Tipologia: CSLL
Data firma: 16 dicembre 2002
Validità: 16.12.2002 - 31.05.2004
Parti: FTBCC e Fiba, Fisac
Settori: Credito e Assicurazioni, BCC Toscana
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Capitolo I Area contrattuale e sistema di relazioni sindacali
Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2 Collocamento lavoratori in mobilità
Art. 3 Osservatorio locale e incontri periodici
Art. 4 Commissione di conciliazione
Capitolo II Doveri e diritti del personale
Art. 5 Ruolo del personale
Art. 6 Obblighi fondamentali
Art. 7 Ferie
Art. 8 Permessi e aspettativa non retribuita
Capitolo III Trattamento economico
Art. 9 Premio di rendimento
Art. 10 Premio di Risultato
Art. 11 Premio di fedeltà
Art. 12 Indennità di rischio cassa
Art. 13 Indennità di sostituzione
Art. 14 Ticket pasto
Capitolo IV Sistema formativo del Credito Cooperativo Toscano
Art. 15 Sistema formativo
Art. 16 Modalità di svolgimento dell'attività formativa e partecipazione ai corsi di formazione
Art. 17 Contenuti dei corsi di formazione
Capitolo V Sistema di inquadramento
Art. 18 Adibizione e rotazione dei lavoratori
Art. 19 Inquadramento nuovi profili professionali
Art. 20 Vice responsabile di succursale
Art. 21 Inquadramento del personale del SOAR
Capitolo VI Orario di lavoro
Art. 22 Deduzione annuale ex art. 118 CCNL
Art. 23 Flessibilità e spostamento d'orario
Art. 24 Part-time
Art. 25 Modalità di utilizzo della banca delle ore
Art. 26 Apertura di sportello al sabato
Capitolo VII Provvidenze per i lavoratori

Art. 27 Contributo integrazione assistenza sanitaria
Art. 28 Mutui al personale
Art. 29 Polizze assicurative
Art. 30 Uso di autovetture private
Art. 31 Intervento straordinario
Art. 32 Incarichi di docenza
Art. 33 Trattamento per missioni e partecipazione a corsi
Capitolo VIII Disposizioni di carattere sociale
Art. 34 Tutela della dignità della persona
Art. 35 Pari opportunità
Art. 36 Decesso del dipendente
Art. 37 Familiari con handicap
Art. 38 Assenza dal lavoro per malattia dei figli
Art. 39 Contributo per carichi familiari
Art. 40 Tirocinio formativo e di orientamento professionale
Capitolo IX Sicurezza del lavoro

Art. 41 Premesse generali
Art. 42 Protezione e controllo dei luoghi di lavoro
Art. 43 Servizio di trasporto valori e di guardia
Art. 44 Eventi criminosi
Art. 45 Tutela delle condizioni igienico sanitarie
Art. 46 Sicurezza nei luoghi di lavoro
Capitolo X Disposizioni finali
Art. 47 Decorrenza e durata
Allegati

Contratto di secondo livello locale (CSLL) per il personale delle Banche di Credito Cooperativo e delle aziende aderenti alla Federazione Toscana BCC

Addì 16 dicembre 2002, alle ore 9.30, nei locali della Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo, si sono riuniti: la Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo in proprio e in nome e per conto delle BCC associate, del Soar scrl e dell'Assicooper Toscana srl […], e la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba) […], la Federazione Italiana Sindacale lavoratori Assicurazione e Credito (Fisac) […], visti gli artt. 8, 28 e 29 del CCNL per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle BCC/CRA del 7 dicembre 2000, viene stipulato il seguente contratto di secondo livello locale (CSLL).

Capitolo I Area contrattuale e sistema di relazioni sindacali
Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente contratto si applica al personale inquadrato nelle aree professionali e nella categoria dei quadri direttivi:
· delle Banche di Credito Cooperativo associate alla Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo (di seguito BCC);
· della Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo (di seguito FTBCC);
· della Servizi Operativi Accentrati Regionali Scrl (di seguito SOAR);
· dell'Assicooper Toscana srl (di seguito Assicooper).
Chiarimenti a verbale
Nel testo del presente contratto, con il termine di "Azienda" o "Aziende" sono indicate insieme la FTBCC, le BCC ad essa associate, il SOAR e l'Assicooper.
Con il termine "CCNL" le parti intendono riferirsi al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane del 7 dicembre 2000 ed al testo coordinato, redatto a Roma il 10 maggio 2002.
Con il termine "Organismi centrali" le parti intendono la FTBCC, il SOAR e l'Assicooper.
Le disposizioni del presente CSLL non si applicano ai dirigenti, con la sola esclusione degli artt. 8, 27, 28, 36, 37, 38, 44.

