali per delega

Contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Perugia

L'anno 2000 il giorno 7 del mese di giugno, presso la sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori di Perugia, tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori di Perugia […], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Perugia […], la Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Perugia […], e la Flai Cgil di Perugia […], la Fisba Cisl di Perugia […], la Uila Uil di Perugia […], assistiti da una delegazione di lavoratori, viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti da valere in tutto il territorio della provincia di Perugia.

Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del contratto

Il presente Contratto Collettivo Provinciale assieme al vigente Contratto Collettivo Nazionale regola i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro nell'agricoltura, singoli ed associati, compresi i conduttori di aziende florovivaistiche e gli operai agricoli della provincia di Perugia, secondo le specifiche norme nello stesso indicate.
Le norme del presente CCPL si intendono pertanto sostitutive e integrative delle corrispondenti norme contenute nel CCNL.
Il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro si applica, altresì, alle imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione di verde pubblico e privato, nonché alle attività agri e faunistiche

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 Osservatorio provinciale

Le parti convengono di non costituire un Osservatorio Provinciale e di delegare le funzioni di competenza all'Osservatorio Regionale (allegato n. 1), come da richiesta (allegato n. 2) avanzata in data 26.04.2000.

Titolo III Costituzione del rapporto di lavoro Collocamento e mercato del lavoro
Art. 14 Contratti di formazione e lavoro

Le parti, in applicazione dell'art. 3 della legge 19.12.1984, n. 863, e art. 16 legge 451/94 e successive modifiche ed integrazioni, convengono di disciplinare i contratti di formazione lavoro secondo l'Accordo quadro allegato che, a tutti gli effetti, è parte integrante del presente CCNL (Allegato n. 6).
[…]

Art. 15 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Ai sensi dell'art. 13, comma 7° della legge 24 giugno 1997, n. 196 le Parti, allo scopo di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e le particolari esigenze di flessibilità nel settore agricolo convengono di estendere, agli operai agricoli, le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale.
Presupposti e modalità per l'attivazione del rapporto di lavoro, a tempo parziale sono:
a) volontarietà delle parti;
b) priorità nel passaggio da orario ordinario a orario ridotto e viceversa dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da svolgere;
c) applicazione di tutti gli, istituti diretti ed indiretti previsti dal presente CCNL per la prestazione ad orario ordinare, in proporzione all'orario ridotto.
[…]
Ad ogni azienda spettano comunque due unità da utilizzare a tempo parziale con le modalità previste nel presente articolo.
In aggiunta a tali unità ed in applicazione del comma 3 dell'art. 5 della legge 863/84 il numero dei lavoratori che possono essere assunti a tempo parziale da ciascuna azienda nell'anno, per una o più prestazioni, è pari al 50% del rapporto tra le giornate di lavoro ad orario ordinario rilevate in azienda nell'anno precedente e l'unità equivalente. (L’unità equivalente è pari a 270 giornate).
Le frazioni di unità vanno arrotondate all'unità superiore.
[…]

Titolo V Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 29 Orario di lavoro

L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari ad ore 6,30 giornaliere. Per gli operai addetti alle colture l'orario ordinario potrà essere distribuito nel corso dell'anno, previo accordo fra le parti, nel seguente modo:
dal 1° maggio al 31 ottobre ore 7,30 giornaliere;
dal 1° novembre al 30 aprile ore 5,30 giornaliere.
Agli operai addetti alle stalle deve essere assicurato un riposo continuativo di 8 ore in coincidenza con le ore notturne.
Per gli operai addetti all'attività di agriturismo l'orario ordinario potrà essere distribuito nel corso dell'anno, previa intesa tra le parti, in base alle esigenze aziendali.
Fermo restando il limite di orario delle 39 ore settimanali e fatte salve le attività zootecniche è possibile anche per periodi limitati nell'anno, previa intesa tra le parti, una distribuzione dell'orario settimanale medesimo su 5 giorni o una riduzione dell'orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all'orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.
In caso di effettuazione della cosiddetta «settimana corta» si applicano le disposizioni di legge previste in materia contributiva (Legge n. 37 del 16.02.1977).
In base all' art. 18 della Legge 17.10.1967, n. 977, l'orario di lavoro per i fanciulli, liberi da obblighi scolastici, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali; per gli adolescenti non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

Art. 30 Riposo settimanale
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze d'azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.
Agli operai di età inferiore ai 18 anni compiuti deve in ogni caso essere assicurato un riposo continuativo di 24 ore decorrente dalla mezzanotte del sabato.
Per gli operai addetti al bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, nel caso in cui per esigenze di organizzazione aziendale, non potessero usufruire dell'intero riposo settimanale essi dovranno fornire una prestazione lavorativa con orario ridotto a metà di quello ordinario, che verrà compensata con una mezza giornata di riposo retribuita.
Detti riposi compensativi potranno cumularsi per un massimo di 26 giornate annua ed essere fruiti in una o due soluzioni secondo le esigenze aziendali.
In caso di mancato godimento di detti riposi compensativi le prestazioni fornite vanno retribuite con le tariffe correnti maggiorate del 10 %.

Art. 37 Lavoro straordinario, festivo, notturno Operai agricoli
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro previsto dall'art. 29;
b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all'art. 35;
c) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6 del mattino successivo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore.
[…]

Art. 39 Interruzioni recuperi Operai agricoli
[…]
Per l'operaio a tempo indeterminato in caso di interruzione dovuta a causa di forza maggiore verrà corrisposta la retribuzione corrispondente all'intero dell'orario ordinario con l'obbligo per l'operaio di recuperare le ore pagate e non prestate, entro 30 giorni, con il limite di 2 ore giornaliere e 12 settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero non trova applicazione la norma dell'art. 8 della Legge 8 agosto 1972, n. 457.

Titolo VII Previdenza assistenza tutela della salute
Art. 63 Lavori pesanti o nocivi

Sono considerati "lavori pesanti" tutte le attività che richiedono un notevole sforzo fisico, quali: spargimento a mano di concimi chimici; di boschi; trasporto di pesi superiori a 50 kg. per collo; scavo manuale di fosse e buche di profondità superiore ai cm. 100.
Ai lavoratori che effettueranno lavori pesanti è riconosciuta una maggiorazione salariale pari al 10 % del salario contrattuale.
Sono considerati "lavori nocivi" tutte le attività che possono pregiudicare la salute del lavoratore, quali: l'uso di presidi sanitari appartenenti alla 1a e 2 classe.
Ai lavoratori che effettueranno lavori nocivi le aziende imiteranno la prestazione a quattro ore giornaliere e concederanno agli stessi due ore e venti minuti di interruzione retribuita. Il rimanente periodo per completare l'orario normale giornaliero verrà impiegato in altri normali lavori dell'azienda.
Non si applicheranno le maggiorazioni salariali e le limitazioni di orario qualora si utilizzeranno attrezzature o sistemi tecnologicamente avanzati.

Titolo VIII Sospensione risoluzione rapporto provvedimenti disciplinari
Art. 72 Norme disciplinare Operai agricoli

I lavoratoti, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavora loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:
1) con la multa fino ad un massimo di due ore di paga nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne tardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi danno all'azienda, al bestiame e ai macchinari;
c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.
2) con la multa pari all'importo di una giornata di lavoro, nei casi di recidiva nelle mancanze di cui al paragrafo 1).
3) con i licenziamenti così come previsti nei casi contemplati dall'art. 69 del CCNL e del CCPL.
[…]