Direttiva 89/391/CEE – Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro – Trasposizione erronea ed insufficiente – Partecipazione equilibrata alle attività di prevenzione e protezione – Scelta tra organizzazione esterna o interna attribuita al datore di lavoro – Inadempimento degli obblighi di applicazione.

“La trasposizione di una direttiva nel diritto interno non esige necessariamente una riproduzione formale e letterale delle sue disposizioni in una norma di legge espressa e specifica, ed essa può trovare realizzazione in una situazione giuridica generale, purché quest’ultima garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in maniera sufficientemente chiara e precisa”. Avendo la direttiva tra gli obiettivi quello “di favorire la partecipazione equilibrata dei datori di lavoro e dei lavoratori alle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, l’effetto utile della direttiva può essere garantito nel miglior modo possibile privilegiando l’organizzazione di tali attività in seno all’impresa. Lasciare al datore di lavoro la scelta tra l’organizzazione di tali attività in seno all’impresa o il ricorso a competenze esterne a quest’ultima non contribuisce ad assicurare l’effetto utile della direttiva, ma costituisce un inadempimento dell’obbligo di garantire la piena applicazione di tale direttiva”

Direttiva 89/391/CEE – Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro – Trasposizione erronea ed insufficiente – Misure in materia di pronto soccorso, lotta antincendio e di evacuazione – Adeguamento alla natura delle attività e alle dimensioni dell’impresa – Designazione dei lavoratori incaricati – Necessità.

“Ai sensi dell’art. 8, n. 1, della direttiva, il datore di lavoro deve prendere, in materia di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori, le misure necessarie, adeguate alla natura delle attività ed alle dimensioni dell’impresa e/o dello stabilimento, tenendo conto di altre persone presenti. Il datore di lavoro deve in particolare, …designare i lavoratori incaricati di applicare queste misure…”: trattasi di obbligo non “condizionato dalla natura delle attività e dalle dimensioni dell’impresa e/o dello stabilimento…. È certamente possibile prendere in considerazione l’importanza o le dimensioni dell’impresa e/o dello stabilimento, nonché la natura delle attività che vi sono esercitate, per determinare concretamente gli elementi che sono oggetto delle prescrizioni di cui all’art. 8, n. 2, primo comma, della direttiva, ma non per escludere a priori la designazione dei lavoratori incaricati delle attività di protezione e di prevenzione di cui trattasi”.

(Massime  a cura della Redazione di Olympus)

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

© Unione europea, http://eur-lex.europa.eu/


 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

6 aprile 2006 (*)

Nella causa C‑428/04,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 6 ottobre 2004,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra N. Yerrell e dal sig. H. Kreppel, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica d’Austria, rappresentata dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente,

convenuta,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di Sezione, dai sigg. J. Malenovský, S. von Bahr, A. Borg Barthet e A. Ó Caoimh (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz‑Jarabo Colomer,

cancelliere: sig. R. Grass,

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 ottobre 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che,

– non avendo adottato, malgrado la scadenza del termine fissato, la legge relativa allo statuto degli insegnanti dei Länder; (Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, BGBl. I, 69/2004; in prosieguo: la «LDG»), la legge relativa all’assicurazione dei pubblici dipendenti, all’assicurazione malattia e all’assicurazione contro gli incidenti (Beamten –, Kranken – und Unfallversicherungsgesetz, BGBl. 200/1967; in prosieguo: la «B – KUVG», e la legge relativa al regime generale della previdenza sociale (Allgemeines sozialversicherungsgesetz; in prosieguo: l’«ASVG»), che dovrebbero trasporre nel diritto austriaco la direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), ovvero, per l’ipotesi in cui le dette leggi fossero state nel frattempo adottate, non avendone data comunicazione alla Commissione;

– non avendo proceduto alla trasposizione nel diritto austriaco degli artt. 2, n. 1, per i professori della scuola dell’obbligo nel Tirolo; 7, n. 3; 8, n. 2; 11, n. 2; 12, n. 4, e 13, n. 2, lett. a) e b), della direttiva, ovvero avendone dato una trasposizione incompleta,

la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma di tali disposizioni nonché dell’art. 18 della direttiva considerata.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

2 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva:

«La presente direttiva concerne tutti i settori d’attività privati o pubblici (attività industriali, agricole, commerciali, amministrative, di servizi, educative, culturali, ricreative, ecc.)».

3 L’art. 7 della direttiva, intitolato «Servizi di protezione e prevenzione», così dispone:

«1. Fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori per occuparsi delle attività di protezione e delle attività di prevenzione dei rischi professionali nell’impresa e/o nello stabilimento.

(…)

3. Se le competenze nell’impresa e/o nello stabilimento sono insufficienti per organizzare dette attività di protezione e prevenzione, il datore di lavoro deve fare ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all’impresa e/o allo stabilimento.

(…)

7. Gli Stati membri possono definire, tenuto conto della natura delle attività e delle dimensioni dell’impresa, le categorie di imprese in cui il datore di lavoro, a patto che abbia le capacità necessarie, può assumere personalmente il compito di cui al paragrafo 1.

(…)».

4 L’art. 8, nn. 1 e 2, della direttiva è formulato nei termini seguenti:

«1. Il datore di lavoro deve:

– prendere, in materia di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori, le misure necessarie, adeguate alla natura delle attività ed alle dimensioni dell’impresa e/o dello stabilimento, tenendo conto di altre persone presenti,

e

– organizzare i necessari rapporti con servizi esterni, in particolare in materia di pronto soccorso, di assistenza medica di emergenza, di salvataggio e di lotta antincendio.

2. In applicazione del paragrafo 1, il datore di lavoro deve in particolare designare per il pronto soccorso, per la lotta antincendio e per l’evacuazione dei lavoratori, i lavoratori incaricati di applicare queste misure.

Questi lavoratori devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzatura adeguata, tenendo conto delle dimensioni e/o dei rischi specifici dell’impresa e/o dello stabilimento».

5 Ai sensi dell’art. 10 della direttiva:

«1. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell’impresa e/o nello stabilimento ricevano, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, le quali possano tener conto in particolare della dimensione dell’impresa e/o dello stabilimento, tutte le informazioni necessarie riguardanti:

a) i rischi per la sicurezza e la salute, nonché le misure e le attività di protezione e prevenzione riguardanti sia l’impresa e/o lo stabilimento in generale, sia ciascun tipo di posto di lavoro e/o di funzione;

b) e misure prese in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2.

2. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i datori di lavoro dei lavoratori delle imprese e/o degli stabilimenti esterni, i quali intervengono nella sua impresa o nel suo stabilimento, ricevano, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, adeguate informazioni in merito ai punti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), destinate ai lavoratori in questione.

3. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i lavoratori che hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori abbiano accesso per l’espletamento delle loro funzioni e conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali:

a) alla valutazione dei rischi e delle misure di protezione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b);

b) all’elenco e alle relazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere c) e d);

c) alle informazioni provenienti dalle attività di protezione e di prevenzione e dai servizi di ispezione ed organismi competenti per la sicurezza e la salute».

6 L’art. 11, n. 2, della direttiva così prevede:

«I lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori partecipano in modo equilibrato, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, o sono consultati preventivamente e tempestivamente dal datore di lavoro:

(…)

b) sulla designazione dei lavoratori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, e all’articolo 8, paragrafo 2 e sulle attività previste all’articolo 7, paragrafo 1;

c) sulle informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1 e all’articolo 10;

d) sull’eventuale ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all’impresa e/o allo stabilimento, previsto all’articolo 7, paragrafo 3;

(…)».

7 Ai sensi dell’art. 13 della direttiva:

«1. È obbligo di ciascun lavoratore prendersi ragionevolmente cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quelle delle altre persone su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni sul lavoro, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni fornite dal datore di lavoro.

