Tipologia: CCIA
Data firma: 18 maggio 2000
Validità: 01.06.2000
Parti: Parte pubblica e Parte sindacale
Comparto: P.A., Enti Locali, Comune Fiumicino
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Regolamentazione del diritto di sciopero
Premessa
Capo I Sistema delle relazioni sindacali
Art. 1 - Diritti e libertà sindacali
Art. 2 - Relazioni sindacali
Art. 3 - Informazione
Art. 4 - Contrattazione integrativa
Art. 5 - Concertazione
Art. 6 - Procedure di conciliazione
Art. 7 - Forme di partecipazione, monitoraggio e verifiche
Capo II Trattamento economico del personale
Art. 8 - Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
Art. 9 - Gestione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane
Art. 10 - Incentivi alla produttività ed al miglioramento dei servizi
Art. 11 - Attività svolte in condizioni disagiate
Art. 12 - Esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità
Art. 13 - Disciplina di fondi destinati dalla legge per particolari finalità
Art. 14 - Lavoro straordinario
Art. 15 - Primo inquadramento
Art. 16 - Progressione verticale
Art. 17 - Progressione economica orizzontale
Capo III Area delle posizioni organizzative
Art. 18 - Criteri generali e requisiti per il conferimento degli incarichi
Art. 19 - Tipologia e misura degli incarichi di posizione
Art. 20 - Retribuzione di risultato
Capo IV Rapporto di lavoro
Art. 21 - Ordinamento professionale
Art. 22 - Innovazione e modifica degli assetti organizzativi
Art. 23 - Formazione
Art. 24 - Mobilità interna
Art. 25 - Mobilità esterna
Art. 26 - Criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività
Art. 27 - Trasferimento di funzioni e competenze per effetto di disposizioni legislative
Art. 28 - Mensa
Art. 29 - Vestiario
Art. 30 - Diritto allo studio
Art. 31 - Ferie
Art. 32 - Permessi retribuiti
Art. 33 - Legge 1204 e successive modifiche (congedi parentali)
Art. 34 - Visite mediche, terapiche, esami clinici
Art. 35 - Qualità del lavoro ed innovazioni degli assetti organizzativi
Art. 36 - Articolazione dell'orario di servizio
Art. 37 - Orario di lavoro
Art. 38 - Riposo compensativo e recupero lavoro
Art. 39 - Riduzione dell'orario di lavoro
Art. 40 - Part-time
Art. 41 - Piano occupazionale
Art. 42 - Salute e sicurezza nel luogo di lavoro
Art. 43 - Informazione delle norme disciplinari
Art. 44 - Copertura assicurativa per particolari responsabilità
Art. 45 - Patrocinio legale
Art. 46 - Interessi legali e rivalutazione economica
Art. 47 - Innovazione tecnologica
Art. 48 - Adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili o con aggravi familiari. Norme per il volontariato
Art. 49 - Pari opportunità
Art. 50 - Malattia e assicurazione
Art. 51 - Copertura assicurativa per mezzi
Art. 52 - Aspettativa non retribuita
Art. 53 - Inidoneità al servizio
Art. 54 - Criteri per le forme di lavoro flessibile ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 29/1993
Art. 55 - Telelavoro
Art. 56 - Norme finali e di salvaguardia
Stipula del contratto collettivo integrativo
Allegati

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 1998/2001 Comune di Fiumicino (Firmato il 18 maggio 2000 - in vigore dal 1° giugno 2000)

Premessa
Il contratto decentrato integrativo è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevata l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale con riguardo anche agli indirizzi contenuti nel patto sociale del 28 dicembre 1998.
Il presente CCDI si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato escluso quello con qualifica dirigenziale, fermo restando gli indirizzi contenuti per le forme di lavoro flessibili.
Il CCDI viene esteso al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale, previa rideterminazione del monte salari e delle risorse da destinare al trattamento economico accessorio. Il servizio prestato a tempo determinato nel comparto EE.LL. viene equiparato ai fini della progressione economica e di carriera al servizio prestato a tempo indeterminato.
Gli effetti del presente contratto decorrono dalla stipula dello stesso fino all'approvazione del successivo contratto decentrato.
[…]