Art. 3 Osservatorio locale e incontri periodici
Nell'ambito dell'Osservatorio locale paritetico, costituito in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del CCNL, i componenti di tale organismo si incontreranno con cadenza annuale o, comunque, su richiesta di una delle parti stipulanti.
Oltre all'esame della situazione occupazionale delle aziende, l'Osservatorio affronterà tematiche quali, ad esempio:
- l'installazione di nuove tecnologie e i relativi effetti sull'organizzazione del lavoro e sul sistema degli inquadramenti;
- i processi di formazione e riqualificazione del personale;
- le materie relative al capitolo XV del CCNL (Disposizioni di carattere sociale).
Le parti individuano l'Osservatorio locale paritetico quale luogo per l'esame delle materie previste dall'art. 17 del CCNL, con l'aggiunta delle seguenti tematiche:
- innovazioni tecnologiche che comportino conseguenze sull'occupazione e sull'organizzazione del lavoro, da comunicare in tempo per consentirne la discussione preventiva;
- progetti di formazione ai sensi della vigente normativa CEE che consentano di accedere ai relativi finanziamenti;
- problemi dell'ambiente di lavoro (sicurezza fisica dei luoghi di lavoro, eventi criminosi, tutela delle condizioni igienico sanitarie);
- tutela della dignità della persona (molestie e mobbing);
- casi di dipendenti che abbiano superato il periodo di conservazione del posto a causa di malattia.
Con riferimento agli obblighi di informazione di cui all'art. 50 del CCNL, le informazioni concernenti il numero dei premiati e l'ammontare dei premi incentivanti assegnati saranno fornite dall'Azienda agli organismi sindacali aziendali ovvero, in mancanza, alle OO.SS. locali stipulanti il presente CSLL, evidenziando i vari importi assegnati e il numero dei soggetti percettori dei singoli importi.

Capitolo III Trattamento economico
Art. 12 Indennità di rischio cassa

In ogni succursale le Aziende dovranno procedere alla nomina di un cassiere per ogni cassa operante in via continuativa.
Per l'adibizione allo svolgimento del servizio di cassa di personale ultracinquantenne, le Aziende dovranno chiedere preventivamente il consenso all'interessato il quale dovrà motivare l'eventuale diniego.
[…]

Capitolo V Sistema di inquadramento
Art. 18 Adibizione e rotazione dei lavoratori

Le parti, con cadenza annuale, si incontreranno per verificare la composizione qualitativa e quantitativa degli organici aziendali. Nella verifica dovrà essere salvaguardata la composizione minima degli organici nel rispetto delle disposizioni collettive vigenti riguardanti sia il personale delle aree professionali che quello della categoria dei quadri direttivi. Tali previsioni di inquadramenti minimi s'intendono modificabili solo previo accordo tra le parti.
Le Aziende devono comunicare per iscritto a ogni dipendente la sede di lavoro e le eventuali successive destinazioni a seguito di trasferimento, rispettando le norme contrattuali che regolano la materia.
Costituisce trasferimento il cambiamento stabile di sede di lavoro, con assegnazione a unità produttiva diversa, nell'ambito dello stesso comune o di comune diverso.
I1 lavoratore che abbia svolto per tre anni la medesima mansione può chiedere di essere utilizzato in altre mansioni. L'Azienda può accogliere la richiesta nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio.
Nel caso di non accoglimento della richiesta di avvicendamento, al lavoratore saranno esposte, in apposito incontro da tenersi entro due mesi dalla domanda, le ragioni tecniche, organizzative e produttive che non consentono tale accoglimento. A tale incontro potrà partecipare, su richiesta del lavoratore, un rappresentante della Organizzazione Sindacale cui egli risulta aderente o conferirà mandato.
Le Aziende dovranno predisporre, qualora non attuato, un organigramma quantitativo e qualitativo con la suddivisione in servizi e/o settori operativi e l'individuazione dei relativi responsabili e dei loro sostituti. Detto organigramma dovrà essere predisposto dalle Aziende e portato a conoscenza dei lavoratori e delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, ove costituite, ogniqualvolta interverranno modifiche dell'assetto aziendale.