2. Al fine di realizzare tali obiettivi, i lavoratori devono in particolare, conformemente alla loro formazione e alle istruzioni fornite dal datore di lavoro:

a) utilizzare in modo corretto i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze pericolose, le attrezzature di trasporto e gli altri mezzi;

b) utilizzare in modo corretto l’attrezzatura di protezione individuale messa a loro disposizione e, dopo l’uso, rimetterla al suo posto;

(…)».

8 A norma dell’art. 18, n. 1, della direttiva gli Stati membri devono far entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva considerata al più tardi il 31 dicembre 1992 e informarne immediatamente la Commissione.

La normativa nazionale

9 La direttiva è stata trasposta nel diritto austriaco segnatamente mediante la legge federale relativa alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori [Bundesgesetz über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (ArbeitnehmerInnenschutzgesetz), nella versione pubblicata nel BGBl. I, 159/2001; in prosieguo: la «ASchG»].

10 L’art. 11 dell’ASchG è formulato nei termini seguenti:

«(…)

(5) I responsabili della sicurezza devono essere informati prima della designazione e della destituzione dei delegati alla sicurezza, dei medici del lavoro nonché delle persone incaricate delle operazioni di pronto soccorso, della lotta antincendio e dell’evacuazione dei lavoratori. La designazione o la destituzione previste devono essere oggetto di consultazione con i responsabili della sicurezza, a meno che siano stati istituiti organi di rappresentanza del personale o che la nomina o la destituzione siano fatte in seno al comitato per la protezione dei lavoratori.

(6) In mancanza di un organo di rappresentanza del personale, i datori di lavoro sono tenuti:

1. a consultare i responsabili della sicurezza, all’atto della pianificazione o dell’introduzione di nuove tecnologie, circa le conseguenze per la sicurezza e la salute dei lavoratori, connesse alla scelta dell’attrezzatura o delle sostanze, all’organizzazione delle condizioni di lavoro o all’impatto dei fattori ambientali durante il lavoro;

2. a far partecipare i responsabili della sicurezza alla scelta dell’attrezzatura di protezione individuale e

3. a coinvolgere i responsabili della sicurezza nella ricerca e nella valutazione dei rischi e nell’adozione di misure adeguate nonché nella pianificazione e organizzazione della formazione.

(7) I datori di lavoro sono tenuti:

1. a garantire ai responsabili per la sicurezza di avere accesso ai documenti relativi alla sicurezza e alla protezione della salute nonché alle informazioni e alle relazioni sugli incidenti di lavoro;

2. a mettere a disposizione dei responsabili per la sicurezza i seguenti documenti:

a) i documenti relativi alle informazioni di cui all’art. 3, n. 2;

b) i risultati di misurazioni di sostanze pericolose e del rumore nonché di altre misurazioni e studi relativi alla sicurezza e alla protezione della salute, e

c) le note riguardanti le sostanze e il rumore;

3. ad informare immediatamente i responsabili per la sicurezza di qualsiasi superamento dei valori e delle loro cause nonché delle misure adottate per porvi rimedio e

4. ad informare i responsabili della sicurezza di obblighi, consegne e autorizzazioni in materia di protezione dei lavoratori.

(...)».

11 Ai sensi dell’art. 12, n. 7, dell’ASchG, in mancanza di responsabili designati per la sicurezza e di un organo di rappresentanza del personale, tutti i lavoratori devono essere informati di tutte le questioni enumerate all’art. 11, n. 7, della stessa legge e disporre di tutti i documenti citati in quest’ultima norma.

12 L’art. 13, n. 2, dell’ASchG prevede che, in mancanza di responsabili designati per la sicurezza e di un organo di rappresentanza del personale, tutti i lavoratori devono essere consultati e coinvolti in tutte le questioni enumerate all’art. 11, nn. 5 e 6, della stessa legge.

13 Ai sensi dell’art. 15 dell’ASchG, i lavoratori sono tenuti, secondo la loro formazione e le istruzioni del loro datore di lavoro, ad utilizzare correttamente gli strumenti di lavoro e l’attrezzatura di protezione individuale messi a loro disposizione e conformi alla detta legge.

14 L’art. 25 dell’ASchG dispone che i datori di lavoro designano, se del caso, le persone responsabili per la lotta antincendio e per l’evacuazione del personale. Secondo la stessa disposizione, deve essere in grado di utilizzare gli estintori un numero sufficiente di lavoratori.

15 Ai sensi dell’art. 26 della stessa legge, allorché da un datore di lavoro siano impiegati regolarmente in un luogo di lavoro almeno cinque lavoratori, si deve designare un numero sufficiente di persone responsabili delle operazioni di pronto soccorso. Tale disposizione prevede del pari che questi ultimi devono avere una formazione sufficiente per fornire i primi soccorsi e che occorre vigilare affinché, durante l’orario di lavoro, sia presente nell’impresa un numero di persone in grado di dispensare i primi soccorsi sufficiente rispetto al numero di lavoratori regolarmente presenti sul luogo di lavoro.

16 L’art. 73, n. 1, dell’ASchG è formulato nei termini seguenti:

«I datori di lavoro devono designare i delegati alla sicurezza. Si può ottemperare a tale obbligo:

1. impiegando con contratto di lavoro delegati alla sicurezza (delegati alla sicurezza propri all’impresa) ovvero

2. facendo ricorso a delegati alla sicurezza esterni all’impresa ovvero

3. ricorrendo ai servizi di un centro di sicurezza.

(...)».

17 Ai sensi dell’art. 79, n. 1 dell’ASchG:

«I datori di lavoro devono designare i medici del lavoro. Si può ottemperare a tale obbligo:

1. impiegando con contratto di lavoro medici del lavoro (medici del lavoro propri all’impresa) ovvero

2. facendo ricorso a medici del lavoro esterni all’impresa ovvero

3. ricorrendo ai servizi di un centro di medicina del lavoro autorizzato.

(...)».

18 Ai sensi dell’art. 10, n. 3, della legge federale sulla sicurezza e la protezione della salute degli agenti impiegati nei servizi federali [Bundesgesetz über Sicherheit und Gesundheitsschutz der in Dienststellen des Bundesbeschäftigten Bediensteten (Bundesbedienstetenschutzgesetz), nella versione pubblicata nel BGBl. I, 131/2003; in prosieguo: la «B‑BSG»], la designazione dei responsabili per la sicurezza necessita dell’accordo dell’organo competente in materia di rappresentanza del personale ai sensi dell’art. 10 della legge federale sulla rappresentanza del personale (Bundes‑Personalvertretungsgesetz, BGBl. 133/1967). Siffatta prescrizione si applicherebbe anche quando un rappresentante del personale espleta le funzioni di responsabile per la sicurezza.

19 L’art. 11 della B‑BSG è formulato nei termini seguenti:

«(...)

(2) Nell’esercizio dei loro compiti regolati dalla legge federale i responsabili per la sicurezza non sono vincolati da alcuna istruzione.

(...)

(4) Il datore di lavoro è tenuto a consultare i responsabili per la sicurezza su qualsiasi questione relativa alla sicurezza e alla protezione della salute.

(5) I responsabili della sicurezza devono essere informati prima della designazione e della destituzione dei delegati alla sicurezza, dei centri di medicina del lavoro nonché delle persone incaricate delle operazioni di pronto soccorso, della lotta antincendio e dell’evacuazione dei lavoratori. La designazione o la destituzione previste devono essere oggetto di consultazione con i responsabili e per la sicurezza a meno che non esistano organi di rappresentanza dei lavoratori.