Capo I Sistema delle relazioni sindacali
Art. 1 - Diritti e libertà sindacali

Le parti concordano, in linea con i riferimenti normativi:
- Gestione dei permessi sindacali;
- Modalità di svolgimento delle assemblee (3 ore) ;
- Rilevazioni della partecipazione all'assemblea;
- Servizi minimi essenziali.
[…]
Per quanto concerne le assemblee si dispone che:
a) nel rispetto del limite massimo consentito, la RSU e le OO.SS. firmatarie del presente contratto decentrato, possono indire assemblee del personale, comunicando all'ente, di norma almeno cinque giorni prima, la data, il luogo e l'orario dell'assemblea che potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singoli profili professionali;
b) in presenza di gravi e urgenti circostanze, che hanno riflesso su tutto o parte del personale, la comunicazione potrà essere inviata il giorno precedente. In tal caso la durata dell'assemblea potrà essere massimo di 3 ore;
c) l'Amministrazione fornirà idonei locali per lo svolgimento dell'assemblea;
d) il personale operante fuori dalla sede presso cui si svolge l'assemblea è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario al trasferimento di sede e alla partecipazione dell'assemblea stessa;
e) in caso di assemblea i servizi che verranno assicurati saranno quelli già previsti nella "Regolamentazione del Diritto di Sciopero".
Infine la delegazione Trattante di parte pubblica, riconoscendo il diritto di disporre di una sede, verificherà entro il 30 giugno 2000 la possibilità di individuare i locali idonei a costituire la sede ufficiale delle RSU.
Rimangono confermati e sono garantiti:
-Spazi per l'informazione;
-Accesso all'Amministrazione dei Patronati;
-Permessi per i delegati alla sicurezza.
[…]

Art. 2 - Relazioni sindacali
Il sistema di relazioni sindacali deve permettere, nel rispetto dei distinti ruoli dell'Ente e delle rappresentanze sindacali, la realizzazione degli obiettivi di cui alle premesse e consentire pertanto la partecipazione sindacale alla predisposizione di tutti gli atti inerenti l'organizzazione del lavoro, dei servizi e degli uffici, la ridefinizione delle dotazioni organiche, nonché l'esercizio dell'attività sindacale nell'ente.
Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
1) informazione;
2) contrattazione;
3) concertazione;
4) procedure di conciliazione;
5) forme di partecipazione.

Art. 3 - Informazione
L'ente, informa periodicamente e tempestivamente, le RSU e le organizzazioni sindacali territoriali di comparto e i delegati per la sicurezza per le materie di competenza, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la consistenza delle dotazioni organiche e la gestione complessiva delle risorse umane.
Inoltre annualmente prima della approvazione del bilancio di previsione, sarà effettuata una riunione di informazione con particolare riguardo alla programmazione delle attività dell'ente, l'analisi delle spese previste, l'assestamento di bilancio e l'andamento dell'occupazione.
Alle RSU e alle OO.SS. dovrà essere fornita tutta la necessaria documentazione, eventualmente anche su supporto informatico, oltre che cartaceo.
Per compiuta informazione le OO.SS., che compongono la delegazione, sono consultate e, su richiesta, effettuano incontri con cadenza almeno semestrale, ed in ogni caso in presenza di:
-iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi;
-iniziative per l'innovazione tecnologica degli stessi;
-piani di formazione e aggiornamento svolte dalle parti;
-convenzioni per l'effettuazione di servizi e attività con personale esterno;
-mobilità esterna ed interna;
-eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione dei servizi tenuto conto dell'art. 11, co. 5 del CCNL quadro 2.06.1998 per la definizione dei comparti contrattuali.
Annualmente l'Amministrazione fornisce alle predette OO.SS. i seguenti dati ed informazioni:
-addetti in servizio suddivisi per categoria, profilo professionale, tipologia di contratto;
-l'andamento delle spese per il personale in particolare quelle per lo straordinario e il salario.
Tutte le determinazioni e le disposizioni di servizio adottate dai singoli Dirigenti concernenti l'organizzazione del lavoro, la mobilità interna ed esterna, devono essere contestualmente trasmesse alle OO.SS.
In tutti i casi in cui venga attivata la consultazione o la concertazione, le parti si impegnano a non prendere iniziative unilaterali in merito finché la stessa sia conclusa con un verbale sottoscritto. Tutti i verbali saranno forniti, dopo la loro sottoscrizione in copia a tutti i soggetti firmatari.

