Tipologia: Accordo RLS
Data firma: 7 maggio 2002
Parti: Cotral e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Settori: Trasporti, Autoferrotranvieri, Cotral
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 - Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
Art. 2 - Permessi
Art. 3 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Art. 4 - Informazione e documentazione aziendale
Art. 5 - Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Art. 6 - Riunioni periodiche
Art. 7 - Norma finale

Accordo per la costituzione del rappresentante per la sicurezza ex dlgs. 626/94

Il giorno 7.5.2002 tra Cotral spa […] e le Organizzazioni sindacali: Filt Cgil […], Fit Cisl […], Uiltrasporti […], si è convenuto quanto segue in ordine alla costituzione della Rappresentanza per la Sicurezza di cui agli Artt. 18, 19 e 20 del Dlgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.

Art. 1 - Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
I rappresentanti per la sicurezza vengono individuati in base alle normative di legge e contrattuali vigenti.
Il numero dei rappresentanti per la sicurezza in applicazione di quanto disposto dall'art. 18, comma IV, Dlgs. 626/94 fissato nel numero complessivo di 6 (sei).
All'interno della/e lista/e che vengono presentate per la elezione della RSU vengono indicati, separatamente, uno o più nominativi di candidati tra i quali saranno eletti coloro che, nel numero complessivo indicato al comma che precede, avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.
La elezione dei rappresentanti per la sicurezza sarà comunicata alla direzione aziendale a cura delle Organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per la durata della RSU prevista all'Accordo nazionale 28 marzo 1996.

Art. 2 - Permessi
I rappresentanti per la sicurezza dispongono, per l'esercizio delle loro funzioni, in applicazione di quanto previsto all'art, 3 dell'accordo nazionale 28 marzo 1996, fino a 40 ore annue ciascuno di permessi retribuiti.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell'art. 19, Dlgs 626/94 non viene utilizzato il predetto monte ore.

Art. 3 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Per l'accesso ai luoghi di lavoro e le modalità di consultazione del rappresentante per la sicurezza si fa riferimento a quanto disposto all'art. 4 dell'Accordo nazionale 28 marzo 1996.
In particolare:
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge;
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente all'azienda le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro;
Tali visite si svolgono d'intesa con il responsabile aziendale del Servizio prevenzione e proiezione o ad un addetto da questi incaricato;
L'Azienda consulta il rappresentante per la sicurezza su rutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso;
Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza;
Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale stesso.

Art. 4 - Informazione e documentazione aziendale
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambiti di lavoro si intendono quelle riferite alle materie previste dal Dlgs. 626/94.
Il rappresentarne per la sicurezza riceve le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f), comma 1, art. 19, Dlgs. 626/94.

Art. 5 - Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
In relazione alle previsioni di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), Dlgs. 626/94 le parti presteranno la massima cura alla formazione del rappresentante per la sicurezza.
Per lo svolgimento dell'attività formativa del rappresentarne per la sicurezza, i cui oneri sono a carico dell'Azienda, sono previste 32 ore lavorative annue di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al precedente art. 2.
L'Azienda promuoverà la consultazione con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo in riferimento ai contenuti del programma formativo ed alle metodologie di insegnamento tenuto conto di quanto in via esemplificativa indicato all'arti. 6 dell'Accordo nazionale 28 marzo 1996.
L'Azienda promuoverà, in presenza di innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, una integrazione del programma formativo.

Art. 6 - Riunioni periodiche
In applicazione dell'art. 11 del Dlgs. 626/94 sarà convocata apposita riunione almeno una volta l'anno con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza potrà richiedere inoltre la convocazione di ulteriori riunioni in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione; delle riunioni viene redatto apposito verbale.

Art. 7 - Norma finale
Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo valgono le disposizioni di cui all'Accordo nazionale 28 marzo 1996 sulla rappresentanza per la sicurezza.
L'accordo aziendale 24 marzo 1998 nonché gli accordi, prassi e consuetudini aziendali, in riferimento alla materia disciplinata con il presente accordo, si intendono abrogati.
La validità del presente accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.