(6) Il datore di lavoro è tenuto:

1. a garantire che i responsabili per la sicurezza abbiano accesso ai documenti relativi alla sicurezza e alla protezione della salute nonché alle informazioni e alle relazioni sugli incidenti di lavoro;

2. a mettere a disposizione dei responsabili per la sicurezza i seguenti documenti:

a) i documenti relativi alle informazioni di cui all’art. 3, n. 2;

b) i risultati di misurazioni di sostanze pericolose e del rumore nonché di altre misurazioni e studi attinenti alla sicurezza e alla protezione della salute, e

c) le note riguardanti le sostanze e il rumore;

3. ad informare immediatamente i responsabili per la sicurezza di qualsiasi superamento dei valori e delle loro cause, nonché delle misure adottate per porvi rimedio, e

4. ad informare i responsabili della sicurezza di obblighi, consegne e autorizzazioni in materia di protezione dei lavoratori».

20 L’art. 12, n. 6, della B‑BSG dispone che non è eventualmente necessario informare ciascun membro del personale di cui ai punti 1, 2, 4 e 5 dello stesso art. 12 allorché siano stati designati i responsabili per la sicurezza o quando esista una rappresentanza del personale, questi ultimi siano stati informati di conseguenza e l’informazione di cui dispongono sia sufficiente a garantire un’efficace prevenzione dei rischi. Ai sensi del detto n. 6, si deve tener conto, a tal fine, del contenuto e dello scopo dell’informazione nonché dei rischi esistenti e delle caratteristiche del servizio.

21 In conformità dell’art. 13, n. 1, della B‑BSG, il datore di lavoro è tenuto a consultare i dipendenti su tutte le questioni riguardanti la sicurezza e la salute durante il lavoro.

22 Ai sensi dell’art. 15, n. 2, della stessa legge, i dipendenti sono tenuti ad utilizzare correttamente e in conformità della loro formazione nonché delle istruzioni dei loro superiori gli strumenti di lavoro e l’attrezzatura di protezione individuale messi a loro disposizione e conformi alla detta legge.

23 L’art. 25, n. 4, della B‑BSG dispone che il datore di lavoro deve, se del caso, designare le persone responsabili della lotta antincendio e dell’evacuazione del personale. Ai sensi della stessa disposizione deve essere in grado di utilizzare gli estintori un numero sufficiente di lavoratori.

24 Ai sensi dell’art. 26, n. 3, della B‑BSG laddove su un luogo di lavoro siano regolarmente presenti almeno cinque dipendenti al servizio di un datore di lavoro, si deve designare un numero sufficiente di persone responsabili delle operazioni di pronto soccorso. Queste ultime devono disporre di una formazione sufficiente per prestare i primi soccorsi. La stessa disposizione precisa che occorre vigilare affinché, durante le ore di lavoro, sia presente un numero di persone in grado di prestare i primi soccorsi sufficiente rispetto al numero di impiegati regolarmente presenti sul luogo di lavoro.

25 L’art. 73 della B‑BSG così dispone:

«(1) Il datore di lavoro deve designare delegati alla sicurezza (specialisti della sicurezza sul luogo di lavoro) per i servizi che rientrano nell’ambito di competenza della presente legge federale. Si può ottemperare a tale obbligo:

1. impiegando con contratto di lavoro delegati alla sicurezza (delegati alla sicurezza propri all’impresa) ovvero

2. facendo ricorso a delegati alla sicurezza esterni all’impresa,ovvero

3. ricorrendo, in conformità dell’art. 75 dell’[ASchG], ai servizi di un centro di sicurezza che compare nell’elenco aggiornato di siffatti centri redatto dal Ministero federale del Lavoro, della Sanità e degli Affari sociali.

(...)».

26 Conformemente all’art. 76, n. 1, della B‑BSG, il datore di lavoro istituisce un servizio di assistenza medica apprestata dai medici del lavoro per i servizi rientranti nell’ambito di applicazione della detta legge. Ai sensi dell’art. 77, n. 1, di quest’ultima, il centro di medicina del lavoro ha il compito, da un lato, di consigliare il datore di lavoro, i dipendenti, i responsabili della sicurezza e l’organo competente di rappresentanza del personale in materia di protezione della salute, di promozione della salute relativamente alle condizioni di lavoro, di organizzazione del lavoro adattato all’uomo e, d’altro lato, di sostenere il datore di lavoro nel rispetto dei suoi obblighi in tali materie.

27 L’art. 41, n. 1, del regolamento del Land di Vienna relativo ai luoghi di lavoro nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura (Wiener Arbeitsstättenverordnung in der Land- und Forstwirtschaft, LGBl. du 3 juillet 2003, 27/2003, in prosieguo: il «regolamento del Land di Vienna») prevede che, laddove da un datore di lavoro siano impiegate regolarmente e simultaneamente su un luogo di lavoro almeno cinque persone, si deve vigilare affinché un numero minimo di persone riceva una formazione per poter prestare i primi soccorsi.

Il procedimento precontenzioso

28 A seguito di un primo scambio di corrispondenza tra le autorità austriache e la Commissione è stata data comunicazione a quest’ultima dei testi legislativi diretti a trasporre la direttiva nel diritto nazionale.

29 Il 12 gennaio 1998 la Commissione ha inviato una lettera di diffida alla Repubblica d’Austria riguardante i punti della direttiva che, a suo parere, non erano ancora stati trasposti del diritto nazionale. Le autorità austriache hanno risposto con lettera in data 15 aprile 1998.

30 In un secondo scambio di lettere tra le dette autorità e la Commissione, quest’ultima ha chiesto chiarimenti e maggiori informazioni riguardo all’adozione dei progetti di legge destinati a trasporre la direttiva e la Repubblica d’Austria le ha comunicato diverse misure adottate in proposito.

31 Il 19 dicembre 2002 la Commissione ha inviato alla Repubblica d’Austria, ai sensi dell’art. 226 CE, un parere motivato con cui si invitava tale Stato membro ad adottare le misure necessarie per garantire la corretta trasposizione della direttiva nel diritto nazionale entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica del detto parere.

32 A seguito della notifica da parte delle autorità austriache di altre misure di trasposizione della direttiva, considerando che la Repubblica d’Austria non aveva adottato tutte le misure necessarie per trasporre tale direttiva, la Commissione ha deciso di proporre il ricorso in esame.

Sul ricorso

33 Nell’atto introduttivo la Commissione fa valere sette censure a sostegno del suo ricorso per inadempimento. La prima censura riguarda una violazione dell’art. 18 della direttiva in quanto la Repubblica d’Austria non ha adottato nel termine previsto le misure necessarie per conformarsi a tale direttiva o, in ogni caso, non le ha comunicate alla Commissione.

34 Le altre censure riguardano la violazione di diverse disposizioni concrete della direttiva. La Commissione considera che gli atti normativi che le sono stati comunicati non traspongono la direttiva oppure ne garantiscono una trasposizione insufficiente. Nondimeno, nella sua memoria di replica essa ha desistito dalla censura riguardante la violazione dell’art. 12, n. 4, della direttiva, cosicché non è più necessario esaminarla.

Sulla prima censura, relativa alla violazione dell’art. 18, n. 1, della direttiva

Argomenti delle parti

35 Nel suo ricorso la Commissione ha sostenuto che, non avendo adottato, entro il termine previsto, la LDG, la B‑KUVG e l’ASVG per garantire la trasposizione della direttiva nel diritto nazionale ovvero, in ogni caso, non avendole dato comunicazione dei detti atti, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 18, n. 1, della direttiva. Nella replica, la Commissione ha precisato che rinunciava a tale censura con riferimento alla B‑KUVG e all’ASVG.

36 Il governo austriaco fa valere che la direttiva è stata interamente trasposta nel diritto interno. Esso si riferisce in particolare alla LDG, che è stata notificata alla Commissione il 10 settembre 2004.

