Tipologia: Accordo nazionale interfederale - CCNL
Data firma: 1 ottobre 1991*
Validità: 01.08.1990 - 31.07.1994
Parti: Federambiente e Flfp-Cgil, Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil e Fiadel-Cisal
Settori: Servizi, Az. Municipalizzate Igiene Urbana
Fonte: CNEL
Note*: Fiadel-Cisal firma il 9 dicembre 1991 con distinguo

Sommario:

 Protocollo programmatico
Parte del contratto di lavoro
Art. 1 - Relazioni industriali e livelli di trattazione e confronto
Informazione
Consultazione
Confronto
Contrattazione
Programmazione e sviluppo
Rapporti con l'utenza
Informazione
Consultazione
Ambiti e materie di confronto e di contrattazione
Nazionale
Regionale/Territoriale
Aziendale
Art. 2 - Applicabilità del contratto
Art. 3 - Cessione e trasformazione di Azienda
Art. 4 - Inscindibilità del contratto
Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto
Parte II Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 6 - Assunzioni e selezioni del personale
Apprendistato
Contratti di formazione
Allegato Progetto formazione e lavoro (fac-simile)
Art. 7 - Tutela del lavoro delle donne e pari opportunità
Nota a verbale. - Tutela della dignità degli uomini e delle donne sul posto di lavoro (molestie sessuali)
Art. 8 - Periodo di prova
Art. 9 - Assunzione a termine
Parte III Diritti ed obblighi delle parti contraenti
Sezione A - Qualifiche e mansioni
Art. 10 - Classificazione del personale
Allegato alla classificazione
Norme di applicazione
Norma transitoria
Art. 11 - Mutamento di mansioni
Sezione B - Retribuzione
Art. 12 - Retribuzione mensile e sue definizioni
Art. 13 - Corresponsione della retribuzione mensile
Art. 14 - Calcolo della retribuzione giornaliera ed oraria
Art. 15 - Retribuzione base e sue variazioni
Allegato all'art. 15
Tabella n. 1 Retribuzione base
Tabella n. 2 EDR Accordo 15 novembre 1989
Tabella n. 3 Aumento retributivo E.D.R.
Art. 16 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 17 - Tredicesima mensilità
Art. 18 - Quattordicesima mensilità
Sezione C - Indennità e provvidenze varie
Art. 19 - Indennità e provvidenze varie
A) Indennità mezzo di trasporto
B) Rimborso spese per testimonianza
C) Trasferta
D) Indennità maneggio denaro
E) Alloggio
F) Sede di lavoro
G) Indennità sgombero neve
H) Rinnovo patente guida
I) Indennità di reperibilità
L) Mensa
M) Indennità «acqua alta» di Venezia
Art. 20 - Indumenti di lavoro
Sezione D - Orario di lavoro
Art. 21 - Durata settimanale del lavoro
Art. 22 - Orario giornaliero di lavoro
Art. 23 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
Art. 24 - Assenze e permessi
Art. 25 - Diritto allo studio
Sezione E - Lavoro straordinario festivo e notturno
Art. 26 - Lavoro notturno - Lavoro straordinario diurno e notturno
Art. 27 - Lavoro festivo e domenicale
Art. 28 - Indennità turni ciclici continui ed avvicendati
Sezione F - Contrattazione aziendale
Art. 29 - Contrattazione aziendale
Produttività
Redditività
Sezione G - Periodi di riposo
 Art. 30 - Giorni festivi e domenicali
Art. 31 - Ferie
Sezione H - Interruzione e sospensioni del rapporto di lavoro
Art. 32 - Aspettativa
Art. 33 - Servizio militare
Sezione I - Doveri, responsabilità e disciplina
Art. 34 - Doveri dei lavoratori
Art. 35 - Doveri e responsabilità dei conducenti
Art. 36 - Provvedimenti disciplinari
Parte IV Assistenza e previdenza
Art. 37 - Infortuni sul lavoro e tubercolosi
Art. 38 - Assistenza e trattamento di malattia
Art. 39 - Prevenzione malattie
Art. 40 - Inidoneità sopravvenuta in servizio
Esonero agevolato per inidoneità
Art. 41 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 42 - Trattamento di pensione
Parte V Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 43 - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 44 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 45 - Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 46 - Trattamento fine rapporto di lavoro
Art. 47 - Certificato di lavoro
Parte VI Rapporti sindacali
Art. 48 - Rappresentanza sindacale e permessi
Art. 49 - Prerogative e funzioni dei sindacati
1 - Distacchi sindacali
2 - Diritto d'affissione
3 - Trattenute dei contributi sindacali
4 - Assemblee sindacali del personale
5 - Sedi sindacali
6 - Procedura conciliativa delle vertenze aziendali individuali
Art. 50 - Modalità per l'interpretazione del contratto
Art. 51 - Circolo culturale e ricreativo
Art. 52 - Patronati di assistenza
Art. 53 - Mobilità del personale
Art. 54 - Tutela dei tossicodipendenti
Allegati
Norme contrattuali valide esclusivamente per il sindacato Fiadel-Cisal
Art. 1 - Relazioni industriali e livelli di trattazione e confronto
Art. 10 - Classificazione del personale - Quadri
Art. 15 - Retribuzione base e sue variazioni
Art. 29 - Contrattazione aziendale - Produttività
Art. 48 - Rappresentanza sindacale e permessi
Art. 49 - Prerogative e funzioni dei sindacati
Art. 52 - Patronati di assistenza
Protocollo d'intesa Cispel/Cgil-Cisl-Uil 20.07.1989 - Sistema di relazioni industriali e norme di comportamento delle parti e procedure per la gestione dei conflitti di lavoro
Sistema di relazioni industriali
Premessa
Il sistema di relazioni industriali
1) A livello confederale
2) A livello territoriale
3) Livello di Federazione di settore
4) Livello di azienda
Norme di comportamento delle parti e procedure per la gestione dei conflitti di lavoro
Premessa
Codice di comportamento sindacale
Codice di comportamento di parte datoriale
Premessa
Norme di garanzia
Norme pattizie
Regolamentazione del negoziato contrattuale - Procedure di mediazione e raffreddamento dei conflitti collettivi.
1) Rinnovi contrattuali nazionali
2) Vertenze aziendali per l'applicazione di accordi
3) Contrattazione aziendale su materie demandate dai CCNL
Norme sanzionatorie
Norme di attuazione
Protocollo di accordo
Verbale d'accordo 20 dicembre 1989
Regolamento per l'anticipazione del trattamento di fine rapporto di lavoro (legge 29 maggio 1982, n. 297)
Verbale d'incontro 14 luglio 1992 (prerogative sindacali)
Accordo nazionale interferderale 12 maggio 1987 per i lavoratori delle città lagunari