Capitolo VI Orario di lavoro
Art. 23 Flessibilità e spostamento d'orario

Con riferimento all'ultimo comma dell'art. 119 del CCNL, l'Azienda dovrà accogliere l'eventuale richiesta di orario di lavoro flessibile, nel limite di 30 minuti, con esclusione dell'intervallo meridiano.
Tale facoltà può essere usufruita nel limite del 5% del complesso dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato e comunque a partire da n. 20 dipendenti per azienda.
L'Azienda accoglierà l'eventuale richiesta di spostare, in via non occasionale e nel limite di 30 minuti, l'inizio o il termine della giornata lavorativa, con correlativo spostamento di orario a scelta del dipendente.
Tale facoltà può essere usufruita nel limite del 5% del complesso dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore delle eventuali frazioni.
La flessibilità e lo spostamento di orario non sono tra loro cumulabili.
I criteri di concessione dei due istituti sono gli stessi seguiti per il part-time, descritti all'art. 24 del presente CSLL.
[…]
Nella fruizione della flessibilità e dello spostamento dovrà essere, comunque, assicurato il servizio minimo di cassa, commisurato alla dimensione dell'unità operativa, nel rispetto dell'orario di apertura dello sportello stabilito dall'Azienda.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale a part-time (vista la previsione specifica di cui all'art. 24, lettera i) del presente CSLL), a quello con contratto a tempo determinato e, limitatamente alla flessibilità, al personale appartenente alla categoria dei quadri direttivi, vista la previsione di cui al secondo comma dell'art. 98 del CCNL.
Nota a verbale
Le parti concordano che la flessibilità e lo spostamento di orario, nel limite dei 30 minuti, si intendono di norma posticipate rispetto all'orario di ingresso della singola azienda, ma possono essere usufruiti anche in via anticipata laddove le condizioni tecniche ed organizzative lo consentano.

Art. 25 Modalità di utilizzo della banca delle ore
Nelle Aziende destinatarie del presente CSLL il recupero dell'eventuale riduzione di orario (23 ore annue o proporzionalmente inferiori per i lavoratori a tempo parziale) di cui all'art. 127 del CCNL deve avvenire entro e non oltre il mese di dicembre dell'anno di maturazione, con le stesse modalità fissate dal predetto art. 127 del CCNL.
Nell'eventualità in cui il lavoratore, entro il termine suindicato, non sia riuscito ad utilizzare, in tutto od in parte, tale riduzione di orario, l'Azienda provvederà a monetizzare le ore residue, sulla base della sola retribuzione oraria.
Analogamente, per i contratti di durata inferiore all'anno, al termine del rapporto l'Azienda provvederà a monetizzare, sulla base della sola retribuzione oraria, le ore che il lavoratore, in considerazione del periodo limitato del contratto e delle sue caratteristiche, non sia riuscito a utilizzare.
Limitatamente alle ore di flessibilità di cui all'art. 127 del CCNL, con esclusione dell'eventuale quantitativo di ore annuali rivenienti dalla riduzione di orario di lavoro di cui all'art. 118 del CCNL, il lavoratore può optare, all'inizio dell'anno ovvero all'atto dell'assunzione, in sostituzione dell'accantonamento in banca delle ore, per il pagamento delle stesse con la maggiorazione del 25%.
Si conviene inoltre che in banca delle ore debbano confluire esclusivamente le prestazioni aggiuntive che avrebbero dato diritto a un compenso come lavoro straordinario calcolato sulla base della retribuzione oraria maggiorata del 25%. Se il lavoro straordinario è quindi compiuto il sabato o il lunedì, qualora l'orario settimanale sia distribuito da lunedì a venerdì o da martedì a sabato, la maggiorazione dovuta è del 30% e tale prestazione non rientra in banca delle ore. Così pure il lavoro eventualmente prestato in ore notturne comprese tra le 22:00 e le 6:00 dà diritto sempre al compenso per lavoro straordinario con la relativa maggiorazione del 65% e non rientra in banca delle ore. L'eventuale espletamento di attività lavorativa in giorno festivo dà diritto sempre a riposo compensativo, che il lavoratore dovrà, di massima, far coincidere con una giornata entro la settimana successiva alla prestazione nonché, a scelta del lavoratore, al recupero in banca delle ore o al pagamento con la maggiorazione del 25% della quantità di prestazione svolta.
Nel caso di passaggio alla categoria dei quadri direttivi in corso d'anno, si deve procedere alla liquidazione delle eventuali prestazioni aggiuntive in banca delle ore ancora da recuperare.