Giudizio della Corte

37 È pacifico che per quanto riguarda un certo numero di obblighi derivanti dalla direttiva, la Repubblica d’Austria si è conformata alla stessa unicamente mediante l’adozione della LDG.

38 Orbene, la sussistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze 30 maggio 2002, causa C‑323/01, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑4711, punto 8, e 9 giugno 2005, causa C‑510/04, Commissione/Belgio, non pubblicata nella Raccolta, punto 7).

39 Nella fattispecie, poiché il termine previsto nel parere motivato è scaduto il 19 febbraio 2003 e l’entrata in vigore della LDG, nonché la notifica di quest’ultima alla Commissione sono avvenute rispettivamente il 1° e il 10 settembre 2004, si deve constatare che la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 18, n. 1, della direttiva. La prima censura è pertanto fondata.

Sulla seconda censura, relativa alla violazione dell’art. 2, n. 1, della direttiva

Argomenti delle parti

40 La Commissione ricorda che la direttiva, che ha la finalità di attuare misure dirette a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, si applica a tutti i settori di attività, pubblici o privati. Nondimeno, l’art. 2, n. 1, della stessa direttiva non sarebbe stato ancora trasposto per quanto riguarda i professori della scuola dell’obbligo assunti dalle scuole pubbliche del Tirolo.

41 Il governo austriaco sostiene che la trasposizione del detto art. 2, n. 1, è stata effettuata per tutto il territorio federale mediante la LDG e che tale disposizione è pertanto applicabile anche ai detti insegnanti.

Giudizio della Corte

42 Come risulta dal punto 39 della presente sentenza, riguardante la prima censura mossa nel ricorso, la LDG non è stata adottata nel termine prescritto nel parere motivato del 19 dicembre 2003.

43 Si deve pertanto concludere che la seconda censura è fondata.

Sulla terza censura, relativa alla violazione dell’art. 7, n. 3, della direttiva

Argomenti delle parti

44 Ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva, il datore di lavoro è tenuto a designare uno o più lavoratori che incarica delle attività di protezione contro i rischi professionali e di prevenzione di questi ultimi se dispone di personale qualificato per svolgere tali compiti. La Commissione sostiene che il n. 3 del detto articolo, secondo cui si deve far ricorso a competenze esterne all’impresa e/o allo stabilimento, si applica solo nel caso in cui il datore di lavoro non disponga all’interno dell’impresa di personale competente per svolgere tale attività.

45 Nondimeno, gli artt. 73, n. 1, e 79, n. 1, dell’ASchG darebbero ai datori di lavoro la possibilità di affidare le attività di protezione e di prevenzione sia a competenze interne, sia a competenze esterne. Per quanto riguarda i dipendenti dello Stato federale, l’art. 73 della B‑BSG accorderebbe del pari al datore di lavoro la possibilità di affidare compiti di sicurezza e di prevenzione sia a propri delegati, sia a specialisti esterni, o ancora ad un centro tecnico di sicurezza. L’art. 76 di quest’ultima legge prevederebbe di ricorrere esclusivamente a centri di medicina del lavoro per assicurare l’assistenza sanitaria.

46 La Commissione ritiene che, dando ai datori di lavoro la libera scelta di ricorrere ad agenti di sicurezza interni o esterni per garantire la prevenzione dei rischi professionali, la normativa austriaca non assicura una corretta trasposizione dell’art. 7, n. 3, della direttiva.

47 Il governo austriaco sostiene che la questione se le risorse dell’impresa o dello stabilimento siano sufficienti per assumere internamente tali compiti dipende non solo dalle dimensioni e dalla natura dell’impresa, ma anche da considerazioni attinenti al diritto societario e a quello riguardante l’esercizio di professioni artigianali, commerciali e industriali, nonché a criteri ricavati dal diritto del lavoro e dalla normativa sociale. Occorrerebbe anzitutto tener conto anche della struttura esistente tra le imprese austriache e del fatto che il 96,7% di queste ultime ha alle dipendenze meno di 50 lavoratori. Poiché il complesso delle imprese in Austria sarebbe costituito essenzialmente da piccole e medie imprese, in materia di prevenzione dei rischi professionali sarebbe piuttosto rara la possibilità di far ricorso a competenze interne. In tali circostanze, sarebbe stata lasciata al datore di lavoro la libertà di scelta per coprire i casi eccezionali in cui, in ragione di circostanze particolari, l’impresa disponga di competenze interne sufficienti per affidare i compiti di prevenzione a persone scelte al proprio interno. Le disposizioni dell’ASchG prese in considerazione dalla Commissione sarebbero quindi conformi all’art. 7, n. 3, della direttiva.

48 Per quanto riguarda i dipendenti federali, il governo austriaco sostiene che la circostanza che lo Stato federale, in quanto datore di lavoro, riconosca la preminenza della prevenzione interna dei pericoli risulta dall’art. 73, n. 1, della B‑BSG, ai sensi del quale, nelle amministrazioni federali che dispongono del personale specializzato necessario, la prevenzione può essere garantita mediante competenze interne. Tuttavia, al momento in cui è stata adottata tale legge, lo Stato federale non avrebbe avuto a disposizione personale avente le competenze necessarie e, per le amministrazioni federali, si sarebbe fatto ricorso a centri di medicina del lavoro esterni per assistere i dipendenti pubblici.

Giudizio della Corte

49 Con il suo n. 1, l’art. 7 della direttiva impone al datore di lavoro un obbligo principale, che è quello di designare uno o più lavoratori per occuparsi delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali. Con il suo n. 3, esso prevede l’obbligo di fare ricorso a competenze esterne all’impresa (sentenza 15 novembre 2001, causa C‑49/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑8575, punto 23). Come la Corte ha già giudicato, tuttavia tale obbligo è solo subordinato rispetto a quello espresso al detto art. 7, n. 1, in quanto esso esiste solo «[s]e le competenze nell’impresa e/o nello stabilimento sono insufficienti per organizzare dette attività di protezione e prevenzione» (vedi sentenza 22 maggio 2003, causa C‑441/01, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I‑5463, punto 20).

50 L’art. 7 comporta quindi una gerarchia degli obblighi che sono imposti ai datori di lavoro (v. sentenza Commissione/Paesi Bassi, cit., punto 20).

51 Questa interpretazione è confortata dalla lettera stessa dell’art. 11, n. 2, della direttiva, disposizione che fa riferimento, alla lett. b), alla designazione dei lavoratori di cui al detto art. 7, n. 1, della stessa direttiva e, alla lett. d), al ricorso, previsto all’art. 7, n. 3, a competenze esterne all’impresa aggiungendo, solo per quest’ultimo riferimento, la menzione «eventuale» (v. sentenza Commissione/Paesi Bassi, cit., punto 21).

52 Al fine di garantire la piena applicazione della direttiva in maniera chiara e precisa, la sua trasposizione nell’ordinamento nazionale degli Stati membri deve rispecchiare la gerarchia definita all’art. 7 della direttiva (v. sentenza Commissione/Paesi Bassi, cit., punto 23).

53 Come la Corte ha del pari giudicato che, dal momento che la direttiva ha l’obiettivo di favorire la partecipazione equilibrata dei datori di lavoro e dei lavoratori alle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, l’effetto utile della direttiva può essere garantito nel miglior modo possibile privilegiando l’organizzazione di tali attività in seno all’impresa. Lasciare al datore di lavoro la scelta tra l’organizzazione di tali attività in seno all’impresa o il ricorso a competenze esterne a quest’ultima non contribuisce ad assicurare l’effetto utile della direttiva, ma costituisce un inadempimento dell’obbligo di garantire la piena applicazione di tale direttiva (v. sentenza Commissione/Paesi Bassi, cit., punti 54 e 55).