Accordo nazionale interfederale 1 ottobre 1991

Il giorno 1 ottobre 1991, in Roma, tra la Federazione italiana servizi pubblici igiene ambientale (Federambiente) […], con la partecipazione del presidente della Commissione Lavoro della Cispel, […] e la Federazione lavoratori funzione pubblica (Flfp) aderente alla Cgil, […], Fp-Cgil Nazionale […], la Federazione italiana trasporti (Fit) aderente alla Cisl, […], la Uiltrasporti - Settore ausiliari del traffico e portuali - aderente alla Uil […] è stato stipulato il seguente Accordo Nazionale Interfederale per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana, il quale sostituisce integralmente ed a qualsiasi effetto il precedente CCNL stipulato il 17 giugno 1983 e scaduto, con il successivo accordo integrativo e/o modificativo del 15 novembre 1989, il 31 luglio 1990.

Verbale d'accordo
Il giorno 9 dicembre 1991, in Roma, la Federazione italiana servizi pubblici igiene ambientale (Federambiente) […], con la partecipazione del presidente della Commissione Lavoro della Cispel, […] e la Fiadel-Cisal […], hanno stipulato l'Accordo Nazionale Interfederale, allegato al presente verbale, per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana, il quale sostituisce integralmente e a qualsiasi effetto il precedente CCNL stipulato il 17 giugno 1983 è scaduto, con il successivo accordo integrativo e/o modificativo del 15 novembre 1989, il 31 luglio 1990.

La Federambiente e la Fiadel-Cisal si danno, altresì, atto che gli articoli 1, 10, 15, 29, 48, 49 e 52 del sovracitato Accordo Nazionale sono sostituiti, parzialmente o integralmente, dalle norme riportate in allegato.

Protocollo programmatico
[…]
In attesa della riforma devono essere individuate, come obiettivo immediato, forme di convenzione con gli Enti Locali che determinino il riconoscimento di un canone per i servizi indispensabili ed indivisibili e un sistema tariffario per tutti i restanti servizi a favore di terzi che l'Ente proprietario affida alle Aziende;
[…]
c) una modifica del sistema degli appalti che, dopo un confronto con gli enti locali e le parti sociali, in armonia con le raccomandazioni CEE, preveda l'adozione di criteri per la stesura dei capitolati che contemplino: la garanzia di salvaguardia dell'ambiente e delle modalità di erogazione dei servizi; l'obbligatorietà di applicazione del presente CCNL; le condizioni di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.
[…]

Parte del contratto di lavoro
Art. 1 - Relazioni industriali e livelli di trattazione e confronto

Le parti si danno atto della necessità di istituire un tessuto completo di relazioni industriali tra Aziende e Organizzazioni Sindacali nel campo dei pubblici servizi, che coinvolga, altresì, le associazioni rappresentative dell'utenza.
Le parti, riconfermando la loro piena autonomia nella diversità dei rispettivi ruoli e ferma restando la rispettiva libertà di azione in caso di dissenso, prevedono momenti di informazione, consultazione, confronto e contrattazione.

Informazione:
deve intendersi con questa voce la reciproca trasmissione di documentazione, dati, notizie ed esposizione di programmi ed iniziative.
Consultazione:
deve intendersi con questa voce la discussione esplorativa su tematiche di rilievo finalizzata alla esplicitazione dei reciproci orientamenti ed opinioni.
Confronto:
deve intendersi con questa voce la verifica delle reciproche posizioni per riscontrare le diversità o le identità su specifici aspetti dei vari temi per approfondirne l'esame.
Contrattazione:
devono intendersi con questa voce tutte le materie su cui le parti trattano ai fini della definizione congiunta dei vari problemi.
Programmazione e sviluppo
Le Aziende di igiene ambientale, per rispondere adeguatamente alle crescenti necessità di tutela dell'ambiente ed alle esigenze di servizi ambientali, si doteranno di strumenti atti alla programmazione dello sviluppo aziendale quali i piani programma poliennali.
Spetta agli Enti Locali, consultate le Organizzazioni Sindacali Territoriali, come pure le associazioni dell'utenza, definire gli indirizzi ed i flussi finanziari di competenza aziendale che saranno alla base dei piani programma aziendali.
Le Aziende, nella redazione del piano programma, alla luce delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 902/86 e nel rispetto delle compatibilità economiche, si impegnano a perseguire un'ampia consultazione delle Organizzazioni Sindacali, nonché delle associazioni dell'utenza, con l'obiettivo di realizzare livelli sempre più elevati di efficienza e qualità dei servizi.
A questo scopo, ferme restando le rispettive, distinte responsabilità dell'Azienda e delle Organizzazioni Sindacali, si svolgeranno incontri tra le parti sui temi e con le modalità seguenti:
a) la Direzione Aziendale trasmette alle Organizzazioni Sindacali Territoriali di categoria la documentazione, i dati e le notizie riguardanti:

- i bilanci poliennali e i relativi investimenti;
- l'articolazione dei servizi erogati dall'Azienda.
b) le Organizzazioni Sindacali, entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione, possono chiedere un incontro per chiarimenti ed illustrazioni, da tenersi, possibilmente, entro dieci giorni dalla data della richiesta.