Art. 26 Apertura di sportello al sabato
L'apertura di sportello in giornata di sabato nelle succursali delle Aziende destinatarie del presente CSLL è disciplinata nel seguente modo:
la durata di sportello nella giornata di sabato è pari a 4 ore;
il numero di lavoratori impegnati nella giornata di sabato non può essere inferiore a 2 unità né superiore a 5 per ogni succursale, compreso il preposto;
le responsabilità derivanti dalle scelte gestionali e organizzative inerenti le modalità di funzionamento dello sportello (data contabile delle operazioni, valuta applicata alle stesse, ecc.) e la conseguente elaborazione dei dati sono a carico dell'azienda;
la distribuzione dell'orario di lavoro nelle succursali interessate dall'apertura di sportello nella giornata di sabato, limitatamente al personale da adibire a detto servizio, può essere, a scelta dell'azienda, previo consenso del singolo dipendente:
- orario settimanale di 37 ore e 30 minuti, distribuito su cinque giorni, dal lunedì al venerdì. Chi effettua la prestazione lavorativa in giornata di sabato, della durata di 5 ore, coincidenti con le prime 5 dell'orario di lavoro, nel limite individuale massimo di 20 volte all'anno, ha diritto all'effettuazione di un riposo compensativo di 7 ore e 30 minuti, da effettuarsi nel primo giorno lavorativo successivo;
- orario settimanale di 34 ore e 45 minuti, distribuito su cinque giorni, dal martedì al sabato, con una prestazione lavorativa in giornata di sabato di 5 ore, coincidenti con le prime 5 dell'orario di lavoro, senza limite individuale annuo di adibizione al sabato;
- orario settimanale di 34 ore e 30 minuti, distribuito su sei giorni, dal lunedì al sabato, con orario giornaliero continuativo di 5 ore e 45 minuti, coincidenti con le prime 5 e 45' dell'orario di lavoro, senza limite individuale annuo di adibizione al sabato.
Entro il mese di febbraio di ogni anno la FTBCC comunicherà alle OO.SS. locali stipulanti il presente CSLL l'elenco degli sportelli operanti nella giornata di sabato, sulla base delle previsioni di cui all'art. 122 del CCNL.

Capitolo VII Provvidenze per i lavoratori
Art. 31 Intervento straordinario

[…]
In ordine ad interventi che presentino rischi o implicazioni sul piano della sicurezza personale di tutti i dipendenti, le Aziende individueranno specifiche soluzioni alternative (es.: ricorso ad agenzie di vigilanza).

Capitolo VIII Disposizioni di carattere sociale
Art. 34 Tutela della dignità della persona

Le parti condannano con fermezza e si impegnano a reprimere il comportamento di chiunque ponga in essere consapevolmente con azioni sistematiche, durature e intense violenze morali e persecuzioni psicologiche che mirano a danneggiare la dignità e la persona dei lavoratori.
Con riferimento all'art. 92 del CCNL, in presenza di atti o comportamenti che possano produrre effetti pregiudizievoli o discriminatori lesivi della dignità degli uomini e delle donne sul lavoro, le parti firmatarie del presente CSLL convengono di dar seguito ad un incontro, da tenersi presso la FTBCC nell'ambito dell'Osservatorio locale paritetico previsto dall'art. 3 del presente CSLL entro 15 giorni dalla notizia dell'evento, al fine di individuare i provvedimenti e le azioni necessarie a rimuovere le condizioni in essere e a garantire la piena tutela e dignità della persona umana.

Capitolo IX Sicurezza del lavoro
Art. 41 Premesse generali

Le parti convengono sull'esigenza di sviluppare misure sempre più efficaci per combattere le attività criminali rivolte nei confronti dei luoghi di lavoro e dei mezzi e dei lavoratori addetti al trasporto di valori. A tale riguardo le parti convengono sull'opportunità di invitare le Aziende all'adozione di forme consorziate di sicurezza.
L'efficacia delle misure di prevenzione e di repressione si accresce qualora le stesse, assunte con criteri di coerenza da parte dell'intero settore, siano poi realizzate ai vari livelli contrattuali con strumenti, metodi e comportamenti consoni alle specifiche situazioni ed esigenze proprie di ciascuna realtà aziendale e territoriale.
La FTBCC curerà la raccolta dei dati in materia, da esaminare in occasione delle riunioni periodiche previste dall'art. 3 del presente CSLL.