54 Ne consegue che, lasciando ai datori di lavoro la scelta di affidare le attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali sia a competenze interne, sia a competenze esterne, la normativa austriaca non rispetta la gerarchia degli obblighi che sono imposti al datore di lavoro ai sensi dell’art. 7, nn. 1 e 3, della direttiva cosicché tale normativa non è conforme alle dette disposizioni. La terza censura è pertanto fondata.

Sulla quarta censura, relativa alla violazione dell’art. 8, n. 2, della direttiva

Argomenti delle parti

55 La Commissione fa valere che l’art. 8, n. 2, della direttiva, secondo cui il datore di lavoro deve in particolare designare per il pronto soccorso, per la lotta antincendio e per l’evacuazione dei lavoratori, i lavoratori incaricati di applicare queste misure, è incondizionato e non consente alcuna eccezione per le piccole imprese per quanto riguarda la designazione di tali lavoratori. Contrariamente al n. 1 dello stesso articolo che prende in considerazione la natura delle attività e le dimensioni dell’impresa e/o dello stabilimento e ai sensi del quale tali criteri sarebbero determinanti per decidere le misure indispensabili, il n. 2, primo comma, del detto articolo, che impone ai datori di lavoro l’obbligo di designare lavoratori, non conterrebbe alcun riferimento a tali criteri.

56 La Commissione sostiene che l’art. 8, n. 2, della direttiva non è stato correttamente e integralmente trasposto né dall’ASchG né dalla B‑BSG e neppure dal regolamento del Land di Vienna, poiché tale normativa nazionale prevede eccezioni per le piccole imprese in violazione della menzionata disposizione della direttiva.

57 Il governo austriaco sostiene che il rinvio, fatto nell’art. 8, n. 2, della direttiva, al n. 1 dello stesso articolo si riferisce ai tipi di misure, adeguate alla natura delle attività e alle dimensioni dell’impresa, necessarie in materia di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori. A suo parere, da ciò consegue che tale art. 8, n. 2, non prevede che il datore di lavoro debba, in tutti i casi, designare i lavoratori responsabili del pronto soccorso, della lotta antincendio e dell’evacuazione, indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa e dalla natura delle attività. Egli dovrebbe farlo tenendo conto di tali criteri. Il governo austriaco ritiene pertanto che le disposizioni dell’ASchG, della B‑BSG e del regolamento del Land di Vienna siano conformi al detto art. 8, n. 2.

Giudizio della Corte

58 Ai sensi dell’art. 8, n. 1, della direttiva, il datore di lavoro deve prendere, in materia di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori, le misure necessarie, adeguate alla natura delle attività ed alle dimensioni dell’impresa e/o dello stabilimento, tenendo conto di altre persone presenti.

59 In base al n. 2, primo comma, di tale articolo, il datore di lavoro deve in particolare, in applicazione del n. 1 di quest’ultimo, designare i lavoratori incaricati di applicare queste misure.

60 Contrariamente all’interpretazione propugnata dal governo austriaco, il rinvio al n. 1, dell’art. 8 della direttiva, che compare al n. 2, primo comma, dello stesso articolo, non comporta che l’obbligo di designazione a carico del datore di lavoro sia condizionato dalla natura delle attività e dalle dimensioni dell’impresa e/o dello stabilimento.

61 Una limitazione siffatta dell’obbligo di designazione non risulta dalla formulazione dell’art. 8, n. 2, primo comma, della direttiva, che non menziona alcuna eccezione o limitazione fondata sulla natura delle attività o sulle dimensioni dell’impresa e/o dello stabilimento.

62 Una limitazione di questo tipo andrebbe inoltre contro l’obiettivo della direttiva che, come risulta dal suo stesso titolo, tende a garantire l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e ne ridurrebbe, ingiustificatamente, l’ambito di applicazione giacché, ai sensi del suo art. 2, n. 1, la direttiva si applica a tutti i settori di attività, pubblici o privati, con riserva unicamente delle deroghe da essa espressamente previste. Tale limite comporterebbe che l’obbligo di designazione stabilito all’art. 8, n. 2, primo comma, della direttiva si applicherebbe solo alle imprese e agli stabilimenti di grandi dimensioni o a quelli che esercitano determinate attività, senza che siano previsti criteri chiari e obiettivi per determinarli.

63 Orbene, la direttiva non ha soltanto l’obiettivo di migliorare la protezione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e la prevenzione dei rischi professionali, ma essa mira anche ad attuare misure specifiche di organizzazione di tale protezione e di tale prevenzione. Essa precisa così taluni mezzi che il legislatore comunitario considera atti a conseguire lo scopo fissato (sentenza Commissione/Paesi Bassi, cit., punto 38). Qualora avesse voluto limitare l’ambito di applicazione dell’art. 8, n. 2, primo comma, della direttiva, prevedendo per le imprese di determinate dimensioni o esercitanti determinate attività una limitazione dell’obbligo di designazione dei lavoratori incaricati delle attività di protezione e di prevenzione di cui trattasi, il legislatore comunitario l’avrebbe fatto espressamente.

64 È certamente possibile prendere in considerazione l’importanza o le dimensioni dell’impresa e/o dello stabilimento, nonché la natura delle attività che vi sono esercitate, per determinare concretamente gli elementi che sono oggetto delle prescrizioni di cui all’art. 8, n. 2, primo comma, della direttiva, ma non per escludere a priori la designazione dei lavoratori incaricati delle attività di protezione e di prevenzione di cui trattasi.

65 L’art. 8, n. 2, secondo comma, della direttiva prevede espressamente che i lavoratori designati, a norma del primo comma della stessa disposizione, devono seguire una formazione, essere in numero sufficiente e disporre di materiale adeguato, tenuto conto delle dimensioni e/o dei rischi specifici dell’impresa e/o dello stabilimento. Se pertanto tali criteri possono essere presi in considerazione per determinare la formazione e il numero dei lavoratori designati, nonché il materiale di cui questi ultimi dispongono, essi non possono essere presi in considerazione per stabilire se esista un obbligo di designazione ai sensi del detto primo comma.

66 Il n. 2, primo comma, del detto art. 8 prevede quindi una misura obbligatoria in materia di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori, vale a dire la designazione dei lavoratori di cui trattasi, che è considerata necessaria, indipendentemente dalla natura delle attività e dalle dimensioni dell’impresa e/o dello stabilimento. Se infatti è evidente che le piccole e medie imprese presentano caratteristiche proprie nonché necessità specifiche, che possono influenzare le misure necessarie da adottare, ai sensi dell’art. 8, n. 1, della direttiva, tali peculiarità hanno rilevanza sul livello intrinseco di pericolo nell’impresa e da esse non può essere dedotto che non sia applicabile a tali imprese l’obbligo di designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure in questione. I compiti che tali lavoratori sono incaricati di garantire si riferiscono ad eventi che possono prodursi nei luoghi di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa e/o dello stabilimento.

67 Occorre pertanto concludere che, non prevedendo in tutti i casi l’obbligo per il datore di lavoro di designare i lavoratori responsabili del pronto soccorso, della lotta antincendio e dell’evacuazione dei lavoratori, indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa e/o dello stabilimento, nonché dalla natura delle attività che vi sono esercitate, la normativa austriaca non è conforme all’art. 8, n. 2, primo comma, della direttiva e la quarta censura è quindi fondata.

Sulla quinta censura, relativa alla violazione dell’art. 11, n. 2, della direttiva

68 In proposito la Commissione precisa che l’art. 11, n. 2, della direttiva è ampiamente trasposto in diritto austriaco, eccezion fatta per l’obbligo di partecipazione e di consultazione che compare in tale disposizione alla lett. c), relativo alle informazioni di cui all’art. 10, nn. 1, lett. a), 2 e 3, lett. c), della direttiva. Quanto all’art. 11, n. 2, lett. d), di quest’ultima, essa ritiene che nel diritto austriaco non compaia l’obbligo di partecipazione e di consultazione in caso di ricorso a competenze esterne, previsto all’art. 7, n. 3, della direttiva.