Ambiti e materie di confronto e di contrattazione
Fatti propri i principi contenuti nel Protocollo Cispel/Cgil-Cisl-Uil del luglio 1989, in particolare, per quanto attiene all'autonomia delle parti che resta confermata ad ogni livello, gli ambiti di confronto previsti tra le parti sono: nazionale, regionale/territoriale, aziendale.
Resta fermo il principio della non riproponibilità ad altri ambiti delle materie già definite nel livello di competenza.
Nazionale
A questo ambito viene demandata la definizione della normativa contrattuale, la gestione e l'interpretazione della stessa, nonché le materie ed i limiti della contrattazione aziendale.
Regionale/Territoriale
A questo ambito vengono riservate le materie previste dal Protocollo Cispel/Cgil-Cisl-Uil ed, inoltre, quanto stabilito dal contratto in ordine alle politiche di formazione professionale, ai programmi di politica occupazionale, nonché alla esigenza di nuove figure professionali.
Aziendale
Richiamate la piena autonomia decisionale e di responsabilità di gestione della Direzione Aziendale secondo le prerogative di legge e la piena autonomia di azione dei Sindacati, a questo ambito viene demandato il confronto sugli indirizzi e sulle linee secondo cui dovranno articolarsi le seguenti materie:
- organizzazione del lavoro: mobilità, turnazioni, straordinari, etc.;
- articolazione dell'orario di lavoro;
- gli organici e le relative articolazioni;
- massa vestiario.
A questo ambito aziendale viene demandata la contrattazione delle seguenti materie, secondo quanto stabilito dalle Norme Pattizie e dalle Norme Sanzionatorie di cui al Protocollo d'intesa Cispel/Cgil-Cisl-Uil del luglio 1989:
- programmazione ferie e festività;
- ambiente, igiene e sicurezza del lavoro e politica di prevenzione malattie ed infortuni;
- pari opportunità;
- i processi di riorganizzazione del fattore lavoro connessi a progetti di produttività (art. 29 CCNL);
- i processi di riorganizzazione del fattore lavoro connessi a progetti di redditività aziendale attinente all'attivazione di nuovi servizi o di segmenti di mercato;
- ogni altra materia singolarmente ed espressamente indicata negli articoli del CCNL.
L'attuazione dei provvedimenti adottati dalla Direzione Aziendale sarà oggetto di verifica, a richiesta, da parte delle Organizzazioni Sindacali.
Per quanto fa riferimento ai momenti di raffreddamento e di composizione dei conflitti in materia di contrattazione aziendale, vengono riconfermate le procedure previste dal Protocollo Cispel/Cgil-Cisl-Uil; a conclusione di questo processo resta impregiudicata l'autonomia delle parti.

Art. 2 - Applicabilità del contratto
1 - Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti fra le imprese esercenti servizi di igiene ambientale, complementari e simili, aderenti alla Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale ed i loro lavoratori, di cui alla classificazione prevista all'art. 10 del presente contratto.
Nella dizione «servizi di igiene ambientale, complementari e simili», si intendono tutti i servizi affidati ed affidabili alle imprese del settore anche relativi alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria nelle varie forme di inquinamento (centrali od impianti di eliminazione e/o trasformazione di rifiuti, manutenzione, verde pubblico, disinfezione e disinfestazione ambienti pubblici e privati, interventi tesi alla neutralizzazione dell'inquinamento dell'aria, etc.).
2 - L'applicazione del presente contratto di lavoro è sottoposta agli adempimenti di legge.
3 - Il contratto è applicabile ad enti, società ed organizzazioni che abbiano aderito alla Federambiente ed alla quale abbiano conferito il mandato di rappresentanza.
4 - Il contratto è, altresì, applicabile ai servizi di igiene urbana gestiti da ogni altro ente pubblico economico o società di capitale totalmente o parzialmente pubblico, per i quali l'applicazione è operante a seguito degli adempimenti richiesti dalla legge e/o dai rispettivi statuti.
5 - Il presente contratto si applica anche ai lavoratori dei servizi di igiene ambientale, complementari e simili, delle imprese pubbliche degli Enti Locali che gestiscono promiscuamente più servizi. Ai lavoratori addetti ai servizi comuni della stessa Azienda, con accordo sindacale non revocabile, da stipularsi in sede aziendale fra le parti sindacali interessate, viene pattuita l'applicazione di uno dei contratti collettivi di lavoro applicabile ad uno dei servizi gestiti promiscuamente dall'Azienda.

Parte II Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 6 - Assunzioni e selezioni del personale
Apprendistato

1 - La disciplina dell'apprendistato é regolata dalle norme di legge e dal relativo regolamento (legge n. 25/1955 e legge n. 56/1987, art. 21).
[…]
Contratti di formazione
[…]
8 - Le parti convengono che eventuali contratti di formazione e lavoro concordati in sede aziendale debbano prevedere trattamenti economici e normativi, nonché contenuti e caratteristiche del contratto di formazione e lavoro, non inferiori a quelli stabiliti dalla presente regolamentazione.

Art. 7 - Tutela del lavoro delle donne e pari opportunità
1 - Per la tutela del lavoro delle donne vengono richiamate le norme di legge vigenti.
2 - I comitati per le pari opportunità, di cui all'art. 8 del CCNL 19 giugno 1987, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del CCNL
In sede di contrattazione decentrata a livello di singola Azienda, anche tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, con particolare riferimento:
- all'accesso ed alle modalità di svolgimento di corsi di formazione professionale;
- agli orari di lavoro;
- al perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, nel quadro di un processo che tenda ad evitare assegnazioni di mansioni, in via permanente, aventi carattere discriminatorio e prive di ogni possibile evoluzione professionale.
Rientra nelle competenze dei comitati per le pari opportunità la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive CEE. per la effettiva pari dignità delle persone e, in particolare, per rimuovere completamente eventuali molestie e lesioni delle libertà personali del singolo lavoratore.
3 - Per quanto non espressamente indicato nel precedente punto 2, vengono richiamate le disposizioni della legge 10 aprile 1991, n. 125 e dei Decreti del Ministro del Lavoro 8 e 22 luglio 1991.
Nota a verbale. - Tutela della dignità degli uomini e delle donne sul posto di lavoro (molestie sessuali).
Le parti nel rispetto di quanto previsto dal codice civile art. 2087, nonché dalle raccomandazioni CEE del 30 luglio 1991(1) in materia di molestie sessuali, promuoveranno azioni intese a prevenire comportamenti che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro.
È considerato inaccettabile qualsiasi comportamento basato sul sesso se indesiderato ed offensivo per chi lo subisce, tanto più se questo viene utilizzato in maniera esplicita od implicita per alterare o motivare decisioni inerenti alle attività lavorative (assunzione, formazione, promozioni etc.) creando quindi un ambiente ostile, intimidatorio ed umiliante.
Le parti si impegnano ad attuare una politica di prevenzione ed informazioni nei confronti di ogni forma di discriminazione e molestia sessuale, affermando il diritto di tutti i lavoratori e lavoratrici a vivere un ambiente di lavoro sicuro e favorevole alle relazioni umane nel rispetto della dignità di ciascuna donna e di ciascun uomo nell'espletamento dei propri compiti.
Inoltre, si faranno promotrici di iniziative volte ad informare i lavoratori/ci sulla procedura, sulle misure di intervento e sull'individuazione di punti di riferimento (sindacale ed aziendale) per le denunce, che le parti intendono attuare ed identificare nonché sulle sanzioni disciplinari che si intenderanno prevedere per i dipendenti responsabili di molestie sessuali sul posto di lavoro.

