Tipologia: Accordo quadro
Data firma: luglio 2003
Validità: 01.09.2003 - 01.09.2007
Parti: Roma 81 Onlus e Alai-Cisl, Nidil-Cgil, Cpo-Uil
Settori: Servizi-Terzo settore, Roma 81 Onlus, Co.co.co.
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 Ambito di applicazione e professionalità coinvolte
Art. 2 Piano di sviluppo aziendale
Art. 3 Forma e Contenuto dei contratti di lavoro individuali
Art. 4 Documenti ed obbligo di riservatezza
Art. 5 Natura dell'incarico
Art. 6 Modalità di espletamento delle collaborazioni
Art. 7 Durata dell'incarico
Art. 8 Prelazione
Art. 9 Corrispettivo
Art. 10 Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione
Art. 11 Infortuni e sicurezza
Art. 12 Sospensioni tecniche temporanee
Art. 13 Formazione
Art. 14 Rescissione e risoluzione del contratto
Art. 15 Commissione paritetica
Art. 16 Diritti sindacali
Art. 17 Obblighi del Committente
Aspetti assicurativi

Rimborsi spese
Previdenza Integrativa
Art. 18 Decorrenza e Durata
Art. 19 Verifiche periodiche
Art. 20 Clausola di salvaguardia
Art. 21 Disposizioni Finali
Art. 22 Allegati
Allegati

Accordo quadro per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Tra la Presidenza dell'Associazione Socio Sanitaria Prevenzione ed Intervento Roma 81 Onlus […] e Alai Cisl di Roma e Lazio […], Nidil Cgil Roma sud […] e Cpo Uil […], si concorda quanto segue

Premessa
L'"Associazione Roma 81" portatrice dei valori originari del patrimonio associativo quali: la solidarietà, la mutualità, lo scambio e la sperimentazione culturale, la partecipazione attiva e consapevole dei cittadini alla vita democratica.
Intende porsi come soggetto attivo alla realizzazione del progetto alla base del nuovo sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dalla legge quadro n. 328/2000, contribuendo così, al raggiungimento dell'obiettivo comune di assicurare il diritto allo studio, l'integrazione ai processi scolastici, e di favorire tutti i possibili percorsi di autonomia ed inserimento al lavoro dei soggetti diversamente abili.
Nello stipulare il presente accordo le parti hanno inteso tener conto del fatto che nuove tipologie contrattuali sono sempre più presenti nel mercato del lavoro e che nelle attività "ONLUS" rappresentano spesso una diffusa modalità contrattuale.
L'Associazione Roma 81 oggi, è una struttura che vanta più di 150 addetti, circa, tra assistenti sociali, psicologi, e assistenti di base impegnati a prestare la loro opera sul territorio di Roma e provincia; ed è organizzata con una sede centrale ove si svolgono attività amministrative, organizzative e di coordinamento; più due centri semi residenziali presenti nei territori del V° e IX Municipio del Comune di Roma.
Per una più corretta, efficace ed organica gestione dell'Associazione ci si è dati un modello organizzativo tale da prevedere l'uso di due tipologie contrattuali.
Per tutte le attività strutturali all'associazione quali quelle organizzative, di coordinamento, amministrativo e di progettualità, nonché per la gestione dei due centri semi residenziali legati a finanziamenti stabili nel tempo, si è scelto di applicare il CCNL delle cooperative sociali.
Per la gestione dei servizi legati all'assistenza individuale e/o collettiva che l'Associazione di volta in volta acquisisce mediante il sistema di accreditamento del Comune di Roma e/o appalti e convenzioni con altri Enti, vista la temporaneità che caratterizza tali progetti, si è scelto di collegare ad essi specifici e commisurati contratti a progetto.
Ciò ha reso necessario definire regole generali tali da consentire una corretta gestione dei rapporti di lavoro a progetto e dall'altro la costruzione di garanzie contrattuali indispensabili per i collaboratori e per l'associazione.
Le parti, come sopra rappresentate, convengono quindi di dare un primo ordinamento a quelle attività di lavoro svolte dal prestatore d'opera.
Le attività riferibili al presente accordo sono quelle che si configurano come non subordinate, quali le collaborazioni coordinate e continuative ed in casi eccezionali le collaborazioni occasionali, ovvero prestazioni professionali legate a professioni non regolamentate.
Inoltre le parti, nel provvedere alla stesura di queste prime linee guida al settore, si auspicano di poter costituire stimolo per il legislatore affinché al più presto intervenga in questa materia, estendendo le forme di regolamentazione e di tutela collettiva delle nuove modalità contrattuali.
A tal fine i soggetti firmatari del presente accordo, confermano sin d'ora il proprio impegno ad azioni anche comuni tese da una parte a sostenere il legislatore nello sforzo di emanare, in tempi brevi, un insieme di norme che disciplinino le nuove tipologie contrattuali e dall'altra parte a sollecitare le varie realtà del "Terzo Settore", anche nelle sue forme di coordinamento e rappresentanza, ad avviare confronti specifici sulla necessità di regolamentare queste forme di prestazione professionale.
Quanto premesso è parte integrante del presente accordo che si articola come segue:

Art. 1 Ambito di applicazione e professionalità coinvolte
Il presente Accordo Quadro si applica all'intera struttura dell'Associazione Roma 81 e a tutte le sue articolazioni.
Qualora, nell'acquisizione di singoli appalti dovessero insorgere problematiche e/o aspetti non contemplati nel presente accordo, le Parti si impegnano ad integrare il presente con ulteriori e dovuti protocolli.
In base al quadro professionale descritto dall'Associazione, individuato sulla base di quanto contenuto e previsto nei vari sistemi di accreditamento o di capitolato di appalto sottoscritti con Committenti ed Enti Pubblici si concorda nel suddividere le collaborazioni in sei aree professionali contenute all'interno di due livelli: uno di responsabilità, progettazione e coordinamento e l'altro di esecuzione.
[…]

Art. 3 Forma e Contenuto dei contratti di lavoro individuali
L'Associazione e i soggetti coinvolti nell'ambito dell'applicazione del presente accordo, sono tenuti, all'atto della stipula del contratto e comunque non oltre la data d'inizio della prestazione, a fornire al prestatore d'opera l'accordo contrattuale in forma scritta, sulla base della bozza di cui all'allegato 1.
L'associazione provvederà ad allegare al contratto individuale quello collettivo di riferimento.
Il suddetto accordo scritto individuale deve contenere le seguenti informazioni e contenuti:
[…]
h) Le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione infortuni e la sicurezza sul lavoro;
i) Le modalità di sospensione temporanea della prestazione per malattia, infortunio, recupero psicofisico, maternità, congedi parentali;
j) Le modalità di cessazione o recesso del rapporto, il preavviso e l'eventuale composizione delle controversie;
[…]
l) Le forme di godimento dei diritti sindacali;
m) Le forme assicurative previste;
[…]

Art. 10 Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione
[…]
b) ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, il rapporto di collaborazione resterà sospeso:
1) In caso di Maternità, per il periodo compreso fra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i quattro mesi successivi alla data effettiva, per un periodo complessivo di 180 giorni;
2) nel caso di infortunio, fino a guarigione clinica;
3) nel caso di malattia, per un periodo massimo di novanta giorni; […]
4) per congedi parentali, fino a 30 giorni;
[…]

Art. 11 Infortuni e sicurezza
Ai collaboratori coordinati e continuativi si applica l'assicurazione Inail, secondo le normative vigenti in materia per gli infortuni sul luogo di lavoro, e la normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.
All'atto della stipula del contratto sarà indicato il responsabile della prevenzione e sicurezza previsto dalla normativa vigente, e fornita la necessaria informativa su quanto stabilito dalla legge [dlgs] 626/94.

Art. 15 Commissione paritetica
Le parti concordano di costituire una commissione paritetica che avrà la funzione di:
Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse;
Esaminare tutte le controversie d'interpretazione e d'applicazione di istituti e clausole contrattuali.
La commissione paritetica ha anche compiti: di garanzia e conciliazione, tentando la bonaria composizione, delle controversie di lavoro insorte tra committente e prestatore d'opera.
La commissione è composta da 3 membri nominati dall'Associazione Roma 81 e da 3 membri nominati dalle Associazioni sindacali Nidil Cgil, Alai Cisl, Cpo Uil firmatarie del presente accordo.
Tali membri saranno nominati entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo.

Art. 16 Diritti sindacali
I collaboratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi.
Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, si definisce quanto segue
a) Il diritto ad aderire alle organizzazioni sindacali;
Ai collaboratori viene riconosciuto un monte di 8 ore annue retribuite di assemblea, indette dalla OO.SS. firmataria del presente accordo, con un preavviso di almeno due gg e svolte in modo da non recare pregiudizio all'esecuzione del programma o dell'attività dell'Associazione.
Il Committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni della OO.SS. firmataria del presente accordo.
[…]
Viene riconosciuto un sistema di rappresentanza sindacale specifico per i collaboratori dell'azienda: i rappresentanti sindacali dei collaboratori vengono nominati dall'organizzazione sindacale firmataria nella misura di un rappresentante su ogni municipio o comune della provincia.
Ai rappresentanti sindacali, nel loro insieme, viene riconosciuto un monte ore annuo di 150 ore retribuite nella misura di 6 euro orari, esigibili per attività sindacale.
Il committente si impegna all'atto dell'accensione della collaborazione a consegnare al Collaboratore copia del presente accordo.

Art. 17 Obblighi del Committente
Aspetti assicurativi

Il Committente si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e a stipulare idonea polizza assicurativa contro gli infortuni in favore del Collaboratore (polizza Inail).
[…]