Tipologia: Accordo
Data firma: 18 ottobre 2004
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti: Faber/Associazione Industriali e Fim, Fiom, Uilm, RSU
Settori: Metalmeccanici, Faber Fossato di Vico (Pg)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1)
2) Relazione industriali occupazione
3) Ambiente di lavoro
4) Inquadramento contrattuale
5) Lavoro notturno
6) Premio di risultato anni 2004, 2005, 2006 e 2007
6 a) Efficienza produttiva (E) (1° componente)
6 b) Qualità del prodotto (Q) (2° componente)
6 c) Presenza (F) (Correttivo Individuale)
7) Verifica
8) Corresponsione del premio
9) Non incidenza su altri istituti
10) Beneficiari
11) Salvaguardia
12) Regime contributivo
13) Validità

Verbale di accordo

In data 18 ottobre 2004 in Perugia, presso la sede della Associazione Industriali, tra la Faber spa […], assistiti dal[…]l'Associazione Industriali e la Fim […], la Fiom […], la Uilm […], la RSU della unità produttiva di Fossato di Vico (PG)

Premesso
che le parti hanno avviato un confronto finalizzato a rinnovare il contratto collettivo aziendale di secondo livello stipulato il 9 marzo 2000 nel rispetto delle finalità e degli obiettivi indicati nel protocollo del 23 luglio 1993 e nell'art. 9 disciplina generale sezione III del vigente CCNL; che le parti ad esito del confronto, valutate positivamente le risultanze della precedente negoziazione e tenuto altresì conto di quanto previsto dal "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" del 22 dicembre 1998, intendono integralmente riconfermare gli obiettivi e le finalità che hanno caratterizzato il precedente accordo; che, in particolare, le parti riconfermano di voler sviluppare un sistema che consenta all'impresa, nell'imprescindibile presupposto e condizione di un positivo andamento della sua gestione economica, di migliorare la propria competitività perseguendo, in una ottica di consolidamento e sviluppo delle proprie posizioni di mercato, il miglioramento della qualità e della efficienza produttiva e che nel contempo consenta ai lavoratori di ottenere benefici economici, variabili in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi concordati.
Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene

1) La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

2) Relazione industriali occupazione
Di norma entro il mese di aprile di ciascun anno si terrà un incontro tra le parti, nel corso del quale l'azienda fornirà informazioni relative agli investimenti, all'andamento occupazionale, alle previsioni sulla attività produttiva nonché ad eventuali modifiche della organizzazione del lavoro. In tale occasione sarà anche definito il calendario annuale di lavoro che, in funzione delle programmate esigenze produttive, stabilisca il periodo e l'entità delle ferie collettive, nonché le modalità di utilizzazione della quota dei PAR (permessi annui retribuiti) destinata alla fruizione collettiva. Tale programma, in considerazione delle mutevoli e repentine esigenze del mercato deve intendersi come programma "di massima" e come tale suscettibile di eventuali scostamenti in presenza dei quali le parti si impegnano (entro la prima decade del mese di giugno di ciascun anno) ad incontrarsi al fine di definire gli opportuni aggiustamenti.
Inoltre, al fine di migliorare il già positivo sistema di rapporti e relazioni industriali, le parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente, di norma con cadenza trimestrale, al fine di affrontare, in una logica di confronto costruttivo, eventuali problematiche attinenti l'organizzazione del lavoro, il miglioramento dell'ambiente e la gestione degli orari di lavoro in funzione delle eventuali esigenze produttive aziendali, anche su eventuali richieste dell'azienda o delle organizzazioni sindacali.
In tali incontri, si procederà inoltre ad un esame congiunto delle prospettive occupazionali con particolare riferimento all'analisi dell'utilizzo e della gestione degli strumenti contrattuali flessibili al fine di verificarne compatibilmente con l'andamento e le necessità aziendali, le auspicabili ricadute in termini di stabile occupazione dando priorità per quanto possibile alla anzianità di servizio prestata.
In tale ottica l'azienda si impegna a procedere, entro il corrente anno 2004, alla assunzione di circa n. 20 lavoratori già utilizzati con contratto di lavoro interinale.
L'esito degli incontri di cui sopra sarà formalizzato, con apposito verbale di riunione.

3) Ambiente di lavoro
Nella reciproca convinzione della sempre maggiore importanza, sia sociale che normativa, che viene assegnata a tutte quelle misure atte a favorire un miglioramento della prevenzione, della sicurezza e dell'ambiente di lavoro in genere, le parti, anche in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 (al quale l'azienda per quanto ovvio si impegna a dare completa attuazione) si impegnano a sviluppare rapporti di massima collaborazione e coinvolgimento tendenti alla individuazione, all'analisi ed alla possibile soluzione delle problematiche che potrebbero insorgere.
In tale ottica saranno ulteriormente sviluppati gli interventi informativi e formativi nei confronti dei lavoratori.

5) Lavoro notturno
In relazione alla parziale strutturale articolazione della attività produttiva su tre turni di lavoro per cinque giorni alla settimana e al conseguente maggior disagio per il lavoro notturno, intendendosi come tale solo ed esclusivamente il lavoro prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00, saranno riconosciute le seguenti ulteriori maggiorazioni aggiuntive rispetto a quanto precedentemente concesso e in atto in aggiunta al vigente CCNL: […]