Art. 4 - Contrattazione integrativa
L'amministrazione assicura gli spazi di contrattazione decentrata integrativa per le materie rinviate a questa sede negoziale del predetto CCNL, 1998-2001, e formalizza le procedure del confronto negoziale.
Le materie della contrattazione integrativa sono:
[…]
7. criteri per compensare il disagio, delle categorie A B C, con determinazione dei valori economici;
8. individuazione delle risorse per remunerare le prestazioni riferite a turni, reperibilità, rischio, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno festivo, secondo la disciplina degli artt. 11, 13, 34 Dpr 268/878, art. 28 Dpr 347/83, art. 49 Dpr 333/90, ove applicabili e fermo restando eventuali accordi concertati tra le parti;
[…]
11. gestione delle materie attinenti le pari opportunità. L'amministrazione si impegna ad attuare le misure necessarie per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale secondo le finalità della legge 125/91 e le disposizioni contrattuali recepite nei DPR 268/878, 333/90;
[…]
13. modalità e verifiche per la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore. Al personale adibito a regime di orario articolato in più turni, plurisettimanale, finalizzati al miglioramento dei servizi, l'orario di lavoro verrà ridotto a 35 ore a parità di salario, ove possibile, con apposito accordo decentrato da definirsi possibilmente entro il 31/12/2000, utilizzando risorse finanziarie derivanti dai risparmi sull'utilizzo del lavoro straordinario o da modifiche stabili degli assetti organizzativi;
[…]
15. programmi annuale e pluriennale delle attività di formazione del personale;
16. linee di indirizzo e criteri per:
a) migliorare l'ambiente di lavoro;
b) la sicurezza dei luoghi di lavoro;
c) facilitazioni per i disabili;
17. le implicazioni dei dipendenti in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità degli stessi derivanti da innovazioni:
a) organizzative;
b) tecnologiche;
c) della domanda dei servizi;
d) politiche dell'orario di servizio;
18. criteri generali per politiche dell'orario di lavoro. Le parti convengono che nel determinare l'articolazione dell'orario di lavoro settimanale, siano valutate opportunamente, da parte dei dirigenti o dei responsabili, particolari esigenze espresse dal personale che, per motivi adeguatamente documentati, può chiedere di utilizzare forme flessibili dell'orario di lavoro compresa l'astensione dal turno pomeridiano nel rispetto delle esigenze di organizzazione degli uffici. Dovrà comunque essere data priorità ai dipendenti in una situazione di svantaggio personale, sociale e familiare, considerando le esigenze dei dipendenti con figli in età scolare.

Art. 5 - Concertazione
Ricevuta l'informazione, ciascuno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 2, del CCNL può chiedere in forma scritta all'ente un incontro nelle seguenti materie soggette a concertazione:
1) articolazione orario di servizio;
[…]
4) andamento dei processi occupazionali;
5) definizione dei criteri per la determinazione delle dotazioni organiche;
6) criteri generali per la mobilità interna ed esterna;
[…]
11) individuazione dei nuovi profili;
[…]
La concertazione inizierà entro il quinto giorno dalla data di ricezione della richiesta da parte della amministrazione.
Durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza, partecipando alle riunioni con la disponibilità a ricercare una soluzione che tenga conto dei diversi interessi coinvolti.
La concertazione si conclude entro 20 gg. dalla richiesta. Sull'esito della concertazione si redige un apposito verbale, che costituisce accordo tra le parti, vincolante per le stesse; nel caso di mancato accordo, nel predetto verbale dovranno risultare le posizioni delle parti, in modo tale da evidenziare i motivi, le condizioni ed i vincoli che non consentono all'ente di tener conto delle istanze o delle proposte dei soggetti sindacali.
Per quanto attiene al punto 7, i contenuti della selezione ed i requisiti professionali richiesti per la partecipazione dei candidati dovranno essere coerenti con i requisiti professionali indicati nelle declaratorie delle singole categorie.
La partecipazione alle procedure selettive riferite ai passaggi di categoria è possibile anche per coloro che non avevano il titolo di studio ordinariamente previsto, fatti salvi quelli prescritti da norme legislative vigenti per specifici profili.