Sulla trasposizione dell’art. 11, n. 2, lett. c), della direttiva

69 A titolo preliminare, occorre ricordare che, come è già stato esposto ai punti 49-53 della presente sentenza, il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva, deve designare uno o più lavoratori per occuparsi delle attività di protezione e delle attività di prevenzione dei rischi professionali nell’impresa e/o nello stabilimento. Nel suo n. 3, il detto articolo prevede anche l’obbligo di far ricorso a competenze esterne all’impresa, quest’ultimo obbligo è tuttavia solo sussidiario a quell’espresso al detto n. 1, giacché sussiste solo «[s]e le competenze nell’impresa e/o nello stabilimento sono insufficienti per organizzare dette attività di protezione e prevenzione».

70 Ai sensi dell’art. 11, n. 2, della direttiva, i lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori che hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori partecipano in modo equilibrato, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, o sono consultati preventivamente e tempestivamente dal datore di lavoro riguardo a diverse questioni, tra cui:

– le informazioni previste in particolare all’art. 10 della direttiva [art. 11, n. 2, lett. c)],

– l’eventuale ricorso, previsto all’art. 7, n. 3, della direttiva, a competenze (persone o servizi) esterne all’impresa e/o allo stabilimento [art. 11, n. 2, lett.d)].

71 L’obbligo di partecipazione o di consultazione di cui all’art. 11 n. 2, lett. c), della direttiva si estende alle seguenti informazioni, che sono enumerate all’art. 10 della direttiva:

– quelle che devono essere fornite ai lavoratori e/o ai loro rappresentanti, attinenti ai rischi per la sicurezza e la salute nonché le misure e attività di protezione e di prevenzione riguardanti tanto l’impresa e/o lo stabilimento in generale quanto qualsiasi tipo di posto di lavoro e/o di funzione [art. 10, n. 1, lett. a)];

– quelle che devono essere fornite dal datore di lavoro ai datori di lavoro dei lavoratori delle imprese e/o degli stabilimenti esterni, intervenienti nella sua impresa o nel suo stabilimento (art. 10, n. 2), e

– quelle cui hanno diritto di accedere, per l’espletamento delle loro funzioni, i lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori aventi una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, segnatamente le informazioni provenienti tanto dalle attività di protezione e di prevenzione quanto dai servizi di ispezione e dagli organismi competenti per la sicurezza e la salute [art. 10, n. 3, lett. c)].

72 Va tuttavia precisato che la censura della Commissione riguarda una violazione non dell’obbligo di fornire le informazioni di cui all’art. 10 della direttiva, bensì dell’obbligo a carico dei datori di lavoro di consultare i lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori considerati all’art. 11, n. 2, della direttiva o di consentire la loro partecipazione alla raccolta delle dette informazioni. Si tratta pertanto della violazione di un obbligo che si situa in una fase precedente rispetto all’obbligo considerato al detto art. 10.

73 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’obbligo di partecipazione e di consultazione attinente alle informazioni di cui all’art. 10, n. 1, lett. a), della direttiva, il governo austriaco sostiene che, ai sensi, in particolare, delle disposizioni della legge federale che disciplina i rapporti di lavoro e l’organizzazione sociale delle imprese (Arbeitsverfassungsgesetz; in prosieguo: l'«ArbVG»), il comitato di impresa deve partecipare alla ricerca e alla valutazione dei rischi, nonché alla determinazione delle misure da adottare e che, in mancanza di organi di rappresentanza del personale, tale compito è garantito dalle persone incaricate della sicurezza, conformemente alle pertinenti disposizioni dell’ASchG. Laddove nell’impresa e/o nello stabilimento non sia presente nessuna di queste due categorie di persone, tutti i lavoratori dovranno essere consultati e dovranno partecipare alla ricerca e alla valutazione dei rischi nonché alla determinazione delle misure da adottare. La ricerca e la valutazione dei rischi come pure la determinazione delle misure da adottare dovranno essere effettuate facendo riferimento al tipo di posto di lavoro considerato, quando ciò si riveli necessario per motivi attinenti alla prevenzione dei rischi. Secondo il governo austriaco, tali compiti implicano la consultazione e la partecipazione dei lavoratori per quanto riguarda le informazioni derivanti dalle attività di protezione e di prevenzione dei rischi.

74 Va in proposito ricordato che l’undicesimo e il dodicesimo ‘considerando’ della direttiva attestano che quest’ultima comprende tra i propri obiettivi un dialogo e una partecipazione equilibrata dei datori di lavoro e dei lavoratori ai fini dell’adozione delle misure necessarie alla protezione di questi ultimi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (v. sentenza Commissione/Paesi Bassi, cit., punto 39). L’art. 11, n. 2, della direttiva costituisce un’espressione concreta di tale obiettivo.

75 Per quanto riguarda le misure adottate dalla Repubblica d’Austria per trasporre la lett. c) di tale disposizione, occorre rilevare che il fatto di menzionare in successione, nella normativa austriaca, il comitato di impresa, le persone incaricate della sicurezza e i lavoratori in generale quali soggetti che devono contribuire alla ricerca e alla valutazione dei rischi può avere per effetto che, nell’ipotesi in cui esista un organo di rappresentanza del personale, quale il comitato di impresa, i lavoratori incaricati delle attività di protezione e di prevenzione, vale a dire proprio le attività prese in considerazione all’art. 7, n. 1, della direttiva, non partecipino a tale raccolta di informazioni, come esige invece l’art. 11, n. 2, lett. c).

76 Indubbiamente l’art. 11, n. 1, della direttiva prevede un obbligo generale per i datori di lavoro di consultare i lavoratori e/o i loro rappresentanti e di consentire la loro partecipazione nell’ambito di tutte le questioni attinenti alla sicurezza e alla salute sul posto di lavoro. Tuttavia, il n. 2 del detto articolo riguarda la partecipazione e la consultazione di un gruppo particolare di lavoratori, vale a dire quelli che hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

77 Orbene dalle disposizioni pertinenti del diritto austriaco non risulta che le persone esercitanti attività attinenti alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori godano di una posizione concreta e particolare per quanto riguarda la consultazione o la partecipazione equilibrata in materia di informazioni previste all’art. 10, n. 1, lett. a), della direttiva cosicché questa parte della censura della Commissione riguardante l’art. 11, n. 2, lett. c), deve essere considerata fondata.

78 Va aggiunto che col prevedere, come fa l’ArbVG, che la ricerca e la valutazione dei pericoli e la determinazione delle misure da adottare sia effettuata facendo riferimento al tipo di posto di lavoro considerato «quando ciò si rivela necessario per motivi attinenti alla prevenzione dei rischi», tale normativa pone una condizione che non è conforme ai termini dell’obbligo di partecipazione e di consultazione derivante dall’art. 11, n. 2, lett. c), della direttiva, in combinato disposto con l’art. 10, n. 1, lett. a), di quest’ultima.

79 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’obbligo di partecipazione e di consultazione relativamente alle informazioni destinate ai datori di lavoro dei lavoratori delle imprese e/o degli stabilimenti esterni all’impresa, di cui all’art. 11, n. 2, lett. c), della direttiva in combinato disposto con l’art. 10, n. 2, di quest’ultima, il governo austriaco ritiene che l’art. 8, n. 2, punto 1, dell’ASchG garantisca la trasposizione di tale disposizione della direttiva.

