Categoria: 1991
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Tipologia: CCNL
Data firma: 5 giugno 1991
Validità: 05.06.1991 - 31.12.1993
Parti: Aninsei, Fiinsei e Sinascel-Cisl, Sism-Cisl, Sindacato Nazionale Scuola Cgil, Uil Scuola, Snals
Settori: Servizi, Istruzione, Privati
Fonte: CNEL

Sommario:

 Relazioni sindacali
I compiti e composizione delle Commissioni Paritetiche
Composizione della Commissione
Composizione delle controversie
Contratto formazione lavoro
Progetto di formazione lavoro
Trattamento economico e normativo
Impegni delle parti contraenti
Procedura di verifica conformità
I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 4 - Ambito del rapporto
II - Classificazione
Art. 5 - Classificazione
Art. 6 - Mutamenti di qualifica
Art. 7 - Mansioni promiscue
III - Assunzione in servizio
Art. 8 - Assunzione
Art. 9 - Tirocinio
Art. 10 - Insegnanti statali
Art. 11 - Periodo di prova
Art. 12 - Durata del rapporto di lavoro
Art. 13 - Part-time
Art. 14 - Reimpiego
IV - Trattamento economico e previdenziale
Art. 15 - Retribuzione mensile
Art. 16 - Prospetto paga
Art. 17 - Tredicesima mensilità
Art. 18 - Stipendio base
Art. 19 - Indennità di contingenza
Art. 20 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 21 - Commissioni d' esame
Art. 22 - Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile
Art. 23 - Sostituzione di lavoratori assenti
Art. 24 - Supplenze personale docente
Art. 25 - Trattamento previdenziale
V - Trattamento convittuale
Art. 26 - Trattamento convittuale
Art. 27 - Vitto e alloggio
 VI - Durata del lavoro
Art. 28 - Orario di lavoro
Art. 29 - Prolungamento dell' orario normale di lavoro
Art. 30 - Completamento d' orario
Art. 31 - Riduzione d' orario
Art. 32 - Lavoro notturno, festivo, straordinario
Art. 33 - Ferie
Art. 34 - Festività soppresse
Art. 35 - Riposo settimanale
VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 36 - Assenze per malattia
Art. 37 - Aspettativa per malattia
Art. 38 - Congedo matrimoniale
Art. 39 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 40 - Servizio militare
Art. 41 - Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
Art. 42 - Permessi per concorsi, esami e corsi di aggiornamento ed elettorali
Art. 43 - Permessi elettorali
Art. 44 - Aspettativa
VIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 45 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 46 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente
Art. 47 - Rescissione del rapporto di lavoro
Art. 48 - Decesso del lavoratore
Art. 49 - Licenziamento
Art. 50 - Restituzione di documenti
Art. 51 - Trattamento di fine rapporto
IX - Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 52 - Regolamento interno
Art. 53 - Doveri del lavoratore
Art. 54 - Provvedimenti disciplinari
X - Diritti sindacali
Art. 55 - Diritti sindacali
Art. 56 - Ritenute sindacali
XI - Procedure per la conciliazione nelle controversie di lavoro
Art. 57 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale
Art. 58 - Quote di servizio
Art. 59 - Facoltà di adire l' autorità giudiziaria
XII - Disposizioni finali e transitorie
Art. 60 - Contrattazione integrativa
Art. 61 - Rinvio alle leggi
Art. 62 - Norme transitorie

Il giorno 5-6-1991, in Roma, tra Aninsei; Fiinsei e il Sinascel-Cisl e il Sism-Cisl; il Sindacato Nazionale Scuola Cgil; la Uil Scuola; il Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola (Snals); è stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente e non docente delle scuole gestite dagli enti aderenti all’Aninsei e Fiinsei.