Art. 6 - Procedure di conciliazione
Quando emergono controversie sull'interpretazione del contratto integrativo la parte interessata invia all'altra una richiesta scritta. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa, facendo riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.
Le parti che hanno sottoscritto il contratto integrativo si incontrano entro 30 gg. dalla richiesta e definiscono consensualmente il significato della clausola controversa. Gli accordi sostituiscono le clausole controverse, nei loro effetti giuridici ed economici sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
Gli accordi di interpretazione autentica del contratto hanno effetto sulle controversie individuali aventi oggetto le materie regolate da esso.
In deroga a quanto previsto dal D.lgs. 29/93 le controversie relative ai rapporti di lavoro, possono essere devolute, per accordo delle parti, nell'ambito di vigenza del presente contratto decentrato.
Per le controversie individuali in materia di lavoro, il lodo arbitrale è preceduto dal tentativo obbligatorio di conciliazione che si svolge davanti il Collegio Arbitrale che pronuncia la decisione sulla controversia entro 60 gg. dall'esperito tentativo di conciliazione. Se le parti definiscono la controversia mediante un accordo, il Collegio arbitrale ratifica l'accordo con la sottoscrizione del verbale di conciliazione che costituisce titolo esecutivo.
Se tra le parti non si raggiunge un accordo per la definizione bonaria della controversia, il collegio arbitrale invita le parti a produrre documentazione e memorie a sostegno delle proprie pretese ed emette il lodo arbitrale entro il termine di 60 gg. dalla prima udienza: alla pronuncia del lodo arbitrale si applica l'Art. 429, Comma terzo del Codice di procedure civile.
Il lodo arbitrale è impugnabile per violazione di norme imperative e per difetto assoluto di motivazione ed il ricorso va depositato entro 30 gg. dalla notifica del lodo al giudice del lavoro (od alla corte di appello, in funzione del giudice del lavoro, ai sensi dell'Art. 412 ter c.p c.).
La corte d'appello decide con sentenza esecutiva ricorribile per Cassazione.
Decorso il termine per l'impugnazione o in caso di espressa accettazione del lodo dalle parti, il lodo è depositato presso il settore affari del personale e presso l'ufficio provinciale del lavoro, a cura della parte pubblica, ed acquista esecutività.
Il collegio arbitrale per le controversie di lavoro che dovessero insorgere per il periodo di vigenza del presente contratto decentrato è così composto: da un presidente scelto di comune accordo tra le parti contraenti; da un rappresentante dei lavoratori e da un rappresentante dell'ente.

Art. 7 - Forme di partecipazione, monitoraggio e verifiche
Le parti concordano di istituire una commissione bilaterale paritetica al fine di monitorare la situazione di specifiche problematiche inerenti all'attività dell'ente, nonché di formulare proposte, raccogliere dati sulle seguenti materie:
1) politiche degli orari;
2) monitoraggio sullo straordinario;
3) ricognizione delle esigenze e programmazione delle attività di formazione;
4) studio e proposte di riorganizzazione di attività;
5) organizzazione nel lavoro;
6) ambiente;
7) igiene e sicurezza;
8) servizi sociali.
Gli organismi debbono garantire la rappresentanza femminile, svolgono l'attività in orario di lavoro e sono composti secondo criteri da individuarsi tra le parti entro il 30 giugno 2000.
L'Amministrazione Comunale e le OO.SS. definiscono inoltre un calendario annuale per l'organizzazione di conferenze di servizio in ogni struttura del Comune.

Capo II Trattamento economico del personale
Art. 11 - Attività svolte in condizioni disagiate

Le risorse economiche di cui all'art. 10, lettera d), sono a disposizione per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale.
Per lavoro disagiato si intende il lavoro prestato in condizioni e in tempi che incidono sfavorevolmente direttamente o indirettamente sulla vita psicofisica del dipendente compresa la sfera affettiva ed il tempo libero. Le parti individuano nel seguente schema relativo alle attività svolte in condizioni disagiate con annesse indennità giornaliere le situazioni professionali e lavorative alle quali far corrispondere l'erogazioni delle predette risorse economiche.
Personale dell'Area di Vigilanza Urbana
Indennità giornaliera
Rapporto con utenza 4.000
Porto e detenzione di armi per motivi di servizio 2.000
Effettuazione di compiti in servizi esterni e/o tramite l'ausilio di videoterminali e personal computers 2.000
Personale ausiliario addetto a scuole e nidi
Indennità giornaliera
Rapporto con utenza 4.000
Servizi di pulizia e servizi interni 2.000
Personale educativo asilo nido
Indennità giornaliera
Rapporto con utenza 4.500
Svolgimento di attività didattiche e riunion2.000
Personale insegnante materne / AA. PP.
Indennità giornaliera
Rapporto con utenza 4.000
Svolgimento di attività didattiche e riunioni 1.500
Effettuazione di turno di lavoro inferiore a 11 ore 1.500
Personale amministrativo / tecnico
Indennità giornaliera
Rapporto con utenza 4.000
Orario con due rientri (per ogni rientro) 8.000
Svolgimento di compiti comportanti l'uso di videoterminali, personal computers, centralini e fotocopiatrici, mezzi di servizio 2.000
Operatori cimiteri
Indennità giornaliera
Rapporto Utenza 3.000
Utilizzo materiali dannosi 3.000
Non può comunque essere erogata più di una indennità per ciascun tipo di disagio.
Il compenso sarà corrisposto a prestazione effettivamente resa e liquidata dal Dirigente e/o Responsabile preposto. Il compenso è stabilito per prestazione giornaliera ordinaria secondo le modalità di esecuzione.