Parte III Diritti ed obblighi delle parti contraenti
Sezione A - Qualifiche e mansioni
Art. 10 - Classificazione del personale
Livello 4° - Declaratoria

Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico od amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate.
Lavoratori specializzati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tipologia del lavoro, all'interpretazione del disegno: attività per le quali è richiesta una preparazione professionale specifica con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate per lo svolgimento delle quali può richiedersi il possesso di particolari abilitazioni. Tali lavoratori devono svolgere con perizia i lavori loro affidati.
Profili e funzioni esemplificativi
[…]
Lavoratori in possesso delle previste certificazioni amministrative e professionali, acquisite se necessario con appositi corsi professionali, che siano in grado di condurre tutti i mezzi di trasporto, raccolta, spazzamento etc. del parco mezzi aziendali per i quali sia necessario il possesso della patente di grado C o superiore.
Lo svolgimento di tali mansioni implica, inoltre, la completa idoneità fisica debitamente certificata, comprese le turnazioni di servizio 24 ore su 24, le variazioni d'impiego anche nell'arco della stessa giornata di lavoro, sottoscritte dal lavoratore all'atto dell'inquadramento, con rendiconto giornaliero scritto del servizio svolto e con compiti di piccola manutenzione riparativa dei mezzi loro affidati.
Esempi
- Operatore CED;
- gruista agli impianti di incenerimento, turbinista, conduttore di forni e di caldaie con patente generale di 2° grado;
- operatore chimico di laboratorio;
- operai specializzati addetti all'officina di riparazione e manutenzione;
- operai specializzati addetti alla conduzione degli impianti di depurazione delle acque, anche con compiti di manutenzione ordinaria;
- cuoco;
- coordinatore di nuclei operativi ai quali fanno capo lavoratori di livello inferiore;
- addetti agli uffici amministrativi, anche con compiti di stenodattilografia;
- gommista specializzato con compiti di equilibratura e di assetto delle ruote.

Livello 3°- Declaratoria
Lavoratori che svolgono attività prevalentemente esecutive, sia tecniche che amministrative, la cui esecuzione si svolge sulla base di procedure prestabilite, le quali richiedono preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, con responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
Profili e funzioni esemplificativi
[…]
Lavoratori addetti alla disinfezione ed alla disinfestazione etc., con patentino rilasciato dall'autorità competente, cui sono demandati anche la preparazione dei composti e la guida dei veicoli in dotazione ai servizi.
Lavoratori che svolgono con continuità ed organicità, in maniera contestuale e promiscua, mansioni riferibili a più aree funzionali e che abbiano piena idoneità fisica a tutte le mansioni, debitamente certificata, possesso della patente di grado B, disponibilità sottoscritta all'atto dell'inquadramento all'effettuazione di tutti i turni di servizio previsti dall'organizzazione aziendale, compresi quei turni che si attuano 24 ore su 24 ed alle variazioni d'impiego nell'arco della stessa giornata lavorativa.
Tali aree funzionali sono comprensive, oltre che delle mansioni di cui alla declaratoria del 2° livello, anche di quelle relative alla guida ed utilizzo di tutti i mezzi conducibili con la patente B a disposizione dell'Azienda, al rifornimento del carburante con le relative annotazioni scritte, al lavaggio anche con limitato movimento dei mezzi, all'espurgo dei pozzetti stradali e dei pozzi neri, alla pulizia ed alla piccola manutenzione di fontane e ad ogni altro servizio affidato all'Azienda.
Esempi
- Aiuto fuochista o conduttore di caldaia addetto ai bagni pubblici;
- autista conduttore di automezzi e macchine operatrici per la guida dei quali è richiesta la patente di grado C o superiore;
- cuciniere, aiuto cuoco;
- perforatore-verificatore;
- operaio qualificato addetto all'officina, alla manutenzione, agli impianti fissi, alle stazioni di ingrassaggio e grafitaggio, con controllo e sostituzione degli ingrassatori;
- addetto al trasporto con la responsabilità della consegna delle carni dal mattatoio ai clienti;
- addetto al magazzino con compiti di distribuzione e registrazione dei materiali;
- gommista qualificato;
- addetti al lavaggio degli automezzi, in possesso della patente di grado C o superiore, cui è richiesta la movimentazione degli stessi.

Allegato alla classificazione
Norme di applicazione
Norma transitoria

1) Le mutate situazioni organizzative, la diversificazione dei servizi, le esigenze dell'utenza rivolte a fruire di servizi più efficaci ed economici, le innovazioni tecnologiche, il più elevato grado di scolarità dei lavoratori, la mutata situazione socio-economica, assommati all'esigenza di realizzare l'obiettivo dell'unificazione dei contratti pubblico e privato, determinano l'esigenza di affrontare la classificazione del personale con un progetto innovativo.
2) La nuova classificazione deve essere in grado di soddisfare le esigenze derivanti dalle prevedibili evoluzioni aziendali nei prossimi anni, alla luce di quanto espresso negli obiettivi politici del CCNL
3) Le parti convengono sull'obiettivo di definire una nuova classificazione che risponda alle esigenze sopraevidenziate e si impegnano a definire il nuovo articolo classificatorio nell'ambito della vigenza contrattuale, fermo restando il rispetto delle compatibilità economiche.
4) I lavori per l'identificazione della nuova normativa classificatoria dovranno iniziare entro il 31 marzo 1992 e potranno considerare anche ipotesi di raggruppamento di aree professionali, riconoscendone articolazioni, figure professionali campione e loro profili, tendendo alla ricomposizione di professionalità e modalità di sviluppo professionale.
A questo fine, le parti decidono di costituire un'apposita Commissione nazionale mista che procederà ad una analisi di alcune realtà aziendali significative, corrispondenti alle seguenti tipologie:
aree metropolitane, medie, piccole.
[…]

Sezione C - Indennità e provvidenze varie
Art. 19 - Indennità e provvidenze varie