Art. 42 Protezione e controllo dei luoghi di lavoro
Le Aziende, al fine di meglio garantire la sicurezza dei propri dipendenti, si impegnano affinché l'organico di ogni succursale non risulti mai inferiore a 2 unità.
Le BCC destinatarie del presente CSLL sono obbligate ad adottare misure di protezione e controllo dei luoghi di lavoro mediante l'adozione di uno o più dei seguenti sistemi:
- metaldetector all'ingresso, inserito con doppie porte o bussola girevole in cristallo antiproiettile;
- vetri antiproiettile collocati sui banconi blindati e blindatura degli accessi agli uffici operativi interni;
- vigilanza esterna a mezzo di guardie giurate;
- altri sistemi di sicurezza di ultima generazione.
Le BCC possono anche utilizzare, a completamento degli altri sistemi, telecamere o cineprese, le quali dovranno essere installate osservando le disposizioni dell'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.
Le BCC si impegnano ad abolire, ove eventualmente esistenti, i sistemi di allarme acustico che, durante l'orario di lavoro, possano essere uditi nei locali aziendali di accesso al pubblico.
Le BCC si impegnano a migliorare la preparazione del personale in materia di sicurezza e a svolgere ogni anno una riunione (in orario di lavoro) per illustrare, a tutto il personale, i dispositivi di sicurezza e i comportamenti da assumere in caso di rapina.
Particolare attenzione va dedicata anche ai posti di lavoro senza accesso del pubblico, e a una opportuna sostituzione di eventuali vetri opachi delle aperture esterne ai luoghi di lavoro con vetri trasparenti antiproiettile.
Le misure da adottare in concreto saranno discusse dalle Aziende con le Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ovvero, in mancanza, con le OO.SS. locali stipulanti il presente CSLL.
Nei casi di ristrutturazione e/o di costruzione di ambienti di lavoro, nonché di apertura di nuovi locali aziendali, le Aziende provvederanno ad informare preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e le Rappresentanze Sindacali Aziendali ovvero, in mancanza, le OO.SS. locali circa i contenuti del progetto, i tempi di realizzazione, le misure di sicurezza da adottare (che dovranno essere installate prima dell'inizio dell'operatività), al fine di permettere proposte di modifica, scaturenti anche da eventuali sopralluoghi tecnici effettuati a norma dell'art. 45 del presente CSLL.
La FTBCC si adopererà affinché gli standard di sicurezza adottati dalle Aziende siano in linea con quanto stabilito dagli accordi ABI Prefetture in materia di protezione delle succursali bancarie.
A seguito di eventi criminosi le Aziende sono tenute a promuovere, entro quindici giorni dall'evento, un incontro con le Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite o, in mancanza, con le OO.SS. locali stipulanti il presente CSLL, allo scopo di valutare l'adozione di ulteriori sistemi di protezione, in aggiunta a quelli già in essere.
Al ripetersi ravvicinato di eventi criminosi presso una stessa unità produttiva (due eventi criminosi verificatisi nell'arco temporale di sei mesi), entro trenta giorni dall'evento l'Azienda qualora non già attuato rafforzerà, presso quella unità, le misure di protezione esistenti.

Art. 43 Servizio di trasporto valori e di guardia
Il servizio di trasporto di valori deve essere affidato dalle Aziende a ditte specializzate con preferenza, a parità di condizioni economiche, per quelle appartenenti al Movimento regionale del Credito Cooperativo.
Solo in casi eccezionali e particolari potrà essere richiesto ai dipendenti, mettendo loro a disposizione adeguati sistemi di sicurezza e tutela.
Ai servizi di trasporto di valori e di guardia può essere adibito personale armato solo se in possesso della licenza di guardia particolare giurata di cui agli artt. 133-141 del Testo Unico approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni.
L'osservanza della stessa condizione deve essere richiesta anche alle imprese cui le Aziende concedono in appalto servizi di trasporto valori e di guardia, nell'impiego dei propri agenti.
Nel caso di inadempimento della anzidetta condizione, da parte di imprese appaltatrici, le Aziende promuoveranno le opportune iniziative per risolvere i contratti di appalto in essere.
Nell'ambito della tutela fisica dei lavoratori, la FTBCC si impegna a vigilare e ad intervenire presso le BCC associate che effettuano operazioni di servizio a domicilio, al di fuori delle fattispecie e modalità previste dalla Banca d'Italia.