Art. 14 - Lavoro straordinario
[…]
Il limite massimo individuale è determinato, a far data dal 1.01.2000, in ore 180, fermo restando la validità dell'art. 16 del DPR 268/87.
[...]
Sulla base dei dati forniti, una delle parti potrà richiedere l'esame congiunto dell'utilizzo di questo istituto contrattuale. Le parti si incontrano a livello di ente almeno due volte l'anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessaria l'effettuazione del lavoro straordinario e per individuare soluzioni che possano consentire un incremento dei fondi ovvero una riduzione.
Si conviene che l'effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del Dirigente cui afferisce il dipendente e dovrà essere debitamente motivata. All'obbligo della prestazione dovrà corrispondere la concreta possibilità di pagamento della stessa.

Capo IV Rapporto di lavoro
Art. 22 - Innovazione e modifica degli assetti organizzativi

In relazione agli obiettivi di contemperare l'incremento e/o mantenimento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati alla collettività con il miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale, si conviene che nei casi in cui si debba procedere ad innovazioni organizzative e tecnologiche di carattere generale, a modificazioni procedurali di rilevante portata o della distribuzione ed utilizzazione del personale, ad attivazione o ristrutturazione dei servizi, a cambiamenti delle dotazioni strutturali e delle sedi di lavoro, l'amministrazione procede all'informazione preventiva presentando il progetto di riordino organizzativo della struttura coinvolta, prevedendo, comunque, di non dare attuazione definitiva agli interventi ipotizzati per almeno trenta giorni.
L'informazione è documentata in forma scritta e dibattuta in apposito incontro tra le parti. Nell'arco dei medesimi trenta giorni il soggetto competente dell'Amministrazione indice conferenze di organizzazione, coinvolgendo tutto il personale interessato, fermo restando che ciascuno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 2, del CCNL, può attivare mediante richiesta scritta, la concertazione sulle specifiche proposte.

Art. 28 - Mensa
Ai dipendenti che effettueranno orario giornaliero effettivo uguale o superiore a 8 ore, purché intervallato da almeno mezzora di pausa, sarà erogato un buono pasto per ciascuna prestazione lavorativa come sopra effettuata.
[…]
Per il personale obbligato alla sorveglianza ed assistenza di minori, durante la pausa per la consumazione del pasto, il costo dello stesso è a totale carico dell'amministrazione ed il tempo strettamente necessario è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro.
Anche al predetto personale, qualora non possa usufruire di un idoneo servizio di mensa, va esteso il diritto all'erogazione del buono pasto.

Art. 33 - Legge 1204 e successive modifiche (congedi parentali)
Per la disciplina in oggetto si rinvia integralmente all'accordo integrativo sulla legge n. 53 dell'8 marzo 2000, che allegato al presente Contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 34 - Visite mediche, terapiche, esami clinici
Il dipendente che, per i particolari orari dei servizi erogati, sia costretto ad assentarsi dal lavoro per sottoporsi a visite mediche, terapiche, o esami clinici, potrà godere, per le ore necessarie di appositi permessi retribuiti a condizione che produca idonea ed adeguata documentazione.
[…]

Art. 35 - Qualità del lavoro ed innovazioni degli assetti organizzativi
Fatto salvo quanto previsto in sede di concertazione relativamente alla presente materia, nel caso di interventi riorganizzativi, la delegazione trattante s'incontra per definire le necessarie intese concernenti le implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti, da questi discendenti.
In particolare, le parti dovranno convenire le modalità attraverso le quali garantire adeguate prospettive di sviluppo professionale e di carica per i dipendenti coinvolti.

