Tipologia: Accordo
Data firma: 1 dicembre 2003
Validità: 01.06.2003 - 31.05.2006
Parti: Imac e RSU
Settori: Tessili, Calzature, Imac Perugia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Decentramento
Inquadramento
Ambiente e rischi per la salute dei lavoratori
Occupazione e stagionalità
Formazione e riqualificazione professionale
Previdenza complementare (Previmoda)
Premio di risultato
Durata
Allegato Calcolo del premio lordo di risultato

Contrattazione di II livello Contratto aziendale

Il giorno 01/12 /2003 in Perugia, presso la sede della società in Via J. Gagarin, 6 si sono riuniti: Società "Imac spa Divisione IGI" […], e RSU dei lavoratori dipendenti […]

Premesso
le parti hanno proceduto, preventivamente, a livello aziendale, ad una verifica approfondita dell'accordo collettivo aziendale del 29 giugno 2000, di cui ne riconoscono la piena validità, efficacia e corretta applicazione, in relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli obbiettivi, alla verifiche tecniche sui parametri di riferimento;
le parti hanno, altresì, proceduto ad una verifica dell'accordo aziendale di settore del 14 ottobre 1996 relativo allo specifico reparto aziendale qual è il negozio vendite di cui ne riconoscono la piena validità, efficacia e corretta applicazione, in relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli obbiettivi, alla verifiche tecniche sui parametri di riferimento;
le parti si danno reciprocamente atto di aver svolto la contrattazione aziendale nel rispetto delle procedure previste all'art. 8 Capitolo II del vigente CCNL di categoria (Calzature Industria);
le parti con il presente contratto aziendale intendono realizzare uno strumento coerente con le logiche ed i contenuti del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo" del 23 luglio 1993, orientato a favorire, nell'ambito e nel rispetto dell'autonomia e delle scelte imprenditoriali, un maggior coinvolgimento dei lavoratori alla realizzazione degli obbiettivi di miglioramento del "sistema impresa". Un accordo capace di sviluppare in funzione delle strategie e del miglioramento della competitività dell'impresa e in un'ottica di consolidamento, di sviluppo delle proprie posizioni di mercato, di miglioramento dell'efficienza produttiva e della qualità dei prodotti, il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici economici ottenuti in funzione del grado di raggiungimento degli obbiettivi concordati: Ciò premesso si è convenuto quanto segue:

Decentramento
L'Azienda dichiara di ritenere strategica, nell'ambito della competizione di mercato nazionale ed internazionale, una corretta politica di decentramento produttivo e ribadisce quindi la volontà di proseguire nell'attuazione di tale condotta aziendale secondo i principi della piena libertà imprenditoriale.
L'Azienda comunica, inoltre che, i propri fornitori italiani ed esteri, su esplicita richiesta della stessa, sono impegnati al pieno rispetto delle normative legali e contrattuali dei singoli paesi.
L'Azienda, infine, ribadisce la propria disponibilità a fornire informazioni in materia, secondo il dettato e le cadenze stabilite dall'art. 9 punto B del vigente CCNL di categoria (Calzature Industria)

Ambiente e rischi per la salute dei lavoratori
L'Azienda per il miglioramento dell'ambiente di lavoro e per la sua rispondenza alle disposizioni di legge, dichiara di aver dato piena attuazione a quanto previsto in materia dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, e riconferma la piena disponibilità ad esaminare e risolvere, di volta in volta, i singoli problemi che dovessero essere segnalati dall'apposita commissione paritetica aziendale.

Occupazione e stagionalità
Premesso che, permanendo almeno gli attuali andamenti di mercato, l'Azienda dichiara di non prevedere per i prossimi tre anni la necessità di ricorrere a riduzioni di personale, le parti dichiarano di condividere l'obiettivo di pervenire al superamento del ricorso alla CIGO in occasione delle saldature stagionali, riservando tale strumento ad impreviste ed imprevedibili situazioni di mercato o ad eventi di tipo eccezionale. A tal fine, l'Azienda dichiara di non essere ricorsa negli ultimi tre anni all'utilizzo di alcuna forma di sostegno pubblico al reddito.
Per agevolare il raggiungimento ditale obbiettivo ed accelerarne al massimo i tempi di realizzazione
Le parti convengono il pieno utilizzo della gestione flessibile degli orari di lavoro secondo le modalità previste dal vigente CCNL di categoria. Il ricorso a regime di orario settimanale flessibile è, altresì, voluto dalle parti quale utile strumento per disincentivare fenomeni di anomalo decentramento produttivo e ricorso al lavoro straordinario.
Le parti stabiliscono, visti gli specifici ed accentuati aspetti di stagionalità che l'Azienda si trova a dover fronteggiare e visti i buoni risultati conseguiti nell'utilizzo ditale istituto contrattuale secondo quanto disciplinato dal previgente accordo aziendale nel triennio appena conclusosi, di confermare l'innalzamento del monte ore massimo di orario flessibile annuo individuale da 96 ore a 140 ore.
Il recupero delle ore di flessibilità prestate nei periodi di punta stagionale sarà effettuato nell'intervallo intercorrente fra le campagne di produzione.
Le parti effettueranno, al termine di ogni campagna produttiva, successiva alla stipula del presente accordo, un incontro di verifica sull'ampiezza dell'utilizzo della flessibilità finalizzata agli scopi di cui sopra e sugli esiti che lo stesso istituto ha determinato in termini di saldo stagionale, riservandosi di concordare ogni opportuno accorgimento di adattamento delle previsioni contrattuali alle effettive esigenze aziendali.
Le parti stabiliscono di comune accordo che la maggiorazione contrattuale prevista all'art. 33 6° capoverso del vigente CCNL di categoria potrà essere trasformata su richiesta degli interessati in equivalenti riposi compensativi da aggiungere a quelli già spettanti per l'applicazione dell'orario di lavoro flessibile.
Le parti riconoscono, altresì, al fine del contenimento del ricorso agli ammortizzatori sociali e Comunque di garantire l'adeguatezza degli organici, l'importanza dell'utilizzo di istituti contrattuali e di legge.

Formazione e riqualificazione professionale
[…]
Pertanto, le parti convengono che, ferme restando le rispettive autonomie operative e contrattuali, potranno promuovere specifiche iniziative formative da progettare e realizzare congiuntamente.
In tale ottica di percorso formativo programmato, l'Azienda valuterà con favore l'opportunità di percorsi propedeutici d'accesso al mondo lavorativo attraverso l'utilizzo di istituti giuridici quali: stages aziendali, borse lavoro, tirocini formativi, lavoro "in affitto" ed apprendistato.
Le direzione aziendale segnalerà alla RSU, con riferimento a ciascuna unità produttiva, le esigenze formative indotte dai processi di riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed organizzativo e forniranno indicazioni sulle conseguenti iniziative formative.