Relazioni sindacali
Le parti, ferme restando le proprie autonomie decisionali, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l’autonomia di valutazione e d’intervento propria di ciascuna Organizzazione, confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie oggetto di informazione, concordano sulla opportunità di definire momenti di incontro ove procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore.
[…]
Pertanto, le Parti, facendosi carico di orientare l’azione dei propri rappresentanti e nell’intento di ricercare coerenze di comportamento, concordano di cogliere le opportunità offerte dal mercato e nello stesso tempo offrire un contributo allo sviluppo dell’occupazione mediante il ricorso a forme di collaborazione introdotte dalla precedente legislazione del lavoro riguardante i contratti di formazione lavoro, il rapporto a tempo parziale e a tempo determinato e di sperimentare per la vigenza del presente Contratto uno schema di relazioni sindacali basate sul seguente accordo che si articola in tre livelli operativi:
- Commissione Paritetica Nazionale;
- Commissione Paritetica Regionale;
- Contratti formazione/lavoro.

I compiti e composizione delle Commissioni Paritetiche
La Commissione Paritetica costituisce a tutti i livelli l’organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle organizzazioni stipulanti l’aggiornamento del Contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.
Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente accordo per:
1) esaminare l’andamento dell’occupazione nel settore scuola privata con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all’utilizzo dei Contratti di Formazione Lavoro;
2) esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali;
3) verificare la possibilità della contrattazione decentrata;
4) individuare, eventualmente necessarie, figure professionali non previste nell’attuale classificazione;
5) verificare la conformità dei progetti allo schema dell’accordo nazionale relativo ai contratti formazione/lavoro come previsto ai capitoli successivi;
6) porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato.
Le Segreterie delle Commissioni Paritetiche hanno sede presso un Istituto aderente all’Aninsei e/o Fiinsei.
L’Aninsei e/o Fiinsei provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
Le Commissioni Paritetiche si riuniscono su istanza presentata dalla Associazione Aninsei e/o Fiinsei o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette associazioni nazionali firmatarie del presente accordo.
La data della convocazione sarà fissata d’accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
Le Commissioni, prima di deliberare, possono convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia dell’argomento.
Le deliberazioni delle Commissioni Paritetiche sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisi.
In caso di non accordo solo per quanto previsto ai punti 2-3 può essere richiesto un ulteriore confronto in Commissione Paritetica Nazionale anche con la presenza di componenti la Commissione Regionale.
In pendenza di procedure presso la Commissione Paritetica, le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcun’altra iniziativa sindacale né legale.
Tutti i verbali delle Commissioni territoriali devono essere inviati alla Commissione Nazionale.

Composizione della Commissione
In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Regionale Paritetica, le parti convengono quanto segue:
- l’Organismo sarà formato complessivamente da 10 membri nominati pariteticamente nelle singole regioni dell’Aninsei e/o Fiinsei da una parte, e delle Organizzazioni sindacali Cgil-Cisl- Uil scuola - Snals, dall’altra;
- l’Organismo è convocato dal Presidente anche su richiesta di una delle due componenti con le modalità che lo stesso Organismo si darà.
È presieduto, a turni semestrali, alternativamente da un membro nominato dall’Aninsei e/o dalla Fiinsei e dalle Organizzazioni sindacali:
- l’Organismo stabilisce il proprio metodo di lavoro;
- l’Organismo decide all’unanimità;
- può porre all’ordine del giorno altri argomenti non previsti dal presente accordo ma accettati dalle parti.

Contratto formazione lavoro
[…]
Le parti concordano sulla necessità di attivare tutti gli strumenti possibili per migliorare la formazione professionale stante il ruolo strategico che la stessa riveste negli attuali processi di innovazione tecnologica, nella riqualificazione professionale all’interno dei programmi concordati di azioni positive nei confronti dell’occupazione femminile nonché per incrementare l’occupazione giovanile.