80 La detta norma dell’ASchG prevede che, allorché lavoratori, che non sono vincolati da contratto al datore di lavoro responsabile di un luogo di lavoro, ovvero lavoratori esterni all’impresa, lavorino in quest’ultima, tale datore di lavoro è tenuto, se necessario, a far sì che questi ultimi siano informati dei rischi esistenti sul loro luogo di lavoro e addestrati di conseguenza.

81 Va tuttavia constatato che siffatta disposizione traspone non l’obbligo previo di partecipazione e di consultazione delle persone incaricate della sicurezza e della salute dei lavoratori che compare all’art. 11, n. 2, lett. c), della direttiva, preso in considerazione dalla Commissione nel suo ricorso, bensì l’obbligo di informazione di cui all’art. 10, n. 2, di quest’ultima. Inoltre va, in ogni caso, osservato che in base alle informazioni di cui dispone la Corte, l’art. 8, n. 2, punto 1, dell’ASchG prevede che il datore di lavoro responsabile del luogo di lavoro deve far sì che i lavoratori esterni siano informati dei rischi per la sicurezza e la salute. Nondimeno l’art. 10, n. 2, della direttiva prescrive che siano fornite informazioni adeguate riguardo ai detti rischi non ai detti lavoratori bensì ai loro datori di lavoro. Pertanto quand’anche tale disposizione dell’ASchG fosse intesa a trasporre tanto l’obbligo previo di partecipazione e di consultazione di cui all’art. 11, n. 2, lett. c), della direttiva, quanto l’obbligo generale di informazione di cui all’art. 10, n. 2, di quest’ultima, essa appare insufficiente a garantire la trasposizione corretta di questi due obblighi.

82 Si deve quindi concludere che anche questa parte della censura della Commissione, riguardante l’art. 11, n. 2, lett. c), della direttiva, è fondata.

83 Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’obbligo di partecipazione e di consultazione relativamente alle informazioni di cui all’art. 10, n. 3, lett. c), della direttiva, il governo austriaco fa valere che le pertinenti disposizioni della legge 1993 sulle ispezioni del lavoro (Arbeitsinspektionsgesetzes 1993, BGBl. 27/1993), e dell’ASchG, che sono ricordate punti 60 e 61 delle conclusioni dell’avvocato generale, soddisfano tale obbligo.

84 La Commissione, dal canto suo, sostiene che l’obbligo di partecipazione e di consultazione enunciato alle dette disposizioni nazionali non è previsto per le informazioni di cui all’art. 10, n. 3, lett. c), della direttiva e aggiunge, nella sua memoria di replica, che le norme ricordate dal governo austriaco prescrivono unicamente obblighi generali di informazione e di chiarimenti e che manca una specificazione sufficientemente precisa delle informazioni esplicitamente indicate all’art. 11, n. 2, lett. c).

85 In proposito si deve rilevare che, pur se le disposizioni pertinenti del diritto austriaco prevedono la comunicazione delle informazioni previste all’art. 10, n. 3, lett. c), della direttiva, esse non rispettano l’obbligo previo e distinto di partecipazione nonché di consultazione dei lavoratori che hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, quale enunciato all’art. 11, n. 2, lett. c), disposizione che è oggetto della censura della Commissione.

86 Come risulta, infatti, da punti 76-78 della presente sentenza, la normativa austriaca riguarda obblighi generali di informazione o di consultazione di persone o di diversi organismi rappresentanti i lavoratori o responsabili, secondo il diritto nazionale, delle questioni di sicurezza, senza tuttavia prevedere la partecipazione del gruppo particolare dei lavoratori che hanno una funzione specifica in materia di prevenzione dei rischi professionali nonché di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, ai sensi degli artt. 7, n. 1, e 11, n. 2, della direttiva.

87 In assenza, nel diritto austriaco, di disposizioni riguardanti la partecipazione e la consultazione di tali lavoratori aventi una funzione specifica, come prescrive l’art. 11, n. 2, lett. c), della direttiva, si deve concludere che anche questa parte della censura della Commissione è fondata.

Sulla trasposizione dell’art. 11, n. 2, lett. d), della direttiva

88 Per quanto riguarda l’obbligo di partecipazione e di consultazione dei lavoratori aventi una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori sancito all’art. 11, n. 2, lett. d), della direttiva, la Commissione sostiene che per il caso di ricorso a competenze esterne siffatto obbligo non compare nella normativa austriaca.

89 A tal proposito, il governo austriaco controbatte che, ai sensi delle disposizioni pertinenti dell’ASchG, le persone responsabili della sicurezza devono essere previamente informate e devono essere invitate a dare un parere sulla nomina e la destituzione dei delegati alla sicurezza, dei medici del lavoro e delle persone incaricate di prestare i primi soccorsi, della lotta antincendio e dell’evacuazione, salvo il caso in cui esista un organo di rappresentanza dei lavoratori che può pronunciarsi in materia o qualora tali questioni siano state trattate in seno ad un comitato di sicurezza e di igiene. Disposizioni analoghe esisterebbero nella B‑BSG per quanto riguarda il settore del pubblico impiego.

90 Va constatato che il governo austriaco fa confusione, al riguardo, tra gli obblighi derivanti dall’art. 11, n. 2, lett. b), della direttiva, che rinvia ai lavoratori designati all’interno dell’impresa o dello stabilimento per svolgere talune attività ai sensi degli artt. 7, n. 1, e 8, n. 2, della direttiva, e l’obbligo distinto, derivante dall’art. 11, n. 2, lett. d), attinente ai casi in cui il datore di lavoro faccia ricorso a competenze esterne, ai sensi dell’art. 7, n. 3, della direttiva. La normativa ricordata dal governo austriaco nella fattispecie si limita a trasporre il primo obbligo, che compare all’art. 11, n. 2, lett. b), della direttiva e non riguarda quello che compare alla lett. d) della stessa disposizione, che è distinto.

91 Pertanto, non avendo previsto nella sua normativa un obbligo di partecipazione e di consultazione dei lavoratori aventi una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, nel caso in cui si faccia ricorso a competenze esterne all’impresa e/o allo stabilimento, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 11, n. 2, lett. d), della direttiva.

92 Si deve pertanto concludere che la quinta censura, relativa alla violazione dell’art. 11, n. 2, lett. c) e lett. d), della direttiva, è fondata.

Sulla sesta censura, relativa alla violazione dell’art. 13, n. 2, lett. a) e lett. b) della direttiva

93 La Commissione fa in proposito riferimento all’obbligo incombente ai lavoratori di utilizzare nel modo corretto, da un lato, i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze pericolose, le attrezzature di trasporto e gli altri mezzi [art. 13, n. 2, lett. a), della direttiva] e, d’altro lato, l’attrezzatura di protezione individuale messa a loro disposizione e, dopo l’uso, a rimetterla al suo posto [art. 13, n. 2, lett. b), della direttiva].

Argomenti delle parti

94 Per quanto riguarda la prima parte della censura, la Commissione ricorda che nella nozione di «strumenti di lavoro» utilizzata dall’ASchG e dalla B‑BSG, rientrano tutti gli oggetti enumerati all’art. 13, n. 2, lett. a), della direttiva, ma che in essa non rientrano le sostanze pericolose. A suo parere, un rinvio generale a regole e ad istruzioni amministrative che non sono definite precisamente, quale quello contenuto all’art. 15 dell’ASchG e della B‑BSG, non è sufficiente a garantire un’adeguata trasposizione dell’art. 13, n. 2, lett. a), della direttiva.

95 Per quanto riguarda l’art. 13, n. 2, lett. b), della direttiva, la Commissione sostiene che, se è vero che è disciplinato l’uso corretto dell’attrezzatura di protezione individuale, ciò non avviene per l’obbligo di rimettere al suo posto tale attrezzatura dopo l’uso. A suo parere, quest’ultimo obbligo deve essere trattato separatamente nella normativa diretta a trasporre la detta disposizione, affinché i lavoratori abbiano un’idea chiara, precisa e dettagliata dei loro obblighi.