Art. 44 Eventi criminosi
In occasione di eventi criminosi, l'Azienda assumerà l'onere della visita medica specialistica eventualmente richiesta dal lavoratore colpito, entro tre mesi dall'evento, dietro presentazione di opportuna certificazione medica.
L'Azienda conserverà, ai lavoratori assenti dal servizio, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, per cura di infermità conseguenti a rapina, il posto di lavoro e l'intero trattamento economico, anche oltre i limiti di tempo stabiliti dal CCNL, fino a guarigione avvenuta ovvero fino alla riscossione, per effetto dei danni riportati, di pensione di inabilità o invalidità, comunque non oltre la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
I brevi permessi eventualmente richiesti dal personale direttamente o indirettamente colpito dall'evento criminoso vanno compresi nella previsione dell'art. 8 del presente CSLL.
In caso di rapina lo sportello interessato resterà generalmente chiuso per l'intera giornata.
Salvo i casi di colpa grave, il cassiere sarà esonerato da responsabilità per i danni derivanti da rapina per le somme occasionalmente detenute, senza specifica autorizzazione, oltre i limiti del massimale di copertura assicurativa o stabiliti dalle disposizioni interne.

Art. 45 Tutela delle condizioni igienico sanitarie
Le Aziende si impegnano ad esaminare e realizzare l'installazione di filtri ottici e/o schermi protettivi per i videoterminali. Qualora non già attuato, le Aziende si impegnano a sostituire progressivamente i videoterminali esistenti con monitor piatti di ultima generazione, a bassa emissione di radiazioni.
Fermo restando quanto previsto dal titolo VI del D.Lgs. 626/1994, l'adibizione ai terminali, ai videoterminali, o ad altre apparecchiature con video, escluse quelle di cassa, deve essere contenuta nel limite massimo di cinque ore giornaliere.
Gli addetti in via continuativa ai terminali, video o altre apparecchiature con video hanno diritto ad una interruzione sulla base delle disposizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Le lavoratrici gestanti saranno esentate, dietro loro richiesta scritta, dall'adibizione ai videoterminali e saranno avvicendate in mansioni meno gravose.
Gli addetti allo svolgimento di mansioni che comportano particolari rischi per la salute (addetti ai videoterminali, personale adibito ai centri e ai sistemi di elaborazione dati, personale che lavora in locali sotterranei) hanno diritto ogni due anni a effettuare, a spese dell'Azienda, appropriate visite mediche specialistiche (vista, udito) con la concessione del permesso retribuito per il tempo necessario.
Su iniziativa sindacale potranno essere promosse, mediante accordo con le Aziende interessate, che la FTBCC si impegna a favorire, indagini socio tese a garantire e a migliorare la tutela della salute dei lavoratori in relazione all'ambiente e alle condizioni di lavoro, con intervento delle strutture pubbliche o di strutture private concordate tra le parti.
Secondo il programma concordato, le anzidette strutture potranno effettuare, se necessario, sopralluoghi e rilievi tecnici, anche durante l'orario di lavoro. Potranno inoltre partecipare alle assemblee del personale, indette su argomenti connessi alle indagini, al fine di compilare e analizzare questionari.
L'Azienda collaborerà alle indagini e fornirà alle strutture incaricate i dati richiesti.
Qualora le indagini rendessero necessari accertamenti medici specialistici o checkle relative modalità di attuazione saranno concordate fra le parti interessate, assistite dalle rispettive organizzazioni di categoria.
I risultati conclusivi delle indagini costituiranno la base per la discussione in sede sindacale, alla presenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, di eventuali esigenze e modalità di rimozione di condizioni nocive.
Alle sopra indicate condizioni, i costi delle indagini saranno a carico delle Aziende.

Art. 46 Sicurezza nei luoghi di lavoro
Circa gli adempimenti connessi al D.Lgs. 626/94 viene concordato di definire, in occasione delle riunioni dell'Organismo paritetico previsto dall'art. 3 del presente CSLL:
- i rimborsi spese da riconoscere ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, relativamente all'attività che si troveranno a dover svolgere;
- l'attività di monitoraggio degli eventi criminosi accaduti.
Per quanto non espressamente previsto all'interno del presente capitolo, si rinvia alle norme previste in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro contenute nell'allegato G al CCNL.