Art. 36 - Articolazione dell'orario di servizio
Nel caso di proposte di modifica della originaria articolazione, la necessaria informazione preventiva dovrà essere accompagnata da dettagliate relazioni che motivino e documentino dette proposte. In particolare dovranno essere considerate: le nuove esigenze operative, le necessità dell'utenza, i costi dell'intervento, il rispetto dei diritti contrattuali dei dipendenti e il percorso di coinvolgimento dei medesimi rispetto alle soluzioni ipotizzate.
Ciascun Dirigente, nel rispetto dell'orario minimo di apertura al pubblico determinata dall'Amministrazione, può concertare con i dipendenti particolari articolazioni orarie, anche con differenziazioni personali, che assicurino l'ottimizzazione della gestione del servizio, con assenso delle RSU/OO.SS.

Art. 37 - Orario di lavoro
Le politiche degli orari di lavoro sono improntate all'obiettivo di permettere un adeguato funzionamento dei servizi da contemperare con l'efficienza e l'efficacia del lavoro degli uffici, evitando dispersione delle risorse e frammentazione delle competenze e degli interventi, in relazione agli orari di servizio definiti in sede di concertazione.
Le parti rinviano a successivo accordo da stipularsi entro il 30 giugno 2000, la articolazione dell'orario di lavoro.
Conseguentemente nelle more di tale accordo viene prorogata l'attuale articolazione oraria.
Ogni mutamento successivo dovrà comunque essere oggetto di accordo tra le parti.
Per tutti i servizi che non prevedono orari specifici e vincolati è concessa una flessibilità in entrata e in uscita di un'ora comunque nel rispetto dell'orario di apertura al pubblico. Eventuali debiti o crediti orari vanno obbligatoriamente recuperati nell'ambito delle fasce di flessibilità entro la fine del mese successivo.

Art. 38 - Riposo compensativo e recupero lavoro
Per la disciplina del riposo compensativo si conferma in tutte le sue parti il dettato normativo di cui all'articolo 17 del DPR 13 maggio 1987, n. 268.
Le prestazioni di lavoro straordinario possono dare luogo, a richiesta del dipendente, a riposo compensativo da usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il mese successivo. Su richiesta del dipendente, il Dirigente, valutate le esigenze di servizio, può anche disporre che il recupero lavoro possa essere usufruito entro mesi due.

Art. 42 - Salute e sicurezza nel luogo di lavoro
Le parti, di concerto con i RR.LL.S. ed il responsabile aziendale, si incontrano almeno una volta all'anno per definire:
a) le priorità di intervento in materia di salute e sicurezza;
b) la relativa copertura finanziaria del piano concordato;
c) le modalità di gestione e di verifica del piano stesso.
Si rende noto che il responsabile per la sicurezza, designato dall'amministrazione, è il Dr. L.M. e i responsabili dei lavoratori sono i Sigg. G.C. e P.A.
I rappresentanti della sicurezza di entrambe le parti dovranno attuare e gestire quanto previsto dal piano dei rischi, per la puntuale applicazione delle normative vigenti, specificando anche le visite mediche di controllo, gli esami clinici e la cadenza temporale di questi.
Per l'espletamento di tali compiti vengono assegnate 8 ore di permesso aggiuntivo all'anno, oltre le normative vigenti. Gli oneri sono a carico dell'amministrazione.
Ai delegati per la sicurezza spetta:
a) partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi;
b) consultare il rapporto di valutazione dei rischi;
c) essere consultato sulla designazione degli addetti al servizio protezione, all'attività di prevenzione incendi al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori, all'organizzazione dell'attività di formazione;
d) accedere ai luoghi di lavoro ed avvertire il responsabile prevenzione e protezione dai rischi, individuati nel corso della sua attività;
e) la possibilità di ricorrere alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di protezione e prevenzione dai rischi adottate e i mezzi impiegati per attuarla non siano idonei;
f) essere consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi all'individuazione e realizzazione e verifica della prevenzione e programmazione;
g) promuovere l'elaborazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità del lavoratore;
h) presentare proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
i) partecipare agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità;
j) concordare con l'amministrazione ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione di indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'art. 20 ultimo comma, della l. n° 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro dell'ASL o in alternativa ad enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo;
k) partecipare al costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici del libretto personale di rischio;
l) concordare di volta in volta con l'amministrazione nel caso in cui a seguito, dell'indagine ambientale, tenuto conto dei riflessi sul gruppo di lavoratori direttamene esposti, vengano individuate situazioni di particolare rischio, l'attuazione di accertamenti medici specialistici per il personale interessato nell'area di rischio;
m) verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.
Ai delegati devono essere fornite le seguenti informazioni:
a) informazione e documentazione in merito alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione nonché quelle inerenti alle macchine, gli impianti, l'organizzazione degli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
b) informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
c) informazioni sulle attività formative;
d) informazioni attinenti gli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori;
e) programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza;
f) informazioni sui piani di emergenza compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento all'interno dei luoghi di lavoro laddove previsti;
g) informazioni sugli adempimenti e sulle iniziative in materia di sicurezza riguardanti le imprese appaltatrici;
h) informazioni tempestive sui casi di infortunio sul lavoro, sui casi di malattie professionali e sui loro andamenti complessivi.
I rappresentanti per la sicurezza hanno diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente, oltre alla normativa in materia di salute e sicurezza, anche ai rischi esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Tale formazione dovrà prevedere un corso iniziale di 32 ore e successivi aggiornamenti annuali di almeno 32 ore per anno.
L'amministrazione procede ad organizzare, di concerto con i rispettivi rappresentanti, le attività formative in materia di sicurezza e di salute sul posto di lavoro. La formazione avviene in orario di lavoro o con recupero individuale delle ore di formazione nel caso in cui questa si svolga fuori orario di lavoro. Gli oneri sono a carico dell'amministrazione.
L'attività di formazione sarà periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.
Nella vigenza del presente contratto la formazione sul tema della sicurezza deve coinvolgere, almeno una volta, tutti i dipendenti.