96 Dopo aver menzionato l’art. 15 dell’ASchG, il governo austriaco precisa che le norme di protezione dei lavoratori attinenti all’uso di sostanze pericolose sono previste anzitutto nel titolo IV dell’ASchG, nel regolamento relativo ai valori limite delle sostanze e delle sostanze cancerogene, nel regolamento per la protezione di lavoratori/lavoratrici contro i pericoli delle sostanze biologiche, nel regolamento sulla protezione del personale dello Stato federale contro i pericoli delle sostanze biologiche, nonché agli artt. 52 e seguenti del regolamento generale sulla protezione dei lavoratori. Disposizioni analoghe sarebbero state adottate nell’ambito della protezione del personale dello Stato federale.

97 Con riferimento all’obbligo incombente ai lavoratori di rimettere al suo posto l’attrezzatura di protezione individuale messa a loro disposizione, il governo austriaco sottolinea che, per ragioni di igiene, la normativa austriaca prevede che tale attrezzatura è destinata all’uso personale di un solo lavoratore. L’uso di taluni tipi di attrezzature di protezione individuale da parte di diversi lavoratori sarebbe autorizzato unicamente quanto tali attrezzature sono atte ad essere portate solo occasionalmente ed esse devono essere pulite e disinfettate in maniera soddisfacente dopo l’uso.

Giudizio della Corte

98 Riguardo, in primo luogo, all’obbligo incombente ai lavoratori, a norma dell’art. 13, n. 2, lett. a), della direttiva, si deve ricordare che, nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 226 CE, la Commissione ha l’obbligo di dimostrare l’esistenza dell’inadempimento contestato e fornire alla Corte gli elementi necessari alla verifica, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di tale inadempimento, senza che la Commissione possa basarsi su alcuna presunzione (v. sentenza 12 maggio 2005, a causa C‑287/03, Commissione/Belgio, Racc. pag. I‑3761, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

99 La trasposizione di una direttiva nel diritto interno non esige necessariamente una riproduzione formale e letterale delle sue disposizioni in una norma di legge espressa e specifica, ed essa può trovare realizzazione in una situazione giuridica generale, purché quest’ultima garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in maniera sufficientemente chiara e precisa (v., in particolare, sentenze 7 gennaio 2004, causa C‑58/02, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑621, punto 26, e 20 ottobre 2005, causa C‑6/04, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I‑0000, punto 21).

100 Il fatto che l’art. 13, n. 2, lett. a), della direttiva menzioni le sostanze pericolose tra i mezzi di lavoro non osta a che, a livello nazionale, si proceda ad una distinzione tra tali diverse fonti di pericolo durante il lavoro, purché sia conseguito l’obiettivo enunciato al n. 1 della stessa disposizione. Quest’ultima prevede che i lavoratori devono prender cura della loro sicurezza e della loro salute come pure della sicurezza della salute delle altre persone interessate dagli effetti dei loro atti o delle loro omissioni durante il lavoro.

101 Come ha rilevato l’avvocato generale al punto 81 delle sue conclusioni, nella fattispecie la Commissione non ha dimostrato in che misura la normativa austriaca comprometta siffatto obiettivo, giacché essa si limita ad affermare che se gli strumenti di lavoro e le sostanze pericolose fossero stati menzionati congiuntamente, i lavoratori avrebbero una più chiara percezione dei loro obblighi. Nondimeno, siffatta congettura non è sufficiente a dimostrare la sussistenza dell’inadempimento fatto valere.

102 Inoltre, in risposta all’enumerazione, fatta dal governo austriaco, dei diversi regolamenti di protezione dei lavoratori riguardanti l’uso di sostanze pericolose in Austria, la Commissione si limita a osservare che il rinvio generale alle regole e alle istruzioni amministrative non è sufficiente a garantire un’adeguata trasposizione dell’art. 13, n. 2, lettera a), della direttiva. Essa non spiega per quale ragione un lavoratore non sarebbe chiaramente informato, mediante la normativa ricordata dal governo austriaco, del fatto che è tenuto ad utilizzare correttamente le sostanze pericolose con le quali entra in contatto nell’ambito della sua attività.

103 Si deve pertanto rilevare che la sesta censura della Commissione, nella parte riguardante l’asserita violazione dell’art. 13, n. 2, lett. a), della direttiva è infondata.

104 Per quanto riguarda in secondo luogo, l’asserita violazione dell’art. 13, n. 2, lett. b), della direttiva, riguardante l’obbligo di utilizzare correttamente l’attrezzatura di protezione individuale messa a disposizione dei lavoratori e di rimetterla al suo posto dopo che ne è stato fatto uso, il governo austriaco sostiene che tale attrezzatura è destinata, per ragioni di igiene, all’uso personale di un solo lavoratore e che è inutile riporla, dal momento che non possono servirsene tutti i dipendenti.

105 L’art. 13, n. 2, lett. b), della direttiva opera una distinzione netta tra l’obbligo di utilizzare correttamente l’attrezzatura di cui trattasi e quello di rimetterla al suo posto dopo l’uso. Pur se la scelta operata dalla normativa nazionale di prevedere, per ragioni di igiene, un’attrezzatura ad uso personale per ciascun lavoratore può contribuire a che sia più facilmente rispettato il secondo obbligo considerato dalla detta disposizione, essa non permette tuttavia di garantire che tale attrezzatura sia correttamente riposta.

106 Inoltre il governo austriaco stesso ammette che, in talune circostanze, è autorizzato l’uso di attrezzature di protezione individuale da parte di diversi lavoratori, cosicché non può neppure essere accolto il suo argomento diretto a giustificare la mancata menzione di un obbligo di riporre tali equipaggiamenti con la circostanza che ciascun lavoratore fa un uso personale degli stessi.

107 Si deve pertanto constatare che la sesta censura, relativa alla violazione dell’art. 13, n. 2, lett. b), della direttiva è fondata.

108 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, si deve dichiarare che:

non avendo adottato, nel termine fissato, la LDG, malgrado quanto prescritto dall’art. 18, n. 1, della direttiva, e non avendo proceduto alla trasposizione degli artt. 2, n. 1 – per i professori della scuola dell’obbligo nel Tirolo – 7, n. 3; 8, n. 2; 11, n. 2, lett. c) e d), e 13, n. 2, lett. b), della stessa direttiva, ovvero avendone dato una trasposizione incompleta, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle dette disposizioni di tale direttiva.

109 Il ricorso va respinto quanto al resto.

Sulle spese

110 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta richiesta. Ai sensi del n. 3, primo comma, dello stesso articolo, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese qualora le parti risultino rispettivamente soccombenti in uno o più capi.

111 Tenuto conto del fatto che la Commissione è risultata soccombente solo con riferimento ad una parte della sesta censura, riguardante la violazione dell’art. 13, n. 2, lett. a), della direttiva, la Repubblica d’Austria deve sopportare le proprie spese, nonché cinque sesti delle spese della Commissione.

Per questi motivi la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1) Non avendo adottato, nel termine fissato, la legge relativa allo statuto degli insegnanti dei Länder (Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz), malgrado quanto prescritto dall’art. 18, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e non avendo proceduto alla trasposizione nel diritto austriaco degli artt. 2, n. 1 – per i professori della scuola dell’obbligo nel Tirolo – 7, n. 3; 8, n. 2; 11, n. 2, lett. c) e d), e 13, n. 2, lett. b), della direttiva, ovvero avendone dato una trasposizione incompleta, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle dette disposizioni di tale direttiva.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) La Repubblica d’Austria sopporta le proprie spese nonché cinque sesti delle spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee.


Firme


* Lingua processuale: il tedesco.

 


 

 

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