Tipologia: Accordo
Data firma: 16 dicembre 2002
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2006
Parti: Isa/Associazione Industriali e Fillea, Feneal-Uil, RSU
Settori: Edilizia-Legno, Isa Perugia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1)
2) Relazioni industriali
3) Strumenti di flessibilità
3a) Flessibilità dell'orario
3b) Prestazioni aggiuntive Turni - Ciclo continuo
3c) Contratti a tempo determinato
4) Inquadramento contrattuale
5) Ambiente di lavoro
6) Premio di risultato anni 2003 2004 2005 E 2006
6a) Fatturato per dipendente (F.D.) (1° Componente)
6b) Riduzione costi della non qualità (R.C.Q.) (2° Componente)
6c) Assenteismo collettivo (A) (3° Componente)
6d) Presenza (P) (Correttivo Individuale)
7) Verifica
8) Corresponsione del premio
9) Non incidenza su altri istituti
10) Beneficiari
11) Salvaguardia
12) Regime contributivo
13) Validità e durata

Verbale di accordo

In data 16 dicembre 2002 in Perugia, presso la sede dell'Associazione degli Industriali, tra l'Impresa Isa spa […], assistita dal[…]l'Associazione Industriali e la Fillea […], la Feneal/Uil […], la RSU, si è convenuto quanto segue

Premesso
§ che le parti hanno avviato un confronto finalizzato a rinnovare il contratto collettivo aziendale di secondo livello stipulato il 30 ottobre 1998 nel rispetto delle finalità e degli obiettivi indicati nel protocollo del 23 luglio 1993 e nell'art. 21 del vigente CCNL;
§ che le parti ad esito del confronto, valutate positivamente le risultanze della precedente negoziazione e tenuto altresì conto di quanto previsto dal "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" del 22 dicembre 1998, intendono integralmente riconfermare gli obiettivi e le finalità che hanno caratterizzato il precedente accordo;
§ che, in particolare, le parti riconfermano di voler sviluppare un sistema che consenta all'impresa, nell'imprescindibile presupposto e condizione di un positivo andamento della sua gestione economica, di migliorare la propria competitività perseguendo, in un'ottica di consolidamento e sviluppo delle proprie posizioni di mercato, il miglioramento dei parametri di efficienza produttiva e di qualità della produzione e che nel contempo consenta ai lavoratori di ottenere benefici economici, variabili in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi concordati.
Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene

1) la premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

2) Relazioni industriali
Di norma entro il mese di aprile di ciascun anno si terrà un incontro tra le parti, nel corso del quale l'azienda fornirà informazioni relative agli investimenti, all'andamento occupazionale, alle previsioni sulle attività produttiva, nonché ad eventuali modifiche della organizzazione del lavoro.
In tale occasione si procederà inoltre ad una verifica congiunta sull'eventuale utilizzo degli strumenti di flessibilità di cui al successivo punto 3).

3) Strumenti di flessibilità
Nella reciproca consapevolezza che le mutevoli e variabili esigenze imposte dal mercato, caratterizzato sempre più da una connotazione fortemente stagionale e da una richiesta di prodotti "personalizzati", impongono alla azienda di ricercare, anche in via strutturale, misure organizzative atte a garantire sia accentuati livelli di flessibilità che l'ottimale utilizzo degli impianti, le parti hanno convenuto quanto segue:

3a) Flessibilità dell'orario
A fronte di specifiche necessità le parti si impegnano a dare concreta attuazione alla disciplina della flessibilità dell'orario normale settimanale di lavoro di cui all'art. 7 bis parte 2° del vigente CCNL;

3b) Prestazioni aggiuntive Turni - Ciclo continuo
In coerenza con quanto previsto dall'art. 12 parte 2° del vigente CCNL, laddove in futuro si dovessero verificare comprovate momentanee esigenze di intensificazione della attività produttiva e di maggiore utilizzo degli impianti le parti si impegnano a procedere ad un esame congiunto al fine di individuare, come peraltro già avvenuto in passato, soluzioni organizzative coerenti e rispondenti alle necessità aziendali, quali ad esempio:
prestazioni aggiuntive giornaliere per cinque giorni settimanali;
sabati lavorativi articolati su due turni di lavoro;
introduzione del ciclo continuo con riposi compensativi,

3c) Contratti a tempo determinato
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 15 del vigente CCNL e ferma restando la nuova disciplina del contratto a termine, di cui al D.Lgs 368/2001, si conviene che al fine di far fronte alle punte di più intensa attività conseguenti alla stagionalità del mercato, l'azienda possa legittimamente stipulare contratti di lavoro a tempo determinato in misura superiore al 15% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
Le parti si impegnano ad incontrarsi annualmente per analizzare l'utilizzo e la gestione dei contratti a termine anche al fine di verificarne le auspicabili ricadute in termini di stabile occupazione.

5) Ambiente di lavoro
Nella reciproca convinzione della sempre maggiore importanza, sia sociale che normativa, che viene assegnata a tutte quelle misure atte a favorire un miglioramento della prevenzione, della sicurezza e dall'ambiente di lavoro in genere, le parti, anche in coerenza con quanto previsto dal DLgs 626/94 (al quale l'azienda per quanto ovvio si impegna a dare completa attuazione) si impegnano a sviluppare rapporti di massima collaborazione e coinvolgimento tendenti alla individuazione, all'analisi e alla possibile soluzione delle problematiche che potrebbero insorgere.