Art. 47 - Innovazione tecnologica
Le parti concordano che in presenza di impegni di bilancio destinati ad innovazioni tecnologiche che possano comportare modificazioni all'organizzazione del lavoro e alle professionalità dei dipendenti l'Amministrazione predisporrà dei piani di fattibilità dove al loro interno siano previsti i tempi di attuazione, il tipo di innovazioni tecnologiche e i dipendenti coinvolti in tale processo.
Tali piani saranno presentati almeno due mesi prima della loro attuazione alla parte sindacale che sarà coinvolta dall'Amministrazione nei successivi 20 giorni per definire comunemente i criteri applicativi e i tempi di attuazione stabilendo momenti di verifica sia sul personale che sulla tecnologia applicata.

Art. 48 - Adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili o con aggravi familiari. Norme per il volontariato
Le parti convengono di confermare integralmente quanto previsto dagli art. 25 e 26 del DPR 333/90 e si impegnano per l'applicazione della legge 104/92, per l'eliminazione delle barriere architettoniche e adeguamento degli ambienti di lavoro, per la flessibilità degli orari e la felicitazione della mobilità personale. Si applicano ai dipendenti, che ne facciano documentata richiesta, le norme nazionali e regionali sul volontariato.

Art. 49 - Pari opportunità
Le parti concordano, in applicazione della legge 125/91, le misure per favorire le peri opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, previa consultazione della commissione per le Pari Opportunità, e la valutazione della presenza femminile nei vari livelli funzionali.
Tali misure tenderanno principalmente a:
informare su specifiche ricerche ed iniziative atte a superare le situazioni di disparità;
divulgare la specifica legislazione a tutela delle donne, della salute e della maternità;
favorire l'attuazione delle proposte elaborate dalla commissione stessa.

Art. 53 - Inidoneità al servizio
Nei confronti del dipendente riconosciuto inidoneo allo svolgimento delle mansioni attribuitegli e/o in relazione al profilo professionale di appartenenza, l'amministrazione ricercherà apposita collocazione.
L'inidoneità al servizio proprio del profilo di appartenenza comporterà automaticamente il cambio del profilo di appartenenza.
Qualora ciò non sia possibile si provvederà, con apposita concertazione, ad individuare le possibili e necessarie riconversioni, in linea con gli indirizzi dell'art. 56 del DPR 268/87.

