Tipologia: Accordo
Data firma: 7 dicembre 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2004
Parti: F.lli Pucciarini/Associazione Industriali e Fillea, RSU
Settori: Edilizia-Legno, F.lli Pucciarini Perugia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1)
2) Relazioni industriali
3) Premio di produzione mensile
4) Ambiente di lavoro
5) Inquadramento contrattuale
6) Premio di risultato anni 20012003
6a) Valore della Produzione Interna a budget (P.1) (1° componente)
6b) Qualità (Q) (2° componente)
6c) Riparametrazione
6d) Presenza (P) (Correttivo Individuale)
7) Verifica
8) Corresponsione del premio
9) Non incidenza su altri istituti
10) Beneficiari
11) Regime contributivo
12) Armonizzazione preesistente voce retributiva
13) Validità e durata

Verbale di accordo

In data 7 dicembre 2000 in Perugia presso la sede della Associazione Industriali, tra l'impresa F.lli Pucciarini spa […], assistita dal[…]la Associazione Industriali e la Fillea […], la RSU.

Premesso
Le parti si danno reciprocamente ano che con il presente contratto collettivo aziendale intendono realizzare uno strumento coerente con le finalità indicate nel "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali …" del 23 luglio 1993, orientato a favorire nell'ambito e nel rispetto dell'autonomia delle scelte imprenditoriali, un maggiore coinvolgimento dei lavoratori alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento del "sistema impresa".
In particolare si vuole sviluppare un sistema che consenta all'impresa, nell'imprescindibile presupposto e condizione di un positivo andamento della sua gestione economica, di migliorare la propria competitività perseguendo, in un'ottica di consolidamento e di sviluppo delle proprie posizioni di mercato, il miglioramento della qualità e della efficienza produttiva e nel contempo consenta ai lavoratori di ottenere benefici economici, variabili in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi concordati.
Tutto ciò premesso si è convenuto quanto segue:

1) La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

2) Relazioni industriali
Di norma entro il mese di aprile di ciascun anno si terrà un incontro tra le parti, nel corso del quale l'azienda fornirà informazioni relative agli investimenti, all'andamento occupazionale, alle previsioni sulla attività produttiva, nonché ad eventuali modifiche della organizzazione del lavoro.
In tale occasione, tra Direzione ed RSU, sarà anche definito il calendario annuale di lavoro che, in funzione delle programmate esigenze produttive, stabilisca il periodo e l'entità delle ferie collettive. Tale programma, in considerazione delle mutevoli e repentine esigenze del mercato e della clientela, deve intendersi come programma "di massima" e come tale suscettibile di eventuali scostamenti in presenza dei quali le parti di impegnano ad incontrarsi al fine di definire gli opportuni aggiustamenti.

4) Ambiente di lavoro
Nella reciproca convinzione della sempre maggiore importanza, sia sociale che normativa, che viene assegnata a tutte quelle misure atte a favorire un miglioramento della prevenzione, della sicurezza e dell'ambiente di lavoro in genere, le parti, anche in coerenza con quanto previsto dal DLgs. 626/94 (al quale l'azienda, per quanto ovvio, si impegna a dare completa attuazione), si impegnano a sviluppare rapporti di massima collaborazione e coinvolgimento, tendenti alla individuazione, all'analisi e alla possibile soluzione della problematiche che potrebbero insorgere.