G) Indennità sgombero neve
Per lo sgombero della neve, sarà contrattata, in sede aziendale, entro il 15 ottobre, un'indennità limitatamente al personale ad detto all'espletamento di tale servizio.
Un'indennità di entità minore rispetto a quella di cui sopra, sarà contrattata anche per il personale che espleta servizi collaterali allo sgombero della neve. Per collaterali si intendono tutti quei servizi espletati dai lavoratori che operano comunque a supporto diretto ed immediato dell'intervento neve e contestualmente allo stesso.
I) Indennità di reperibilità
Allo scopo di garantire la continuità funzionale e la sicurezza degli impianti e delle attrezzature, non presidiati ventiquattro ore su ventiquattro, viene istituita un'indennità di reperibilità.
Le norme di organizzazione e di articolazione del servizio di reperibilità verranno stabilite dall'Azienda, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.
Ai lavoratori chiamati a svolgere il servizio di reperibilità sarà data comunicazione attraverso apposito ordine di servizio.
Di norma, il servizio di reperibilità non impegnerà il lavoratore più di una settimana, dal lunedì alla domenica compresa, ogni quattro settimane.
[…]
M) Indennità «acqua alta» di Venezia
Per la città di Venezia sarà concordata, in sede aziendale, una indennità limitatamente al personale addetto all'organizzazione ed all'espletamento del servizio.

Art. 20 - Indumenti di lavoro
1 - La massa vestiario verrà stabilita dall'Azienda, previo confronto con le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
2 - La fornitura degli indumenti, nonché di tutti gli altri strumenti di lavoro, dovrà avvenire esclusivamente e direttamente da parte dell'Azienda. Essi dovranno essere usati esclusivamente per l'espletamento dei compiti d'istituto.
3 - Le Aziende sono tenute a fornire gli indumenti di lavoro a tutto il personale interessato. Le quantità, le fogge, etc., vengono individuate in ogni singola Azienda con riferimento alla struttura ed all'organizzazione del lavoro.
4 - Gli oggetti di vestiario devono essere indossati dal personale obbligatoriamente ed esclusivamente durante il servizio; il personale stesso é tenuto a curare la buona conservazione e la pulizia degli indumenti.
5 - Non è consentita la corresponsione di somme in denaro o buoni acquisto in sostituzione degli indumenti.
Dichiarazione a verbale.
In relazione ai problema dei lavaggio degli indumenti dei lavoratori ed ai possibili riflessi igienico-sanitari, le parti firmatarie concordano sulla urgente necessità di una pronuncia in materia del Ministero della Sanità al fine di chiarire le categorie eventualmente interessate e le modalità di lavaggio.
La formulazione dei quesito sarà concordata ed inviata entro il 31.12.1991.

Sezione D - Orario di lavoro
Art. 21 - Durata settimanale del lavoro

1 - La durata settimanale del lavoro è di trentasei ore per tutti i lavoratori.
2 - Nei reparti a ciclo continuo, ventiquattro ore su ventiquattro, di norma i turni saranno quattro ogni giorno, di sei ore lavorative continuative ciascuno. Per esigenze legate alle specifiche realtà logistiche ed organizzative, le Aziende, sentita la competente autorità, potranno articolare diversamente i turni, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali Aziendali.
3 - Per i lavoratori che prestano servizio per cinque giorni alla settimana, l'orario di lavoro è convenzionalmente fissato in ore 7,12 giornaliere.
[…]

Art. 22 - Orario giornaliero di lavoro
1 - L'articolazione dell'orario giornaliero di lavoro viene stabilita dall'Azienda con apposito ordine di servizio, previo confronto con le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
[…]
4 - Nei turni continui avvicendati il personale non dovrà abbandonare il lavoro fino a quando sia stato sostituito.
5 - I lavoratori impiegati in turni ciclici mensili dovranno fruire di un intervallo corrispondente a due turni di lavoro, fatte salve le esigenze di cui al precedente punto 4.

Sezione E - Lavoro straordinario festivo e notturno
Art. 26 - Lavoro notturno - Lavoro straordinario diurno e notturno

1 - La prestazione giornaliera ordinaria dei lavoratore, esclusa quella inserita in turni continui avvicendati per lavorazioni a ciclo continuo degli impianti fissi e/o mobili etc., deve, di norma, svolgersi continuativamente nelle ore diurne dalle ore 6 alle ore 22.
Qualora funzionalità ed esigenze di servizio lo richiedano, il lavoratore è tenuto a svolgere la propria prestazione giornaliera anche in ore notturne (22-6).
Nei limiti consentiti dalla legge, ove particolari esigenze del servizio lo richiedano, il lavoratore è tenuto a prestare l'opera sua anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, con un tetto massimo di 135 (centotrentacinque) ore annuali individuali, con una prestazione straordinaria che tenga conto delle disposizioni di legge vigenti in materia (di norma, due ore giornaliere).
Tale tetto di 135 ore non cumulabili pro-capite potrà essere eccezionalmente superato per esigenze di servizio, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.
2 - Le parti stipulanti concordano sull'opportunità di non ricorrere al lavoro straordinario, se non in caso di inderogabili esigenze di servizio di carattere urgente ed imprevedibile.
Per una valutazione della corretta applicazione di tali principi le Aziende comunicheranno, trimestralmente, alle istanze sindacali le notizie riassuntive del lavoro straordinario. Tali informazioni saranno, di norma, fornite analiticamente per area o reparto.
[…]

Art. 28 - Indennità turni ciclici continui ed avvicendati
1 - Ai lavoratori che operano in turni omogenei ciclici, continui ed avvicendati - tre turni o quattro turni, su 24 ore, con spostamento del riposo domenicale - è riconosciuta un'indennità pari al 6% (sei) della sola retribuzione base del livello di appartenenza.
2 - Ai lavoratori che operano in turni omogenei, ciclici, continui ed avvicendati - tre turni o quattro turni, su 24 ore, con riposo domenicale - è riconosciuta un'indennità pari al 4% (quattro) della sola retribuzione base del livello di appartenenza.
3 - Tali indennità verranno corrisposte nella misura di 1/22 del loro valore mensile, in caso di tre turni su 24 ore; qualora i turni ciclici continuati avvicendati si svolgano in quattro turni su 24 ore, le indennità turno verranno corrisposte nella misura di 1/26 per ogni giorno di effettivo svolgimento della mansione.
[…]

Sezione G - Periodi di riposo
Art. 30 - Giorni festivi e domenicali

[…]
3 - Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade normalmente di domenica.
4 - Per i lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo stesso.
[…]