Art. 54 - Criteri per le forme di lavoro flessibile ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 29/1993
Ai sensi dell'art. 24 del CCNL per il periodo 1998/2001, "Norme di rinvio", le parti negoziali a livello nazionale hanno stabilito di rinviare a momenti successivi la regolamentazione di alcuni istituti fra cui le forme contrattuali possibili di assunzione e di impegno del personale, tenuto conto di quanto previsto all'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 29/93 e dell'art. 4 della legge 191/98, in coerenza con i principi desumibili dalla disciplina legislativa e contrattuale vigente nel lavoro privato.
Risultano al momento prive di disciplina di riferimento, pur essendo dalla legge espressamente riservate alla contrattazione collettiva:
le forme contrattuali flessibili in ordine particolarmente ai contratti di formazione e lavoro e di altri rapporti formativi;
la fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ;
le forme di lavoro a distanza (telelavoro) ;

Art. 55 - Telelavoro
Con separato accordo si provvederà all'adozione di apposita regolamentazione del telelavoro secondo i seguenti criteri di massima:
assegnazione dei dipendenti al telelavoro (volontarietà svolgimento di mansioni analoghe, situazioni di disabilità psicofisiche, esigenze di cura nei confronti di familiari o conviventi, tempo medio di percorrenza dalla residenza del dipendente alla sede del lavoro);
adeguamento in relazione alle diverse forme di telelavoro, della disciplina economica e normativa del rapporto del lavoro alle specifiche modalità della prestazione;
adeguamento in relazione al contesto in cui la prestazione è svolta, nelle modalità di esercizio dei diritti di libertà ed attività sindacale;
disciplina e modalità per garantire la comunicazione tra i dipendenti addetti al telelavoro e gli organismi di rappresentanza di cui all'art. 47, commi 2 e 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dall'art. 6 D.Lgs. 4/11/97 n° 396;
determinazione delle modalità mediante le quali l'amministrazione, nell'ambito dei criteri indicati in progetti appositamente predisposti, determina il ricorso a forme di telelavoro, realizza attività di formazione iniziale e di aggiornamento periodico del personale, dedicate ad aspetti tecnologici ed organizzativi;
modalità della partecipazione sindacale, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 3/2/93 n° 80, in ordine ai progetti con cui le pubbliche amministrazioni determinano il ricorso a forme di telelavoro.

Art. 56 - Norme finali e di salvaguardia
[…]
Sui seguenti argomenti vanno ridefiniti appositi accordi per adeguare quelli vigenti ai mutamenti sociali, economici e normativi avvenuti (sulla base della specificità dei diversi enti e delle particolari realtà operative). In attesa di tali ridefinizione si fa riferimento alle norme non disapplicate dei CC.CC.N.L. e al precedente Contratto Decentrato, nonché agli appositi accordi sottoscritti con la controparte:
Turnazione;
Rischio;
Reperibilità;
Maggiorazioni per lavoro ordinario festivo e notturno;
Maneggio valori.
Faranno parte di un apposito accordo tutte le materie relative a settori specifici che verranno definite nelle cosiddette code contrattuali, e ciò nelle more della definizione dell'accordo nazionale:
vigilanza urbana;
settore educativo scolastico;
formazione professionale.
Per quanto non previsto nel presente contratto si rimanda al vigente CCNL, al CCNL 6/7/95 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dai DPR 347/83 - 268/87 - 333/90, per le parti non disapplicate, e dagli eventuali accordi decentrati già stipulati.
[…]
Tutti i regolamenti che contengono norme concernenti l'organizzazione del lavoro e del personale (ordinamento di uffici e servizi, piani normativi speciali e quant'altro) devono essere oggetto di apposito confronto tra le parti per l'adeguamento a quanto stabilito nel presente contratto.
In ogni caso l'Amministrazione si impegna a non approvare alcun regolamento, che può avere ricadute sull'organizzazione del lavoro o sul personale, con atto unilaterale.

Stipula del contratto collettivo integrativo
A seguito dell'autorizzazione della sottoscrizione formalizzata con Del. G.C. n. 175 del 03.05.2000, il giorno 18 del mese di maggio 2000, presso la sede del Comune di Fiumicino sottoscrivono il presente contratto collettivo integrativo decentrato, per la parte pubblica il Dirigente Dr. R.R. e le RSU OO.SS in rappresentanza dei lavoratori dell'Ente.
Letto firmato e sottoscritto dal Dirigente del Servizio del Personale del Comune di Fiumicino, dai rappresentanti sindacali delle RSU del Comune di Fiumicino e dai dirigenti sindacali della Fp Cgil, Fist Cisl, Eell Uil e Fnel.
Il presente contratto entra in vigore a far data del 01.06.2000 e conserva l'efficacia fino alla stipula del successivo contratto collettivo decentrato integrativo.