I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto contempla e tutela il personale che presta la sua opera in qualità di lavoratore subordinato negli istituti scolastici gestiti da enti e privati aderenti e rappresentati dall’Aninsei e dalla Fiinsei.
Il presente contratto tutela anche il personale dipendente da altri istituti non associati alla predetta organizzazioni che ne accettino integralmente la disciplina mediante esplicita dichiarazione scritta, riportata nel contratto individuale di assunzione e comunicata alle parti contraenti il presente contratto.
La normativa del presente contratto da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

VI - Durata del lavoro
Art. 28 - Orario di lavoro
L’orario di lavoro è:
Livello I - 39 ore settimanali, che si ridurranno a 38 ore settimanali dal 1-9-1991;
Livello II - 39 ore settimanali, che si ridurranno a 38 ore settimanali dal 1-9-1991, per tecnici delle caldaie, autisti di bus, portieri-centralinisti, bagnini, idraulici, elettricisti, falegnami, meccanici, cuochi, guardarobieri al convitto, camerieri specializzati nel settore per mansione unica, infermieri patentati, assistenti all’infanzia e di scuola materna, assistenti di convitto;
- 32 ore settimanali per modelli viventi;
Livello III - 39 ore settimanali, che si ridurranno a 38 ore settimanali dal 1-9-1991;
Livello IV - 39 ore settimanali, che si ridurranno a 38 ore settimanali dal 1-9-1991, per segretari, economi, responsabili amministrativi, assistenti sociali, logoterapisti, fisioterapisti;
- 36 ore settimanali, che si ridurranno a 35 ore settimanali dal 1-9-1991 ed a 34 ore settimanali dal 1-9-1993 per i docenti in scuole materne;
- 24 ore settimanali per i docenti in scuole elementari;
- 18 ore settimanali per i docenti in scuole secondarie di I e II grado legalmente riconosciute o ad esse conformate che insegnino in materie per le quali è richiesto il diploma d’istruzione secondaria di II grado o titolo equipollente;
Livello V A - 18 ore settimanali;
Livello V B - 1.248 ore annuali, pari ad un orario mensile convenzionale di 104 ore (monte ore annuo/12 mesi = 1.248/12), ad un orario giornaliero convenzionale di 4 ore (orario mensile convenzionale/26 giorni = 104/26) e ad un orario settimanale convenzionale di 24 ore (orario mensile convenzionale/4,33 = 104/4,33);
dal 1-9-1991 passerà a:
- 1.196 ore annuali, pari ad un orario mensile convenzionale di 99,67 ore (monte ore annuo/12 mesi = 1.196/12), ad un orario giornaliero convenzionale di 3,83 ore (orario mensile convenzionale/26 giorni = 99,67/26) e ad un orario settimanale convenzionale di 23 ore (orario mensile convenzionale/4,33 = 99,67/4,33);
Livello VI - 39 ore settimanali, che si ridurranno a 38 ore settimanali dal 1-9-1991.
[…]
L’orario effettivo di lavoro settimanale per il personale del livello V B può variare nel corso dell’anno a seconda delle esigenze dell’istituto tra zero ore e il doppio dell’orario settimanale convenzionale, ma comunque non potrà superare le 32 ore settimanali e le 7 ore giornaliere.
Ai docenti del livello V B non possono essere assegnati periodi di lezione non contigui, inferiori complessivamente a 60 minuti.
Ai docenti del livello V B non può essere richiesta una prestazione lavorativa che nell’arco della giornata sia distribuita su più di due turni consecutivi (antimeridiano, pomeridiano e serale) per quanto compatibile con le esigenze organizzative dell’istituto. Al fine di programmare la consecutività dei turni, ogni docente farà presente per iscritto all’istituto la sua volontà di essere impegnato solo su turni consecutivi o la sua disponibilità ad orari diversi. Nell’assegnazione dei turni consecutivi si terrà presente comunque il criterio della maggiore anzianità di servizio presso l’istituto.
Per i docenti del livello V B le variazioni dell’orario di lavoro individuali divengono vincolanti se comunicate la settimana precedente e comunque almeno tre giorni prima della variazione.
Ai docenti del livello V B può essere richiesta prestazione fuori sede presso terzi committenti, comunque non al di fuori dell’ambito comunale, in tal caso viene conteggiata in aggiunta all’orario prestato, mezza ora per ogni sede.
La presenza degli istitutori, richiesta negli ambienti dell’istituto durante il periodo notturno, è equiparata ad un’ora di effettivo servizio ordinario.
Oltre alle ore di insegnamento e alle attività strettamente collegate, il personale docente delle scuole materne ed elementari (livello IV) e delle scuole legalmente riconosciute (livelli IV e V A) è tenuto ad effettuare tutte le attività accessorie connesse con il normale funzionamento della scuola, per un numero di ore non superiore alle 110 nell’anno, quali:
a) colloqui con i genitori;
b) consigli di classe;
c) scrutini periodici;
d) riunioni interdisciplinari dei vari corsi;
e) attività di aggiornamento e programmazione;
f) sostituzione di docenti assenti senza congruo preavviso e attività di sostegno.
[…]