Sezione I - Doveri, responsabilità e disciplina
Art. 34 - Doveri dei lavoratori

1 - Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare:

b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l'ordine gerarchico fissato dall'Azienda;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l'Azienda deve portare a sua conoscenza, nonché tutte le disposizioni al riguardo emanate dall'Azienda stessa;

f) aver cura dei locali, mobilia, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;

h) osservare e far osservare tutte le disposizioni di carattere disciplinare, organizzativo e regolamentare in genere disposte con ordine di servizio dalla Direzione, con le modalità previste dal presente contratto.
[…]
3 - Il lavoratore, a richiesta dell'Azienda, deve sottoporsi in qualsiasi momento e, particolarmente, prima della riammissione in servizio nei casi previsti dall'art. 40, a visita medica da parte di sanitari degli istituti previdenziali competenti o di Enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 35 - Doveri e responsabilità dei conducenti
1 - Il conducente deve assolvere ad una serie di atti sostanziali aventi come fine il buon funzionamento ed il mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo assegnato, così come definiti dal Codice della strada e dal regolamento.
Gli atti succitati sono: interventi, controlli, segnalazioni. Dette operazioni debbono essere svolte nell'orario normale di lavoro.
Interventi:
- rifornimento carburante;
- rabbocco livello liquido raffreddamento motore;
- rabbocco livello fluidi funzionali;
- rifornimento liquido lavaparabrezza;
- pulizia interna cabina.
Controlli:
- metodica verifica della strumentazione di bordo (spie, strumenti, etc.) per mantenere il massimo livello di efficienza;
- livello liquido raffreddamento motore;
- livello fluidi funzionali;
- condizione e pressione pneumatici;
- fumosità allo scarico;
- illuminazione esterna.
Segnalazioni:
- puntuale trasmissione, mediante gli strumenti previsti dalle procedure aziendali, di tutte le informazioni atte a segnalare anomalie di funzionamento o guasti.
2 - il conducente è responsabile delle contravvenzioni a lui imputate per negligenza ed incuria.

Parte IV Assistenza e previdenza
Art. 37 - Infortuni sul lavoro e tubercolosi

1 - Per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e contro la tubercolosi si applicano le norme di legge vigenti.
[…]

Art. 39 - Prevenzione malattie
1 - All'esclusivo scopo di preservare lo stato di salute dei lavoratori dipendenti, le Aziende, avvalendosi prioritariamente delle strutture pubbliche operanti con il vincolo del segreto professionale, sottoporranno con periodicità e specificità fissate dall'autorità competente per territorio, i lavoratori ai controlli ed esami che saranno ritenuti opportuni per il conseguimento di un'efficiente azione preventiva delle malattie.
A tale scopo, attraverso specifiche intese con gli istituti di medicina del lavoro, verranno stabiliti gli esami ed i controlli cui sottoporre i lavoratori.
2 - Le Aziende, sulla base dei risultati non nominativi degli esami effettuati, compileranno opportune statistiche. Qualora dette statistiche facessero emergere dati allarmanti per particolari posizioni lavorative, le Aziende faranno intervenire con tempestività Specialisti del lavoro, a carico dell'Azienda stessa e l'USL competente per territorio. I dati conclusivi verranno trasmessi al compimento di ciascun biennio alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.
3 - Le cartelle sanitarie personali vanno conservate sotto il vincolo del segreto professionale. I dati in esse riportati vanno raccolti ed elaborati in modo del tutto anonimo.
Tutti coloro che collaborano alla raccolta dei dati sono tenuti al segreto professionale.
4 - La struttura sanitaria incaricata degli esami, nei casi in cui riterrà che sussistano elementi pregiudizievoli alla salute del lavoratore, li comunicherà al medico di fiducia del lavoratore stesso o, se del caso, ad un familiare dell'interessato con la massima riservatezza e con le dovute cautele.
5 - Le spese per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo sono a carico delle Aziende.

Art. 40 - Inidoneità sopravvenuta in servizio
1 - È diritto dell'Azienda di far constatare in ogni momento l'idoneità psichico-fisica del lavoratore a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto od alle quali è stato successivamente adibito.
2 - L'accertamento relativo deve essere svolto dalla USL del luogo dove l'Azienda ha la propria sede, ovvero da Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5, legge 20 maggio 1970, n. 300.
3 - L'Azienda deve dare comunicazione scritta al lavoratore dell'esito della visita medica cui è stato sottoposto, limitatamente, tuttavia, alla constatazione della sua capacità lavorativa.
Entro sette giorni dalla suddetta comunicazione, in caso di eventuali divergenze sull'accertamento di idoneità, si può ricorrere al Collegio medico dell'USL secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
Le spese relative al medico eventualmente designato dal lavoratore sono, in ogni caso, a carico del lavoratore stesso.
A salvaguardia del diritto alla segretezza dei dati riferiti alla propria condizione sanitaria, il lavoratore dovrà consegnare ogni e qualsiasi certificazione e documentazione medica in suo possesso esclusivamente e direttamente alla USL e non all'Azienda.
4 - Sia l'USL e gli Enti di cui sopra, in prima istanza, sia il Collegio medico, in seconda istanza, potranno:
a) dichiarare il lavoratore idoneo a svolgere le mansioni per le quali é stato assunto od alle quali é stato successivamente adibito;
b) dichiarare il lavoratore totalmente inidoneo a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
c) dichiarare il lavoratore inidoneo a svolgere le mansioni per le quali é stato assunto od alle quali é stato successivamente adibito, ma non anche inidoneo a svolgere qualsiasi altra attività lavorativa.
5 - Nei casi previsti dal precedente punto 4, lettere b) e c), l'Azienda deve procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dal successivo punto 6.
6 - È data facoltà al lavoratore, ove ricorra il caso previsto dal precedente punto 4, lettera c), e sempreché non si versi nell'ipotesi di cui all'art. 43, punto 1, lettera e) (esonero per malattia contagiosa cronica), di formulare all'Azienda richiesta scritta di essere mantenuto in servizio per svolgere mansioni diverse da quelle a cui era adibito prima dell'accertamento medico.
7 - La richiesta di cui sopra deve essere inoltrata all'Azienda entro cinque giorni dal ricevimento della lettera con la quale l'Azienda stessa, a seguito dell'esito della visita, comunica al lavoratore l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro. In tal caso, l'inoltro della richiesta sospende la procedura di licenziamento.
8 - L'accertamento relativo alla possibilità di mantenere il lavoratore in servizio con mansioni diverse deve avvenire in una riunione congiunta tra la Direzione Aziendale, le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL ed il lavoratore interessato.
9 - Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'accertamento compiuto ai sensi dei precedente punto 8, risulti che il lavoratore può essere mantenuto in servizio, ancorché in mansioni non equivalenti od anche inferiori a quelle di assunzione od a quelle alle quali è stato successivamente adibito, deve essere redatto apposito verbale nel quale il lavoratore dovrà espressamente dichiarare di accettare le mansioni che gli sono state assegnate. Il predetto verbale, oltre che dal lavoratore interessato, deve essere sottoscritto per accettazione dalla Direzione e dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL
Qualora non si raggiunga l'accordo, l'Azienda procederà al licenziamento del lavoratore, come previsto al precedente punto 5.
10 - Nell'ipotesi prevista al precedente punto 9, il lavoratore mantenuto in servizio dovrà essere inquadrato nel livello di competenza delle nuove mansioni attribuitegli.
Qualora il nuovo inquadramento risultasse inferiore al precedente, verrà conservata «ad personam» la differenza in cifra tra la retribuzione individuale percepita al momento dell'assegnazione del nuovo livello e la nuova retribuzione. Tale differenza («ad personam») è parte della retribuzione globale.