Art. 29 - Prolungamento dell’orario normale di lavoro
Al personale insegnante dei livelli IV e V A con 18 ore settimanali di insegnamento può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 24 ore settimanali.
Al personale insegnante del livello IV (docenti in scuole elementari) con 24 ore settimanali di insegnamento può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 32 ore settimanali.
Al personale insegnante del livello IV (docenti in scuole materne) con 36 ore settimanali (35 ore settimanali, dal 1-9-1991, e 34 ore settimanali, dal 1-9-1993) di insegnamento può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 40 ore (39 dal 1-9-1991 e 38 dal 1-9-1993).
Al personale del livello III (istitutori di convitto) con 39 ore settimanali (38 ore settimanali, dal 1-9-1991) può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 45 ore settimanali (44 ore settimanali, dal 1-9-1991).
I limiti sopra indicati possono essere superati previo accordo tra le parti.
Gli incarichi in prolungamento d’orario sono conferiti per l’intera durata dell’anno scolastico.
[…]

Art. 32 - Lavoro notturno, festivo, straordinario
[…]
Al personale non docente potrà essere richiesto lavoro straordinario fino ad un massimo di 190 ore annuali.
Al personale del livello V B potranno essere richieste nel corso dell’anno scolastico prestazioni straordinarie fino ad un terzo dell’assegnazione ordinaria annuale, risultante dal rispettivo contratto individuale di lavoro.
In considerazione delle particolari esigenze di carattere organizzativo dell’attività didattica e formativa può essere richiesta prestazione lavorativa supplementare anche ai lavoratori a tempo parziale, in deroga a quanto previsto dall’art. 5, 4 comma, legge 19-12-1984, n. 863.
[…]
Per il personale non docente dei livelli I, II, III e IV le ore di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, possono essere compensate con ore libere da fruire entro il mese successivo, come permessi straordinari, con modalità compatibili con l’organizzazione e le esigenze dell’istituto.

Art. 35 - Riposo settimanale
Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, salvo esigenze di servizio nel qual caso il riposo verrà fruito in altro giorno.

VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 39 - Tutela delle lavoratrici madri

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

VIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 46 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente

Il rapporto di lavoro può essere risolto per sopravvenuta inidoneità permanente che impedisca il pieno svolgimento dell’attività stabilita contrattualmente.

IX - Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 52 - Regolamento interno
Il regolamento interno predisposto dall’istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei lavoratori all’atto dell’assunzione e comunque messo a disposizione per la consultazione. Esso non può contenere norme in contrasto con il presente contratto e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per le eventuali successive modifiche.

X - Diritti sindacali
Art. 55 - Diritti sindacali

Per quanto concerne i diritti sindacali valgono le disposizioni di legge ivi compresa la legge 20-5-1970, n. 300 e la legge 11-5-1990, n. 108.

XII - Disposizioni finali e transitorie
Art. 60 - Contrattazione integrativa

La contrattazione integrativa aziendale potrà esclusivamente rinnovarsi nelle scuole dove siano stati sottoscritti accordi integrativi ai CCNL sin dal triennio 1984/87.
[…]

Art. 61 - Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella legge 20-5-1970, n. 300, nella legge 15-7-1966, n. 604, nella legge 11-5-1990, n. 108 e nelle altre leggi sul lavoro.