Art. 41 - Tutela delle lavoratrici madri
1 - L'Azienda è tenuta ad ottemperare alle disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, durante lo stato di gravidanza e puerperio ed, in particolare, a quanto stabilito dall'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che recita:
«È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i 3 mesi dopo il parto».
[…]
Per quanto attiene il diritto della lavoratrice ad assentarsi dal lavoro trascorso il periodo di astensione obbligatoria, si richiama quanto previsto dalla già citata legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dal D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 «Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri» e dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 (*)

(*) Vedi anche sentenza della corte costituzionale n 1 del 19 gennaio 1987.

Parte VI Rapporti sindacali
Art. 49 - Prerogative e funzioni dei sindacati

2 - Diritto d'affissione
Le Rappresentanze Sindacali e le strutture esterne delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che la Direzione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'Azienda, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro.
4 - Assemblee sindacali del personale
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, in Azienda, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue; in quest'ultimo caso verrà corrisposta la normale retribuzione. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette singolarmente, o congiuntamente, dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali e/o dalle strutture esterne delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale di lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate alla Direzione dell'Azienda.
Alle riunioni possono partecipare dirigenti esterni del Sindacato che ha costituito la Rappresentanza Sindacale Aziendale.

Art. 53 - Mobilità del personale
1 - È prevista all'interno delle Aziende la mobilità tra personale inquadrato nello stesso livello, purché ciò non comporti peggioramento economico anche in coincidenza di processi di ristrutturazione e dell'introduzione di nuove tecniche organizzative e funzionali, previo accertamento dell'idoneità fisica.
[…]

Art. 54 - Tutela dei tossicodipendenti
[…]
5) l'Azienda esaminerà la possibilità, limitata alla fase riabilitativa, di adibire il lavoratore tossicodipendente a mansioni che non mettano in pericolo la propria e l'altrui incolumità e non siano contrastanti con gli obiettivi di recupero e riabilitazione.
[…]

Allegati
Norme contrattuali valide esclusivamente per il sindacato Fiadel-Cisal
Art. 1 - Relazioni industriali e livelli di trattazione e confronto

Ambiti e materie di confronto e di contrattazione
1° comma:
«Fatti propri i principi contenuti nel Protocollo Cispel/ Cgil.-Cisl-Uil del luglio 1989 e del relativo accordo Federambiente/ Fiadel-Cisal del 20 dicembre 1989, in particolare, per quanto attiene all'autonomia delle parti che resta confermata ad ogni livello, gli ambiti di confronto previsti tra le parti sono: nazionale, regionale/territoriale, aziendale».
4° comma:
«Regionale/Territoriale.
A questo ambito vengono riservate le materie previste dal Protocollo Cispel/Cgil-Cisl-Uil e dal relativo accordo Federambiente/ Fiadel-Cisal del 20 dicembre 1989 ed, inoltre, quanto stabilito dal contratto in ordine alle politiche di formazione professionale, ai programmi di politica occupazionale, nonché alla esigenza di nuove figure professionali».
6° comma:
«A questo ambito aziendale viene demandata la contrattazione delle seguenti materie, secondo quanto stabilito dalle Norme Pattizie e dalle Norme Sanzionatorie di cui al Protocollo d'intesa Cispel/Cgil-Cisl-Uil del luglio 1989 e del relativo accordo Federambiente/ Fiadel-Cisal del 20 dicembre 1989».
8° comma:
«Per quanto fa riferimento ai momenti di raffreddamento e di composizione dei conflitti in materia di contrattazione aziendale vengono riconfermate le procedure previste dal Protocollo Cispel/Cgil-Cisl-Uil; a conclusione di questo processo resta impregiudicata l'autonomia delle parti».

Protocollo d'intesa Cispel/Cgil-Cisl-Uil 20.07.1989
Sistema di relazioni industriali e norme di comportamento delle parti e procedure per la gestione dei conflitti di lavoro

Sistema di relazioni industriali
Premessa

[…]
A tal fine le parti convengono sulla opportunità di attivare un sistema di relazioni stabili sulle strategie di sviluppo dei servizi pubblici locali, sui loro effetti in ordine alla qualità della vita delle collettività, sui piani generali volti a introdurre innovazioni tecnologiche o organizzative con particolare riguardo ai riflessi qualitativi e quantitativi sull'occupazione.
[…]
Riaffermata l'utilità, la centralità e la essenzialità dei servizi pubblici erogati dalle imprese pubbliche locali dell'energia, del gas, dell'acqua, dei trasporti, dei mercati, delle farmacie, del latte e dell'igiene ambientale, Cispel, Cgil, Cisl e Uil concordano e si impegnano sui seguenti obiettivi:
[…]
4) proseguire nel processo di miglioramento organizzativo, gestionale e produttivo della impresa pubblica locale anche attraverso l'ottimale utilizzazione e valorizzazione del personale;
[…]
La Cgil, la Cisl e la Uil si impegnano a loro volta a favorire l'ingresso di nuove tecnologie e processi organizzativi del lavoro attraverso le rispettive strutture a livello territoriale e d'azienda, concorrendo nel contempo a individuare e realizzare forme dirette al miglioramento della produttività aziendale e del lavoro; a tale fine le parti si incontreranno nel mese di giugno di ogni anno.
[…]

Il sistema di relazioni industriali
Costituisce parte integrante del sistema di relazioni industriali tra le parti la contestuale intesa riguardante la disciplina delle vertenze ai vari livelli e la regolamentazione dei poteri autonomi di comportamento.
Il sistema di relazioni industriali è volto a realizzare la partecipazione del sindacato, senza interferire sull'autonomia delle parti che resta confermata ad ogni livello, alle scelte strategiche relative alle politiche di sviluppo e organizzazione dei servizi, nonché alle politiche occupazionali e formative del personale nel comparto delle aziende aderenti alla Cispel.
Esso si articola su 4 livelli:
1) A livello confederale è costituita una struttura paritetica nazionale, composta da rappresentanti della Cispel e delle Confederazioni Cgil, Cisl e Uil.
La struttura si riunirà almeno all'inizio e a metà di ciascun anno con compiti di informazione e di consultazione sulle linee di politica dei servizi pubblici locali.
In particolare la struttura curerà:
a) l'acquisizione di elementi circa gli indirizzi generali delle parti nei diversi settori dei pubblici servizi;
[…]
c) l'esame di programmi di sviluppo, ricerca, innovazione tecnologica e coordinamento tra le aziende di rilevanza strategica;
d) la valutazione dei temi della sicurezza dell'esercizio dei servizi e della continuità della loro erogazione;
e) la verifica del livello di applicazione dei contratti collettivi di lavoro nei vari settori e lo stato delle relazioni sindacali anche allo scopo di prevenire o risolvere situazioni conflittuali.
[…]
g) l'esame di proposte generali in materia di sicurezza del lavoro, di organizzazione del lavoro, di produttività, di mercato del lavoro.
In considerazione della rilevanza di problematiche settoriali, la struttura paritetica può costituire comitati specifici di settore con la partecipazione dei rappresentanti delle Federazioni interessate e con il compito di esaminare i programmi e le iniziative delle parti al riguardo.
L'informazione e la consultazione dovranno di norma precedere l'attuazione dei progetti e dei piani di intervento sui punti predetti.
La struttura in parola esprime pareri sulle questioni esaminate e può anche indicare orientamenti alternativi. Nel caso in cui non sia raggiunta una identità di vedute i diversi pareri potranno essere registrati a richiesta delle parti.
L'attività della struttura nazionale non altera l'autonomia delle parti e le competenze delle stesse, così come risultano articolate ai diversi livelli.
Alle Federazioni nazionali di categoria ed alle loro diverse articolazioni territoriali spetta la gestione di quanto previsto dai CCNL di settore.
2) A livello territoriale
Per i territori regionali e interregionali, e specificatamente per le aree metropolitane, sarà promossa dalla struttura di cui ai punto 1) che precede la costituzione di Comitati territoriali paritetici per l'approfondimento delle ricadute, in tema di dotazione di servizi, delle scelte strategiche delle imprese pubbliche locali.
3) Livello di Federazione di settore
Nel quadro di principi e indirizzi enunciati nel presente protocollo le relazioni industriali, a livello di Federazione, sono regolate dalle norme dei protocolli previsti nei CCNL.
4) Livello di azienda
Le relazioni industriali sono regolate dalle norme contenute nei protocolli confederali, in quelli di settore e nei CCNL.
Le aziende, ferme restando le procedure sulle Relazioni industriali contemplate dalla disciplina collettiva di settore, attueranno annualmente una informativa alle OO.SS. territoriali sugli indirizzi e sugli obiettivi del piano programma, sui relativi aggiornamenti, sullo stato di attuazione del medesimo in ordine, in particolare, allo sviluppo, ai programmi di investimento, alle ricadute conseguenti sulla organizzazione del lavoro e sulla dimensione del personale, alle politiche formative del personale.

Protocollo di accordo
Verbale d'accordo 20 dicembre 1989

[….]
Le parti concordano quanto segue allo scopo di raggiungere gli obiettivi suindicati:
[…]
C) Recepire immediatamente l'intesa Cispel/Cgil-Cisl-Uil in materia di «relazioni industriali e gestioni dei conflitti di lavoro dei servizi pubblici locali», nell'interezza della sua composizione, nella considerazione del grande valore politico che riveste e dell'affermazione, insita nel suo contesto, che la prevenzione e la gestione dei conflitti di lavoro è possibile solo individuando preliminarmente, attraverso la partecipazione attiva delle OO.SS., comuni obiettivi e percorsi.
[…]
D) L'istituzione di un processo di formazione professionale «permanente», ossia capace di individuare le necessità del momento (in termini di professionalità), formarle e mantenerle costantemente aggiornate.
In questa ottica le parti si impegnano a promuovere la costituzione di uno specifico ente, a composizione Cispel, Federambiente, Confindustria, Ausitra, OO.SS. che, aperto alle esperienze dei settori industriali ed in accordo col Ministero dell'Ambiente e le Regioni, studi ed analizzi il fabbisogno di professionalità riferite agli interventi generali di carattere ambientale sul territorio ed assicuri in tal senso il coerente sviluppo delle aziende pubbliche e private, garantendo costantemente la formazione e l'aggiornamento professionale.
Le parti firmatarie confederali e di categoria sono, pertanto, impegnate a predisporre, entro novanta giorni dalla firma del presente protocollo, una proposta operativa da presentare congiuntamente alle parti residue (Confindustria, Ausitra, ecc.). Tale organismo potrà avvalersi di una rete di convenzioni qualificate (Università, centri di formazione specializzati), garantendo obiettività di risultati attraverso idonei percorsi formativi.
Concordare, altresì, che l'attuale art. 7 «Assunzioni e selezioni» dovrà subire, nell'ambito del rinnovo del CCNL, una radicale modificazione per adattarsi alle reali esigenze delle aziende.
[…]
G) Costituire una commissione mista paritetica, articolabile secondo le necessità dei lavori, con il compito di effettuare, entro il 31 marzo 1990, una analisi ed uno studio comparato dei costi e delle normative relative agli attuali contratti del settore.
[…]

_______
(1)  Dovrebbe trattarsi della Raccomandazione del 27 novembre 1991 92/131/CEE